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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2020 11.2020.11

December 23, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,550 words·~8 min·6

Summary

Protezione dell'unione coniugale: reclamo in materia di spese giudiziarie

Full text

Incarto n. 11.2020.11

Lugano 23 dicembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2019.302 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 luglio 2019 da

 CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 RE 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 gennaio 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 2 febbraio 2018 nei confronti di RE 1 (1964), CO 1 (1979) ha chiesto il 26 luglio 2019 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di essere autorizzata in via cautelare – già inaudita parte – a trasferirsi, con le due figlie G__________ (nata il 28 giugno 2011) e I__________ (nata il 16 luglio 2012) in un appartamento a __________ e di assegnare l'abitazione coniugale al marito dal 1° settembre 2019 (inc. SO.2018.568). Con decreto cautelare emesso il 29 luglio 2019 senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza “supercautelare”, assegnando al marito un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte.

                                  B.   Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2019 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza e di dichiararla anzi priva d'oggetto, poiché l'istante si era già trasferita nel nuovo appartamento senza autorizzazione. Egli ha chiesto inoltre di esperire un sopralluogo alla presenza del perito comunale per accertare – prima del suo rientro – lo stato dell'abitazione coniugale, come pure l'eventuale mancanza di mobili e suppellettili. Il 2 settembre 2020 il Pretore, appurato che dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop la moglie risultava essersi trasferita in via __________ a __________ già il 1° agosto 2019, ha invitato la medesima a esprimersi sull'interesse pratico e concreto alla procedura. CO 1 ha confermato il 6 settembre 2020 la propria istanza, chiedendo di costatare l'acquiescenza del marito sull'assegnazione dell'alloggio coniugale.

                                  C.   Il 10 settembre 2019 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni – poi prorogato – per notificare eventuali prove e oppor­si all'emanazione del giudizio sulla base degli atti. L'indomani la moglie ha ribadito la propria posizione, rilevando che il marito aveva preso possesso dell'abitazione coniugale il 9 settembre 2019 senza la presenza del perito comunale e risultava di conseguenza acquiescente su tutti i punti dell'istanza. RE 1, da parte sua, ha ribadito l'11 novembre 2019 di considerare la procedura ormai priva d'oggetto, precisando di avere rinunciato al­l'intervento del perito comunale su richiesta della moglie.

                                  D.   Con decreto del 28 gennaio 2020 il nuovo Pretore – entrato in carica il 1° gennaio 2020 – ha stralciato la procedura dal ruolo, dichiarando priva d'oggetto l'istanza 26 luglio 2019 della moglie

                                         e caduca per desistenza la richiesta di sopralluogo formulata il 19 agosto 2019 dal marito. Le spese processuali di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di addebitare le spese processuali alla moglie, obbligando quest'ultima a rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio ema­nato – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo (art. 110 CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto impugnato è stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 30 gennaio 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 9 febbraio 2020, ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 10 febbraio 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nel decreto di stralcio il Pretore ha rilevato che, con il trasloco della moglie apparentemente già il 1° agosto 2019 in un altro appartamento e il rientro del marito nel settembre del 2019 nell'abitazione coniugale, le richieste cautelari di CO 1 risultavano prive d'interesse. Constatato inoltre che RE 1 aveva rinunciato l'11 novembre 2019 al sopralluogo, il primo giudice ha ravvisato una desistenza del marito da tale richiesta. Visto l'esito e la natura del procedimento, egli ha suddiviso infine gli oneri processuali di fr. 800.– a metà fra le parti, compensando le ripetibili.

                                   3.   Il reclamante non contesta l'ammontare delle spese processuali. Si duole del riparto a metà deciso dal primo giudice, reputandolo arbitrario. Rileva che la moglie risulta del tutto soccombente nel­la procedura da lei avviata il 26 luglio 2019. E quand'anche, per equità, la si considerasse sconfitta solo in parte “per via dell'atteggiamento conciliante” di lui, l'esito non cambierebbe perché egli si è ritrovato a doversi difendere da una procedura frustranea. Con la sua istanza – egli continua – CO 1 ha chiesto di essere autorizzata a quanto essa medesima aveva già intrapreso ed era in diritto di intraprendere. Inoltre essa ha inteso obbligarlo a riprendere il possesso di un bene che egli aveva già manifestato di “volersi riprendere”. Onde la richiesta di porre gli oneri processuali di primo grado a carico di lei, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili.

                                   4.   Per quel che è del contestato riparto a metà delle spese, è possibile che – come afferma il reclamante – la moglie abbia causato costi inutili (nel senso dell'art. 108 CPC) per avere sollecitato, senza essere obbligata, l'autorizzazione del giudice a trasferirsi altrove e avere proposto di assegnare l'abitazione coniugale a lui, il quale già era disposto a riprenderla. Sta di fatto che il Pretore non è stato chiamato a statuire soltanto sulla richiesta della moglie, ma anche sulla domanda avanzata dal marito il 19 ago-sto 2019 di esperire un sopralluogo nell'abitazione coniugale. E al proposito il reclamante non revoca in dubbio – né discute – di avere rinunciato alla prova l'11 novembre 2019. Se non che, desistenza equivale a soccombenza, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla doman­da (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Spettava in simili condizioni al reclamante spiegare perché il riparto a metà delle spese giudiziarie stabilito dal primo giudice sia erroneo. E al riguardo egli non spende una parola.

                                   5.   A parte ciò, il reclamante perde di vista che il Pretore ha giudica­to sulle spese giudiziarie tenendo conto non solo dell'esito della lite, ma anche della natura del procedimento. Accennando unicamente alla soccombenza, egli si confronta solo in parte con l'argomentazione del primo giudice. Si ricordi che in una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (precetto della soccombenza) e ripartire le spese giudiziarie secondo equità. Nulla induce nel caso specifico a ritenere – né il reclamante pretende – che il riparto delle spese a metà sia iniquo. Risultando così sostenibile la suddivisione delle spese processuali stabilita dal primo giudice, anche la richiesta del reclamante di vedersi riconoscere fr. 1000.– a titolo di ripetibili è destinata all'insuccesso, per tacere del fatto che egli neppure motiva l'importo rivendicato. Se ne conclude che, privo di consistenza, il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spe­se giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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