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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98

May 9, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,925 words·~25 min·4

Summary

revisione di lodo arbitrale - fatto nuovo

Full text

Incarto n. 10.1995.98  

Lugano 9 maggio 2005/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

 Bettelini, vicecancelliere

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a statuire sulla domanda di revisione di lodo (già inc. n. 36/91, 8/92 e 12.95.42) presentata il 26 febbraio 1991 da

  IS 1  (MC)   IS 2  (MC)

entrambi rappr. daRA 1   

nei confronti del lodo pronunciato il 25 giugno 1987 da  e, per essa, da TE 1 (presidente), TE 2 e __________ (membri), che ha interessato quale controparte    

  CO 1  (MC) e per esso, ora defunto, i suoi eredi:  CO 1  CO 1  (MC) tutti rappr. d studio legale RA 2     

volta ad ottenere l’annullamento del lodo e il conseguente rinvio del caso al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio con protesta di spese e ripetibili, domanda avversata dalla controparte, con osservazioni 4 maggio 1992, con cui si chiede la reiezione della domanda di revisione, pure con protesta di spese e ripetibili;

vista la replica 12 giugno 1992 e la duplica 1° settembre 1992;

esperita l’istruttoria di causa;

citate le parti per il dibattimento finale, indetto per l’11 settembre 2002;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con compromesso arbitrale 2 settembre 1986 (doc. H) IS 2 e IS 1 da una parte e l’CO 1 dall’altra hanno incaricato la __________ di fungere da perito e in tal veste di determinare in modo vincolante il prezzo che quest’ultimo era tenuto a versare ai primi per la cessione di tutta una serie di partecipazioni da essi detenute in società del cosiddetto __________ nonché di una serie di crediti per avvenuti finanziamenti. La valutazione dei patrimoni netti delle varie società del gruppo avrebbe dovuto essere fatta al loro valore effettivo al 30 giugno 1986, tenendo conto dei valori di mercato dei vari cespiti patrimoniali attivi e passivi, materiali e immateriali, avviamento incluso, ancorché non risultanti dai bilanci, ma senza correzioni di maggioranza o minoranza e indipendentemente da ogni e qualsiasi rischio valutario, segnatamente in Italia.

                                   2.   In data 25 giugno 1987 TE 1, TE 2 e __________, membri designati dalla direzione della __________ per assolvere a suo nome l’incarico conferito, hanno rassegnato il loro referto (doc. B), stabilendo in fr. 61'908'000.- il prezzo della cessione, che si è poi perfezionata in quei termini. Per quanto qui interessa, essi, nell’ambito della valutazione di uno dei 4 sottogruppi del __________, denominato __________, hanno in particolare ritenuto che la società __________ disponesse di un patrimonio netto di fr. 30'555'000.e di plusvalenze per fr. 73'457'000.- (all. I/1), tra cui era compreso un importo di fr. 13'800'000.- a titolo di avviamento o “goodwill” (p. 32, 44 seg. e all. G e I/1).

                                   3.   Con la domanda di revisione che qui ci occupa, IS 2 e IS 1 chiedono di annullare la decisione degli arbitri e di rinviare il caso al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio. Essi, preso atto che nell’estate 1989 l’intero pacchetto azionario della società __________, compresa la quota da essi ceduta, era stato venduto al gruppo francese __________ e soprattutto che nel bilancio 1989 della __________, nata sulle ceneri di quest’ultima, risultava una voce denominata “brevetti e marchio __________” allibrata con un ingentissimo valore di Lit. 384'492'906'038 (doc. D p. 22 seg.), che -a loro dire- doveva essere esistente, con valori analoghi, anche 3 anni prima, pretendono in sostanza, evocando con ciò il motivo di revisione previsto dall’art. 41 lett. b CIA, che nell’ambito delle loro valutazioni gli arbitri avrebbero ampiamente sottovalutato il valore del marchio __________ o l’ammontare delle riserve occulte rispettivamente delle plusvalenze del gruppo, che la controparte avrebbe occultato agli arbitri gli elementi per operare tale valutazione e che infine il collegio arbitrale avrebbe addirittura omesso di considerare questi valori nel prezzo di vendita. Se quel valore fosse stato considerato in modo corretto, il prezzo di vendita sarebbe stato, a loro dire, di ca. fr. 177'222'000.- superiore a quello accertato nel giudizio arbitrale.

                                   4.   Con le sue osservazioni l’CO 1 si è integralmente opposto alla domanda di revisione, rilevando da un lato che l’asserita, ma contestata esistenza di una riserva occulta o di eventuali plusvalenze nei bilanci della __________ o __________, dovuta semmai a soli fini fiscali, non costituiva un fatto nuovo ai sensi dell’art. 41 lett. b CIA, bensì una semplice censura del valore accertato a suo tempo dagli arbitri, e dall’altro che, nella misura in cui la controparte affermava che l’accertamento del valore reale era stato da lui compromesso, si trattava di una contestazione ai sensi dell’art. 41 lett. a CIA, di per sé improponibile in assenza di un procedimento o di una sentenza penale intesi a sanzionare tale comportamento. Del tutto infondata era poi la tesi secondo cui gli arbitri non avrebbero preso in considerazione quei valori al momento di determinare il prezzo di vendita, tanto più che agli stessi istanti andava rimproverata una grave negligenza, avendo essi rinunciato a far esperire a tempo debito ulteriori indagini in tal senso.

                                   5.   Nei successivi allegati scritti ed in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti tesi ed eccezioni, contestando l’assunto della parte avversa.

                                   6.   A seguito del decesso del convenuto, avvenuto il 29 settembre 2002, dopo l’effettuazione del dibattimento finale, è pure divenuta litigiosa la questione a sapere chi ne fossero i successori in diritto, gli istanti avendo messo in dubbio, contestando in particolare la validità delle dichiarazioni di rinuncia alla successione rilasciate il 12 marzo 2003 dai figli del convenuto __________ e __________ nonché dai nipoti __________ e __________ rispettivamente il 12 settembre 2003 dai nipoti __________ e __________, che i suoi unici eredi fossero la moglie __________ ed il nipote __________. La tesi degli istanti, basata sul fatto che non era stato chiarito dove il de cuius fosse domiciliato al momento della morte, dev’essere disattesa, considerato come dal suo certificato di morte si evince il suo domicilio a __________ ed il perito giudiziario PE 2 ha confermato, in virtù delle disposizioni legali così applicabili, la validità delle dichiarazioni di rinuncia versate agli atti (perizia p. 4). Al convenuto subentrano dunque in qualità di eredi la moglie __________ ed il nipote __________. Ritenuto che le parti in causa, con scritti 22 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, non hanno preteso di essere citate ad una nuova udienza di dibattimento finale a seguito dell’esito della contestazione in parola, ma si sono limitate a chiedere che la sentenza fosse emanata e intimata agli eredi del convenuto, con la diversa connotazione che entrambi davano a quel termine, il presente giudizio di merito può senz’altro essere prolato senza che si rendano necessarie ulteriori formalità.

                                   7.   Gli art. 41 e segg. CIA definiscono esaustivamente a quali condizioni possa essere chiesta la revisione nell'ambito di un procedimento arbitrale. Oggetto della domanda di revisione dev’essere innanzitutto un lodo, ritenuto che un semplice referto di arbitratore non può essere oggetto di quel rimedio giuridico. Atteso che con il giudizio di rinvio del 26 novembre 2001 (inc. n. 4P.65/1991, pubblicato in DTF 117 Ia 365) la Prima Corte Civile del Tribunale federale, annullando con ciò la diversa conclusione cui era giunta la scrivente Camera con sentenza 6 marzo 2001, ha ritenuto che la decisione 25 giugno 1987 degli arbitri costituisse un vero e proprio lodo, è indubbio che la domanda degli istanti, almeno da questo punto di vista, sia ricevibile.

                                   8.   Il Concordato intercantonale sull'arbitrato -qui applicabile perchè così voluto dalle parti nel compromesso arbitrale e siccome al momento della decisione arbitrale non erano ancora in vigore le disposizioni del capitolo 12 della LDIP (cfr. il consid. 3, non pubblicato, della già citata DTF 117 Ia 365)- conosce due motivi di revisione, che ricalcano in sostanza quanto stabilito dagli art. 136 segg. OG (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, p. 234 e 238; Poudret, Arbitrage concordataire, in FJS 464c p. 11; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 359; Panchaud, Concordat suisse sur l'arbitrage du 27 mars / 27 aôut 1969, édition quadrilingue et annotée, Losanna 1974, p. 27 e 52; Bratschi/Briner, Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in SJZ 1976 p. 106). Per la comprensione dell'art. 41 CIA si può pertanto far capo alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppata a margine dell'art. 137 OG (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Vol. 1, Berna 1982, n. 542 e seg.; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., p. 235; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale d'appello del cantone Ticino, in Rep. 1984 p. 13; I CCA 10 maggio 1976 in re C. e C./H., parzialmente pubblicata in Rep. 1977 p. 195; II CCA 15 settembre 1994 inc. n. 8/92, 12 luglio 1996 inc. n. 12.96.74, 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109).

                                         Ai sensi dell’art. 41 lett. a CIA la revisione può innanzitutto essere chiesta quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale, ritenuto che tali atti devono essere constatati in una sentenza penale, a meno che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove.

                                         Giusta l'art. 41 lett. b CIA è invece possibile chiedere la revisione di un lodo quando lo stesso è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all'istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento. In altre parole, per potersi ammettere una domanda di revisione in base a quest’ultima disposizione, é necessario che siano adempiute tre condizioni, oltre al requisito della tempestività della richiesta (la relativa istanza dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro 5 anni dall'intimazione del lodo, cfr. art. 42 CIA): in primo luogo deve trattarsi di fatti e di prove preesistenti al lodo, ma scoperti solo dopo il giudizio arbitrale; i fatti e le prove in questione devono inoltre permettere un diverso esito della causa; infine la loro adduzione non doveva essere possibile in precedenza, senza che all'istante potesse essere ascritta colpa alcuna (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 360 e seg.; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2.2.2 - 2.3.5 ad art. 137 OG; II CCA 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109).

                                   9.   Nel caso di specie, come già accennato, gli istanti si richiamano esplicitamente al solo motivo di revisione di cui all’art. 41 lett. b CIA, per cui, essendo nel frattempo già stata accertata la tempestività della domanda di revisione (cfr. il decreto 15 settembre 1994), in questa sede si tratterà unicamente di esaminare se sono o meno adempiute le altre tre condizioni esatte dalla legge, ovvero se i fatti o le prove addotti, oltre ad essere preesistenti al lodo, erano stati scoperti solo dopo il giudizio arbitrale, se i fatti o le prove in questione erano tali da influire sull’esito della lite, e infine se la loro mancata adduzione non era dovuta a negligenza della parte richiedente.

                                9.1   Gli istanti rimproverano innanzitutto alla controparte il fatto di aver a suo tempo occultato o comunque di non aver volutamente messo a disposizione degli arbitri tutta la documentazione necessaria per determinare correttamente il valore d’avviamento della __________ e in particolare del marchio __________.

                                         La censura in questione, volta in realtà a far sanzionare la malafede e il dolo processuale della controparte, non può in concreto giustificare una revisione del lodo già per il fatto che gli istanti, pur essendosi nell’occasione richiamati implicitamente al motivo di revisione dell’art. 41 lett. a CIA, non hanno addotto né dimostrato l’esistenza, a carico del convenuto, di atti punibili dal diritto svizzero e soprattutto neppure sono stati in grado di versare agli atti una sentenza che li avesse eventualmente constatati (II CCA 30 maggio 2003 inc. n. 12.2002.109). L’istruttoria di causa non ha in ogni caso permesso di accertare che la parte convenuta avesse agito nel modo preteso dagli istanti. L’unico teste (__________, nella sua audizione del 24 ottobre 1995), che sembrava confermare il fatto che il __________, commercialista del convenuto, avesse il compito di esaminare e filtrare preventivamente la messa a disposizione di documentazione agli arbitri e non invece, come preteso da altri (testi TE 4 e TE 5), di occuparsi della questione da un punto di vista organizzativo senza che fossero previste limitazioni di sorta, ha in effetti dichiarato che tale circostanza non era stata da lui verificata personalmente, ma gli era stata riferita da terzi, sicché la sua testimonianza, su questo aspetto, è priva di qualsiasi forza probatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 237). Per il resto, gli istanti non sono stati in grado di provare un eventuale comportamento illecito o contrario alla buona fede da parte del convenuto, gli indizi da essi evocati in proposito essendosi rivelati privi di fondamento: il fatto che gli arbitri non abbiano espressamente menzionato né nel lodo né in sede testimoniale la nuova linea __________ non significa che essi non l’avessero considerata laddove avevano parlato dei nuovi prodotti; nemmeno si può poi ritenere che al momento della consegna della documentazione di cui al doc. 19 il convenuto si sia dimostrato parzialmente reticente per non aver suddiviso per anno e per prodotto le statistiche di vendita degli anni 1985 e 1986 rispettivamente le previsioni di vendita per il 1987; del tutto irrilevante per una corretta valutazione dei vari cespiti -così si erano del resto espressi gli stessi istanti nella replica (p. 29)- è infine la circostanza che il convenuto abbia sottaciuto l’esistenza di precedenti trattative di cessione alla società __________ delle sue partecipazioni. Dagli atti è in ogni caso risultato che la documentazione richiesta è sempre stata puntualmente consegnata (testi __________, TE 4, TE 5, TE 3 e TE 7), tanto è vero che gli stessi arbitri, oltre ad aver confermato la circostanza, non hanno mai avuto nulla da ridire ed hanno anzi pacificamente dato atto di aver potuto disporre di tutta la documentazione necessaria per le loro valutazioni (testi TE 1 e TE 2).

                                9.2   Contrariamente a quanto preteso dagli istanti, nemmeno risulta il fatto che gli arbitri avrebbero mancato di considerare nel loro giudizio il valore del marchio __________, perfettamente noto a loro e alle parti. Nel lodo gli arbitri, dopo aver in particolare sottolineato la notorietà e la diffusione di quel marchio (p. 17), hanno in effetti specificato che il suo valore, oltre a quello degli altri beni immateriali, sarebbe stato calcolato globalmente nell’ambito dell’avviamento (p. 25), tant’è che in occasione della valutazione di quest’ultima voce, e meglio per stabilire la sua estensione temporale, essi hanno nuovamente fatto accenno all’importanza rivestita dai marchi (p. 31). Sentiti in sede testimoniale, gli arbitri hanno per altro confermato che il marchio __________ era stato senz’altro valutato e in particolare lo era stato in modo indiretto -soluzione cui gli istanti si erano infine adagiati (cfr. doc. 21 p. 4) e che, quand’anche fosse stata errata, non può evidentemente essere rimessa in discussione in questa sede, come invece essi sembrerebbero voler fare (cfr. infra consid. 9.3.2.2)- cioè in funzione dei risultati conseguiti dalle singole associate del __________, dal momento che un marchio aveva valore solo se la ditta che lo commercializzava produceva degli utili (testi TE 1 e TE 2). Essi hanno pure confermato di aver tenuto conto nelle loro valutazioni della formazione e dello scioglimento di eventuali riserve occulte (testi TE 1 e TE 2).

                                9.3   Gli istanti ritengono infine che il fatto, comprovato, che la __________ era stata venduta nell’estate 1989 ad un prezzo ingentissimo rispettivamente il fatto, pure comprovato, che il marchio __________ fosse stato allibrato nel bilancio 1989 della __________ con un valore enorme, stavano senz’altro a significare che un valore analogo doveva forzatamente sussistere anche 3 anni prima e che dunque gli arbitri avevano ampiamente sottovalutato l’ammontare delle riserve occulte o delle plusvalenze del gruppo.

                             9.3.1   È vero che la __________ era stata venduta il 15 giugno 1989 al gruppo __________, in parte ad esso direttamente e in parte a società da questi detenute, per un prezzo complessivo di FF 2'964'441’294.- (il teste __________ indica in particolare un prezzo di FF 2'484'243'851 per la quota dell’83% detenuta dal convenuto e di FF 480'197'443 per quella, del 17%, detenuta dai suoi figli __________ e __________ tramite la società __________; cfr. pure, sull’importo dell’acquisizione, i testi __________ e __________), pari a ca. fr. 590'000'000.-, a fronte di un valore di quella società (al 100%) stabilito dagli arbitri, per il 30 giugno 1986, in fr. 104'012'000.-. Ed è altrettanto vero che a seguito dell’incorporazione per fusione delle società __________ e __________ nella __________, detenuta dal gruppo __________, avvenuta il 29 settembre 1989 (cfr. doc. 31), la posizione “brevetti e marchio __________” era stata rivalutata -sulla base di una perizia fatta allestire dalla __________, non agli atti- a Lit. 384'492'906'038 (doc. D p. 22 seg.; nel bilancio al 31 dicembre 1989 la voce contabile è allibrata con un valore di Lit. 374'268'697’023, cfr. doc. D p. 36), pari a ca. fr. 440'000'000.-, mentre nel lodo il valore dell’intero avviamento della __________, comprensivo del marchio __________, era stato valutato in fr. 13'800'000.-. Il fatto che i valori emersi a quel momento siano superiori a quelli indicati a suo tempo dagli arbitri non può tuttavia giustificare -e gli istanti ne sono coscienti (cfr. domanda di revisione p. 11, con riferimento alla questione della rivalutazione del marchio __________)- la revisione del lodo, non trattandosi di una circostanza preesistente al giudizio arbitrale.

                             9.3.2   Determinante per l’esito della lite è in definitiva sapere se gli istanti sono stati in grado di provare che gli ingentissimi valori emersi nel 1989 fossero esistenti anche il 30 giugno 1986.

                          9.3.2.1   Occorre innanzitutto premettere che il fatto che il prezzo di vendita della __________ si sia rivelato superiore alla valutazione di quella società da parte degli arbitri 3 anni prima non significa di per sé che quest’ultima fosse errata, anche perché il prezzo stabilito nel corso di una transazione non corrisponde necessariamente al valore del bene così ceduto, ma viene determinato liberamente dai contrattanti sulla base dei loro interessi ed esigenze, mentre, in base al compromesso arbitrale, la valutazione dei patrimoni netti delle varie società del gruppo andava fatta tenendo conto dei valori di mercato e, per quanto qui interessa, senza correzioni di maggioranza o minoranza.

                                         Nel caso concreto è indiscutibile che il diverso valore attribuito alla __________ si lasciava innanzitutto ricondurre al fatto che la quota ceduta dagli istanti al convenuto costituiva una semplice partecipazione minoritaria, mentre quella ceduta da quest’ultimo e dai suoi figli al gruppo francese __________ rappresentava l’intero pacchetto azionario, con le conseguenze che ciò comportava. Il gruppo francese, oltre ad acquisire, non solo una semplice partecipazione o il controllo, ma l’intera proprietà dell’importante società italiana, ciò che gli consentiva tra l’altro di dar vita ad importanti sinergie, eliminava nel contempo uno dei suoi più agguerriti concorrenti, così da diventare sicuramente il numero uno europeo e fors’anche mondiale del settore della bassa tensione (teste TE 4), il che gli avrebbe tra l’altro permesso di avere una politica dei prezzi quasi monopolistica (teste TE 3). Oltretutto il fatto che l’operazione di acquisizione, effettuata secondo le complesse modalità evidenziate dalla perizia giudiziaria -a cui si può senz’altro rinviare (cfr. perizia del PE 1 p. 99 segg.)- permetteva al gruppo un importantissimo risparmio fiscale (testi TE 4, TE 7, __________ e __________; cfr. perizia del PE 1 p. 102 seg. e 110 seg., risparmio dato in sostanza dalla possibilità di ammortizzare negli anni successivi il valore rivalutato dei marchi, in particolare del marchio __________), poteva sicuramente averlo indotto, se non a largheggiare, quanto meno a non “tirare” sul prezzo (perizia del PE 1 p. 123 seg.).

                                         Ma a giustificare ulteriormente la diversa valutazione vi è soprattutto il fatto che tra il giugno 1986 ed il giugno 1989 la situazione economica e finanziaria della società ceduta si era modificata sensibilmente. Al momento determinante per il lodo gli arbitri si trovavano dinnanzi ad una società che, dopo aver vissuto anni difficili, anche a seguito della forte concorrenza e della sostanziale debolezza dello specifico settore del mercato, con prospettive di crescita in generale modeste, si trovava in una fase di profonda ristrutturazione, con tutte le incognite per il futuro che ciò comportava (cfr. doc. B p. 16-19 e 22-23): i primi anni Ottanta si erano in effetti rivelati assai problematici per la società, che aveva attraversato un grave periodo di crisi (cfr. doc. B p. 22 seg., testi __________, TE 4, TE 3 e TE 7), con risultati tutto sommato deludenti o modesti (testi TE 4, TE 5, TE 7, __________ e __________), se si pensa che i bilanci, invero considerati solo in parte attendibili dagli arbitri -tant’è che i loro dati sono stati in seguito rettificati in modo più o meno importante (doc. B p. 23 e 30), senza per altro che sia stato chiarito quali siano stati i dati da essi infine presi in considerazione- evidenziavano utili al 31.12.1983 di Lit. 0.7 mia, al 31.12.1984 di Lit. 0.9 mia, al 31.12.1985 di Lit. 1 mia e al 31.12.1986 di Lit. 2.1 mia (cfr. doc. 27 nonché doc. 23 p. 26, doc. 24 p. 28, doc. 25 p. 36 e doc. 26 p. 44); la necessaria ristrutturazione, iniziata nel corso del 1984 e conclusasi nel 1986/1987, aveva tra l’altro comportato il cambiamento del management, una drastica riduzione delle maestranze, un aumento degli investimenti, nuove collaborazioni con aziende del settore, la sostituzione di buona parte dei prodotti commercializzati e la ristrutturazione della rete di vendita e di produzione (cfr. testi __________, TE 4, TE 5 e TE 7), ciò che però era ancora lungi dal garantire il successo dell’operazione. Assai diversa era invece la situazione al momento della sua cessione al gruppo __________: l’acquirente si trovava di fronte ad una società che aveva ormai terminato la sua ristrutturazione e che soprattutto, a far tempo dal 1986/1987 (teste TE 5) rispettivamente dal 1987/1988 (testi TE 4 e TE 7), grazie al grandissimo successo registrato dai nuovi prodotti lanciati sul mercato, aveva iniziato a conseguire utili di qualità (doc. 27: utile 1987 Lit. 6.8 mia, utile 31.12.1988 18.5 mia, utile 31.12.1989 21.8 mia, utile 31.12.1990 di Lit. 4.4 mia, utile 31.12.1991 14.1 mia, ritenuto per altro che nei bilanci successivi all’estate 1989 l’utile era in realtà ancora maggiore, a seguito dalla già menzionata possibilità, grazie alla rivalutazione del marchio __________, di ammortizzarne l’ingente valore nei successivi 9 esercizi; cfr. doc. 36 p. 46, doc. 35 p. 48, doc. D p. 21, doc. 42 e doc. 43; cfr. pure testi __________ e __________) e presentava, anche alla luce delle importanti sinergie che l’acquisizione avrebbe permesso di dar vita, interessanti prospettive di sviluppo futuro.

                          9.3.2.2   Analoghe considerazioni permettono di giustificare la differente valutazione del marchio __________ tra il 30 giugno 1986 ed il 29 settembre 1989, pur dovendosi a prima vista dare atto che l’inserimento di quell’ingentissimo importo in un bilancio, per le gravi sanzioni comminate in caso di indicazione di dati falsi, sembra dare una connotazione maggiormente oggettiva (senza però che ciò escluda in modo assoluto che la rivalutazione così effettuata potesse in realtà costituire una frode fiscale; cfr. perizia del PE 1 p. 110 segg. ed in particolare 118 e 126) rispetto alla semplice indicazione di un prezzo: anche in questo caso si deve infatti ritenere che la situazione si era profondamente modificata in quei 3 anni e 3 mesi. Come già accennato in precedenza, il valore del marchio in questione, come quello degli altri beni immateriali, era stato calcolato dagli arbitri in modo indiretto, senza tenere conto dei valori allibrati a bilancio (che in tal modo venivano azzerati, cfr. testi TE 1 e TE 2), ovvero in funzione dei risultati che erano stati e sarebbero stati conseguiti in futuro, per cui non vi è chi non veda come al 30 giugno 1986, di fronte a una società, la __________, che otteneva risultati decisamente modesti, che era in fase di ristrutturazione e con prospettive assai incerte, il suo valore, esposto nella posizione “avviamento”, non poteva che essere relativamente contenuto. Decisamente migliore era invece la situazione al momento della sua rivalutazione nel corso del 1989, visto e considerato che la società, nel frattempo divenuta __________, grazie al grandissimo successo registrato dai nuovi prodotti, aveva iniziato a conseguire utili di qualità e, a seguito della ristrutturazione già eseguita in precedenza, del riordino societario e degli investimenti operati dal gruppo __________, ma soprattutto alla luce delle importanti sinergie che l’acquisizione da parte di quel gruppo aveva permesso di creare, presentava ben altre prospettive di sviluppo e ciò anche se la società, di fatto, manteneva la sua identità ed autonomia (testi __________, TE 4, __________ e __________). Non va d’altro canto dimenticato che a quel momento il valore del marchio non era stato calcolato -come invece avevano fatto gli arbitri- in modo indiretto, ovvero prescindendo da quanto allibrato nei bilanci a quella voce (teste TE 1 e TE 2), ma apparentemente in modo diretto, riprendendo cioè pari pari l’importo indicato nel bilancio, senza per altro che questa Camera, che non ha potuto visionare la perizia, con cui la __________ lo aveva determinato, abbia così potuto accertare quali fossero gli elementi, diretti o indiretti, rispettivamente gli accertamenti di fatto che avevano portato a quella valutazione e in particolare se gli stessi fossero corretti.

                          9.3.2.3   Alla luce di quanto precede, si può senz’altro affermare che gli istanti non sono stati in grado di provare che i valori emersi nel corso del 1989 fossero esistenti, in forma latente o occulta, già nel giugno 1986 rispettivamente, quand’anche lo fossero stati, quale ne fosse l’effettivo valore, il solo fatto che le differenze riscontrate fossero enormi, di quasi 6 volte per il valore della __________ e di oltre 30 volte per il valore del marchio __________, non essendo ancora sufficiente a dimostrare la loro tesi. Oltretutto nemmeno è stato chiarito se l’eventuale differenza di valutazione fosse effettivamente dovuta all’ignoranza da parte degli arbitri di dati patrimoniali determinanti, circostanza per altro rimasta allo stadio di puro parlato (cfr. consid. 9.2), e non piuttosto ad un semplice errore di apprezzamento o di giudizio da parte loro -che di per sé non può essere oggetto di una domanda di revisione (DTF 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1)- ipotesi quest’ultima tutt’altro che peregrina se si pensa che il commercialista degli istanti, nel settembre 1986, aveva allestito un documento di lavoro in cui la voce “marchi, brevetti, know-how” era stata stimata in Lit. 16’321'000’000, l’avviamento in almeno Lit. 100'000'000’000 e la __________ in Lit. 350'785'000'000, somma cui andava aggiunta la rivalutazione monetaria del primo semestre 1986 e l’utile di tale periodo (doc. R1).

                                         In definitiva non è pertanto possibile stabilire se il nuovo fatto da essi addotto, sempre che costituisse effettivamente un “fatto” e risultasse comprovato, fosse eventualmente rilevante ai sensi dell’art. 41 lett. b CIA.

                                9.4   Infondata -ma la questione, a dipendenza di quanto precede, avrebbe anche potuto rimanere indecisa- è infine la tesi difensiva del convenuto, evocata negli allegati preliminari ma non più seriamente riproposta in sede conclusionale, secondo cui gli istanti non potrebbero prevalersi dell’eventuale esistenza di riserve latenti o di plusvalenze, avendo in ogni caso rinunciato nella procedura arbitrale a far esperire i prospettati accertamenti sul valore dei beni immateriali (cfr. doc. 18). Il legale di allora del convenuto ha in effetti dichiarato che a quel momento gli istanti non avevano rinunciato a quelle prove, ma che si erano espressi in tal senso perché quei medesimi accertamenti erano stati pure chiesti, con altri termini e con altre indicazioni, dagli arbitri, richiesta che in seguito venne puntualmente esaudita con la produzione del doc. 19 (teste TE 3).

                                10.   Ne discende la reiezione della domanda di revisione.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). In considerazione dell’elevatissimo valore di causa, queste ultime sono state calcolate mediando l’onorario ad valorem con quello ad horam secondo la nota formula sviluppata dal Consiglio di moderazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 36 ad art. 150). Ciò posto, la scrivente Camera ritiene di poter confermare l’indicazione già espressa a suo tempo nel decreto di aumento di cauzione 2 aprile 1999 -alle cui considerazioni, tuttora valide, si può senz’altro rinviare- che le aveva stimate in fr. 305'000.-, fermo restando però che a tale somma, visto l’imprevisto incidente processuale conseguente al decesso del convenuto, appare opportuno aggiungere un ulteriore importo di fr. 20'000.-. L’attribuzione alla parte convenuta di un’indennità per ripetibili maggiore è per contro esclusa, avendo essa rinunciato in questa sede alla richiesta, formulata in duplica (p. 38), di far dichiarare temeraria la lite.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   La domanda di revisione di lodo 26 febbraio 1991 di IS 1 e IS 2 è respinta.

                                   II.   Le spese della presente procedura consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   20’000. -b) testimoni                                                 fr.        300. -c) perizie                                                      fr. 143’743.83

                                         d) spese                                                      fr.        286.17

                                         Totale                                                           fr. 164'330. -già anticipati dagli istanti nella misura di fr. 96’230.- e dai convenuti nella misura di fr. 68’100.-, sono poste a carico degli istanti in solido, cui è pure fatto obbligo di rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 325’000.per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

10.1995.98 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2005 10.1995.98 — Swissrulings