Incarto n. 11.2020.75
Lugano, 2 luglio 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2020.51 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 23 gennaio 2020 da
E
per ottenere il certificato ereditario fu (1970-2019), già in ,
giudicando sull'istanza del 18 giugno 2020 volta a ottenere la restituzione del termine per rinunciare all'eredità e la modifica del certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 31 marzo 2020 presentata da
AP 1 (rappresentata dalla curatrice RA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ nata __________ (1970), domiciliata a __________, divorziata, senza discendenti, è deceduta a Lugano il 21 novembre 2019. Essa non risulta avere lasciato disposizioni per causa di morte. I suoi fratelli I__________ __________ __________ (1971) ed E__________ __________ (1975), come pure la sorella S__________ __________ (1978), i nipoti L__________ __________ __________ (2001), G__________ __________ (2005) ed Er__________ __________ (2019) hanno rinunciato alla successione. Il 23 gennaio 2020 E__________ __________ ha invitato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord a rilasciare il certificato ereditario, indicando come unica erede legittima di __________ __________ la madre, AP 1, vedova fu __________ (1946).
B. Il Pretore non ha tenuto atti processuali. Statuendo il 31 marzo 2020, egli ha rilasciato un certificato ereditario in cui figura come unica erede di __________ __________ la madre AP 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della successione. Non consta che il certificato ereditario sia stato trasmesso a AP 1.
C. Il 18 giugno 2020 la curatrice di AP 1 ha introdotto a questa Camera un'istanza nella quale fa valere di
essere giunta a conoscenza del certificato ereditario soltanto
l'8 giugno 2020, che di conseguenza la sua curatelata non è stata in grado di ripudiare tempestivamente l'eredità e che in considerazione di ciò costei va reintegrata nel termine per rinunciare. Essa afferma inoltre che la successione fu __________ __________ è oberata, sicché va dichiarata priva di eredi e che il certificato ereditario va modificato in tal senso. L'istanza non è stata comunicata a E__________ __________ per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nell'istanza in esame la curatrice di AP 1 ricorda che un provvedimento di volontaria giurisdizione può sempre essere revocato o modificato d'ufficio o a istanza di parte,
eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano (art. 256 cpv. 2 CPC). Essa allega di avere spiegato alla curatelata già il 21 novembre 2019 “come procedere, insieme ai figli I__________ __________, E__________ __________, S__________ __________, e con un'unica congiunta istanza, sia per il rilascio dell'eventuale certificato ereditario – qualora avessero deciso di accettare la successione – sia per valutare la rinuncia alla successione”. Essa soggiunge di avere “nuovamente informato” il 19 dicembre 2019 la curatelata e la figlia S__________ __________ “circa l'opportunità di allestire una dichiarazione congiunta e sottoscritta da tutti i presunti eredi di __________ __________ di rinuncia all'eredità e di inoltrare e fare registrare detta istanza presso la Pretura”. La curatrice adduce di essere rimasta assente dal lavoro per motivi di salute dal 31 dicembre 2019 fino all'8 giugno 2020, di modo che non ha più potuto seguire la pratica, ma che nel frattempo il 17 febbraio 2020 i collaboratori del Servizio di accompagnamento sociale hanno sollecitato di nuovo AP 1 “a procedere congiuntamente con i figli all'istanza di rinuncia dell'eredità”. Se non che, i figli hanno involontariamente omesso di coinvolgere la madre nella dichiarazione di rinuncia.
2. A parte quanto precede, la curatrice rileva che la rinuncia di un erede alla successione è presunta qualora l'insolvenza di un defunto all'apertura della successione medesima sia notoria o risulti
da atti ufficiali (art. 566 cpv. 2 CC). In concreto essa sostiene di avere assunto informazioni sull'eredità di __________ __________ già nel dicembre del 2019 dall'assistente sociale della Clinica __________ a __________, M__________ __________, la quale si era occupata di aiutare la __________ nelle questioni amministrative e finanziare durante la malattia, e di avere appurato che la successione “risultava passiva”. Ne segue, essa conclude, che AP 1, la quale vive in gravi ristrettezze e non ha mai dichiarato di accettare la successione della figlia, non può essere dichiarata erede di __________ __________.
3. Il termine per rinunciare a una successione è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui questi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che essi provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art. 567 cpv. 2 CC). “Per motivi gravi” l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo (art. 576 CC). Autorità competente è, nel Cantone Ticino, il Pretore nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 86a lett. d LAC in relazione con l'art. 538 cpv. 1 CC). Nella misura in cui chiede che le sia restituito “per motivi gravi” il termine entro cui rinunciare alla successione della figlia, AP 1 deve rivolgersi pertanto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Il Tribunale d'appello è competente unicamente per statuire su un eventuale ricorso contro la futura decisione del Pretore.
4. Nella misura in cui postula la rettifica del certificato ereditario per insolvenza di __________ __________, nel senso di dichiarare la successione – oberata – priva di eredi, AP 1 deve adire una volta ancora il primo giudice. Certo, una successione passiva fa presumere ex lege la rinuncia di tutti gli eredi (legittimi o istituiti che siano: art. 566 CC), ma un certificato ereditario va modificato da chi lo ha emesso. Il Tribunale d'appello è competente soltanto, una volta ancora, per statuire su un eventuale ricorso contro la futura decisione del Pretore.
5. Ne discende che l'istanza presentata il 18 giugno 2020 dalla curatrice di AP 1 al Tribunale d'appello va dichiarata irricevibile. Che sotto l'egida del Codice di diritto processuale civile svizzero una simile richiesta possa essere fatta seguire d'ufficio al Pretore competente, come consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC ticinese, è dubbio (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 29 ad art. 63). Giova perciò avvertire l'interessata che l'art. 63 cpv. 1 CPC le permette di riproporre l'istanza entro un mese al giudice competente, nel qual caso la
richiesta si considererà pendente sin dal giorno in cui l'atto è stato inoltrato la prima volta.
6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute alla circostanza che la curatrice non ha formazione giuridica e la curatelata non ha esperienze giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone per altro questione di ripetibili, l'istanza non essendo stata comunicata a E__________ __________ per osservazioni.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza al Tribunale federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).