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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.09.2019 11.2019.90

September 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,524 words·~13 min·4

Summary

Motivazione dell’appello: contestazioni di carattere pecuniario vanno sempre cifrate

Full text

Incarto n. 11.2019.90

Lugano 11 settembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente  

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2018.368 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 2 ottobre 2018 da

 AO 1 (rappresentato dalla madre  RA 1  e già patrocinato dall'avv.   )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello del 22 luglio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 28 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 2 dicembre 2013 RA 1 (1978), cittadina etiope, ha dato alla luce un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1980), anch'egli di nazionalità etiope. RA 1 lavora come cameriera ai piani per l'Hotel __________ di __________, mentre AP 1, di formazione economista, lavora come consulente a tempo determinato per la __________ a __________. I genitori di AO 1 non hanno mai vissuto insieme, né si sono intesi sul mantenimento del figlio.

                                  B.   Il 2 ottobre 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – fra l'altro – dal padre un contributo alimentare di fr. 700.– mensili. Il 4 ottobre 2018 AP 1 è stato invitato a presentare le sue osservazioni e a documentare la sua situazione finanziaria. Non avendo reagito, il convenuto si è visto assegnare il 28 novembre 2018 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un termine suppletorio per trasmettere i documenti richiesti. L'interessato non ha dato seguito neppure a tale sollecito.

                                  C.   All'udienza dell'11 febbraio 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua domanda. Da parte sua, il convenuto è rimasto assente ingiustificato. L'indomani il Pretore aggiunto ha emanato l'ordinanza sulle prove e ha deferito AP 1 al Ministero pubblico per disobbedienza all'ordinanza del 28 novembre 2018. L'istruttoria, cominciata seduta stante, è terminata l'11 aprile 2019. Alle arringhe finali del 14 maggio 2019 l'attore ha adeguato la sua pretesa di mantenimento a fr. 1000.– mensili, mentre il convenuto – questa volta comparso – ha offerto un contributo di fr. 310.– mensili esibendo un contratto di lavoro già giunto a scadenza.

                                  D.   In esito a verifiche intraprese d'ufficio presso il controllo abitanti di __________ e l'Ufficio di stato civile del Canton Argovia, il Pretore aggiunto ha accertato che AP 1 è anche padre di N__________ __________, nato il 17 aprile 2015 da H__________ F__________ (1989), cittadina eritrea registrata dal 1° febbraio 2019 presso un centro di accoglienza del Canton Argovia. L'esito dell'accertamento è stato comunicato il 28 maggio 2019 alle parti, le quali non hanno reagito. Il 6 giugno 2019 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dichiarato inoltre di anticipare dal 1° aprile 2014 la retta mensile di fr. 300.– per l'esternato di AO 1 presso la Casa __________ di __________.

                                  E.   Statuendo il 28 giugno 2019, il Pretore aggiunto ha condannato AP 1 a versare a RA 1 un contributo alimentare per il figlio AO 1 di fr. 935.95 mensili fino al novembre del 2019 e di fr. 1100.– mensili dopo di allora e fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione professionale (assegno familiare non compreso). Contestualmente egli ha accertato che il fabbisogno in denaro di AO 1 rimane scoperto per fr. 85.95 mensili dal dicembre del 2019 al novembre del 2025, per fr. 385.95 mensili dal dicembre del 2025 fino al termine della scuola dell'obbligo e di nuovo per fr. 85.95 mensili dopo di allora e fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le spese processuali di fr. 1000.– (di cui fr. 200.– per l'interprete) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'attore fr. 1000.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 luglio 2019 in cui chiede di riesaminare la situazione e di annullare la decisione impugnata. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze relative ad azioni di mantenimento, emanate con la procedura sem­plificata (art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto è dato, ove si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Riguardo alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 1° luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 22 luglio 2019, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

                                   2.   L'appellante acclude al proprio memoriale diversa documentazione nuova: gli estratti di un conto __________ a lui intestato per il periodo dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2019 (doc. 1-6), due decisioni del giugno 2019 dei servizi sociali di __________ relative alla concessione di prestazioni assistenziali per quel mese (doc. 7 e doc. 8), un estratto dell'atto di nascita di M__________ F__________ (31 agosto 2017), di cui il convenuto si professa essere ugualmente il padre, una comunicazione 1° febbraio 2019 della Segreteria di Stato della migrazione concernente la posizione amministrativa di H__________ e M__________ F__________ (doc. 9 e doc. 10), copia del contratto di locazione (doc. 11) e della polizza di cassa malati (doc. 12), una lettera 10 novembre 2015 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento riguardante l'anticipo della retta mensile per la Casa __________ di __________ (doc. 13) e un richiamo di tale struttura per arretrati non pagati (doc. 14). Ci si può interrogare se i documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti di ricevibilità posti dall'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1). Circa la loro rilevanza, si dirà in appresso.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro di AO 1 sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1527.45 mensili fino al compimento dei sei anni (dopo avere adattato i costi dell'alloggio e della cassa malati a quelli effettivi e avere aggiunto le spese di collocamento e di mensa/doposcuola), in fr. 1777.45 mensili dai sei ai 12 anni e in fr. 2077.45 mensili dopo di allora. Appurato in seguito un reddito netto della madre di fr. 3131.25 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di lei di fr. 2739.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 700.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 436.50, abbonamento trasporti pubblici fr. 53.25), il primo giudice ha accertato un margine disponibile di fr. 391.50 mensili (loc. cit., pag. 3 seg.).

                                         Quanto al convenuto, il Pretore aggiunto, ricordata la mancata cooperazione all'accertamento della sua situazione finanziaria e tenuto conto della sua formazione (master in economia), dei salari usuali in Svizzera tedesca e della sua età, gli ha imputato un reddito ipotetico di almeno fr. 4000.– mensili. A fronte di ciò egli ha constatato che il convenuto vive solo, non ha obblighi di mantenimento nei confronti della sua compagna H__________ F__________ né tanto meno di N__________ F__________ (che vive con la madre in un centro di accoglienza senza che AP 1 ne abbia comprovato il sostentamento) e di M__________ F__________ (che non risulta essere suo figlio). Il primo giudice ha stimato dipoi in fr. 2900.– mensili il fabbisogno minimo di AP 1 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 400.–, mezzi di trasporto fr. 100.–). Onde una disponibilità di fr. 1100.– mensili ch'egli è tenuto a versare limitatamente a fr. 935.95 fino ai sei anni dell'attore (fr. 1527.45 meno fr. 200.– [assegno familiare] meno fr. 391.50 [partecipazione finanziaria della madre]) e in seguito per intero giacché il fabbisogno di AO 1 non è più coperto dalla disponibilità dei genitori (loc. cit., pag. 4 seg.).

                                   4.   L'appellante si duole che la decisione impugnata non tiene conto della sua situazione finanziaria attuale che si evince dai suoi conteggi bancari dal novembre del 2018 al giugno del 2019. Se il Pretore aggiunto avesse inoltre condotto indagini sulla sua situazione finanziaria, come ha fatto invece per accertare la paternità di N__________, avrebbe constatato che egli ha dovuto far capo all'aiuto sociale fino al giugno del 2019. Se non che – obietta il convenuto – invece di tenere conto del fatto che il suo precedente contratto di lavoro era scaduto, il Pretore aggiunto gli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili in ragione del suo livello d'istruzione. Quanto agli obblighi di mantenimento, egli ha cercato di convincere il primo giudice che sia N__________ sia M__________ (con la quale non ha ancora stabilito la paternità legale) hanno diritto di ricevere assistenza paterna. Considerate le sue spese correnti di complessivi fr. 2095.– mensili (locazione fr. 960.–, premio della cassa malati fr. 370.–, abbonamento generale FFS fr. 335.–, onere Casa __________ fr. 210.–, telefonia e internet fr. 70.–), l'appellante chiede di rivedere il calcolo e di emanare un giudizio equo.

                                   5.   Preliminarmente giovi sottolineare che le argomentazioni dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti, egli non ha dato seguito alla reiterata richiesta del primo giudice di documentare la propria situazione finanziaria né si è presentato – ingiustificatamente – all'udienza indetta per il dibattimento. Disinteressatosi così del processo di primo grado, egli non può rimediare alla mancanza e pretendere il rifacimento del medesimo (I CCA, sentenza inc. 11.2017.29 del 3 marzo 2017, consid. 4). Si volesse anche prescindere da questa considerazione, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte.

                                         a)   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dal memoriale dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una conclusione meramente cassatoria (ovvero una semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o una richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è ammissibile solo a titolo eccezionale, qualora in caso di accoglimento dell'appello l'autorità superiore non possa statuire, o perché in primo grado non è stata giudicata una parte essenziale del­l'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3a).

                                                Nella fattispecie l'appellante si limita a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma non formula alcuna conclusione di merito. Né in concreto si versa nell'ipotesi di una causa che, senza rinvio degli atti in prima sede, non potrebbe essere giudicata nel merito. Nulla impediva infatti all'appellante di formulare conclusioni riformatorie sul contributo alimentare dovuto al figlio AO 1. Per di più contestazioni pecuniarie devono essere cifrate pena la loro irricevibilità (DTF 137 III 617). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti. Le contestazioni relative a contributi alimen­tari per minorenni non sfuggono dunque alla regola (RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). E in concreto l'appellante non indica senza ombra di dubbio che cosa egli intenda ottenere in luogo e vece del contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto. La cifra non può desumersi con chiarezza nemmeno dalla motivazione dell'appello, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, all'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata l'appellante non alludendo nemmeno di scorcio. Ne segue che, carente di requisiti formali, l'appello non adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC.

                                         b)   A parte ciò, non è chiaro cosa l'appellante intenda dedurre dagli estratti conto esibiti in appello. Né spettava al primo giudice indagare oltre sulla situazione finanziaria del convenuto per rimediare alla sua reticenza che ha determinato le lacune istruttorie. Il principio inquisitorio illimitato non solleva infatti le parti dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_819/2017 del 20 marzo 2018 consid. 9.3).

                                         c)   Quanto al reddito (potenziale) ascrittogli dal Pretore aggiunto, l'appellante non dice a quanto esso andrebbe ricondotto né tanto meno egli indica dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, sicché al riguardo manca ogni confronto critico con la sentenza impugnata. Relativamente al suo fabisogno minimo, invece, egli allega finanche un importo (fr. 2095.– mensili) inferiore a quello stimato dal Pretore aggiunto e per di più comprendente spese che neppure sono dimostrate (così per esempio in relazione al “costo aggiuntivo” della locazione di fr. 150.– mensili). 

                                         d)   Che poi un figlio abbia diritto di ricevere l'assistenza del padre nessuno revoca in dubbio. Il problema è che il primo giudice ha riscontrato in relazione a M__________ F__________ la mancanza di un rapporto di paternità accertato, mentre riguardo a N__________ F__________ ha rilevato il difetto di un obbligo di mantenimento, vivendo quest'ultimo con sua madre in un centro di accoglienza (sentenza impugnata, pag. 5). E con questa argomentazione l'appellante non si confronta, una volta di più, nemmeno di scorcio, di modo cha anche al riguardo l'appello risulta privo di sufficiente motivazione.

                                   6.   Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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