Incarto n. 11.2020.130
Lugano, 30 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa SO.2020.446 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 13 luglio 2020 da
AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AP 1 ,
giudicando sull'appello del 23 settembre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 16 settembre 2020 e sulla contestuale domanda di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emesso a verbale il 16 settembre 2020 nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1973) a AO 1 (1974) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha confermato un decreto cautelare emesso il 3 agosto 2020 senza contraddittorio, nel senso che ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato la figlia N__________ (7 settembre 2010) alla madre, lasciando l'autorità parentale congiunta. Inoltre egli ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la rendita AI di fr. 474.– mensili per la figlia, come pure l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Il Pretore ha invitato infine AP 1 a munirsi di un patrocinatore.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto il 23 settembre 2020 a questa Camera con un appello nel quale, senza formulare conclusioni, critica l'operato del Pretore, accusato di ascoltare soltanto il patrocinatore della moglie, e ne chiede la ricusazione. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui tende alla ricusazione del Pretore, lo scritto di AP 1 è irricevibile. Una domanda di ricusazione nei confronti del Pretore (o del Pretore aggiunto) va rivolta al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). La prima Camera civile è abilitata soltanto a giudicare i reclami contro le decisioni sulla ricusazione prese dal Pretore viciniore nelle materie che competono alla Camera stessa (art. 48 lett. a n. 2 LOG combinato con l'art. 50 cpv. 2 CPC). In proposito la richiesta di AP 1 sfugge perciò a qualsiasi disamina.
2. Quanto all'appello contro il decreto cautelare del 16 settembre 2020 (privo di indicazione dei rimedi giuridici), il decreto cautelare in questione era di per sé appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). Sta di fatto che un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se ciò non è il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
3. Nella fattispecie l'appello di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio. Nemmeno dalla sua motivazione si evince inoltre che cosa l'interessato chieda concretamente. Egli si esaurisce in una lunga invettiva contro il Pretore, reo di “giocare sporco fin dall'inizio”, di mentire e di dare ascolto unicamente al patrocinatore dell'istante, ma sugli argomenti trattati nel decreto cautelare non prende posizione. Nessun accenno all'affidamento della figlia, alla disciplina del diritto di visita, al contributo alimentare in favore di N__________ né – men che meno – all'obbligo per lui di munirsi di un patrocinatore. Che cosa andrebbe modificato in tali regolamentazioni, per concludere, non è dato di capire. Certo, il convenuto pone in dubbio l'imparzialità e l'equanimità del Pretore, ma a parte il fatto che nelle sue doglianze egli si limita a proferire accuse generiche, senza sostanziarne alcuna, un appello non può essere fondato su mere recriminazioni. Deve indicare concretamente dove, come e perché la decisione impugnata sia erronea. Invano si cercherebbe una spiegazione al riguardo nel memoriale dell'interessato, il quale lamenta di non essere stato ascoltato dal Pretore, ma sottace di avere abbandonato l'aula del dibattimento sin dall'inizio, sbattendo la porta (verbale del 16 settembre 2020, pag. 1). Carente dei più elementari requisiti formali, l'appello non può dunque essere vagliato oltre.
4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di oneri, l'interessato avendo agito senza formazione giuridica e senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema inoltre di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale è dato indipendentemente da soglie di valore (art. 74 cpv. 1 LTF), il decreto cautelare impugnato riguardando anche l'affidamento della figlia e la disciplina del diritto di visita paterno, controversie impugnabili senza riguardo a questioni pecuniarie. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di ricusazione è irricevibile.
2. L'appello è irricevibile.
3. Non si riscuotono spese.
4. Notificazione:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).