Incarti n. 11.2021.132 11.2021.154
Lugano 29 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2021.10 (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 19 gennaio 2021 da
AO 1 AO 2 , e AO 3 (patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1 , e AP 2 (ora patrocinati dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 29 settembre 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione incidentale emanata il 26 agosto 2021 (inc. 11.2021.132)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 5 novembre 2021 presentata da AO 1, AO 2 e AO 3 contestuale alle osservazioni all'appello (inc. 11.2021.154);
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 luglio 1995 G__________ (1943) ha donato ai figli AP 1 (1969) e AP 2 (1972), nati dal matrimonio con N__________ (1947) dalla quale ha divorziato nel 1988, la particella n. 570 RFD di C__________ (1187 m²), su cui sorge una vecchia casa d'abitazione, come pure la particella n. 945 RFD di V__________ (3468 m², bosco) e la quota di un mezzo della particella n. 487 di O__________ (2387 m², humus e bosco), riservandosi sulla particella n. 570 un diritto di usufrutto a vita. Il rogito prevedeva altresì che qualora G__________ fosse deceduto prima di H__________ (1964), con la quale si sarebbe sposato il mese dopo, i donatari si sarebbero impegnati – a talune condizioni – a costituire un diritto di abitazione a vita in favore di lei sull'appartamento al piano terreno dello stabile di __________. G__________ è deceduto a Lugano il 14 giugno 2019, lasciando quali eredi i figli del primo matrimonio AP 1 e AP 2, la seconda moglie H__________, sposata il 4 agosto 1995, e i figli del secondo matrimonio AO 1 (1989), AO 2 (1996) e AO 3 (1998).
B. In un testamento olografo del 26 maggio 2014, pubblicato il 23 agosto 2019 dal notaio R__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, G__________ ha istituito suoi eredi la moglie e i cinque figli, ha ridotto H__________, AP 1 e AP 2 alla porzione legittima, prevedendo che a AO 1, AO 2 e AO 3 sarebbe spettata la quota disponibile di tre ottavi della successione in parti uguali e precisando che le donazioni immobiliari in favore di AP 1 e AP 2 sarebbero state da considerare alla stregua di anticipi ereditari soggetti a collazione. Il 10 settembre 2019 AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di rinunciare all'eredità e altrettanto hanno fatto successivamente i loro figli. Il 12 marzo 2020 il Pretore ha rilasciato così un certificato ereditario in cui figurano come unici eredi fu G__________ la moglie H__________ con i figli AO 1, AO 2 e AO 3 (inc. SO.2019.6195).
C. Il 12 giugno 2020 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno convenuto AP 1 e AP 2 per un tentativo di conciliazione dinanzi al Segretario assessore della medesima Pretura, chiedendo:
1. È accertato che i signori AO 1, AO 2 e AO 3 sono eredi legali del defunto G__________ (…).
2. È accertato che la porzione legittima per ciascuno degli istanti ammonta a 1/8, subordinatamente a 3/40 della successione, e che di conseguenza ognuno di loro ha diritto a una quota di 1/8, subordinatamente 3/40, della massa successoria.
3. È accertato che secondo l'inventario degli attivi e dei passivi che verrà allestito in istruttoria, la massa successoria ammonta a complessivi fr. … (come verrà stabilito in istruttoria, ai sensi dell'art. 85 CPC), incluse le liberalità in favore dei convenuti, soggette a riduzione.
4. È accertato che, secondo i punti che precedono, la quota legittima dei qui istanti sulla massa successoria ammonta in fr. … ciascuno, (come verrà stabilito in istruttoria, ai sensi dell'art. 85 CPC), mentre la quota disponibile ammonta a fr. ….
5. La liberalità in favore di AP 1 di cui al contratto di donazione del 15.07.1995 relativa ai fondi part. n. 570 RFD C__________, part. n. 945 RFD V__________ e quota ½ della part. 487 RFD O__________ è da ridurre nella misura necessaria a preservare la porzione legittima di ciascun istante, ritenuto un valore presumibile dei fondi di fr. … (come verrà stabilito in istruttoria, ai sensi dell'art. 85 CPC).
6. La liberalità in favore di AP 2 di cui al contratto di donazione del 15 luglio 1995 relativa ai fondi part. n. 570 RFD C__________, part. n. 945 RFD V__________ e quota ½ della part. n. 487 RFD O__________ è da ridurre nella misura necessaria a preservare la porzione legittima di ciascun istante, ritenuto un valore presumibile dei fondi di fr. … (come verrà stabilito in istruttoria, ai sensi dell'art. 85 CPC)
7. È fatto ordine al convenuto AP 1 di versare a ciascuno degli istanti l'importo di fr. … (che verrà stabilito in istruttoria ai sensi dell'art. 85 CPC), oltre interessi al 5% dal 12 giugno 2020.
8. È fatto ordine alla convenuta AP 2 di versare a ciascuno degli istanti l'importo di fr. … (che verrà stabilito in istruttoria ai sensi dell'art. 85 CPC), oltre interessi al 5% dal 12 giugno 2020.
Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti il 20 ottobre 2020 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 1500.– sono state poste a carico degli istanti, riservata una diversa ripartizione in esito al giudizio di merito (inc. CM.2020.325).
D. Con petizione del 19 gennaio 2021 AO 1, AO 2 e AO 3 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un'azione di riduzione volta a ottenere quanto segue, previo conferimento del gratuito patrocinio:
1. È accertato che gli eredi fu G__________, e meglio AO 1, AO 2 e AO 3, hanno diritto a una quota legittima di ⅛ sulla massa successoria.
2. È accertato che l'inventario degli attivi e dei passivi da allestire in istruttoria comporta una massa di almeno complessivi fr. 2 000 000.–, con riserva di correttivo dopo perizia.
3. È accertato che la quota legittima di ciascuno degli attori ammonta a non meno di fr. 250 000.– ciascuno, con riserva di correttivo dopo istruttoria.
4. La liberalità in favore di AP 1 di cui al contratto di donazione 15 luglio 1995 relativa ai fondi part. n. 570 RFD C__________, n. 945 RFD V__________ e la quota di ½ della part. n. 487 RFD O__________ è da ridurre nella misura necessaria a preservare la porzione legittima di ciascun attore.
5. È fatto ordine al convenuto AP 1 di versare a ciascuno degli attori l'importo non inferiore a fr. 250 000.–, che verrà stabilito in istruttoria, oltre interessi al 5% dal 12 giugno 2020, entro 15 giorni dalla pronuncia.
6. È fatto ordine alla convenuta AP 2 di versare a ciascuno degli attori l'importo non inferiore a fr. 250 000.–, che verrà stabilito in istruttoria, oltre interessi al 5% dal 12 giugno 2020, entro 15 giorni dalla pronuncia.
Nella loro risposta del 25 marzo 2021 AP 1 e AP 2 hanno proposto di dichiarare la petizione irricevibile, subordinatamente di respingerla.
E. Alle prime arringhe del 5 luglio 2021 le parti si sono confermate nelle loro posizioni e hanno notificato prove. Gli attori hanno postulato, in particolare, l'edizione dall'esecutore testamentario – subordinatamente dall'Ufficio imposte di successione e di donazione –dell'inventario fiscale della successione e l'allestimento di una perizia sul valore venale della particella n. 570. I convenuti non si sono opposti alla perizia, salvo chiedere di affiancarla a una perizia sulla capitalizzazione dell'usufrutto sull'immobile e sul confronto dei valori degli anni 1995 e 2020. Inoltre essi hanno chiesto di limitare il procedimento all'esame della perenzione da loro eccepita con il memoriale di risposta. Il Pretore ha emanato il 26 agosto 2021 l'ordinanza sulle prove, ammettendo – tra l'altro – il richiamo dal notaio R__________ dell'inventario della successione. Un reclamo presentato da AP 1 e AP 2 contro tale ordinanza è stato dichiarato irricevibile dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con sentenza del 25 gennaio 2022 (inc. 13.2021.111).
F. Statuendo con decisione incidentale del 26 agosto 2021, il Pretore ha respinto le “eccezioni di perenzione” e di “irricevibilità dell'azione per difetto di quantificazione della pretesa” sollevate dai convenuti. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste solidalmente a carico di questi ultimi, con obbligo di rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 29 settembre 2021 in cui postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullarlo, di accogliere le loro eccezioni e di respingere la petizione (inc. 11.2021.132). Con osservazioni del 5 novembre 2021 gli attori concludono per il rigetto dell'appello, reiterando la richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.154). In una replica spontanea del 22 novembre 2021 AP 1 e AP 2 hanno confermato le loro domande e proposto di respingere la richiesta di gratuito patrocinio. Gli attori non hanno duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Un giudice può, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), emanare una decisione incidentale suscettibile di portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e far conseguire così un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha agito in tal modo, poiché qualora le obiezioni mosse da AP 1 e AP 2 risultassero fondate, la petizione andrebbe respinta in ordine o nel merito. Ciò consentirebbe effettivamente un importante risparmio di tempo e di spese.
Ciò premesso, una decisione incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità delle pretese in discussione davanti al Pretore (almeno fr. 250 000.– per ognuno dei tre attori e a carico di ciascun convenuto). La decisione impugnata infine è stata notificata al patrocinatore dei convenuti il 31 agosto 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 29 settembre 2021 (timbro postale sulle buste d'invio), l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.
2. Gli appellanti sollecitano il richiamo dalla Pretura degli incarti CA.2021.22, OR.2021.10, CM.2020.325. Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera. Il loro richiamo si rivela dunque superfluo.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha deciso anzitutto, limitando il procedimento a norma dell'art. 125 lett. a CPC, di statuire su due obiezioni sollevate dai convenuti nel memoriale di risposta. La prima obiezione – egli ha rilevato – consiste nell'asserita irricevibilità della petizione per intervenuta perenzione della pretesa, la seconda nell'asserita irricevibilità della petizione per mancata quantificazione della pretesa stessa. La seconda obiezione è, per il Pretore, “indirettamente” legata alla prima, giacché un'azione perenta va dichiarata irricevibile. Se non che, egli ha continuato, nella fattispecie gli attori hanno sufficientemente quantificato la loro pretesa in fr. 750 000.– complessivi e hanno tempestivamente promosso l'azione il 12 giugno 2020, nel termine dell'art. 533 cpv. 1 CC. In conseguenza di ciò egli ha respinto sia “l'eccezione” di perenzione sia “l'eccezione di irricevibilità dell'azione per difetto della quantificazione della pretesa”.
4. In realtà dinanzi al Pretore gli attori avevano fatto valere altro. Nel memoriale di risposta costoro si dolevano che nella petizione la parte attrice non avesse recato allegazioni sufficienti per giustificare la pretesa, omettendo di addurre “elementi della fattispecie (inventario successorio) prodottisi all'interno della sua sfera, segnatamente nell'ambito della successione paterna”, talché in casi del genere “il giudice non deve entrare nel merito dell'azione” (pag. 6). Alle prime arringhe essi hanno ribadito che la petizione “non sostanzia sufficientemente l'oggetto della lite” e che tale lacuna non può più essere sanata, gli attori avendo avuto “tutto il tempo” per raccogliere gli elementi necessari prima di promuovere causa, onde la perenzione della pretesa (verbale del 5 luglio 2021, primo foglio accluso). “In qualità di eredi e figli” – essi hanno proseguito – “gli attori sono in possesso o possono essere in possesso a loro prima richiesta di tutta la documentazione enumerata e non accessibile a parte convenuta, documentazione che probabilmente è stata allegata all'inventario successorio e che in ogni caso è atta a quantificare l'asse successorio” (verbale citato, pag. 4 in alto).
Nell'appello i convenuti soggiungono poi che “gli attori non sono andati oltre la semplice affermazione” secondo cui “il compendio successorio risulta essere limitato, se non superato dai debiti”, senza “indicare in che misura essi sarebbero lesi nelle loro aspettative legittime”, per quanto bastasse produrre a tal fine l'inventario della successione (pag. 6). A loro avviso i convenuti avrebbero potuto produrre almeno, se non disponevano dell'inventario, la dichiarazione fiscale intermedia 2019 del defunto (nel frattempo trasmessa al Pretore dall'autorità fiscale), mentre trascurando ciò non hanno enucleato la pretesa e non hanno adempiuto il loro obbligo di allegazione (appello, pag. 11), tant'è che quanto da loro addotto non è idoneo nemmeno per un calcolo approssimativo (pag. 12) e non consente loro “di formulare con piena cognizione i loro argomenti difensivi” (pag. 14). Tale carenza non può – secondo gli appellanti – essere sanata. A mente loro la petizione va quindi respinta.
5. I fatti devono essere di principio allegati nella petizione, rispettivamente nella riposta per i fatti che vanno allegati dal convenuto (art. 221 cpv. 1 lett. d e 222 cpv. 2 CPC). Possono anche essere allegati nella replica e nella duplica (se viene ordinato un secondo scambio di scritti) oppure, se ciò non si verifica, essere registrate a verbale durante un'eventuale udienza di istruzione (art. 226 cpv. 2 CPC) o all'apertura del dibattimento, anteriormente alle prime arringhe giusta l'art. 229 cpv. 2 CPC (DTF 144 III 518 consid. 5.2.1, 68 consid. 2.1). I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti del-la petizione riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante (DTF 144 III 518 consid. 5.2.1.1, 68 consid. 2.1).
6. Le esigenze poste al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono dal diritto materiale, ossia dai fatti costitutivi della norma invocata, come pure dal modo in cui la controparte si è espressa nel corso della procedura. Dapprima spetta all'attore enunciare i fatti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso da permettere alla controparte di indicare quali di essi contesta e presentare le sue eventuali controprove; in un secondo tempo, se la controparte ha contestato determinati fatti, l'attore è tenuto a esporre in maniera più particolareggiata il contenuto dell'allegazione relativa a ogni singolo fatto contestato, in modo che il giudice possa assumere le prove necessarie per chiarirli e applicare la norma di diritto materiale al caso specifico (DTF 144 III 522 consid. 5.2.1.1). Se le allegazioni dell'attore riguardano elementi distinti, come le varie poste di un danno o più voci di un conteggio o di una fattura, esse devono essere esplicite e complete. Devono permettere di capire chiaramente, senza difficoltà né interpretazioni, quali di esse sono fatte valere in giudizio. L'attore può anche limitarsi a indicare nella petizione il montante totale di una fattura che ha prodotto e rinviare per i dettagli a questa, se la parte convenuta e il tribunale ottengono così tutte le informazioni che necessitano (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2 con rinvii).
7. I fatti allegati dall'attore devono essere contestati nella risposta (art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC), quelli allegati dal convenuto – per principio – nella replica, poiché solo i fatti contestati devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC). Una contestazione in blocco non è sufficiente. D'altro lato la controparte può limitarsi a contestare i fatti allegati, poiché a lei non incombe l'onere della prova ed essa non è tenuta – di massima – a collaborare all'assunzione probatoria. In circostanze eccezionali si può pretendere tuttavia che essa concreti la propria contestazione, in modo che l'attore possa sapere precisamente quali allegati sono contestati e possa così far esperire le prove di cui gli incombe l'onere. Più le allega-zioni dell'attore sono motivate (per esempio nel conteggio minuzioso di una fattura), più le esigenze poste alle contestazioni della controparte sono elevate (DTF 144 III 523 consid. 5.2.1.2, 524 consid. 5.2.2).
8. In concreto gli attori hanno descritto nella petizione la fattispecie e riassunto il contenuto del testamento lasciato da G__________ ricordando che i convenuti hanno ricevuto dal padre tre fondi (a __________, __________ e __________) in donazione con obbligo di collazione, dopo di che hanno rinunciato all'eredità. Come eredi legittimari essi hanno rilevato così di avere diritto ognuno alla porzione di ⅛ del compendio successorio al momento della morte del testatore. Se non che – essi hanno addotto – “fatta riserva di diversa quantificazione a seguito di istruttoria”, tale compendio “risulta essere limitato, se non superato dai debiti”, di modo che “gli unici attivi risultano essere la particella n. 570 di __________, la particella n. 945 di Vernate e la quota di ½ della particella n. 487 RFD di Olivone”. Per quanto attiene al fondo di __________, a mente loro “il valore commerciale può essere quantificato indicativamente in fr. 1 470 000.–, come risulta dalla perizia [da loro commissionata], che andrà verificata in questa sede”. Quali mezzi di prova essi hanno indicato l'inventario della successione (da chiedere all'esecutore testamentario), un non meglio precisato “inventario” e una perizia sul valore dei beni donati come anticipo ereditario (memoriale, pag. 4). Più oltre, hanno specificato che “ad oggi” essi “non dispongono ancora delle informazioni precise sulla composizione e sul valore della massa al momento del decesso ma, fatta riserva di migliore definizione a seguito di istruttoria, quantificano prudentemente le loro rispettive quote a fr. 250 000.– ciascuno” (pag. 5).
9. Nel memoriale di risposta i convenuti non hanno contestato né che G__________ ha lasciato ai tre figli nati dal secondo matrimonio ⅜ complessivi della successione (con obbligo di collazione), da calcolare al momento della sua morte, né che gli attori rivendichino la loro porzione legittima di ⅛ ciascuno. Contestano che il compendio ereditario risulti “essere limitato, se non superato dai debiti”, sicché “gli unici attivi risultano essere la particella n. 570 di __________, la particella n. 945 di __________ e la quota di ½ della particella n. 487 RFD di __________”. Proprio perché contestata, nondimeno, tale allegazione – per altro generica – non ha alcun valore di prova e incomberà ai convenuti comprovarla partitamente facendo capo alle prove da loro offerte. In nessun modo, del resto, i convenuti erano tenuti a confutare l'allegazione maggiormente, né sono eventualmente tenuti a collaborare all'assunzione di prove per dimostrarla. Non possono dolersi dunque di essersi visti menomare i loro diritti di difesa per essersi, gli attori, limitati a formulare un generico assunto. Anzi, proprio perché si tratta di un assunto generico, i convenuti potevano validamente limitarsi anch'essi, da parte loro, a una contestazione generica. Tanto basta perché potessero difendersi appieno.
10. Gli appellanti affermano che gli attori conoscono – o devono conoscere – la consistenza dell'eredità paterna, dato che ciò si situa all'interno della loro sfera d'influenza. Mal si comprende tuttavia perché gli attori fossero tenuti a dare ragguagli sulla composizione della pretesa porzione legittima. Scegliendo di allegare genericamente che il compendio ereditario paterno risulta “limitato, se non superato dai debiti”, essi hanno permesso ai convenuti di smentire tale asserto con una semplice (e altrettanto generica) contestazione. Si aggiunga che gli appellanti non dicono quale sarebbe (o sarebbe stata) la “sfera d'influenza” degli attori alla quale essi alludono. Dagli atti non risulta che il testatore tenesse gli attori al corrente dei propri affari o dello stato del proprio patrimonio, né che l'uno o l'altro degli attori beneficiasse di un diritto di firma o avesse accesso a particolari informazioni, magari come titolare di una procura. Dal fascicolo processuale si evince soltanto che i figli abitavano nello stesso stabile del padre (la casa bifamiliare di __________), ma ciò non basta per desumere che la gestione del patrimonio paterno avvenisse nella loro “sfera d'influenza”. Né è accertato che gli attori potessero ottenere “a semplice richiesta” un esemplare dell'inventario dell'eredità, già per il fatto che non è dato di sapere – allo stadio in cui si trova il processo – se l'esecutore testamentario abbia finito di confezionare l'atto. Se si pensa poi che i convenuti si sono opposti al richiamo dell'inventario dall'esecutore testamentario fin davanti alla terza Camera civile (sopra, lett. E in fine), l'argomento legato alla mancanza dell'inventario riesce finanche contraddittorio.
Certo, gli appellanti partono dal presupposto che, non avendo sostanziato le loro allegazioni a sufficienza, gli attori non possano più integrare simili allegazioni in seguito, nemmeno facendo capo alle prove offerte. Il convincimento però è fallace. Possono sussistere invero casi estremi in cui una petizione non contenga alcuna motivazione o non consenta nemmeno di identificare l'oggetto della lite, al che il giudice dichiara la medesima irricevibile se non è più possibile farla integrare dall'attore nel termine fissato dall'autorità di conciliazione per promuovere causa (Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, edizione 2016, n. 7 ad art. 221; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. 2, edizione 2012, n. 25 ad art. 221). Al limite potrebbe accadere altresì che una petizione contenga allegazioni oscure, ambigue, indeterminate o manifestamente incomplete, al che il giudice respinge la petizione nel merito se l'attore non dà seguito all'interpello di emendare tali mancanze (Leuenberger, op. cit., n. 44 e 44a ad art. 221 CPC). Nella fattispecie tuttavia non si ravvisano lontanamente estremi del genere. La petizione è volta chiaramente in concreto alla rivendicazione della porzione legittima di ciascun attore e alla proporzionale riduzione delle liberalità tra vivi di cui hanno beneficiato i convenuti, ciò che questi ultimi hanno capito perfettamente. Azzardare calcoli sulla base di dati ignoti o incompleti non avrebbe avuto senso. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello è destinato all'insuccesso e vede la sua sorte segnata.
11. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'assegnazione di adeguate ripetibili, che in concreto gli istanti non pretendono di difficile o impossibile incasso, rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2).
12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale (sopra, consid. 1) segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Nella fattispecie il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, a sua volta di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1, AO 2 e AO 3 è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
– avv. , ; – avv. , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).