Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2020 11.2020.68

June 26, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,884 words·~9 min·3

Summary

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione negatoria

Full text

Incarto n. 11.2020.68

Lugano, 26 giugno 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2020.137 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 19 febbraio 2020 da

 AP 1 (già patrocinato dall'avv.   )  

contro  

 AO 1 e AO 2   AO 3 (patrocinati dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 12 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 2 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 è proprietario della particella n. 624 RFD di __________, sezione di __________ (3986 m²), composta di vigna, prato, bosco e di un piccolo fabbricato. Il fondo confina a sud con la particella n. 637 (1783 m²), comproprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno e condotta in affitto da AO 3, costituita di un campo su cui sorge un piccolo fabbricato. Entrambi i terreni sono gravati da una servitù di passo pubblico pe-donale in favore del Comune di __________ che li collega alla stra­da pubblica (“via al __________”).

                                  B.   Il 19 febbraio 2020 AP 1 ha promosso una causa a tute­la giurisdizionale nei casi manifesti davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse vietato a AO 1, a AO 2 e a AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di transitare a piedi o con qualsiasi veicolo sul suo fondo. Chiamati a esprimersi per scritto, i convenuti hanno proposto il 4 marzo 2020 di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito.

                                  C.   L'istante ha inoltrato il 28 maggio 2020 un memoriale di replica spontanea, che il Pretore ha dichiarato irricevibile. Non si sono tenuti altri atti processuali. Statuendo il 2 giugno 2020, il Pretore ha respinto l'istanza in ordine e ha posto le spese processuali di fr. 400.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 550.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 12 giugno 2020 a questa Camera con un “appello subordinatamente reclamo” in cui chiede di riformare la decisione impugnata e di accogliere la sua istanza, vietando a AO 1, a AO 2 e a AO 3 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di transitare a piedi o con qualsiasi veicolo sul suo fondo. Il memoriale non è stato trasmesso ai convenuti per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondime­no, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice non ha stabili­to il valore litigioso, limitandosi a dare per ammissibile nel­l'indicazione delle vie di ricorso il rimedio giuridico dell'appello. Non si tratta di un cenno sufficiente, ma per questa volta si può transigere. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

                                         decisione impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 3 giugno 2020 (annotazione sulla busta d'invio, agli atti). Introdotto il 12 giugno 2020, l'appello è stato perciò depositato dal-l'istante in tempo utile.

                                   2.   Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).

                                   3.   Chi è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanzia­te e concludenti (substanziiert und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). In presenza di obiezioni o eccezioni siffatte la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accorda­ta, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occor­re che il convenuto alleghi la prova piena delle proprie contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate al­l'insuccesso. Per contro, un caso manifesto è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla conclusione che la pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più approfondita delle contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità (DTF 138 III 623 a me­tà). I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.81 del 17 dicembre 2019 consid, 6).

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che l'istante ha documentato di essere proprietario della particella n. 624, gravata unicamente da una servi­tù di passo pubblico pedonale iscritta nel 1996 in favo­re del Comune di __________. Ha accertato inoltre che i convenuti hanno ammesso di raggiungere il loro fondo “anche con mezzi a motore agricoli” lungo la striscia di terreno oggetto del diritto di passo pedonale. Egli ha ritenuto nondimeno che due obiezioni mosse dei convenuti non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nella fonda-tezza dell'istanza. In primo luogo il fatto che “da tempo immemorabile” il percorso pedonale sia pacificamente usato dai proprietari della zona anche per passare con mezzi agricoli. In secondo luogo il fatto che per i convenuti il passo pedonale è l'uni­ca via di accesso alla particella n. 637, ciò che a mente del Pretore giustifica anche il transito necessario con mezzi agricoli. On­de, nelle condizioni descritte, la reiezione del­l'istanza in ordine (art. 257 cpv. 3 CPC).

                                   5.   L'istante rimprovera al Pretore, nell'appello, di non avere applicato gli art. 731 e 732 CC, come pure di non avere esperito un sopralluogo. Ora, l'art. 731 CC si limita a prescrivere che per la costituzione di una servitù è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario (cpv. 1), che per l'acquisto e l'iscrizione di una servitù valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà (cpv. 2) e che l'acquisto di servitù mediante prescrizione è possibile solo riguardo a fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione (cpv. 3). Quanto al­l'art. 732 CC, esso prevede che il negozio giuridico di costituzio­ne di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico (cpv. 1) e che qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico (cpv. 2). Mal si intravede tuttavia quale pertinenza avrebbero simili norme nel caso in rassegna. Nemmeno l'appellante adombra una spiegazione al proposito. Per quel che è del sopralluogo, a prescindere dalla circostanza che le fotografie agli atti raffigurano chiaramente il passo in questione (doc. 2), l'istan­te non ha chiesto al Pretore ispezione alcuna. Non può quindi lamentare un'omissione da parte del primo giudice.

                                   6.   Invero le due obiezioni mosse dai convenuti per giustificare il transito “con mezzi a motore agricoli” lungo il passo pedonale non appaiono particolarmente solide. Che “da tempo immemorabile” il percorso sia usato dai proprietari della zona anche per circolare con veicoli a motore poco giova. Certo, l'estensione di una servitù può risultare dal modo in cui la servitù è stata esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede. Ma ciò vale “entro i limiti dell'iscrizione” (art. 738 cpv. 2 CC). Trattando­si di una servitù iscritta nel registro fondiario esplicitamente co­me “passo pedonale”, non si può usucapirne l'eserci­zio per il transito “con mezzi a motore agrico­li” solo per il lungo tempo trascorso, come reputa il Pretore. Né la motivazione secondo cui il passo pedonale è l'unica possibilità di accesso “con mezzi a motore agricoli” alla particella n. 637 può dirsi più convincente. Chi non beneficia di un accesso sufficiente al proprio fondo da una strada pubblica può pretendere sì che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC), ma se incontra resistenze deve rivolgersi al giudice e non può esercitare unilateralmente il passo al quale crede soggettivamente di avere diritto. Gli autori menzionati dal primo giudice non sostengono niente di diverso (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 101 ad art. 641 CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 178 n. 672). Sta di fatto che nell'appello l'istante non critica le argomentazioni del Pretore testé citate. Anzi, a esse neppure accenna. Vi si è così accomodato. E questa Camera non può vagliare di propria iniziativa contestazioni che non sono state sollevate. L'appello vede di conseguenza la propria sorte segnata.

                                   7.   L'esito del presente giudizio non impedisce all'appellante di procedere nuovamente verso i convenuti nelle vie ordinarie, formulando la medesima richiesta, sicché in definitiva egli non subisce alcun pregiudizio giuridico. Dall'attuale procedura AP 1 esce nondimeno soccombente, ciò che giustificherebbe di porre le spese processuali a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità di caso, si rinuncia tuttavia a preleva­re oneri processuali. In concreto non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ai convenuti per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di ricorso in materia civile, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.68 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2020 11.2020.68 — Swissrulings