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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.06.2020 11.2020.67

June 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,242 words·~16 min·3

Summary

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Full text

Incarto n. 11.2020.67

Lugano, 23 giugno 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2019.165 (divorzio su istanza comune con intesa totale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 12 dicembre 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

e

 AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 4 maggio 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1981) ed AO 1 (1976), omologando la seguente convenzio­ne stipulata dai coniugi alla prima udienza del 12 dicembre 2019:

2.1   I figli A__________, nato il 10 agosto 2010, e O__________, nato il 27 novembre 2013, sono affidati alla madre per la cura e l'educazione.

2.2   L'autorità parentale sui figli A__________ e O__________ verrà esercitata dai genitori in modo congiunto.

2.3   Al padre sono garantiti i più ampi diritti di visita, e in caso di disaccordo il seguente minimo:

–  un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00;

     – 3 settimane d'estate, di cui 2 consecutive;

     – 1 settimana durante le vacanze scolastiche di Natale;

     – 1 settimana durante le vacanze di Pasqua, ogni 2 anni;

     – 1 settimana durante le vacanze di Carnevale, ogni 2 anni; e

     – 1 settimana durante le vacanze di Ognissanti, ogni 2 anni.              

Ritenuto come a tutt'oggi i diritti di visita si sono sempre svolti presso il Punto d'incontro, i genitori concordano nell'introdurre gradualmente i diritti di visita, così come indicati sopra, secondo le seguenti modalità:

–  in occasione del prossimo fine settimana, i diritti di visita verranno esercitati dal papà con consegna e riconsegna dei bambini presso il Punto d'incontro; la consegna avverrà alle ore 13.30, così come già previsto dal Punto d'incontro, mentre che l'orario di riconsegna verrà concordato con il Punto d'incontro medesimo, ritenuto che nulla osta a che detto orario venga fissato verso le 17.30–18.00. Questa sarà l'ultima volta, in cui il papà eserciterà i propri diritti di visita per il tramite del Punto d'incontro. Da quella data in poi, il papà prenderà in consegna i figli presso il domicilio della mamma, e li riporterà allo stesso domicilio alle ore indicate sopra;

–  per quanto concerne il prossimo periodo, le parti si accordano nel senso che la vigilia di Natale il padre terrà con sé i figli dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Il padre terrà inoltre così sé i figli durante queste ferie natalizie per 4 mezze giornate, le cui date e orari verranno concordati dai genitori medesimi. Dopo le ferie natalizie, i primi 2 fine settimana di spettanza del padre verranno esercitato con un diritto di visita, sen­za pernottamento, dalle ore 09.00 del mattino alle ore 18.00 della se­ra, sia del sabato che della domenica. Dal terzo fine settimana il padre eserciterà i diritti di visita nella forma classica, indicata all'inizio del presente punto della convenzione.

2.4   Le parti si danno atto di non pretendere reciproci contributi alimentari, e questo in considerazione delle rispettive considerazioni finanziarie, che non permettono di stabilirne uno.

2.5   A favore dei figli e a carico del padre vengono stabiliti i seguenti contributi alimentari:

–  dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fr. 1350.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in fr. 250.– per figlio, compreso);

–  dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 [recte: 2021], fr. 1225.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta (contributo di accudimento, calcolato in fr. 125.– per figlio, compreso);

–  dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022, fr. 1100.– per ciascun figlio, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

–  dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2025, fr. 1522.– per il figlio A__________, più fr. 1004.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

–  dal 1° dicembre 2025 al 31 agosto 2028, fr. 1472.– per il figlio A__________, e fr. 1358.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

–  dal 1° settembre 2028 al 30 novembre 2029, fr. 1522.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta;

–  dal 1° dicembre 2029 sino alla maggiore età di O__________, fr. 1472.– per il figlio O__________, assegni familiari esclusi e da versarsi in aggiunta.

I contributi sopra fissati restano in vigore sino alla maggiore età di A__________ e O__________, o sino al termine di una loro prima valida formazione (art. 277 CC).

Le spese straordinarie relative ai figli, preventivamente concordate tra i genitori, verranno sopportate dai medesimi in ragione di ½ ciascuno. Le parti si danno sin d'oggi atto che la quota parte non coperta dalla cassa malattia, relativa ai costi di ergoterapia per il figlio A__________, verrà sopportata dai genitori in ragione di ½ ciascuno.

2.6   Il marito provvederà a versare a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, la somma onnicomprensiva di fr. 37 500.–; il versamento avverrà in rate mensili di fr. 400.– sino a saldo completo dell'importo indicato, la prima volta entro il 31 gennaio 2020. Le parti si danno altresì atto che vi sono contributi arretrati, per la somma complessiva di fr. 12 000.–, a favore della moglie; il marito si impegna a rimborsare questa somma con rate mensili di fr. 200.–, la prima volta sempre a far tempo dalla scadenza del 31 gennaio 2020.

2.7   Le parti convengono di suddividere in ragione di ½ ciascuno i valori di riscatto delle polizze III pilastro relativi al periodo dalla data del matrimonio al 12 dicembre 2019.

2.8   Le parti convengono inoltre di ripartire, sempre in ragione di ½ ciascuno, gli averi LPP, maturati dalla data del matrimonio al 12 dicembre 2019.

3.     È fatto ordine alla S__________ SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 a favore del conto di libero passaggio intestato a AO 1 presso la J__________, __________.

4.     È fatto ordine V__________ di trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01 di AP 1 la somma, a conguaglio, di fr. 3337.30 a favore del contratto polizza n. __________62 intestato a AO 1 presso la S__________ SA, __________.

5.     Gli oneri processuali di fr. 1100.– sono a carico di AP 1, ripetibili compensate.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 giugno 2020 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione delle clausole convenzionali n. 2.5 (contributi alimentari per i figli), n. 2.6 (liquidazione del regime dei beni), n. 2.8, 3 e 4 (suddivisione del “secondo pilastro”). Visti gli importi in gioco, il valore litigioso è di conseguen­za raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale di AP 1 il 12 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Consegnato alla posta il 10 giugno 2020, l'appello in esame risulta così depositato in tempo utile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude i suoi conteggi di stipendio dell'aprile e del maggio 2020. Si tratta di documenti che non potevano essere sottoposti al Pretore aggiunto, il quale ha statuito il 4 maggio 2020, e che sono stati immediatamente addotti in appello, come prevede l'art. 317 cpv. 1 CPC. Di per sé tali atti sono quindi proponibili ai fini del giudizio.

                                   3.   L'appello è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa in primo grado solo se non è stata giudicata una parte essenzia­le dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o se i fatti devono essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In concreto AP 1 si limita a chiedere che questa Camera annulli la sentenza impugnata e ritorni gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Certo, nel caso in cui sia accolto un appello diretto contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare, tranne nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. In simili circostanze essa si limita ad accertare che i presupposti del divorzio su istanza comune non sono dati e annulla la sentenza impugnata, ma non ritorna gli atti al primo giudice (come crede l'appellante), bensì impartisce a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento del matrimonio in via d'azione (art. 288 cpv. 3 CPC; cfr. I CCA sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 4). Ci si potrebbe domandare perciò se in concreto l'appello, che non postula nulla del genere, sia ammissibile. Valutato il presumibile esito del ricorso, l'interrogativo può nondimeno rimanere irrisolto.

                                   4.   La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra supporre l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 5 con riferimento).

                                   5.   Nel caso specifico l'appellante sostiene anzitutto che i contributi alimentari per i figli previsti nella convenzione (clausola n. 2.5) trascendono le sue possibilità economiche e ledono il suo minimo esistenziale. Egli ritiene .orretto, vista e considerata la sua nuova situazione economica”, ridurre tali contributi a fr. 900.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, a fr. 1000.– mensili per ogni figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022, a fr. 1100.– mensili per ogni figlio dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2028, a fr. 1000.– mensili per A__________ e a fr. 900.– mensili per O__________ dal 1° settembre 2028 al 31 novembre 2029, come pure a fr. 1000.– mensili per il solo O__________ dal 1° settembre 2028 fino alla maggio­re età. A mente sua, “l'adeguamen­to così compiuto si ba­sa su un calcolo realistico e adeguato alle nuove condizioni economiche del padre”.

                                         Ora, argomentando in tal modo l'interessato sembrerebbe lamentare l'omologazione di contributi alimentari per i figli manifestamente inadegua­ti. Se non che, tutto si ignora sull'entità della pretesa inadeguatezza, al cui proposito andrebbero raffrontati i dati sulla base dei quali sono stati pattuiti i contributi alimentari e quelli di cui si vale ora l'appellante. Nulla è dato di sapere in effetti sugli elementi di reddito e di sostanza di ciascun coniuge che sono stati presi in considerazione alla stipulazione dell'accordo (e che sarebbero stati da menzionare nella convenzione sugli effetti del divorzio: art. 282 cpv. 1 lett. a CPC). Poco giovano dunque i due conteggi di stipendio prodotti dall'interessato con l'appello, i quali non consentono alcun paragone. Certo, in materia di filiazio­ne vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processua­li, né li esonera dal sostanziare per quan­to possibile le circostan­ze a loro note, né impone al giudice di

                                         rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemen­te: sentenza del Tribunale federale 5A_241/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66), men che meno ove si prospetti una riduzione dei contributi. Ne segue che, sprovvisto di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), in concreto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.

                                   6.   Sostiene l'appellante che il Pretore ha omologato una liquidazio­ne del regime matrimoniale “ingiusta” (clausola n. 2.6), “in parti-colare a fronte della sua nuova e precaria situazione economi­ca”. “Considerato poi che dalla vendita della prima casa coniugale la moglie ha avuto un ricavato pari ad almeno fr. 40 000.–, l'appellante chiede di riformare la sentenza nel senso che nulla è più dovuto alla moglie”. Intanto ci si potreb­be domandare se la “nuova e precaria situazione economica” evocata dall'appellante sia una valida ragione per rimettere in discussione il risultato della liquidazio­ne del regime dei beni. Comunque sia, una volta ancora niente è dato di conoscere sugli elementi di sostanza in virtù dei quali è stato pattuito nella convenzione l'importo di fr. 37 500.– in favore della moglie. L'appellante esibisce i due citati conteggi di stipendio e richiama genericamente l'incarto della causa di divorzio, il quale però contiene unicamente il verbale del 12 dicembre 2019 in cui figura la convenzione sottoposta al giudice per l'omologazione. Quanto al­l'inc. SO.2014.756 di una pregressa procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, genericamente richiamato anch'esso nel memoria­le, non si vede che cosa l'appellante intenda dimostrare con tale carteggio in merito alla liquidazione del regime dei beni, questio­ne estranea a una tutela dell'unione coniuga­le. Privo una volta ancora di sufficiente motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello risulta irricevibile anche al proposito.

                                   7.   Circa il riparto degli averi pensionistici disciplinato nella convenzione (clausole n. 2.8, 3 e 4), l'appellante afferma che “nella sen-tenza impugnata non sono stati considerati i valori esatti, pertan­to s'impone di effettuare nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di tutte le parti). Durante l'istruttoria infatti non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti”. L'istruttoria cui si riferisce l'appellante è quella successiva all'unica udienza in Pretura tenutasi il 12 dicembre 2019. La convenzio­ne sottoposta al giudice nel corso di tale udienza non contempla­va infatti la clausola n. 3, poi omologata, bensì la pattuizione che segue: “Le parti verificheran­no in separata sede gli importi da conguagliare, relativamente ai punti 8 e 9 della presente convenzione” [corrispondenti alle clausole n. 2.7 e 2.8 del­l'accor­do omologato]. Il Pretore ha dichiarato così che avrebbe emana­to la sentenza una volta ricevuta la necessaria documentazione. I coniugi hanno dichiarato, da parte loro, di “rinunciare a ricorrere contro la decisione di divorzio” (verbale d'udienza, pag. 4).

                                         In esito a quanto precede AP 1 ha trasmesso al Pretore il 18 febbraio 2020 un attestato della compagnia V__________ sul valore di riscatto relativo a una polizza di assicurazio­ne sulla vita (fr. 8307.–) e un attestato della S__________ SA sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 gennaio 2020 (fr. 69 610.30). AO 1 ha invia­to al Pretore il 13 marzo 2020 un attestato della S__________ SA relativo al valore di riscatto di una polizza di assicurazione sulla vita (fr. 1407.20), un attestato della L__________ SA, __________, sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secon­do pilastro” il 24 dicembre 2010 (fr. 24 982.40) e un attestato della “J__________” sul valore della prestazione d'uscita dal suo “secondo pilastro” il 31 dicembre 2019 (fr. 26 385.89). Al momento di omologare la convenzione il Preto­re ha sostituito pertanto la citata pattuizione dei coniugi con le clausole n. 3 e 4, ordinando:

                                         –    alla S__________ SA di trasferire dal conto di AP 1 la somma di fr. 12 222.10 in favore del conto di libero passaggio intestato a AO 1 pres­so la “J__________” e

                                         –    alla V__________ di trasferire dalla polizza d'assicurazione sulla vita n. __________01 di AP 1 la somma, a conguaglio, di fr. 3337.30

                                              in favore del contratto polizza n. __________62 intestato a AO 1 presso la S__________ SA.

                                         L'appellante si duole, come detto, che “non sono stati considerati i valori esatti”, che “durante l'istruttoria (…) non è stata tenuta in considerazione l'integralità degli averi pensionistici delle parti” e che “pertan­to s'impone di effettuare nuovamente il calcolo al fine di stabilire la corretta suddivisione (LPP, pilastro 3a e 3b di tutte le parti)”. Se non che, una volta di più, nulla egli adduce sui “valori esatti” che andrebbero considerati nella fattispecie né sugli averi pensionistici trascurati dal Pretore e sulle modalità di calcolo. La rivendicazione avanzata dall'appellante essendo di carattere pecuniario, incombeva all'appellante medesimo quantificarla numericamente, almeno nel risultato. Pretese pecuniarie, infatti, vanno cifrate per principio (DTF 143 III 112 consid. 1.2), sia pure in materia di “secondo pilastro” (sentenza del Tribunale federale 5A_346/2016 del 29 giugno 2017 consid. 2.1). Tale esigen­za si giustifica già per il fatto che la controparte deve capire con un minimo di affidabilità da quali richieste è chiamata a difendersi. Il memoriale dell'appellante è lungi dall'adempiere simili presupposti. Sprovvisto una volta ancora di sufficien­te motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato inammissibile anche su quest'ultimo punto.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di appello terminando senza un giudizio di merito. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– stabilita dall'art. 74 cpv. 1 LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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