Incarto n. 10.1995.28
Lugano 15 marzo 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (inc. n. __________), con petizione 26 ottobre 1993, da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ __________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US$ 3'500'000 oltre interessi all'8% dal 6 ottobre 1986 su US$ 2'500'000, domanda avversata dalla convenuta, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________, al __________, a __________, e ad __________, che non sono intervenuti nella causa, ha postulato la reiezione della petizione;
completato lo scambio degli allegati preliminari;
esperita l'istruttoria di causa;
preso atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 25 febbraio 2003, riservandosi tuttavia la facoltà di introdurre, entro quella medesima data, i loro rispettivi allegati conclusionali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La lite che qui ci occupa trae origine dalla contestazione in merito all'esistenza o meno di un accordo (doc. _) tra il cittadino egiziano __________, nella sua qualità di presidente della società bahamense __________, e lo sceicco saudita __________, in forza del quale quest'ultimo, nell'autunno 1986, si sarebbe impegnato tra l'altro ad acquistare, in due tranches, una partecipazione azionaria di US$ 4'000'000 in quella società e a concederle un mutuo di US$ 1'000'000.
La Banca __________ è stata coinvolta in questo contenzioso in quanto lo sceicco, dopo essersi presentato il 24 settembre 1986 con il __________ presso la sede __________ dell'istituto di credito, dove aveva avuto un incontro con il direttore __________ e con il presidente della direzione generale __________, in data 6 ottobre 1986 aveva fatto affluire sulla banca un importo di US$ 2'500'000 con valuta 8 ottobre, somma che, il medesimo 8 ottobre, in base ad un ordine impartito il giorno prima dal __________ (doc. _), è stata bonificata in ragione di US$ 2'000'000 su un conto della Banca __________ intestato a __________ Ltd con la causale "purchase in the name of __________, of 200,000 __________ Limited shares" (doc. _).
Il 28 ottobre 1986 lo sceicco ha contestato questa operazione.
2. Con la petizione in rassegna __________, definitosi importante uomo d'affari, ha chiesto la condanna della Banca __________ al pagamento di US$ 3'500'000 oltre interessi all'8% dal 6 ottobre 1986 su US$ 2'500'000, rimproverandole in sostanza di aver eseguito il bonifico di US$ 2'000'000 nonostante il __________ non disponesse di alcun potere di rappresentanza. Di qui la sua domanda di riaccredito dell'importo bonificato, oltre alla formale richiesta di restituzione dei rimanenti US$ 500'000, oggetto, il 4 novembre 1986, di un sequestro civile, postulato da __________ Ltd. A tali somme andava infine aggiunto un ulteriore importo di US$ 1'000'000 a titolo di risarcimento danni, segnatamente per le ingenti spese legali sostenute dalla parte, per il deprezzamento subito nel frattempo dal dollaro rispetto al franco, nonché per la perdita di beneficio e di interessi rispetto a quanto sarebbe stato possibile ricavare investendo le somme in questione secondo le istruzioni ricevute.
3. La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando innanzitutto come il __________ in occasione del bonifico litigioso avesse agito in qualità di rappresentante dell'attore rispettivamente come quest'ultimo avesse creato in lei l'impressione che costui potesse validamente rappresentarlo, salvo poi aver cambiato idea e aver contestato l'operazione. La domanda di versamento dei US$ 500'000 non poteva a sua volta essere ammessa, ostandovi l'ordine di sequestro ancora in essere. Quanto alle somme pretese a titolo di risarcimento danni, le stesse erano contestate siccome non sufficientemente allegate e comprovate. Pure contestato era infine il tasso degli interessi di mora.
4. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande ed eccezioni con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese nei prossimi considerandi.
5. Nella presente fattispecie non vi è contestazione alcuna in merito alla competenza territoriale e per materia dei giudici svizzeri e in particolare della scrivente Camera. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, la petizione va dichiarata ammissibile.
Pacifica è pure l'applicazione del diritto svizzero, stante la sede della banca convenuta (per il rapporto contrattuale con l'attore, cui risultano applicabili le norme di cui agli art. 394 segg. CO relative al mandato rispettivamente agli art. 472 segg. CO relative al deposito irregolare, cfr. art. 117 cpv. 1, 2 e 3 lett. c-d LDIP) rispettivamente la dimora del __________ (per la questione della rappresentanza, cfr. art. 126 cpv. 2 e 4 LDIP).
6. Passando al merito, si tratta in primo luogo di esaminare se l'attore possa pretendere il riaccredito dei US$ 2'000'000 che la convenuta, su ordine del __________, ha provveduto a bonificare alla società __________ Ltd. La questione dev'essere risolta per la negativa.
6.1 Negli allegati di causa le parti hanno fornito due versioni diametralmente opposte dei fatti rilevanti. Le testimonianze agli atti, in parte relative ad altri procedimenti giudiziari, confermano a loro volta questa situazione, con da un lato le deposizioni rese in particolare dall'attore e da __________ e dall'altro quelle fornite soprattutto dal __________ e da __________. L'unica spiegazione che può giustificare l'importante differenza riscontrata è che l'uno o l'altro gruppo di persone abbia mentito o comunque non abbia detto la verità.
Per stabilire quale gruppo non sia attendibile, occorre esaminare se quanto riferito da ogni testimone è contraddetto, se non già dai documenti, dalle sue precedenti affermazioni o da quanto riportato da altri testimoni attendibili oppure ancora dalle affermazioni fatte in causa dalla parte che si era prevalsa di quel testimone. Qualora risultasse che un solo gruppo è inattendibile, si potrà senz'altro prescindere dalle deposizioni di quei testimoni (art. 90 CPC). Se invece dovesse risultare che nessuno dei due gruppi sia credibile o che lo siano entrambi, occorrerà decidere a sfavore della parte gravata dell'onere della prova (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 90).
6.1.1 L'istruttoria ha innanzitutto permesso di ritenere inattendibili le deposizioni rese dall'attore e da __________.
Quest'ultimo ha in effetti affermato che in occasione dell'incontro avvenuto il 24 settembre 1986 presso la sede della convenuta, cui egli era pure presente, l'attore non aveva assolutamente discusso d'affari con i dirigenti della banca, ai quali era stato unicamente presentato (verbale 18 giugno 1987 p. 4 seg., doc. _; verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _; verbale 25 settembre 1995 p. 2), e neppure aveva espresso l'intenzione di aprire un conto (verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _). Sennonché l'attore, in sede petizionale, ha pacificamente ammesso che a quel momento il __________ aveva esposto a __________, anche se -a suo dire- a torto, che lo sceicco aveva l'intenzione di diventare azionista di __________ Ltd (p. 30 ad § 58), dichiarazione ribadita al dr. __________ (cfr. verbale 26 maggio 1992 p. 2, doc. _; interrogatorio formale ad 8c), rispettivamente l'attore stesso aveva manifestato l'intenzione di aprire un conto d'investimento (p. 32 ad § 63).
Quanto all'attore, egli, negli allegati di causa e nel corso delle sue varie audizioni testimoniali (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 3, doc. _), ha sempre sostenuto che l'incontro avvenuto in banca il 24 settembre 1986, a suo dire durato solo dieci minuti, costituisse una semplice visita di cortesia ed ha inoltre negato che in quell'occasione si sia parlato della sua intenzione di acquistare le azioni __________ Ltd, precisando oltretutto che in precedenza nemmeno aveva discusso con il __________ in merito a una sua eventuale partecipazione in quella società. L'istruttoria ha permesso di smentire queste dichiarazioni. L'incontro in banca è in realtà durato ben più a lungo di quanto preteso dall'attore, se solo si pensa che il __________, che vi era intervenuto solo in una seconda fase, ha dichiarato che lo stesso si era protratto per una decina di minuti (verbale 26 maggio 1992 p. 2, doc. _; interrogatorio formale ad 8b). Che in quell'occasione i clienti non abbiano discusso d'affari segnatamente dell'intenzione dell'attore di sottoscrivere una partecipazione in __________ Ltd, ma si siano più che altro limitati ad una visita di cortesia, è a sua volta contraddetto dal fatto che l'attore, tramite il __________, che fungeva da traduttore, aveva ammesso -come detto- di aver espresso la sua volontà di acquistare le azioni di quella società e comunque di aprire un conto bancario. L'assenza di precedenti discussioni con il __________ in merito ad un'eventuale partecipazione in __________ Ltd, pure pretesa dall'attore (verbale 15 giugno 1987 p. 2 e 3, doc. _; verbale 1° luglio 1988 p. 2, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 7, doc. _), è stata a sua volta smentita sia dalla stessa parte attrice, la quale, dopo aver ammesso di essersi interessata alla questione, tanto è vero che il suo interlocutore ebbe modo di sottoporgli un'offerta (cfr. petizione p. 21 § 42, p. 22 § 44 e soprattutto p. 23 § 45 seg.), aveva dichiarato in un precedente interrogatorio di aver avuto delle trattative con lui (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _), sia dal teste __________, consulente dell'attore, che non solo ha riferito delle varie proposte formulate dal __________ (verbale 24 marzo 1992 p. 5, doc. _; nel verbale 25 settembre 1995, a p. 4, egli, contraddittoriamente, sostiene il contrario), ma ha addirittura provveduto a correggere (verbale 18 giugno 1987 p. 2, doc. _) e in seguito a siglare una prima bozza del presunto accordo (doc. _; cfr. pure le testimonianze di __________, verbale 26 maggio 1992 p. 8 seg., doc. _, e di __________, verbale 24 marzo 1992 p. 2, doc. _). Ad ulteriore conferma della scarsa credibilità dell'attore, va menzionato il fatto che in occasione di un interrogatorio, egli è stato oggetto di un formale rimprovero da parte del giudice adito, per non aver risposto o aver risposto in maniera evasiva alle domande poste (verbale 1° luglio 1988 p. 3, doc. _). Egli non è inoltre stato in grado di versare agli atti il telex con cui pretendeva di essersi immediatamente opposto al bonifico (verbale 1° luglio 1988 p. 2, doc. _). Pure emblematico è infine il fatto che egli abbia dichiarato di aver inviato alla convenuta la somma di US$ 2'500'000, senza aver in vista a quel momento alcun investimento particolare (verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _; verbale 29 aprile 1993 p. 4, doc. _).
6.1.2 Le testimonianze rese dai testi __________ e __________, che per altro sono state confermate in più punti dalle deposizioni del __________ (verbale 26 maggio 1992 p. 2 seg., doc. _), non oggetto di formale contestazione da parte dell'attore, non sono state in generale smentite da altre circostanze agli atti.
Già si è detto che la visita in banca dell'attore non può essere considerata di cortesia, rispettivamente che in quell'occasione non ci si limitò a una semplice presentazione dell'attore, ma si discusse dell'investimento in __________ Ltd e dell'apertura di un conto, per cui la versione resa dai due testimoni, che conferma questi fatti, non può essere ritenuta erronea.
È vero che il __________ ha dichiarato che in occasione della trasferta a __________ del 24 settembre 1986 egli e l'attore sarebbero stati inizialmente ricevuti da __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 18 giugno 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 9), funzionario della convenuta presso la Banca __________, il quale, sentito a sua volta in sede testimoniale, ha tuttavia dichiarato di non aver mai conosciuto l'attore e oltretutto di essere stato all'estero a quel tempo (verbale 23 ottobre 1990 p. 2, doc. _). Sennonché lo stesso __________, nel seguito della sua deposizione, non è apparso così perentorio e in particolare non ha escluso di essere stato presente a __________ in quel periodo, ma soprattutto la sua presenza a __________ è stata notata dal teste di parte attrice __________ (verbale 18 giugno 1987 p. 5, doc. _), sicché la testimonianza del __________, su questo punto, non può essere considerata inveritiera, tanto è vero che in sede conclusionale l'attore ha ritenuto di sorvolare su questa circostanza, evocata invece con la petizione di causa.
Vera è per contro la contraddizione nelle versioni rese dal __________, che in un interrogatorio (verbale 14 marzo 1990 p. 3, doc. _) aveva detto che l'iniziativa di investire in __________ Ltd era stata dell'attore e in altre occasioni (verbale 13 maggio 1987 p. 3, doc. _; verbale 10 maggio 1988 p. 2, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 6 e ad controdomanda 12; risposta p. 7 ad 17; conclusioni p. 7) aveva precisato che quest'ultimo era stato invitato a partecipare dal consiglio d'amministrazione di quella società. Questa sola contraddizione, limitata ad un aspetto marginale, non è in ogni caso tale da mettere in discussione la sostanziale attendibilità del teste.
Per il resto, le circostanze e le modalità in cui si è svolto l'incontro in banca -in particolare, secondo l'attore, egli non sarebbe stato ricevuto immediatamente, né sarebbe stato invitato ad attendere in un salottino-, per altro contestate dalla convenuta e in gran parte smentite dai testi __________ e __________, fossero anche vere, non permetterebbero ancora di concludere per la mancanza di credibilità dei due testi, e ciò anche se il direttore __________ aveva omesso di allestire un rapporto scritto in merito alla visita dell'attore: il teste __________ ha in effetti confermato che l'allestimento di un rapporto di visita, pur essendo una prassi normale, non costituiva di per sé un obbligo per la banca (interrogatorio formale ad 14), tanto più che il perito giudiziario ha confermato che nel 1986 il contesto bancario svizzero era molto meno rigoroso sugli aspetti formali di quanto lo sia divenuto negli ultimi anni (completazione e delucidazione peritale p. 6). Infine, contrariamente a quanto preteso dall'attore, che ravvisava in questa circostanza un'ulteriore contraddizione, la documentazione per l'apertura del conto non gli era stata trasmessa solo il 13 ottobre 1986, ma gli era già stata consegnata il 24 settembre, come dichiarato dal __________ (verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11 e 23 e ad controdomanda 15) ed ammesso dallo stesso attore (verbale 15 giugno 1987 p. 3, doc. _), invio che venne ripetuto in data 13 ottobre, come richiesto con il telex di cui al doc. _.
6.2 Ammessa con ciò l'inattendibilità dell'attore e del teste __________ -salvo per l'episodio relativo al teste __________ - e la sostanziale credibilità dei testi __________ e del __________, si può senz'altro ritenere appurato quanto riferito da quest'ultimo, ovvero che in occasione dell'incontro del 24 settembre 1986 l'attore gli aveva detto che egli era autorizzato a gestire i suoi conti bancari in sua rappresentanza ai sensi degli art. 32 segg. CO (verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 18 giugno 1987 p. 6, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11 e 16). Stando così le cose, alla convenuta, che ha per l'appunto agito con riferimento a quanto avvenuto in quella riunione (__________: verbale 9 marzo 1989 p. 6, doc. _), non può assolutamente essere rimproverato alcunché per aver dato seguito, il successivo 8 ottobre, all'ordine di bonifico di US$ 2'000'000 notificatole dal __________. L'ordine di cui al doc. _ prevedeva infatti che il bonifico in questione dovesse avvenire immediatamente ("immediatily"), senza che la banca fosse tenuta, o anche solo autorizzata, ad attendere la conferma da parte dell'attore, che pure era stata indicata come imminente o in corso ("__________is sending confirming instructions by telex to your attention"). Questo ordine non era del resto in contraddizione con le istruzioni date il precedente 6 ottobre (doc. _), con cui si comunicava alla banca l'intenzione dell'attore di aprire ("wishes to open") tra l'altro un conto d'investimento, con gli importi che nel frattempo erano stati fatti affluire, da investirsi per un terzo a 30 giorni, un terzo a 60 giorni e un terzo a 90 giorni, visto e considerato che questa istruzione, diversamente dall'altro ordine, non doveva essere eseguita immediatamente, ma, stante l'esplicita ed urgente richiesta di spedire in Arabia Saudita i documenti per la formale apertura del conto ("Please urgently courrier - account opening forms to Mr. __________ today"), sarebbe verosimilmente divenuta effettiva solo una volta ricevuti di ritorno quei documenti. Di qui, tra l'altro, la decisione della convenuta di non aprire già a quel momento i conti richiesti dell'attore, ma di depositare provvisoriamente i fondi su di un conto transitorio in attesa della formalizzazione della pratica (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 5, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5, doc. _; __________: interrogatorio formale ad 16), soluzione ritenuta corretta dall'attore, il quale esclude che la relazione contrattuale potesse essersi perfezionata già allora (conclusioni p. 35 seg.). Il conto vero e proprio venne poi aperto solo il 9 ottobre (doc. _).
Stante l'esistenza di un valido potere di rappresentanza a favore del __________, il fatto che quest'ultimo, in qualità di azionista di __________ Ltd, o la stessa convenuta, in quanto creditrice di quest'ultima società, potessero avere a loro volta un interesse proprio all'esecuzione del bonifico in questione, è del tutto privo di rilevanza pratica.
6.3 Abbondanzialmente se, per ipotesi, si volesse ammettere l'inattendibilità del teste __________ e dunque escludere l'esistenza di una valida procura a suo favore, si dovrebbe in ogni caso ritenere che l'assenza di autorizzazione è stata sanata in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO, disposizione secondo cui se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione.
Tale norma presuppone, oltre all'agire del rappresentante in nome del mandante e la buona fede del terzo contraente, la comunicazione della facoltà di rappresentanza dal rappresentato al terzo (DTF 120 II 197 consid. 2b). Quest'ultima, in particolare, può essere esplicita oppure tacita, può manifestarsi mediante un comportamento attivo o anche passivo: indispensabile è comunque che la controparte contrattuale abbia potuto interpretare l’atteggiamento del rappresentato, secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), come una sua comunicazione della facoltà di rappresentanza da lui concessa al rappresentante; occorre in altri termini sottolineare che l’interpretazione oggettiva del partner contrattuale in favore dell’autorizzazione a rappresentare non può basarsi sul solo comportamento del rappresentante: è bensì necessario che questa poggi su elementi oggettivi attribuibili al rappresentato (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb; IICCA 3 settembre 1996 inc. n. 12.96.36, 17 luglio 2000 inc. n. 10.1995.49; Giger, Vollmachtsmitteilung nach Art. 33 Abs. 3 OR - Voraussetzungen für den Vertrauensschutz, in recht 1995, p. 31; cfr. anche Künzle, in AJP 1994, p. 1465; Koller, Der gute und der böse Glaube im allgemeinen Schuldrecht, Friborgo 1985, p. 70).
6.3.1 Nel caso di specie è del tutto pacifico che il __________, allorché ha impartito l'ordine di cui al doc. _, non ha agito a titolo personale, ma, pur non avendolo indicato esplicitamente, ha ovviamente inteso agire a nome dell'attore, titolare del denaro fatto affluire alla convenuta, ciò che risulta inequivocabilmente dal tenore del doc. _ ("reference the account to be opened for __________ … purchase in the name of __________ ").
6.3.2 L'istruttoria di causa ha inoltre permesso di ritenere provata l'esistenza di un atteggiamento attivo o passivo dell'attore, tale da poter essere interpretato in buona fede dalla convenuta quale comunicazione del conferimento di un potere di rappresentanza a favore del __________.
Come già accennato, l'attore, in petizione, ha ammesso che in occasione dell'incontro avuto in banca il 24 settembre 1986 il __________ aveva esposto al direttore della convenuta __________, a suo dire a torto, che lo sceicco non solo voleva aprire una relazione bancaria, ma aveva pure l'intenzione di divenire azionista di __________ Ltd (p. 30 ad § 58). __________, oltre a confermare il tenore del colloquio (petizione p. 31 § 60), per altro riportato anche dal __________ (petizione p. 30 seg. § 59), ha tenuto a sottolineare come quest'ultimo, che -come detto- traduceva dall'arabo all'inglese le parole dell'attore, gli avesse a quel momento comunicato che lo sceicco lo designava quale suo rappresentante e lo autorizzava a dare istruzioni sui suoi conti (verbale 14 aprile 1988 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5). La circostanza è doppiamente significativa nell'ottica dell'applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO. In primo luogo il fatto che l'attore abbia accettato che il __________ fungesse nell'occasione da interprete era senz'altro tale da indurre la convenuta a ritenere che egli si fidasse del traduttore e che dunque quanto riportato da quest'ultimo corrispondesse effettivamente alle parole dell'attore. Ma vi è di più. A quell'incontro erano pure presenti il figlio quindicenne dell'attore, __________, studente negli Stati Uniti (petizione p. 21 seg. § 43; __________: verbale 14 marzo 1990 p. 4, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _), ed __________, suo ex dipendente. Nonostante entrambi conoscessero, più o meno bene, la lingua inglese (__________: verbale 14 marzo 1990 p. 5, doc. _; verbale 13 maggio 1987 p. 4, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 7, doc. _; rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 11; __________, pur affermando di capire poco l'inglese, ha affermato di aver inteso almeno parte della discussione, cfr. verbale 9 marzo 1989 p. 4, doc. _; l'attore ritiene invece che solo il figlio parlava un po' d'inglese, cfr. verbale 15 giugno 1987 p. 2, doc. _; solo __________, verbale 25 settembre 1995 p. 8, pretende che il figlio dell'attore non conoscesse a quel momento quella lingua), ciò che non era sfuggito ai funzionari della convenuta (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 3, doc. _; verbale 26 maggio 1992 p. 4, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 5 seg., doc. _; dr. __________: verbale 26 maggio 1992 p. 3, doc. _; interrogatorio formale ad 8c), essi nell'occasione non hanno assolutamente contestato la traduzione effettuata dal __________, che a maggior ragione poteva dunque essere ritenuta fedefacente dalla banca. A conferma dell'esistenza di un potere di rappresentanza a favore del __________, conferito in occasione di quell'incontro, vanno pure menzionate le seguenti circostanze, di cui la convenuta era stata informata o comunque era venuta a conoscenza prima dell'8 ottobre: innanzitutto il fatto che fu proprio il __________, e non l'attore, a preavvisare telefonicamente alla banca l'arrivo dei US$ 2'500'000; il telex 6 ottobre 1986 (doc. _), con cui veniva confermato il trasferimento di quella somma, con le ulteriori istruzioni per l'apertura di una relazione bancaria presso la convenuta a nome dell'attore -che quest'ultimo ha per altro ammesso in causa corrispondere alla sua effettiva volontà (petizione p. 49 § 90 e p. 70)-, tra cui quella di inviare copia degli estratti all'ufficio ginevrino del __________ ("copy attention Mr. __________ of our Geneva office"), era stato a sua volta impartito da quest'ultimo, su esplicito incarico dall'attore (petizione p. 42 § 82; replica p. 22 § 82; conclusioni p. 24 ad 49); il __________ era inoltre in possesso dei telex cifrati (doc. _), da lui poi allegati all'ordine di bonifico di cui al doc. _, con cui quella somma era stata girata dalla __________ Bank di __________ alla __________, documenti che potevano essergli stati rimessi solo dall'attore o dai suoi collaboratori; infine l'attore non aveva reagito (verbale 18 giugno 1987 p. 5, doc. _) al telex 8 ottobre 1986, con cui il __________ gli aveva comunicato, con copia alla banca (doc. _), l'avvenuta esecuzione dell'ordine di bonifico (doc. _).
6.3.3 Come già accennato, l'art. 33 cpv. 3 CO presuppone infine, oltre alla comunicazione della facoltà di rappresentanza del rappresentato al terzo, anche la buona fede del partner contrattuale (DTF 120 II 202; Zäch, op. cit., N. 155 seg. ad art. 33 CO). Questa norma statuisce infatti una parziale protezione della buona fede del partner contrattuale, nel senso di una distribuzione del rischio per la mancata facoltà di rappresentanza (DTF 120 II 201; sentenze IICCA citate).
Nel caso concreto l'attore non è stato in grado di provare l'esistenza di circostanze tali da mettere in dubbio la buona fede della convenuta, per altro presunta (art. 3 cpv. 1 CC).
L'attore sapeva (conclusioni p. 24 ad 48) che a quel momento la convenuta nutriva una piena fiducia e in ogni caso non aveva motivo di dubitare della correttezza del __________, che nei ca. 15 anni di collaborazione con la banca aveva svolto per lei un'intensa e proficua attività di procacciatore d'affari e soprattutto aveva già avuto modo di agire per altri clienti arabi sulla base di poteri di rappresentanza conferiti verbalmente, senza che vi fossero mai state contestazioni di sorta (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 2, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 3 seg. e 6, doc. _; __________, rogatoria 14 maggio 1997 ad domanda 27). Essa non poteva nemmeno immaginare che l'attore, diversamente da altri clienti arabi (__________: verbale 14 aprile 1988 p. 2, doc. _; verbale 13 novembre 1989 p. 4, doc. _), avesse l'abitudine di conferire una procura scritta ai suoi rappresentanti (teste __________, verbale 25 settembre 1995 p. 8), tanto più che anche il testo della procura (doc. _), conferita dall'attore al __________ per la vendita di un aereo Swearinger Merlin III B SA226-T, le è stato rimesso solo successivamente all'esecuzione dell'ordine di bonifico litigioso, circostanza questa che l'attore non ha più contestato in sede conclusionale. Il fatto che l'attore stesso avesse provveduto ad inviare i US$ 2'500'000 senza che in precedenza i documenti di apertura del conto fossero stati allestiti e ritornati permetteva anzi di ritenere che questi fosse poco incline ad ossequiare gli aspetti formali. La banca a quel momento non era inoltre a conoscenza del tenore del contestato accordo tra il __________ e l'attore, datato 2 ottobre 1986 (doc. _), relativo alla vendita delle azioni __________ Ltd e alla concessione del prestito, che in effetti le è stato trasmesso in copia solo il successivo 26 ottobre (doc. _). Il fatto che il doc. _ provenisse formalmente da __________ e non recasse alcuna firma non era a sua volta tale da compromettere la buona fede della convenuta, in quanto lo stesso emanava dalla stessa società che aveva trasmesso il telex di cui al doc. _ e soprattutto l'arrivo del telex in questione era stato preavvisato telefonicamente dal __________ (__________: verbale 13 novembre 1989 p. 7, doc. _; verbale 1° dicembre 1995 p. 2), che di quella società era il beneficiario economico (rogatoria __________ ad 25d; rogatoria __________ p. 5; rogatoria __________ 14 maggio 1997 ad controdomanda 18c). I dubbi avuti dal funzionario della convenuta __________ al momento di dar seguito all'ordine di bonifico, dovuti più che altro all'assenza di un ordine firmato dell'attore o di una procura scritta a favore del __________, sono a loro volta irrilevanti, in quanto egli non era a conoscenza del tenore dell'incontro del 24 settembre (__________: verbale 9 marzo 1989 p. 6, doc. _), come pure irrilevanti, siccome successivi all'esecuzione del bonifico, sono le circostanze di cui la banca è venuta a conoscenza rispettivamente i dubbi che possono essere sorti ad altri suoi funzionari, in particolare a __________ (cfr. doc. _; questi, per ammissione dell'attore, non era per altro al corrente degli antefatti, cfr. replica p. 25 § 93), dopo l'8 ottobre 1986. In merito alle presunte contraddizioni tra il contenuto dell'ordine di cui al doc. _ e la precedente istruzione di cui al doc. _, si può infine senz'altro rimandare a quanto indicato nei considerandi precedenti (consid. 6.2).
6.3.4 L'esistenza di una valida comunicazione del potere di rappresentanza a favore del __________, così accertata, implica, anche in questo caso, l'assenza di qualsiasi violazione contrattuale da parte della convenuta per aver dato seguito all'ordine di bonifico impartito da quest'ultimo (cfr. consid. 6.2).
7. Del tutto infondata è pure la domanda con cui l'attore chiede la condanna della convenuta alla rifusione degli US$ 500'000 rimasti sui suoi conti bancari dopo il bonifico di US$ 2'000'000. Come già accennato, l'importo in questione è stato a suo tempo oggetto di un sequestro civile ordinato su richiesta della creditrice __________ Ltd (il sequestro era stato ordinato fino a concorrenza della somma di US$ 1'000'000, cfr. doc. _), cui la convenuta era del tutto estranea, tuttora in essere. In conseguenza di questo provvedimento, la convenuta non può validamente liberare quelle somme a favore dell'attore-debitore (Wenzel, Arrestprobleme bei Banken, in AAVV, Der Arrest in SchKG, Zurigo 1989, p. 47; Dallèves, Le séquestre, in FJS 740 p. 16; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. ed., Berna 2003, § 51 n. 62), ritenuto che l'effetto liberatorio è dato unicamente ai pagamenti effettuati nelle mani dell'ufficio esecuzioni (cfr. art. 96 cpv. 1 e 99 LEF, norme applicabili al sequestro in forza del rimando di cui all'art. 275 LEF).
8. L'attore pretende infine l'attribuzione di un importo di US$ 1'000'000 a titolo di risarcimento danni, segnatamente per il deprezzamento subito dal dollaro rispetto al franco, per la perdita di beneficio e di interessi rispetto a quanto sarebbe stato possibile ricavare investendo le somme in questione secondo le istruzioni ricevute e per le spese legali sostenute.
8.1 La prima posizione di danno di cui l'attore chiede il risarcimento, ovvero quella relativa al deprezzamento subito nel frattempo dal dollaro rispetto al franco, dev'essere respinta già per il fatto che la stessa, oltre a non essere più stata riproposta con l'allegato conclusivo, non era stata quantificata, ancor prima che provata, in sede petizionale (p. 69 ad § 126).
8.2 A sua volta priva di fondamento è la pretesa volta alla rifusione della perdita di beneficio e di interessi asseritamente subita dall'attore per il fatto che le somme da lui fatte affluire alla convenuta (i US$ 2'500'000 o quanto meno i US$ 500'000) non sarebbero state investite secondo le istruzioni date con il telex di cui al doc. _, ovvero per un terzo a 30 giorni, un terzo a 60 giorni e un terzo a 90 giorni.
8.2.1 Già si è detto in precedenza (consid. 6) che la convenuta non ha commesso alcuna violazione contrattuale allorché aveva provveduto ad eseguire l'ordine di bonifico di US$ 2'000'000 impartito dal __________. Contrariamente a quanto preteso dall'attore, essa non può pertanto essere resa responsabile del mancato utile su quella somma, ovvero di quanto sarebbe stato conseguito nel caso in cui quell'importo fosse stato investito secondo le modalità previste nel doc. _.
8.2.2 L'attore ha pure rimproverato alla convenuta di non aver investito secondo le istruzioni i rimanenti US$ 500'000, che per anni sono rimasti depositati su un conto non fruttifero d'interessi (cfr. doc. _; perizia, rubrica 11 p. 1). In sede conclusionale (p. 59) egli ha quantificato in US$ 247'274 il pregiudizio da lui subito per questa ragione, somma corrispondente all'utile che sarebbe stato conseguito fino alla data dell'inoltro della petizione. A torto.
L'attore sembra innanzitutto dimenticare che a far tempo dal 4 novembre 1986 la somma in questione è stata oggetto di un sequestro civile (doc. _). Questo provvedimento, oltre a vietare al debitore ed alla banca depositaria di disporre sui beni sequestrati (cfr. consid. 7), ha di fatto paralizzato qualsiasi attività di investimento e di reinvestimento dei beni (Dallèves, op. cit., ibidem), che sarebbe stato possibile solo previa autorizzazione dell'ufficio esecuzioni (art. 96 cpv. 1 LEF; Wenzel, op. cit., ibidem; Dallèves, op. cit., ibidem), unico responsabile della loro amministrazione (cfr. art. 98 e 100 LEF), il quale di regola l'avrebbe concessa dopo aver ottenuto il consenso del creditore (Wenzel, op. cit., ibidem; Ochsner, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Jeanneret, Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 75; Matthey, La gestion des avoirs bancaires saisis par le juge d'instruction, in SJ 1999 II p. 324; cfr. pure BlSchK 1992 p. 103). Dalla data del sequestro la convenuta, che aveva tempestivamente informato l'attore del provvedimento (doc. _), non poteva pertanto più investire la somma in questione secondo le istruzioni ricevute con il doc. _, per cui, non essendo stata versata agli atti l'autorizzazione da parte dell'ufficio esecuzioni a continuare la gestione dei beni, essa non è responsabile del mancato utile conseguito.
La sua responsabilità è invece di principio innescata per il periodo precedente al sequestro, dall'8 ottobre al 4 novembre 1986. L'attore non è tuttavia stato in grado di provare l'ammontare del danno da lui subito. Il perito giudiziario, nel suo referto, ha in effetti accertato che l'istruzione impartita alla convenuta con il doc. _, tutt'altro che chiara (perizia, rubrica 3 p. 3 e rubrica 7 p. 1), non solo conteneva diversi elementi contraddittori (perizia, rubrica 5 p. 2; cfr. pure rubrica 3 p. 2), ma era addirittura incompleta e inesatta (perizia, rubrica 5 p. 3), e in ogni caso non poggiava su di una base contrattuale sufficiente affinché la banca potesse procedere ad operazioni finanziarie di qualsiasi tipo, secondo i modelli islamici o occidentali (perizia, rubrica 7 p. 1; cfr. pure rubrica 3 p. 2 e rubrica 5 p. 2). Egli ha pertanto concluso che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del cliente, la somma in questione avrebbe dovuto essere investita dalla convenuta sul mercato fiduciario a 48 ore "revolving", piazzamento che, a suo parere, vista la formulazione scritta dell'ordine e nel quadro delle osservazioni da lui illustrato in precedenza, sarebbe stato senz'altro legittimo e nell'interesse del cliente (perizia, rubrica 5 p. 4; delucidazione e completazione peritale p. 3). Sennonché l'attore, confrontato con questa risposta, non ha chiesto al perito di calcolare quale sarebbe stato l'utile, il 4 novembre 1986, qualora si fosse proceduto a questi investimenti fiduciari a 48 ore "revolving", per cui il danno da lui subito è in definitiva rimasto non provato, non potendosi evidentemente prendere in considerazione l'utile netto conseguito con un investimento a 30 giorni (US$ 708, cfr. perizia, rubrica 10, allegato p. 1 pos. 1, quell'investimento scadeva per altro il 6 novembre), sia pure rapportato all'intero capitale di US$ 500'000 (ovvero US$ 2'124), e ciò per il semplice fatto che non era dato a sapere quale sarebbe stato in quel periodo il tasso d'interesse per gli investimenti a 48 ore, né soprattutto quale sarebbe stata l'influenza dei costi, notoriamente ben più rilevanti rispetto a un investimento a 30 giorni (15 operazioni invece di una sola).
8.3 Infine, anche la richiesta di rifusione delle spese legali preprocessuali, che l'attore aveva quantificato in sede petizionale in almeno US$ 100'000 (p. 69 ad § 126), dev'essere disattesa e ciò già per il fatto che la parte attrice non ha assolutamente provato l'ammontare della sua pretesa, per altro apparentemente non più riproposta con le conclusioni di causa. Ad ogni buon conto anche l'esito della presente causa, che di fatto ha negato all'attore qualsiasi risarcimento, ostava a sua volta alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte prima dell'apertura della causa, visto e considerato che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale le stesse potevano costituire una posizione di danno solo a condizione che l'assistenza legale fosse giustificata, necessaria ed appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12 febbraio 2003 in re J./G. SA).
9. Ne discende la reiezione della petizione, del tutto infondata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. La petizione 26 ottobre 1993 di __________ è respinta.
II. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 45'000. -b) testimoni fr. 80. -c) traduzioni fr. 3'870.40
d) perizia fr. 45'069. -e) spese varie fr. 280.60
Totale fr. 94'300. -già anticipati dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta la somma di fr. 160’000.- per ripetibili.
III. Intimazione: - studio legale __________
- studio legale __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario