Incarto n. 11.2020.161
Lugano 17 dicembre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SO.2020.2767 (proprietà per piani: iscrizione provvisoria di ipoteca legale in garanzia dei contributi) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 6 luglio 2020 dalla
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, su istanza della comunione dei comproprietari del ‟AO 1”, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di fr. 9162.90 oltre interessi sulla proprietà per piani n. 18 444 RFD di __________ (pari a 66/1000 della particella n. 398) e di un'ipoteca legale di fr. 513.75 oltre interessi sulle quote di comproprietà “AS” e “H” della proprietà per piani n. 18 445 (pari a 2/84 di 84/1000 ciascuna della medesima particel-la), appartenenti ad AP 1, in garanzia del saldo dei contributi condominiali del 2019 e del pagamento del secondo anticipo per il 2020. Alla comunione dei comproprietari il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2020 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale a garanzia dei contributi (art. 712i CC) è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 26 ottobre 2020. Depositato il 5 novembre 2020, il rimedio giuridico in esame è di per sé tempestivo.
2. L'appello di AP 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare un tale rimedio giuridico diretto contro le decisioni dei Pretori concernenti i diritti reali (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Un appello, tuttavia, è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore litigioso non raggiungeva tale valore, le decisioni in questione sono impugnabili unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nel caso specifico, anche cumulando le somme in discussione davanti al Pretore (fr. 9162.90 e fr. 513.75), il valore litigioso è inferiore alla soglia indicata. Ne segue che l'appello in esame va dichiarato irricevibile, proponibile essendo unicamente la via del reclamo. Il memoriale potrebbe tutt'al più essere trasmesso alla Camera civile dei reclami, autorità competente in virtù dell'art. 48 lett. d n. 1 LOG. Se non che, la trasmissione si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, come si vedrà senza indugio.
3. Anche la Camera civile dei reclami ha recepito la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui un'autorità di ricorso può convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure ove la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile (sentenza 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_786/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.1). La conversione è invece esclusa se l'insorgente, patrocinato da un difensore professionista, ha scientemente optato per una via di diritto che non poteva ignorare essere errata (CCR, sentenza inc. 16.2018.57 del 18 dicembre 2019, in: RtiD II-2019 pag. 917 consid. 2 con numerosi rinvii; da ultimo: sentenza inc. 16.2020.29 del 23 giugno 2020 consid. 2).
Nella fattispecie l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come appello, ma il convenuto dichiara esplicitamente di “appellare” e propone nella richiesta di giudizio di accogliere “l'appello”. Inoltre ritiene “l'appello” tempestivo e si definisce “appellante” non meno di otto volte nella motivazione. AP 1 ha quindi inoltrato appello con l'intenzione di presentare appello, non reclamo. D'altro lato, l'improponibilità del reclamo nel caso specifico era evidente, se non altro per un legale. Il valore litigioso, come si è detto, non eccede
fr. 10 000.– anche sommando le due ipoteche legali richieste dall'istante. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile.
4. È vero che il convenuto può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata, stando alla quale contro la decisione poteva “essere interposto appello”. E per principio una fallace indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti. Chi può accorgersi tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III 273 consid. 3.3 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_261/2020 del 27 agosto 2020 consid. 5.2). Nella fattispecie l'errore nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato interpretare correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze descritte, con ogni evidenza, l'appello in questione non sarebbe convertibile in reclamo. Una trasmissione alla Camera civile dei reclami non entra perciò in linea di conto.
5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).