Incarto n. 11.2022.155
Lugano, 23 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2019.241 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 30 agosto 2019 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello del 26 ottobre 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 settembre 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 settembre 2022, rettificata il 12 dicembre 2022, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio fra AO1 (1971) e V______ nata Q______ (1973) e ha liquidato il regime dei beni disponendo – fra l'altro – lo scioglimento della comproprietà dei medesimi sulla particella n. 215 RFD di C______ mediante attribuzione della proprietà esclusiva a AP1 (previo svincolo del convenuto dal debito ipotecario e versamento del conguaglio in liquidazione del regime dei beni) e condanna dell'attrice a versare al conve-nuto fr. 216 663.– (importo poi rettificato in fr. 217 163.–) a titolo di liquidazione del regime dei beni. Il Pretore aggiunto ha stabilito inoltre il diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione di libera uscita maturata dall'altro, ha respinto una pretesa dell'attrice volta a ottenere il pagamento di fr. 40 670.– dal convenuto, ha affidato la figlia M______ R______ (nata il 19 l______ 2005) alla madre per la cura e l'educazione (con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ampie relazioni personali con il padre), ha obbligato AO1 a versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 896.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al termine di un'adeguata formazione professionale e ha deciso che non sono dovuti contributi alimentari fra i coniugi. Infine egli ha posto le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al marito fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 ottobre 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi attribuire la proprietà esclusiva della particella n. 215 previo pagamento al convenuto di soli fr. 54 000.– (o, in subordine, di vedere rinviato lo scioglimento della comproprietà a una procedura separata o, in ulteriore subordine, vedere sciolta la comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti), che il conguaglio da lei dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni sia ridotto a fr. 42 540.– e che si escluda la divisione della sua previdenza professionale. Essa chiede altresì che AO1 sia condannato a versarle fr. 40 670.– per contributi arretrati o che sia accertato un suo credito di pari importo compensabile con quanto dovuto in liquidazione del regime dei beni e che le spese processuali siano poste interamente a carico del convenuto, con obbligo di rifonderle un importo indeterminato per ripetibili. Il 7 dicembre 2022, in pendenza del termine impartito al convenuto per presentare osservazioni all'appello, le parti hanno ottenuto una sospensione della procedura fino al 31 gennaio 2023 in vista di raggiungere una soluzione amichevole. Il termine è poi stato prorogato a più riprese, da ultimo fino al 31 agosto 2023.
C. Il 17 agosto 2023 AO1 ha trasmesso alla Camera una convenzione sulle conseguenze del divorzio completa, sottoscritta dalle parti il 28 luglio e il 10 agosto 2023, chiedendone l'omologazione “ad evasione della procedura di divorzio”. Il presidente della Camera ha invitato le parti il 18 settembre 2023 a completare tale convenzione con i dati sui redditi, la sostanza e il fabbisogno loro e della figlia, come pure a produrre documentazione sulla loro situazione previdenziale e un accordo in merito agli oneri processuali di primo grado. AP 1 ha ottem-perato il 27 novembre 2023 e AO1 con lettere del 30 novembre e del 5 dicembre 2023. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il presidente della Camera, assunti agli atti i documenti prodotti, ha convocato pertanto i coniugi a un'udienza per l'audizione e la conciliazione su alcune modifiche alla convenzione proposte dalla Camera. Il giorno stesso M______ R______, divenuta maggiorenne in pendenza di appello, è stata invitata a comunicare se ratificasse senza condizioni l'operato della madre sul contributo di mantenimento in suo favore dopo la maggiore età. Il 20 marzo 2024 essa ha risposto affermativamente. All'udienza del 18 aprile 2024 la Camera ha così sentito i coniugi, separatamente e insieme. Costoro hanno dichiarato di condividere gli emendamenti proposti alla convenzione.
Considerando
in diritto: 1. Una convenzione sulle conseguenze del divorzio è valida soltanto se è omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). Il giudice omologa la convenzione solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione” (art. 279 cpv. 1 CPC). Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). In concreto non fa dubbio che le parti hanno concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, assistite dai rispettivi legali, e hanno confermato, separatamente e poi insieme davanti a questa Camera, di avere stipulato la convenzione in piena volontà e coscienza, dopo matura riflessione. L'accordo inoltre risulta chiaro e completo.
2. Quanto all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Non incombe al giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio inquisitorio illimitato, ossia in materia di filiazione e di previdenza profes-sionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con riferimenti; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.51 del 12 febbraio 2024 consid. 2 con rinvii). Anche per quel che attiene all'obbligo di mantenimento fra coniugi dopo il divorzio, al cui riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice verifica nondimeno l'ammontare del contributo alimentare con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di una parte rimanga scoperto in tutto o in parte, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).
3. Nella fattispecie la convenzione appare conforme al diritto tanto sulla liquidazione del regime dei beni quanto sugli altri rapporti patrimoniali fra coniugi. È vero che rispetto alla decisione del primo giudice il conguaglio in favore del convenuto risulta sensibilmente inferiore. Al proposito non si deve trascurare tuttavia che sussisteva incertezza sull'esito dell'appello introdotto dall'attrice e che le parti si sono intese anche sulla ripartizione dell'obbligo di mantenimento in favore della figlia M______ R______, ora interamente assunto dalla madre (sotto, consid. 6). Nel complesso, pertanto, non si ravvisano indizi di manifesta inadeguatezza.
4. Più delicata è la questione relativa alla rinuncia al conguaglio delle prestazioni d'uscita. L'art. 280 cpv. 1 CPC prescrive che il giudice omologa una convenzione al riguardo se – cumulativamente – i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d'esecuzione (lett. a), se essi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto, come pure l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere (lett. b), e se il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge (lett. c). L'art. 124b cpv. 1 CC prevede inoltre che “in una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale “se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità”. E l'art. 280 cpv. 3 CPC ribadisce che qualora nella convenzione uno dei coniugi dichiari di rinunciare totalmente o parzialmente al suo diritto, “il giudice verifica d'ufficio se gli sia garantita in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità”. Anche in tal caso, nondimeno, solo uno squilibrio relativamente importante tra coniugi giustifica il ri-fiuto di omologare una rinuncia al conguaglio della previdenza professionale (RtiD I-2022 pag. 568 consid. 6 con rimando).
a) Nella fattispecie l'attrice ha accantonato durante il matrimonio e fino all'introduzione dell'azione di divorzio un capitale di libero passaggio di fr. 37 092.50 (doc. S). Agli atti figura anche una lettera 21 maggio 2013 della P______ P______, F______ L______, che preavvisa il versamento di una prestazione d'uscita di fr. 33 581.10 su un conto del convenuto (doc. LL). Nella convenzione sottoposta a questa Camera per l'omologazione le parti dichiarano che “intendono rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, ritenuto che entrambi dispongono di sostanza immobiliare rispettivamente di aspettative ereditarie” (clausola n. 7, prima frase). Il marito rinuncia così alle proprie spettanze derivanti dal conguaglio delle prestazioni d'uscita della moglie (art. 124b cpv. 1 CC) e questa rinuncia a un'eventuale indennità adeguata in ragione del prelievo anticipato dei fondi previdenziali da parte del marito.
b) All'atto pratico la rinuncia concerne il solo AO1. Come le parti riconoscono, in effetti, “l'avere di previdenza professionale accumulato dal marito prima della sua partenza per l'estero è stato investito nelle attività professionali che hanno garantito parte del mantenimento della famiglia” (clausola n. 7, seconda frase). Grazie all'intesa l'attrice conserva intatto così il proprio capitale di cassa pensione, che secondo le proiezioni del suo istituto di previdenza dovrebbe garantirle una rendita di vecchiaia presumibile attorno ai fr. 600.– mensili (fr. 9733.– annui: doc. F prodotto in appello), cui si aggiungerà la presumibile rendita AVS di fr. 1940.– mensili (doc. G prodotto in appello) e il reddito immobiliare dalla particella n. 214 già accertato dal Pretore aggiunto in fr. 2000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14). Anche senza considerare il valore di riscatto della polizza di “terzo pilastro” (fr. 34 46310 il 30 settembre 2023: doc. H prodotto in appello), AP1 consta disporre così di entrate più che sufficienti per coprire il suo fabbisogno minimo (attualmente di fr. 3625.– mensili: convenzione, clausola n. 4) anche dopo il pensionamento, pur considerando i verosimili maggiori costi dell'alloggio e il maggior onere fiscale dopo l'indipendenza economica di M______ R______.
c) Il problema è di sapere se, nonostante la rinuncia alla mezza prestazione d'uscita acquisita dalla moglie durante il matrimonio, sia concretamente garantita anche a AO1 un'adeguata previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. A tal fine occorre valutare le circostanze personali di lui, in particolare la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di quelli accantonati prima del matrimonio (FF 2013 pag. 4180 a metà). Non è necessario invece che la sua previdenza professionale risulti equivalente a quella cui egli avrebbe diritto senza la rinuncia convenzionale; basta che essa sia “adeguata” (RtiD I-2022 pag. 568 consid. 9 con richiami).
In concreto le parti si valgono nella convenzione (anche) delle rispettive aspettative ereditarie e dichiarano che “l'avere previdenziale accumulato dalla signora R______ le viene riconosciuto anche per aver provveduto in modo preponderante al mantenimento dei figli durante la vita separata” (clausola n. 7, seconda frase). Se non che, eventuali aspettative ereditarie, sulle quali per altro nulla è dato di sapere in concreto, esulano da una convenzione sugli effetti del divorzio. Secondo l'art. 124b cpv. 3 CC si può assegnare più della metà della prestazione di uscita a un coniuge che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, ma tale norma si riferisce al caso in cui il genitore affidatario sia limitato nella sua capacità lucrativa in ragione delle cure da prestare ai figli dopo il divorzio (Geiser in: Basler Kommentar, 7ª edizione, n. 30 ad art. 124b CC). Se mai una deroga al conguaglio della previdenza professionale potrebbe giustificarsi per una grave violazione degli obblighi di mantenimento da parte del coniuge creditore durante il matrimonio (DTF 145 III 56). Nel caso specifico tuttavia non consta che il convenuto abbia trascurato di proposito i propri obblighi alimentari.
d) Ciò posto, la situazione di AO1 dopo il pensionamento è senz'altro meno favorevole di quella dell'attrice, poiché egli risulta poter contare soltanto su una presumibile rendita AVS di fr. 1100.– mensili (doc. 3 prodotto in appello), non adempiendo i requisiti richiesti per una rendita di vecchiaia in I______ (doc. 1 prodotto in appello) e avendo ormai riscattato i propri averi di “secondo” e “terzo pilastro” (doc. LL: lettera del 30 novembre 2023). Con tale entrata egli potrà godere in ogni modo di un certo margine per esigenze future rispetto al suo fabbisogno minimo attuale (di fr. 686.– mensili: convenzione, clausola n. 4). Per di più, egli è proprietario della particella n. 216 RFD di C______ e in caso di necessità potrà verosimilmente alienarla, pur tenendo conto del carico ipotecario che grava il fondo (per nominali fr. 350 000.–) e del diritto di usufrutto a vita in favore dei genitori, oppure locarla dopo la cancellazione di tale onere. Se ne conclude che, nel complesso, la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità di cui disporrà AO1 dopo il pensionamento, seppur modesta, può ritenersi “adeguata”. La clausola della convenzione sugli effetti del divorzio in cui i coniugi dichiarano di rinunciare vicendevolmente al conguaglio della previdenza professionale può di conseguenza essere omologata.
5. Riguardo a un eventuale obbligo di mantenimento fra coniugi dopo il divorzio, il convenuto dichiara di non avere redditi e di essere sostenuto finanziariamente dalla sua convivente, da lui aiutata nel governo della casa e nell'attività economica (lettera del 30 novembre 2023). Nella convenzione di divorzio egli ha dato atto, comunque sia, che il reddito ipotetico stimato dal primo giudice di fr. 1732.– mensili è concretamente alla sua portata (clausola n. 4 della convenzione) e nulla induce a dubitare di tale ammissione. Ne discende che con una capacità lucrativa siffatta egli risulta in grado di sopperire autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 686.– mensili (clausola n. 4 della convenzione). Né si ravvisano criticità per quanto attiene all'attrice, che dispone di entrate per complessivi fr. 5536.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3625.– mensili (clausola n. 4 della convenzione). Del resto i dati sui redditi e i fabbisogni delle parti che figurano al punto n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio corrispondono a quelli accertati dal primo giudice e non v'è ragione di dubitare della loro attendibilità. L'accordo stipulato dalle parti non si scosta dunque in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge.
6. Le parti si sono intese infine sul mantenimento della figlia M______ R______, che la madre dichiara di assumere interamente. Invero l'attuale fabbisogno minimo scoperto di M______ R______ (fr. 842.– mensili, già dedotti gli assegni familiari: clausola n. 4 della convenzione) è destinato ad aumentare nell'ipotesi in cui questa si trasferisca fuori Cantone per intraprendere studi superiori. Considerato tuttavia che una volta coperto il proprio fabbisogno minimo l'attrice dispone di un margine attorno a fr. 2000.– mensili, l'impegno da lei assicurato non risulta eccessivo. D'altro canto M______ R______, divenuta maggiorenne in pendenza di appello, è stata interpellata il 14 marzo 2024 da questa Camera, quando le è stata sottoposta la clausola della convenzione relativa il suo mantenimento, oltre ai dati sul reddito e il fabbisogno presi in considerazione dai genitori ai fini dell'accordo (punti n. 4 e 4.b della convenzione). E il 20 marzo 2024 essa ha ratificato senza condizioni né riserve
l'operato della madre, autorizzando quest'ultima a continuare a rappresentarla (lettera del 20 marzo 2024). Dovesse intervenire una modifica rilevante e duratura delle circostanze, essa potrà chiedere in ogni caso di rivedere il proprio mantenimento, postulando un contributo alimentare in suo favore (art. 286 cpv. 2 CC).
7. In definitiva, nulla osta nelle condizioni descritte all'omologazione della convenzione, fermo restando che il principio del divorzio, non impugnato dall'appellante, è già stato pronunciato definitivamente dal Pretore (e il termine per introdurre un eventuale appello incidentale è decorso infruttuoso dinanzi a questa Camera). Per quanto attiene alle spese processuali di primo grado, le parti si sono intese nel senso di suddividerle a metà e di compensare e le ripetibili, ciò che può essere approvato. Per le spese processuali di secondo grado esse si sono accordate nel senso che l'attrice assume i costi del proprio appello, mentre i costi dell'omologazione sono a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Viste le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di riscuotere unicamente le spese processuali dell'omologazione.
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in appello la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 LTF.
Per questi motivi,
decide: I. È omologata la seguente
CONVENZIONE SULLE CONSEGUENZE ACCESSORIE DEL DIVORZIO
Tra i signori
V______ M______ T______ Q______ R______, C______, da una parte,
e
AO1, P______ d______ P______ (T______), dall'altra parte,
premesso che:
A. i coniugi si sono uniti in matrimonio il 12 maggio 1999 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile di P______;
B. dalla loro unione sono nati i figli M______ (18 settembre 1999) e M______ R______ (19 luglio 2005);
C. i coniugi vivono separati dal 2017;
D. tra i coniugi vige il regime della partecipazione agli acquisti;
E. con petizione 30 agosto/4 settembre 2019 la signora AP1 ha chiesto il divorzio. Dopo istruttoria, in data 23 settembre 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha emesso la relativa sentenza;
F. con atto di appello 26 ottobre 2022 la signora AP1 è insorta contro la sentenza di primo grado;
G. le parti hanno intrapreso e concluso concrete trattative che hanno permesso di raggiungere l'accordo completo riassunto nella presente Convenzione sulle conseguenze accessorie del loro divorzio.
1. Scopo della convenzione
Dopo attenta riflessione, le parti hanno convenuto che le conseguenze accessorie al divorzio stabilite nella sentenza 23 settembre 2022 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano non risultano adeguate e nemmeno realizzabili, considerati gli importanti cambiamenti nel frattempo intervenuti nelle loro situazioni personali.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti hanno regolato le conseguenze accessorie del divorzio in tutti i suoi aspetti nel modo che viene di seguito descritto e di cui chiedono la relativa omologazione.
Esse hanno raggiunto un accordo pieno su tutti i punti elencati nella presente Convenzione, ma demandano al Giudice la competenza di decidere là dove dovesse insorgere del disaccordo o su punti che, così come convenuti, non fossero omologabili.
2. Principio del divorzio
Il matrimonio contratto il 12 maggio 1999 a P______ da V______ M______ T______ Q______ R______, nata il _ o______ ____, e AO1, nato il _ g______ ____, è sciolto per divorzio.
3. Figlia ________
è divenuta maggiorenne il 19 luglio 2023.
Al padre sono garantite le più ampie relazioni, da concordarsi direttamente tra genitore e figlia.
4. Contributi di mantenimento
Ai fini del presente accordo sono stati presi in considerazione i seguenti elementi di reddito e di sostanza:
a) AO1
– reddito:
effettivo nessuno (ipotetico fr. 1732.– mensili netti);
– sostanza:
particella n. 216 RFD di C______, gravata da usufrutto vita natural durante in favore dei genitori e oneri ipotecari per nominali fr. 350 000.–,
credito di fr. 70 000.– netti dalla liquidazione del regime dei beni, previo rimborso del debito USSI;
– fabbisogno:
fr. 686.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona che convive in I______ fr. 408.–, metà della spesa per l'alloggio fr. 241.–, quota delle spese di riscaldamento stimate fr. 37.–);
b) AP1
– reddito:
fr. 5536.– mensili (stipendio mensile netto da attività principale a metà tempo fr. 3033.–, entrata mensile netta da attività accessoria dipendente fr. 459.–, reddito immobiliare dalla particella n. 215 fr. 2000.–);
– sostanza:
particella n. 215 RFD di C______, gravata da oneri ipotecari effettivi per fr. 1 020 000.–,
averi di terzo pilastro vincolato per fr. 34 463.10 (valore di riscatto al 30 settembre 2023 della polizza n. _.___.___ presso Z______ A______);
– fabbisogno:
fr. 3625.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, quota del costo dell'alloggio fr. 1295.–, quota del costo di riscaldamento fr. 149.–, premio assicurazione stabili fr. 156.–, premio cassa malati fr. 376.–, premio assicurazione auto fr. 112.–, imposta di circolazione fr. 17.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 44.–, premio “terzo pilastro” fr. 126.–, nessun onere d'imposta);
c) M______ R______
– reddito:
nessuno ad esclusione degli assegni di formazione di fr. 250.– mensili;
– sostanza:
nessuna;
– fabbisogno:
fr. 842.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, quota del costo dell'alloggio fr. 361.–, premio della cassa malati e LCA fr. 131.–).
4.a fra coniugi
Entrambi i coniugi sono attivi professionalmente e così come sempre concordato, sin dalla procedura di protezione dell'unione coniugale e ribadito nella procedura di divorzio, essi confermano di essere in grado di provvedere ognuno al proprio fabbisogno ed escludono il reciproco versamento di contributi di mantenimento.
4.b per la figlia M______ R______
Le parti confermano i dati di reddito e i fabbisogni emersi durante la procedura di divorzio e, considerati gli accordi di seguito codificati in relazione alla liquidazione del regime matrimoniale, concordano che la madre provvederà con i redditi da lavoro e con la sostanza che le pertocca alla copertura del fabbisogno della figlia, ora maggiorenne, sino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata ai sensi dell'art. 277 CC.
5. Liquidazione del regime matrimoniale
La comproprietà della particella 215 RFD C______ è sciolta come segue:
– l'intero fondo è attribuito in proprietà esclusiva a AP 1;
– la presente Convenzione debitamente omologata e la relativa sentenza di divorzio, cresciuta in giudicato, varranno quale titolo per l'iscrizione del trapasso a Registro fondiario, che AP1 potrà chiedere producendo la prova dello svincolo di AO1 dal debito ipotecario che grava il mappale n. 215 RFD C______;
– la signora Q______ ritira l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le iscrizioni, le annotazioni e le menzioni presenti a Registro fondiario che la stessa dichiara di conoscere, compresa l'ipoteca a garanzia del debito di fr. 32 500.– a favore dell'USSI e a copertura degli anticipi per contributi alimentari per i figli.
La signora AP1 si dichiara debitrice nei confronti del signor AO1 dell'importo omnicomprensivo di fr. 102 500.–, che verranno soluti nel modo seguente:
– fr. 52 500.– entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;
– fr. 20 000.– entro il 30 giugno 2024;
– fr. 30 000.– entro il 31 dicembre 2024.
Ad avvenuta ricezione del versamento di fr. 52 500.– nei termini di cui sopra, il signor AO1 verserà, per il tramite del suo legale, fr. 32 500.– all'USSI, a saldo delle pretese derivanti dagli anticipi per i contributi alimentari dei figli.
– Il mobilio e le suppellettili che si trovano nell'immobile sito al mappale numero 215 RFD C______ sono attribuiti in proprietà esclusiva alla signora AP1;
– per il resto, ogni parte resta proprietaria dei beni in suo possesso o a sé intestati.
Con gli accordi sopra descritti le parti riconoscono che non ci sono altri averi da suddividere né altri debiti o crediti fra le parti, pertanto, nulla osta alla definitiva liquidazione del regime matrimoniale e alla definitiva liquidazioni di tutti i rapporti di dare e avere.
6. Imposte
I signori sono soggetti fiscali separati e non ci sono debiti di imposta risalenti al periodo della vita matrimoniale.
7. Previdenza professionale
Giusta l'art. 124b CC, le parti intendono rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, ritenuto che entrambi dispongono di sostanza immobiliare rispettivamente di aspettative ereditarie. D'altro canto, l'avere di previdenza professionale accumulato dal marito prima della sua partenza per l'estero è stato investito nelle attività professionali che hanno garantito parte del mantenimento della famiglia, mentre l'avere previdenziale accumulato dalla signora R______ le viene riconosciuti anche per aver provveduto in modo preponderante al mantenimento dei figli durante la vita separata.
8. Conclusioni
La signora AP1 chiederà lo stralcio dal ruolo del suo appello del 26 ottobre 2022 in quanto privo di oggetto contestualmente all'inoltro della presente Convenzione debitamente sottoscritta all'Autorità competente della sua omologazione.
Le spese di appello sono a carico di AP1. I costi dell'omologazione della presente Convenzione e dell'emanazione della sentenza di divorzio sono suddivisi fra le parti in ragione di un mezzo ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate. Per quanto attiene alle spese giudiziarie di primo grado, le spese processuali vanno a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate.
La presente Convenzione entra in vigore tra le parti a far tempo dalla sua sottoscrizione.
La presente Convenzione viene stesa in tre esemplari e sottoposta al Giudice per l'omologazione.
In ogni caso, i coniugi dichiarato di demandare al Giudice la facoltà di decidere sulle conseguenze accessorie eventualmente non omologabili, rispettivamente contestate.
II. Il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata rimane invariato. I dispositivi dal n. 2 al n. 9 della sentenza impugnata sono sostituiti dal dispositivo n. I che precede, mentre i dispositivi n. 10 e 12 della sentenza impugnata sono così riformati:
10. Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– (già compresi i costi per
l'ascolto della figlia, i costi delle perizie giudiziarie di complessivi fr. 2900.–, i costi per la documentazione prodotta dalla E______ SA di fr. 107.70 e le spese processuali per le due decisioni cautelari del 23 dicembre 2020 e del 12 ottobre 2021) sono poste per metà a carico di AO1 e per l'altra metà a carico di AP1. Le ripetibili sono compensate.
12. Comunicazione, mediante formulario, all'Ufficio circondariale di Stato civile competente tramite l'Ufficio dello stato civile, Servizio centrale, Bellinzona.
III. L'appello di AP 1 è stralciato dal ruolo per intervenuta omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio.
IV. Le spese processuali di appello di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione:
– M______ R______, C______ (in estratto, considerando n. 6 e dispositivo n. I.4, salvo il punto n. 4a);
– Ufficio rette anticipi e incassi, Bellinzona (in estratto, dispositivo n. I.5 terzo paragrafo);
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).