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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2020 11.2019.9

August 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,691 words·~28 min·3

Summary

Protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

Full text

Incarto n. 11.2019.9

Lugano 27 agosto 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.733 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 agosto 2017 da

 AP 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

dott.  AO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 16 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 19 dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1959) e AP 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 18 giugno 1994. Dal matrimonio sono nati C__________, il 15 luglio 1996, e G__________, il 6 aprile 1998, entrambi in formazione. Il marito lavora come primario nella Clinica __________ di __________, dove svolge anche un'attività ambulatoriale indipendente e attività didattiche come formatore. Docente di cure infermieristiche, la moglie è attiva come formatrice a tem­po parziale per la scuola __________, l'amministrazione cantonale e la Scuola __________ a __________. Dal settembre del 2014 essa frequenta l'Accademia di __________ a __________. I coniugi vivono separati dal maggio del 2016, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________ (proprie­tà per piani n. 6111, pari a 215/1000 della particella n. __________ RFD, appartenente ai coniugi per un quarto ciascuno e a F__________ __________, fratello del marito, per un mezzo).

                                  B.   Il 23 agosto 2017 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale (con mobili e suppellettili), un contributo alimentare di almeno fr. 15 000.– mensili dall'agosto del 2016, l'addebito al marito degli oneri di mantenimento dei figli maggiorenni ancora agli studi e l'attribuzione in uso di una VW “__________”, come pure di uno scooter P__________. Al dibattimento del 4 dicembre 2017 i coniugi si sono intesi nel senso di avviare trattative e nel frattempo si sono dati atto di vivere separati dalla metà di maggio del 2016, di lasciare in uso alla moglie l'alloggio coniugale con l'arredamento (impregiudicata la proprietà degli oggetti), di attribuire alla medesima la VW “__________” e al marito il “M__________ di nuova edizione”.

                                  C.   Alla discussione “nel merito e sulla cautelare” del 2 marzo 2018 il marito ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione in uso alla moglie dell'alloggio coniugale, come pure della VW “__________”, ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio a __________, della VW “__________”, dello scooter e ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 5000.– mensili dal 1° marzo 2018. Le parti hanno replicato e duplicato seduta stante, confermando il loro punto di vista e notificando prove. L'istruttoria è iniziata quel­lo stesso 2 marzo 2018 e si è chiusa il 6 agosto 2018. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 novembre 2018 AP 1 ha ribadito le domande iniziali, portando a fr. 17 960.– mensili la pretesa alimentare per sé e rinunciando a esprimersi sul contributo alimentare per i figli maggiorenni, così come sul­l'assegnazione dello scooter. In un allegato di quello stesso gior­no il marito ha riaffermato a sua volta le proprie richieste, tranne per quel che è dell'appartamento a __________.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 19 dicembre 2018, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dalla metà di maggio del 2016, ha attribuito l'alloggio coniugale in uso alla moglie e ha condannato AO 1 a versare alla medesima un contributo alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1° gennaio 2019. Le spese processuali di complessivi fr. 3055.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 gennaio 2019 nel quale chie­de di riformare il giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per lei a fr. 17 735.– mensili e di addebitare le spese processuali con le ripetibili di primo grado (rivendicate in fr. 5000.–) al convenuto. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per l'istante in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante il 7 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 94.__________, agli atti). Introdotto il 16 gennaio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude due nuovi documenti: una “panoramica dei premi” della cassa malati valida dal 1° gennaio 2019 (doc. C di appello) e un estratto 7 gennaio 2019 delle movimentazioni bancarie avvenute nel 2018 sul suo conto __________ (doc. D di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la ricevibilità dei nuovi documenti è dubbia. L'appellante non spiega perché le sarebbe stato impossibile produrre la comunicazione relativa al nuovo premio della cassa malati entro la deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC), ovvero entro la scadenza del termine fissato dal giudice (per il 30 novembre 2018) per presentare memoriali conclusivi (DTF 138 III 789 consid. 4.2). Notoriamente la comunicazione del nuovo premio della cassa malati interviene infatti con debito anticipo (art. 7 cpv. 2 LAMal), al più tardi entro il 31 ottobre (‹https://www.priminfo.admin.ch/it/zahlen-und-fakten/wechsel›). Altrettanto vale per l'estratto bancario __________, che è sì successivo al 30 novembre 2018, salvo che l'appellante intende documentare un accredito salariale di fr. 1195.– (memoriale, pag. 7, punto 10) intervenuto il 25 ottobre 2018. Per quanto si vedrà in appresso (consid. 4d e consid. 5), i due documenti non sussidiano – comunque sia – ai fini del presente giudizio. Conviene procedere pertanto senza indugio alla trattazione del ricorso.

                                   3.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore, considerata una situazione finanziaria particolarmente favorevole, ha applicato il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno effettivo di lei in fr. 9800.– mensili arrotondati (mini­mo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 2000.–, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 39.–, premio della cassa malati fr. 654.–, partecipazione ai costi della salute fr. 85.–, dentista fr. 100.–, igienista fr. 15.–, svago fr. 300.–, vacanze fr. 500.–, occhiali fr. 37.–, “terzo pilastro” fr. 300.–, leasing dell'automobile fr. 349.30, imposta di circolazione fr. 52.–, assicurazione dell'automobile fr. 160.–, contributi AVS fr. 42.–, assicurazione perdita di guadagno per malattia fr. 86.–, aiuto

                                         domestico fr. 600.–, spese correlate alla formazio­ne a __________ fr. 1750.–, imposte fr. 1500.–). Da tale fabbisogno egli ha dedotto il reddito della moglie di fr. 1200.– netti mensili, accertando di conseguenza un ammanco di fr. 8600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 3 a 5).

                                         Relativamente al marito, il Pretore ha appurato un margine disponibile di fr. 15 200.– mensili (reddito di fr. 28 633.–, fabbisogno effettivo di fr. 13 450.–) che permette al medesimo di garantire il sostentamento della moglie e dei figli maggiorenni (quantificato in fr. 3000.– mensili per ciascun figlio). Egli ha obbligato pertanto il convenuto a versare all'istante un contributo alimentare di fr. 8600.– mensili dal 1° gennaio 2019, la moglie avendo in precedenza potuto far capo a un conto del marito per il mantenimento suo e dei ragazzi (sentenza impugnata, consid. 6).

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto l'accertamento del proprio fabbisogno effettivo, che chiede di portare a fr. 13 669.– mensili invocando il minimo esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.–, un premio della cas­sa malati di fr. 714.–, una partecipazione ai costi della salute di fr. 145.–, spese per il dentista di fr. 214.–, spese per l'igienista di fr. 30.–, costo per occhiali di fr. 73.–, spe-

                                         ­se accessorie della locazione (non cifrate) e spese di manutenzione dell'automobile di fr. 50.–, un premio dell'assicurazione RC e dell'economia domestica di fr. 57.–, un contributo AVS di fr. 221.–, un premio per l'assicurazione dell'automobile di fr. 186.–, una tassa rifiuti di fr. 9.–, una spesa per parrucchiere ed estetista di fr. 500.–, un esborso per vacanze di fr. 1500.– e per la formazione a __________ di fr. 2523.– (più spese di vitto di fr. 500.–), spese di consulenza fiscale (non quantificate) e spese legali di fr. 1000.–. Le varie poste vanno esaminate singolarmente. Prima si impone nondimeno una breve premessa.

                                         a)   I criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (e nelle procedure cautelari in cause di divorzio) giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC sono già stati illustrati da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c con rinvio a RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che qualora i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato in tal caso il meto­do fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine sono le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza nel bilancio familiare, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sul­l'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi né, tanto meno, combinato con quello consistente nel dedur­re dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020, consid. 6a).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha applicato – appunto – il metodo fondato sul­l'ammontare del dispendio effettivo, spiegando che AP 1 “non può anche pretendere la suddivisio­ne a metà dell'eventuale eccedenza sul reddito famigliare complessivo”, men che meno ove si pensi che durante la comunione domestica la famiglia non adoperava l'intero reddito coniugale per finanziare il tenore di vita e accantonava risparmi (sentenza impugnata, consid. 3). L'appellante si duole che il primo giudice abbia lasciato al marito l'intero margine disponibile sul reddito di lui e torna a chiedere di dedurre dal reddito familiare l'insieme dei fabbisogni minimi, suddividen­do l'eccedenza a metà. A suo parere non risulta che i coniugi accantonassero risparmi, tant'è che gli atti fiscali non denotano alcun aumento della sostanza. L'argomentazione cade nel vuoto, considerando che l'interessata non nega di non avere contestato in prima sede l'accantonamento di risparmi durante la vita in comune. A parte ciò, l'istante ha rivendicato sin dall'inizio il proprio fabbisogno effettivo (istan­za, pag. 9 in alto) e ha fatto valere spese (segnatamente per vacanze, parrucchiere, estetista e tempo libero) estranee alla nozione di fabbisogno minimo, non essendo correlate a quanto occorre per il sostentamento (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). I costi supplementari dovuti all'esistenza di due economie domestiche separate risultano inoltre agevolmen­te coperti (come si vedrà in appresso) e durante la vita in comune le parti godevano di condizioni economiche agiate (cfr. RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di applicare il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo è corretto. L'ecceden­za nel bilancio familiare non è invece di alcu­na pertinenza.

                                         c)   Per quel che è del fabbisogno effettivo dell'istante, il Pretore ha rilevato che quest'ultima avrebbe dovuto documentare tutte le spese effettive anziché accomodarsi di “un elenco da lei manoscritto (doc. CC)”. D'altro lato – egli ha soggiunto – l'istante ha precisato nel suo interrogatorio talune spese “per svago, tempo libero, attività culturali e vestiti costosi” che, pur non essendo documentate, il marito ha contestato solo genericamente. Ciò posto, il Pretore ha reputato verosimi­le un dispendio effettivo di fr. 400.– mensili per svago (“per attività culturali” e “per cene fuori”), che ha ridotto in seguito a fr. 300.– mensili senza darne ragione (sentenza impugna­ta, consid. 4a e 4n), e di fr. 500.– mensili per vacan­ze. Egli ha addizionato infine tali esborsi al minimo di base del diritto esecutivo per persone sole di fr. 1200.– mensili, che ha ammesso come “verosimile forfait per le spese alimentari e di prima necessità” in virtù anche della “particolarmente florida disponibilità finanziaria della famiglia” (senten­za impugnatata, consid. 4a).

                                               L'appellante obietta che la figlia G__________ vive tuttora con lei, mentre il figlio C__________ rientra nel Ticino da __________ (dove studia) nei fine settimana e nelle vacanze universitarie. Ciò giustifica, a suo giudizio, l'aumento del minimo esistenziale a fr. 1350.– mensili. Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con la motivazione del primo giudice, la doglianza è destinata all'insuccesso. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo (per genitore singolo o per genitore affidatario), per vero, comprende già pressoché tutte le spese supplementari esposte dall'interessata (igienista, dentista, occhiali, parrucchiere, estetista, vacanze, sva­go, tempo libero, attività culturali, consulenza fiscale, spe­se legali, tassa rifiuti). Riconoscendo all'istante fr. 1200.– mensili senza giustificativi per il solo vitto, l'abbigliamento e la biancheria (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in: FU __________/2009 del __________ 2009 pag. 6292 n. I), il Pretore ha dato prova di tangibile generosità. E AP 1 non può quindi lamentarsi.

                                         d)   In merito al premio della cassa malati il Pretore si è fondato sulla cifra indicata dall'istante medesima nel suo memoriale conclusivo (pag. 7). L'appellante fa valere che il nuovo premio per il 2019 ammonta a fr. 714.– mensili ed è stato “fissato con decisione della compagnia assicuratrice di data 10 gennaio 2019”. Della dubbia ricevibilità della nuova allegazione già si è detto (sopra, consid. 2). Comunque sia, il Pretore ha arrotondato il fabbisogno effettivo di AP 1 da fr. 9769.30 a fr. 9800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4n), di modo che sotto questo profilo un aumento di fr. 60.– mensili (da fr. 654.– a fr. 714.–) non modificherebbe il risultato. Il fabbisogno complessivo passerebbe infatti da fr. 9769.30 mensili a fr. 9829.30 mensili, ma rimarrebbe arrotondato a fr. 9800.– mensili. In proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                         e)   Per quanto attiene alla franchigia della cassa malti e ai costi sanitari non coperti dalla medesima, il Pretore li ha ammessi per fr. 85.– mensili, tenendo conto del tetto di fr. 1000.– annui (franchigia di fr. 300.– [fr. 25.– mensili], partecipazione ai costi massima di fr. 700.– [fr. 58.– mensili]) “che la moglie ha consumato nel 2016” e che verosimilmente consumerà anche in futuro in ragione del suo precario stato di salute (patologia oncologica in trattamento dal 2015: sentenza impugna­ta, consid. 4c). L'appellante chiede di adeguare l'esborso a fr. 145.– mensili per il fatto che “le spese non coperte” am-montano in realtà a fr. 120.– mensili, rinviando al proprio memoriale conclusivo (pag. 7). In appello non basta però rinviare ad allegati di primo grado per soddisfare i requisiti di motivazione di un ricorso (RtiD    I-2004 pag. 591 n. 68c). A parte ciò, nel memoriale conclusivo l'istante giustificava la pretesa con riferimento al doc. QQQ che riguardava tutt'altra questione, ovvero il premio per l'assicurazione di una Nissan “__________”. Al riguardo non soccorre quindi indagare oltre.

                                         f)    Per l'igiene dentale il Pretore ha riconosciuto fr. 15.– mensili, che corrispondono al costo di un trattamento annuo di fr. 180.–, l'istante non avendo reso verosimile che la spesa ricorresse ogni sei mesi (sentenza impugnata, consid. 4c). L'interessata insiste perché le siano riconosciuti due trattamenti annui in conformità agli “estratti conto prodotti agli atti”. Afferma che il marito non ha contestato la circostanza, essendo in ogni ca­so “verosimile che in una famiglia agiata si ricorra all'igienista due volte l'anno”. In realtà quest'ultima circostanza non può affatto dirsi notoria. Che poi il convenuto non abbia contestato la nota d'onorario di fr. 180.– del 16 ottobre 2017 (doc. RRRR) per l'intervento del 7 ottobre 2017 ancora non significa che egli abbia riconosciuto un doppio trattamento annuo. Anche su tale questione la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

                                         g)   Relativamente al costo degli occhiali, il Pretore ha riconosciuto alla moglie fr. 37.– mensili, tenuto conto di una fattura 22 novembre 2016 di fr. 880.– (doc. SSSS), della verosimile ricorrenza biennale della spesa (“data l'età e la verosimile stabilizzazione della vista”) e di quanto l'istante medesima aveva indicato inizialmente nel doc. CC (sentenza impugnata, consid. 4c). L'appellante chiede di adeguare la spesa a fr. 73.– mensili (fr. 880.– annui), argomentando che a quasi sessant'anni è notoria la necessità di “effettuare una visita di controllo annuale, proprio poiché la vista va regolarmente scemando”. Una spesa per occhiali non consiste tuttavia – come eccepisce il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 4) – in “una visita di controllo annuale”. E davanti al primo giudice l'istante non ha documentato spese per visite di controllo, ma solo il costo di occhiali (memoriale conclusivo, pag. 7 con riferimento al doc. SSSS). Una volta ancora la sentenza del Pretore sfugge pertanto alla critica.

                                         h)   Trattandosi delle spese dentarie, il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante un esborso di fr. 100.– mensili (fr. 2400.– ogni due anni) sulla base di un pagamento da lei eseguito l'11 luglio 2017 per fr. 2570.– in favore della Cassa dei medici-dentisti (doc. ZZZZ). Pur non sapen­do se la natura del trattamento giustifichi “una tale spesa ricorren­te”, il primo giudice ha ritenuto plausibile l'importo di fr. 100.– mensili in ragione dell'età dell'interessata e “in previsione di spese importanti come nel 2017 ogni due anni”, quantunque l'istante avesse indicato nel doc. CC una spesa di fr. 600.– annui (sentenza impugnata, consid. 4c). L'appellante rivendica una spesa di fr. 214.– mensili (fr. 2570.– annui), definendo evidente che “nell'ambito di una famiglia benestante i suoi membri effettuino almeno una visita dentistica annuale”. La natura del trattamento si evince inoltre a suo dire dallo stesso doc. ZZZZ, in calce al quale è indicato trattarsi della ricostruzione di un dente, un “fatto del tutto usuale” per una persona della sua età. Se non che, l'appellante si limita a dare la propria interpretazione del documento, ma non spiega perché l'opinione del Pretore non sarebbe condivisibile. Inoltre l'indicazione manoscritta in calce al doc. ZZZZ non rende ancora verosimile quanto l'interessata affer­ma. Né basta l'accenno alla situazione agiata della famiglia per considerare effettiva e ricorrente la spesa annua invocata.

                                         i)     Riguardo all'alloggio coniugale il Pretore ha riconosciuto alla moglie una “pigione di fr. 2000.– mensili, comprese le spese accessorie (doc. 1)” (sentenza impugnata, consid. 4b). Secondo l'appellante, il Pretore ha trascurato spese che “si evincono dal contratto di locazione”. A un sommario esame non è chiaro tuttavia se le spese accessorie siano o non siano incluse nel corrispettivo di fr. 2000.– mensili. Nel contratto di locazione del 30 ottobre 2001 (doc. 1) la pigione netta di fr. 2000.– mensili sembrerebbe invero comprenderle, ciò essendo precisato per i costi di riscaldamento (“Heizkosten inklusive”). L'appendice al contratto che le parti hanno firmato il 7 e il 20 novembre 2001 sembra invece escluderle (clausola n. 5: “Im Nettomietzins von Fr. 2000.– sind folgen­de Kosten, für die der Mieter aufzukommen hat, nicht inbegriffen: Wasser- und Abwassergebühren, Kehrichtabfuhrgebühren, Gartenabraumgebühren, elektrische Energie, Gas, Wartungsvertrag für den Aufzug Schindler, Benützungsgebühren für Radio- und Fernsehempfang, allfällige Kosten des Gemeinwesens für Schneeräumung und Reinigung privater Zugangsstrassen und -wege”). Comunque sia, per essere ricevibili pretese pecuniarie vanno cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2) e in concreto l'appellante non le quantifica, né tali spese possono desumersi dal contratto di locazione. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile.

                                         l)     Circa la manutenzione dell'automobile, il Pretore ha spiegato perché non poteva considerare, tranne i premi di assicurazio­ne, l'imposta di circolazione e il leasing, costi che l'istan­te non aveva documentato (sentenza impugnata, consid. 4e). Non è vero quindi che il primo giudice non ha motivato il proprio orientamento. Per il resto, l'appellante ammette di non avere specificato la spesa invocata (fr. 50.– mensili), ma ritiene che “proprio perché contenuto ai minimi termini” l'importo in questione andava riconosciuto. In realtà, nessun principio impone di includere nel fabbisogno di un coniuge costi non documentati, per quanto modesti essi siano. L'appello si rivela di conseguenza infondato.

                                         m)  Riguardo al premio dell'assicurazione RC e dell'economia domestica, che il Pretore ha calcolato in fr. 39.– mensili sulla base di un conteggio dei premi valido dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 (sentenza impugnata, consid. 4b con riferimento al doc. GG), l'appellante chiede di portare la spesa a fr. 57.– mensili valendosi del doc. FFF. Se non che, quel documento concerne un periodo ampiamente superato (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010) e non attesta dunque un premio attuale. La richiesta si dimostra così manifestamente infondata.

                                         n)   Altrettanto vale in relazione ai contributi AVS “per la parte di attività lucrativa che [l'istante] svolge a titolo indipendente”. Il Pretore ha accertato il versamento trimestrale di fr. 125.–, pari a fr. 42.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4f). Richiamandosi al doc. HHH, l'appellante chiede di adeguare l'importo a fr. 221.– mensili, da quel documento risultando un onere trimestrale di fr. 663.75 mensili. Il doc. HHH si riferisce però a un conteggio del quarto trimestre del 2016 che, oltre al contributo personale AVS di fr. 119.50, comprende anche altre posizioni, tra cui una per “diffide, multe”. Il doc. MM considerato dal primo giudice riguarda invece il quarto trimestre del 2017 e certifica il solo contributo personale AVS. La decisione pretorile di attenersi al dato più recente, del 2017, è pertanto lungi dall'essere criticabile.

                                         o)   In merito all'assicurazione dell'automobile, il Pretore ha appurato che “la moglie aveva assicurato con la sua targa (TI __________) un Nissan __________ nel 2015 presso la __________ SA (doc. QQQ) e il VW __________ nel 2018 (doc. II)”. Egli ha riconosciuto di conseguenza il premio di fr. 160.– mensili per quest'ultimo veicolo (sentenza impugnata, consid. 4e). L'interessata chiede che l'esborso sia portato a fr. 186.– mensili in conformità al doc. QQQ. La censura non è seria. Oltre a non confrontarsi con la motivazione del Pretore, l'appellante dimentica che il premio relativo alla “Nissan __________” nel 2015 (doc. QQQ) è superato, riferendosi alla stessa targa ora assicurata dalla polizza della __________ (doc. II).

                                         p)   A torto l'appellante pretende poi che sia riconosciuta nel suo fabbisogno effettivo la posta di fr. 9.– mensili per la tassa rifiuti inerente al doc. CC. Il primo giudice ha già avuto modo di precisare che il doc. CC è un mero elenco personale, sprovvisto di giustificativi, redatto dalla moglie stessa. Non è idoneo perciò a rendere verosimili le spese riportate (sentenza impugnata, consid. 4a). Simile argomentazione è pertinente.

                                         q)   Quanto alle “spese voluttuarie” che l'istante rivendicava per fr. 2250.– mensili (di cui fr. 500.– per il parrucchiere e l'estetista, fr. 1500.– per le vacanze e fr. 250.– per il tempo libero), il Pretore ha riconosciuto in definitiva, come detto (consid. b), fr. 300.– per lo svago e fr. 500.– per le vacanze, addizionan­do tali somme all'importo forfettario di fr. 1200.– da lui calcolato per le “spese alimentari e di prima necessità” (sentenza impugnata, consid. 4a). L'appellante ribadisce le proprie richieste. Per quel che è del parrucchiere e dell'estetista, essa le reputa manifeste “nell'ambito di una famiglia agiata” e addirittura contenute per coprire almeno un taglio e una tintura dei capelli, come pure una visita mensile dall'estetista. Ancora una volta tuttavia il primo giudice non ha riconosciuto quelle spese perché l'unico documento prodotto dall'interessata (l'elenco manoscritto doc. CC) non le rende verosimili e perché – comunque sia – l'importo di base di fr. 1200.– mensili già le comprende. Con tale motivazione l'interessata non si confronta nemmeno di scorcio. Altrettanto dicasi per le vacanze. Il Pretore, considerati gli sparuti documenti agli atti (doc. VVVV) e l'interrogatorio della moglie, ha reputato verosimile che AP 1 fosse solita spendere circa fr. 6000.– l'anno (ovvero fr. 500.– mensili), importo che ha ritenuto “adeguato alle possibilità della famiglia”. Privo di ogni confronto critico anche con tale accertamento, l'appello sfugge a ogni esame. Quanto al dispendio per il “tempo libero”, l'appellante perde di vista che il Pretore le ha riconosciuto più di quanto essa chiedesse, sicché non le è dato motivo di dolersene.

                                         r)    Per la formazione nell'Accademia __________ a __________ il primo giudice ha riconosciuto all'istante, fondandosi sui giustificativi agli atti, fr. 1750.– mensili complessivi (equivalenti a € 1515.– mensili), comprendenti i costi per l'alloggio, le tasse universitarie, il materiale didattico, le spese di viaggio e il vitto (sentenza impugnata, consid. 4h). L'appellante ribadisce di avere documentato spese per fr. 2523.– mensili, più fr. 500.– mensili per il vitto. Non spiega tuttavia perché l'accertamento del primo giudice sarebbe erroneo, né indica quali documenti sorreggano la sua pretesa. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                         s)   Per quanto riguarda le spese di “consulenza fiscale”, il Pretore, vista una nota d'onorario 14 novembre 2018 dello studio fiduciario __________ SA di __________ (doc. MMMMM) relativa a prestazioni fornite tra il 6 aprile 2017 e il 15 ottobre 2018 per fr. 2234.80, ha accertato che – a prescindere dall'ammissibilità del documento, prodotto solo con il memoriale conclusivo – la moglie non aveva spiegato il genere di consulenza ricevuta né aveva addotto “la necessità di farvi capo costantemente” o di “avervi sempre fatto ricorso in costanza di matrimonio”. Egli non ha ritenuto verosimile quindi la spesa mensile periodica di fr. 93.– pretesa dall'istante (sentenza impugnata, consid. 4m). L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere capito che “per consulenza fiscale si intendeva l'allestimento della dichiarazione fiscale, spesa che la moglie ha ogni anno, in quanto non è in grado di procedervi autonomamente (…)”. Tale argomento però è nuovo, senza che soccorrano in concreto presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Si rivela quindi irricevibile.

                                         t)    Sulle spese legali il primo giudice ha premesso che l'esborso indicato dalla moglie in fr. 1000.– mensili non è documentato. Comunque sia – egli ha soggiunto – l'istante ha potuto copri­re verosimilmente le spese procedurali, stimate in fr. 12 000.–, attingendo al conto bancario che il marito le aveva lasciato a libera disposizione, mentre per la procedura di divorzio essa potrà sollecitare una provvigione ad litem. Il Pretore non ha dunque riconosciuto alcunché (sentenza impugnata, consid. 4l). L'appellante oppone che l'introduzione dell'appello “ingenera altri costi” e che la causa di divorzio preannunciata dal marito si prospetta lunga e complessa. A suo parere, di conseguenza, neppure una spesa di fr. 1000.– mensili, la quale rimunera poco più di tre ore di lavoro a fr. 300.– l'una, sarà sufficiente.

                                               Per quel che è della prima doglianza, una volta ancora l'appellante non quantifica minimamente il presumibile onere finanziario della procedura in corso (compresa quella di appello), tant'è che nemmeno esibisce una nota d'onorario della propria patrocinatrice. Ciò non consente neppure di valutare se essa possa attingere in tempo utile a mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processua­le in appello senza compromettere il proprio debito mantenimento (cfr. RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020, consid. 9b e 9c). Stando alla più recente documentazione bancaria (doc. D), AP 1 sembrava invero disporre di liquidità sufficiente,

                                               almeno per sostenere i costi di appello (fr. 14 616.60 sul conto privato __________, senza considerare il conto di risparmio e gli investimenti azionari che nell'ultimo estratto del 31 dicembre 2017 agli atti ammontavano a fr. 5814.– e fr. 7778.–: doc. IIIII). La seconda obiezione (lunghezza e complessità della procedura di divorzio) è invece senza rilievo ai fini del presente giudizio, il Pretore avendo già ricordato che tali spese potranno essere anticipate, dandosene le condizioni, con una richiesta di provvigione ad litem. A un sommario esame, in definitiva, l'appello manca di consistenza anche su questo punto. Il fabbisogno effettivo dell'istante va conferma­to così in fr. 9800.– mensili.

                                   5.   Controverso è altresì il reddito della moglie. Al proposito il Preto­re ha constatato che le entrate di lei sono diminuite da fr. 30 297.– annui nel 2014 a fr. 14 602.– annui nel 2017 per effetto della malattia che l'ha colpita nel 2015 e l'avvio della nuova formazione a __________ (approvata dal marito) nel settembre del 2014. L'interessata – ha continuato il primo giudice – non ha invece spiegato né documentato un'ulteriore riduzione del reddito nel 2018, per tacere del fatto che una riduzione nemmeno si sarebbe giustifica­ta, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017. Egli ha imputato così all'istante un reddito netto pari a quello conseguito nel 2017, vale a dire fr. 1200.– mensili (sentenza impugna­ta, consid. 5b)

                                         L'appellante riconosce di avere conseguito nel 2017 un reddito di fr. 14 602.– e di averlo confermato “sulla falsariga” nel suo interrogatorio del 15 maggio 2018. Ciò nondimeno, essa rileva che tale reddito è calato nel 2018 a fr. 2825.–, come si evince da un accredito del 25 aprile 2018 di fr. 1630.– già documentato in prima sede, al quale ne è seguito un altro di fr. 1195.– (doc. D). Ora, la dubbia ricevibilità del nuovo doc. D è già stata rilevata (sopra, consid. 2). A prescindere da ciò, il Pretore non si è limitato a sottolineare il mancato riscontro di una contrazione delle entrate nel 2018, ma ha precisato – per abbondanza – che un'ulteriore riduzione non si sarebbe giustificata, poiché le circostanze non erano mutate rispetto al 2017. Con tale argomentazione l'appellante non si confronta. Né si intravedono, a un sommario esame, motivi che giustifichino una diminuzione del reddito dopo il 2017. Anche in proposito la sentenza impugnata sfugge così a censura. Ne discende che la moglie registra un ammanco di fr. 8600.– mensili per rapporto al suo fabbisogno effettivo (fr. 9800.– meno fr. 1200.–).

                                   6.   Litigioso è anche il margine disponibile del marito, che il Pretore ha determinato in fr. 15 200.– mensili (reddito fr. 28 633.–, fabbisogno effettivo di fr. 13 450.–), cifra ritenuta sufficiente per coprire il disavanzo della moglie e sovvenzionare il mantenimento dei figli maggiorenni, di complessivi fr. 6000.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante sostiene che il reddito del marito ascen­de a fr. 29 651.– mensili e che il fabbisogno effettivo di lui non eccede fr. 8684.– mensili, chiedendo che il convenuto sia tenuto a finanziarle non solo il proprio ammanco, ma anche a corrisponderle la metà del di lui margine disponibile, di fr. 3766.– mensili. Che il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare non sia applicabile nella fattispecie non occorre ripetersi (sopra, consid. 4a), così come non è in discussione la capacità del convenuto di far fronte all'ammanco della moglie e al mantenimento dei figli maggiorenni (non contestato). Nelle circostanze descritte la richiesta di determinare l'esatto margine disponibile di AO 1 è senza interesse.

                                   7.   In merito alla decorrenza del contributo alimentare, il Pretore l'ha fissata al 1° gennaio 2019, poiché fino a quel momento la moglie aveva potuto attingere a un conto del marito su cui confluiva il di lui stipendio e far fronte così al proprio mantenimento, come pu­re a quello dei figli (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante non contesta di aver potuto usufruire del “reddito di ba­se” del marito fino al dicembre del 2018. Reputa tuttavia “non del tutto corretto” che le parti si siano intese “per atti concludenti” su tale modus operandi. Fa valere inoltre che il marito avrebbe incassa­to guadagni anche su altri conti, sottraendoli alla disposizione della famiglia, fondi che andranno divisi al più tardi nell'ambito della liquidazione del regime dei beni. Al proposito l'appello si esaurisce però in recriminazioni senza rilievo ai fini del presente giudizio, tant'è che l'istante neppure chiede di modificare la decorrenza del contributo alimentare fissata dal Pretore.

                                   8.   AP 1 postula infine una diversa suddivisione delle spese di primo grado e la rifusione di adeguate ripetibili. La doman­da non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in secondo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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