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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.2020 11.2019.79

November 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,766 words·~24 min·5

Summary

Rilascio di certificato ereditario: istituzione di erede o legato?

Full text

Incarto n. 11.2019.79

Lugano 30 novembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2016.6152 (certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 dicembre 2016 dalla

AO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

per ottenere il certificato ereditario fu B__________ __________ (1918-2015), già in ,  

giudicando sull'appello del 5 luglio 2019 presentato da

 AP 1  (ora patrocinato dall'avv.  PA 1 )

contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 21 giugno 2019 nel quale la AO 1 risulta come unica erede;

Ritenuto

in fatto:                   A.   B__________ __________ nata __________ (1918), vedova e senza discenden­ti, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2015. Il 24 aprile 2015 la notaia A__________ __________ ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un suo testamento olografo del 9 novembre 2001 con cinque codicilli del 20 marzo 2002, 28 marzo 2004, 23 aprile 2005, 23 giugno 2005 e 7 settembre 2007. Il testamento prevede quanto segue:

                                         (…)

                                         1.  Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà.

                                         2.  La mia successione dovrà essere regolata come segue.

a)  Un importo di fr. 5 000 000.– (cinque milioni) andrà a costituire una fondazione a norma degli articoli 80 ss. CC denominata AO 1 (in memoria della mamma e della zia del mio defunto marito __________).

     Scopo della Fondazione sarà quello di utilizzare il capitale per questioni sociali per persone anziane nel comprensorio del Comune di __________, dove attualmente manca un'adeguata struttura nella quale gli anziani possano passare la loro quietanza (…)

     Il Consiglio di fondazione sarà composto da uno a tre membri.

     Alla costituzione dispongo che il Consiglio di fondazione sia composto dai signori:

     M__________ D__________, con studio fiduciario in (…);

     N__________ T__________, con studio legale in (…);

     in seguito la nomina in seno al Consiglio di fondazione avverrà per cooptazione.

     Il Consiglio di fondazione amministrerà la fondazione e la rappresenterà verso terzi, ripartendo le cariche al suo interno e designando le persone autorizzate o la modalità delle firme.

b)  A titolo di legato dispongo le seguenti liberalità.

     (…)

                                         3.  Il saldo del conto bancario (compresa l'eventuale liquidità) verrà devoluto ad Enti benefici secondo il libero apprezzamento degli esecutori testamentari, così come il provento della vendita delle mie proprietà immobiliari e delle azioni della Residenza __________ SA e del residuo dell'arredamento (mobilio, oggetti, statue) della Villa di __________, dopo la consegna dei legati di cui al punto precedente. (…)

                                         4.  Nomino esecutori testamentari i signori:

                                             – M__________ D__________, con studio fiduciario in (…);

                                             – N__________ T__________, con studio legale a (…).

                                         Nei cinque citati codicilli olografi la defunta ha disposto ulteriori legati e ne ha modificati altri (inc. SO.2015.1601). Copia dell'atto relativo alla pubblicazione del testamento è stata notificata dalla notaia il 28 aprile 2015 a M__________ D__________, N__________ T__________ essendo deceduto il 1° marzo 2015, e in forma di estratto ai beneficiari delle disposizioni testamentarie. Il 12 maggio 2015 il Pretore ha rilasciato a M__________ D__________ il certificato di esecutore testamentario.

                                  B.   Il 30 luglio 2015 è stata iscritta nel registro di commercio la AO 1 con sede ad __________. Nel frattempo la notaia A__________ __________ ha accertato che la defunta non ha lasciato eredi della stirpe dei genitori e ha rintracciato 19 ere­di legittimi della stirpe degli avi paterni e materni, cui ha notificato fra il 10 settembre e il 5 ottobre 2015 copia autentica delle disposizioni testamentarie. Si tratta, in linea paterna, dei seguenti ere­di (inc. SO.2015.4352, cartella “AdF”): E__________ M__________ D__________-L__________ (1937), M__________ N__________ B__________-L__________ (1940), A__________ F__________ (1941), J__________-P__________ K__________ (1941), A__________ A__________ Z__________-B__________ (1943), W__________ K__________ (1943), A__________ J__________ B__________ (1945), P__________ E__________ F__________ (1946), V__________ L__________-R__________ (1947), K__________ B__________ F__________ (1950), AP 1 (1953), E__________ K__________ (1954) e M__________ W__________ F__________ (1961). In linea materna si sono individuati i seguenti eredi: D__________ W__________ S__________-H__________ (1940), G__________ H__________ B__________ (1942), C__________ H__________ P__________ B__________ (1945), M__________ P__________ A__________ B__________ (1947) R__________ H__________ (1968) e M__________ R__________ H__________ (1970). Non potendosi appurare l'esistenza di discendenti di una zia paterna (E__________ R__________), il Pretore ha avviato il 10 novembre 2015 – su richiesta della notaia – una procedura di ricerca per pubblicazioni (art. 555 CC), che non ha dato esito (inc. SO.2015.4352). Il 28 gennaio 2016 AP 1 si è rivolto al Pretore, facendo valere – tra l'altro – che la AO 1 non è stata istituita erede, bensì legataria.

                                  C.   Il 16 dicembre 2016 la AO 1 ha instato per il rilascio del certificato ereditario nella successione fu B__________ __________, chiedendo di figurare quale unica erede. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria il 6 febbraio 2017, assegnando all'istante un termine di 30 giorni per produrre taluni documenti. Il 14 febbraio 2017 egli ha informato AP 1 di considerare la sua precedente comunicazione come opposizione al rilascio del certificato ereditario, soggiungendo che nei termini di legge non erano state promosse azioni di nullità relative alle disposizioni di ultima volontà della defunta. A un'udienza del 23 marzo 2017, indetta “per incombenti”, il Pretore ha invitato l'istante a completare l'incarto. Raccolte le dichiarazioni giurate di S__________ E__________ B__________, di M__________ e M__________ D__________, e richiamato l'incarto sulla consulenza ereditaria fornita alla testatrice dal defunto avvocato N__________ T__________, la AO 1 ha ribadito il 18 ottobre 2017 la propria istanza. AP 1 ha comunicato il 24 novembre 2017, da parte sua, di “non opporsi al rilascio del certificato ereditario”, salvo poi formulare opposizione il 31 gennaio 2018. Il 20 febbraio 2018 l'istante ha reiterato la propria richiesta.

                                  D.   Statuendo il 21 luglio 2019, il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario in cui la AO 1 figura come unica erede fu B__________ __________. Le spese processuali di fr. 5500.– complessivi sono state poste a carico della successione. Non sono state assegnate ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 luglio 2019 per ottenere che il certificato ereditario sia modificato indicando come unici eredi fu B__________ __________ gli eredi legittimi, ossia egli medesimo, J__________-P__________ K__________, W__________ K__________, E__________ K__________, K__________ B__________ F__________, P__________ E__________ F__________, A__________ F__________, A__________ A__________ B__________, A__________ J__________ B__________, M__________ W__________ F__________, E__________ M__________ L__________, M__________ N__________ L__________, V__________ L__________, D__________ W__________ S__________-H__________, R__________ H__________, M__________ R__________ H__________, C__________ H__________ P__________ B__________, M__________ P__________ A__________ B__________, G__________ H__________ B__________ ed “E__________ R__________”. In subordine egli chiede che il certificato ereditario sia annullato e che gli atti siano rinviati al Pretore per l'emanazione di un nuovo certificato in cui “si tenga conto degli eredi legali”. Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2019 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.87 del 3 agosto 2020 consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi per sua natura di una controversia patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio del­l'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appe­na si consideri che l'esecutore testamentario ha comunicato all'autorità fiscale un attivo successorio di poco inferiore a fr. 11 000 000.– (act. VI, allega­to A). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 25 giugno 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 5 luglio 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ammissibile.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che l'opposizione di AP 1 al rilascio del certificato ereditario era tardiva per avere costui “precedentemente dichiarato (…) di non opporvisi” e per non avere, dopo oltre un anno, promos­so un'azione di merito. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che la de cuius ha costituito per testamento una fondazione, frattanto iscritta nel registro di commercio, la quale può essere erede istituita o legataria. Che la testatrice abbia precisato l'importo da assegnare alla fondazione non basta – secondo il Pretore – per qualificare quest'ultima come legataria, simile indicazione essen­do necessaria in ogni caso per costituire una fondazione in via testamentaria. Inoltre, ha aggiunto il primo giudice, la testatri­ce ha disposto di tutta la sua successione in modo sistematico, prevedendo, oltre alla costituzione della fondazione, una serie di legati (estesi o modificati nei successivi codicilli) e devolvendo la rimanenza della successione a enti benefici. Considerato che l'importo attribuito alla fondazione è una porzione cospicua della successione (inventariata dall'esecutore testamentario in circa fr. 11 000 000.–), il Pretore ha qualificato la fondazione come erede istituita. A tale conclusione – egli ha soggiunto – si giunge anche in forza delle dichiarazioni giurate agli atti, dalle quali si evince la volontà della defunta di “lasciare tutto alla fondazione “AO 1”, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a singole persone” (sentenza impugnata, pag. 4).

                                         Nelle circostanze descritte, a mente del Pretore, gli eredi legittimi “non possono essere riconosciuti eredi nemmeno sulla base del punto n. 3 del testamento”, con tale clausola la de cuius avendo inteso devolvere a titolo di legato la rimanenza della propria sostanza a enti benefici. A prescindere dalla validità di quella clausola, da vagliare se mai nell'ambito di un'azione di merito, per il Pretore la testatrice ha disposto dell'intera sua successione sen­za farne beneficiare gli eredi legittimi, che per di più appartengono alla stirpe degli avi paterni e materni. Rievocate le dichiarazioni giurate agli atti, il primo giudice ha sottolineato come costei non abbia mai intrattenuto rapporti con quei parenti, che neppure conosceva. Ne ha dedotto, il Pretore, che a un sommario esame come quello che compete all'autorità preposta al rilascio di un certificato ereditario non è possibile qualificare gli eredi legittimi come eredi della defunta. Di conseguenza egli ha accolto l'istan­za della AO 1 e ha designato la fondazione quale unica erede fu B__________ __________ (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che la clausola n. 2a del testamen­to istituisce un legato e non un erede. Nel testamento – egli adduce – non si afferma che i cinque milioni di franchi siano lasciati a titolo di eredità né che la costituenda fondazione sia da considerare erede. Avesse inteso istituire un successore universale, la disponente non avrebbe mancato di affermare ciò con chiarezza, senza dimenticare che essa ha destinato unicamente alla fondazione un importo ben preciso, “ovvero non un franco in me­no, ma nemmeno uno in più”. A parte ciò – egli soggiunge – se non si fosse trattato di un legato, l'esecutore testamentario non avrebbe potuto versare tale somma e far iscrivere la fondazione nel registro di commercio prima dell'emissione del certificato ereditario.

                                         Stando all'appellante, il testamento in questione non istituisce

                                         alcun erede, ma solo legatari. Vi fa eccezione la clausola n. 3 per il “resto della successione”, ovvero per ciò che – a prescindere dal valore residuo – è devoluto “ad Enti benefici secondo il libero apprezzamento degli esecutori testamentari” e che rimane dopo il pagamento dei legati. Se non che – prosegue l'appellante – la testatrice ha incaricato di designare tali “Enti benefici”, ossia i propri eredi, gli esecutori testamentari, trascurando che la questione riguarda un diritto strettamente personale non trasferibile a terzi. Per di più, in concreto l'attuazione di tale disposizione si rivela ormai impossibile poiché uno degli esecutori è deceduto. Dovendosi concludere così per la nullità di tale clausola, l'eredità spetta per legge agli eredi legittimi (art. 481 cpv. 2 CC), che per altro la testatrice non ha escluso dalla successione sebbene non potesse ignorarne l'esistenza.

                                         L'appellante reputa infine senza rilievo il rimprovero mossogli dal primo giudice per non avere avviato un'azione di merito. Egli allega infatti di non contestare il testamento come tale, bensì l'interpretazione che ne è data. A parte ciò – egli soggiunge – la nullità della clausola n. 3 va accertata in ogni tempo. Quanto alle dichiarazioni giurate agli atti, egli reputa ininfluente che la testatrice non abbia mai parlato dei suoi parenti né li abbia mai incontrati, non bastando ciò per ritenere che essa volesse escludere gli eredi legittimi dalla successione, il Codice civile non subordinando la qualità di erede alla frequentazione o alla conoscenza della de cuius. Onde – epiloga l'interessato – la fondatezza del proprio appello.

                                   4.   Il rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disa­mina sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente provvisorio, per quanto abiliti a disporre dei beni della successione. Sapere chi sia realmen­te erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito di un'azione di merito (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2). La cognizione dell'autorità preposta al rilascio di un certificato ereditario si limita a un sommario esame, senza vincolare il giudice di merito (senten­za del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 2 con riferimenti; I CCA, sentenze inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3 e inc. 11.2009.74 del 20 agosto 2010 consid. 4 con riferimento a Rep. 1999 n. 36 pag. 166 consid. 4).

                                   5.   Riguardo alla tardiva opposizione al rilascio del certificato ereditario per avere AP 1 “precedentemente dichiarato (…) di non opporvisi” e per non avere, dopo oltre un anno, promosso un'azione di merito, l'appellante obietta a ragione che egli non contestava il testamento, ma l'interpretazione che ne dava la fondazione, come egli aveva rilevato nella lettera del 28 gennaio 2016. Ciò posto, nulla gli impediva di opporsi – anche individualmente (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 ad art. 559 CC) – al rilascio del certificato ereditario, quantunque non avesse intentato un'azione di nullità del testamento. E nulla impediva al Pretore di emettere il certificato dopo un anno dall'opposizione (RtiD II-2004 pag. 653 consid. 3). Secondo la dottrina più recente, poi, l'autorità preposta all'emanazione del certificato ereditario deve considerare eventuali opposizioni fino al rilascio del certificato medesimo (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 ad art. 559 CC; Meier/ Reymond-Eniaeva in:

                                         Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 15 ad art. 559; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 479 n. 894a; Hubert-Froidevaux in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 17 ad art. 559 CC). Il rimprovero mos­so all'interessato si rivela così privo di consistenza. Giovi trattare pertanto le censure di merito volte contro il rilascio del certificato ereditario alla fondazione.

                                   6.   Controversa è in primo luogo la questione di sapere se, a un sommario esame, la AO 1 sia un'erede istituita, come ha ritenuto il Pretore, o una mera legataria, come assevera l'appellante. Una fondazione costituita per testamento può rivestire in effetti l'una o l'altra forma (Grüniger in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 493 CC; Burkart in: Praxis­kommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 8 e 11 ad art. 493 CC; Baddeley in: Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 493 CC). Solo nel primo caso, tuttavia, essa sarebbe abilitata a chiedere di figurare come unica erede in un certificato ereditario (I CCA, sentenza inc. 11.2020.74 del 2 luglio 2020 consid. 2).

                                         a)   Trattandosi di distinguere un erede da un legatario, occorre delucidare la volontà del testatore senza limitarsi alla lettera della disposizione – o delle disposizioni – di ultima volontà (I CCA, sentenza inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3). L'uso di termini tecnici in un testamento olografo redatto senza una consulenza specialistica costituisce solo un indizio (Staehelin in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC). Ora, il fascicolo richiamato dal Pretore sulla consulenza fornita a suo tempo alla testatrice dall'avv. N__________ T__________ non contiene la bozza dell'intero testamento ologra­fo, ma unicamente quella dei cinque codicilli e della clausola relativa alla costituenda fondazione, che corrisponde in parte a quanto figura al punto n. 2a del testamento. Sta di fatto che la disposizione non qualifica l'istante né come erede né come legataria. Contrariamente all'opinione dell'appellante, il testo della clausola non consente pertanto di risolvere il quesito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.

                                         b)   D'altro lato nemmeno la struttura del testamento fa apparire la tesi della fondazione più verosimile di quella affermata dal­l'appellante. Che la de cuius abbia inteso regolare nel testamento la sua intera successione, come ha reputato il Preto­re, ancora non esclude che essa mirasse all'identico scopo mediante l'istituzione di legati. Né la precisazione che le liberalità elencate nella clausola n. 2b fossero “legati” implica che i beneficiari menzionati nelle altre clausole testamentarie siano eredi istituiti. La fondazione medesima sostiene che la clausola n. 3 istituisce un legato. Senza trascurare che quest'ultima disposizione accenna al saldo attivo “dopo la consegna dei legati di cui al punto precedente”, ma non precisa se il rimando riguardi l'insieme delle disposizioni della clausola testamentaria n. 2 o soltanto le liberalità della clausola n. 2b. Nemmeno la sistematica del testamento consente quindi, a un sommario esame, di far prevalere un'interpretazione rispetto all'altra.

                                         c)   Per quanto attiene al contenuto della disposizione di ultima volontà, secondo l'art. 483 cpv. 1 CC possono essere istituiti uno o più eredi per l'intera successione o per una frazione di essa. Giusta l'art. 484 CC inoltre il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità a una persona senza istituirla erede (cpv. 1), segnatamente può assegnare al legatario un determinato bene spettante all'eredità (cpv. 2). In proposito questa Camera ha già avuto modo di ricordare che liberalità aventi per oggetto uno o più beni determinati soglio­no configurare legati. Nondimeno, l'assegnazione di uno o più beni che costituiscano l'intero attivo – o pressoché l'intero attivo – della successione denota, di regola, un'istituzione di erede, eventualmente munita di norma divisionale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.99 del 19 giugno 2017 consid. 3 con numerosi richiami). Trattandosi poi – come in concreto – del­l'assegnazione di determinate somme in denaro, si presume che tali somme costituiscano legati. Simile presunzio­ne può tuttavia essere vinta ove risulti che con l'indicazione di quella determinata somma il testatore intendesse riferirsi in realtà a una quota della sua successione (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 483 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 4 ad art. 483 CC).

                                               Nella fattispecie la testatrice ha assegnato alla fondazione cinque milioni di franchi su un attivo netto di fr. 10 773 003.–, come si evince dall'inventario presentato dall'esecutore testamentario all'Ufficio delle imposte di successione (act. VI, allegato A). Non si disconosce che tale importo rappresenta una parte significativa dell'eredità, come ha accertato il Pretore. Non costituisce però l'intero attivo – o pressoché l'intero attivo – della successione. La somma destinata alla fondazione non raggiunge neppure la metà (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 288 n. 527a), a prescindere dal fatto che gli immobili sono stati registrati nell'inventario al valore di stima ufficiale, notoriamente inferiore a quello venale. Né sussistono ragioni, almeno a prima vista, per arguire che – come rileva l'appellante – la testatrice intendesse attribuire alla fondazio­ne più dei cinque milioni di franchi, rendendo la medesima responsabile per i passivi dell'eredità (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 8 ad art. 483 CC). Non consta infine, se non altro a un giudizio di apparenza, che la de cuius, dipartendosi da un determinato importo del suo patrimonio, abbia indicato la cifra di cinque milioni in luogo e vece della quota che essa intendeva attribuire alla fondazione.

                                         d)   Il Pretore ha fondato il proprio convincimento anche sulle dichiarazioni giurate di S__________ E__________ B__________, del 10 aprile 2017 (doc. D), di M__________ D__________, del 21 giugno 2017 (doc. E), e di M__________ D__________, del 20 luglio 2017 (doc. F). Da queste egli ha desunto la volontà della defunta di “lascia­re tutto alla fondazione AO 1, ad eccezione di puntuali e specifici lasciti a singole persone”. Simili dichiarazioni tuttavia non possono sostituire una deposizione di rito. Entra­no in linea di conto soltanto “se un esame testimoniale non appare necessario”, ove si tratti di operare semplici accertamenti che – prevedibilmente – non saranno contestati da nessuno. Non sono idonee invece per appurare fatti di particolare importanza (Weibel/Walz in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 10 ad art. 190 con svariati riferimenti di dottri­na). Chiarire in concreto la volontà della testatrice è una questio­ne decisiva per qualificare l'istante alla stregua di erede o di legataria. Non può dunque avvenire sulla scorta di semplici dichiarazioni scritte, giurate o non giurate che siano.

                                         e)   In definitiva non si può dire pertanto, a un sommario esame, che destinando cinque milioni di franchi alla costituzione di una fondazione la testatrice abbia inteso istituire la fondazio­ne sua erede e non semplice legataria. L'istante non poteva chiedere così che le fosse rilasciato un certificato ereditario in cui essa figurasse come unica erede. Su questo punto l'appello si rivela provvisto di buon diritto, ciò che rende superfluo l'esame di ulteriori censure al riguardo.

                                   7.   Rimane da vagliare la richiesta dell'appellante volta a ottenere il rilascio del certificato ereditario in favore suo e degli altri 19 eredi legittimi da lui indicati. La richiesta è avanzata invero per la pri­ma volta in appello e non è fondata su fatti nuovi né su nuovi mez­zi di prova (nel senso dell'art. 317 cpv. 2 CPC). Il Pretore si è già espresso, tuttavia, nella decisione impugnata contro una partecipazione degli eredi legittimi alla successione fu B__________ __________ in virtù dell'art. 481 cpv. 2 CC. Non avrebbe senso quindi obbligare costoro a rivolgersi di nuovo al Pretore per sottoporgli un tema che questi ha già trattato e su cui le parti hanno avuto mo­do di esprimersi in appello. Tanto vale perciò affrontare la questione senza indugio.

                                         a)   L'art. 481 cpv. 2 CC prevede che qualora un testatore dispon­ga soltanto di una parte della successione, la rimanenza è devoluta agli eredi legittimi. Tale è il caso ove il defunto istituisca uno o più eredi, ma solo per una quota della successione, oppure ove preveda unicamente legati (Staehelin,

                                               op. cit., n. 2 ad art. 481 CC). La norma si applica inoltre nel­l'eventualità in cui il defunto abbia disposto per errore solo di parte dell'eredità (Weimar in: Berner Kommentar, edizione 2009, n. 8 ad art. 481) o, più in generale, se per un motivo qualsiasi una disposizione per causa di morte non esplichi gli effetti voluti dal de cuius, segnatamente perché inficiata di nullità, senza che una disposizione anteriore riprenda validità (Steinauer, op. cit., pag. 197 n. 302; Baddeley, op. cit., n. 15 ad art. 481 CC; Cotti in: Commentaire du droit des successions, op. cit., n. 8 ad 481 CC).

                                         b)   In concreto si conviene con l'appellante che, nella misura in cui nella clausola n. 3 la testatrice ha delegato ai suoi esecutori testamentari la facoltà di designare gli “Enti benefici”, tale clausola appare nulla d'acchito. Trattandosi di una decisione strettamente personale, simile questione non poteva invero essere demandata a terzi. E un vizio del genere va accertato in ogni momento, quand'anche il testamento non sia stato impugnato nel termine annuo dell'art. 521 cpv. 1 CC (Steinauer, op. cit., pag. 405 n. 750; Abt in: Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 7 ad art. 519 CC; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 483 CC con riferimento a DTF 81 II 27 consid. 4). Né si scorgono estremi, almeno a un sommario esame, per derogare eccezionalmente a tale principio (cfr. Baddeley, op. cit., n. 13 ad art. 498 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 13 ad art. 498 con rinvii).

                                         c)   Non risultando quindi nel testamento del 9 novembre 2001 alcuna istituzione di erede, gli eredi legittimi andrebbero riconosciuti come successori universali in forza dell'art. 481 cpv. 2 CC. Il Pretore ha rilevato tuttavia che, a prescindere dalla validità della clausola testamentaria n. 3, la de cuius ha inteso disporre del suo intero patrimonio senza farne beneficiare gli eredi legittimi. Tant'è che – ha precisato – nelle disposizioni in oggetto essa non ha menzionato i parenti della stirpe degli avi materni e paterni, con cui non ha intrattenuto rapporti e che non ha neppure conosciuto (sentenza impugnata, pag. 5). Per l'appellante, invece, è altrettanto verosimile che la testatrice non avrebbe mancato di escludere esplicitamente gli eredi legittimi dalla successione ove aves­se realmente voluto ciò. A suo parere, la parte della successione di cui la testatrice non ha validamente disposto va attribuita così agli eredi legittimi conformemente all'art. 481 cpv. 2 CC.

                                               La contesa verte, in definitiva, sulla questione di sapere se B__________ __________ abbia escluso gli eredi legittimi dalla successione. Un'esclusione tuttavia non si presume (Escher, op. cit., n. 3 ad art. 481 CC). Né il fatto – dichiarato in particolare da S__________ E__________ B__________ (doc. D) – che B__________ __________ non abbia “mai fatto cenno alla volontà di lasciar qualcosa ai propri parenti (che non conosceva e di cui non ha mai parlato)” induce, a un sommario esame, ad accreditare siffatta ipotesi. Né basta a tale proposito che la disponente non conoscesse quei parenti o non li frequentasse, la legge non ponendo siffatte condizioni, come obietta l'appellante. Certo, non si può escludere che la testatrice, pensando di avere disposto del proprio patrimonio, non abbia preso in considerazione la necessità di estromettere gli eredi legittimi dalla successione. Sta di fatto che, per i motivi testé illustrati (consid. b), B__________ __________ non ha validamente disposto dell'intero suo patrimo-nio. E in difetto di una chiara volontà, manifestata nelle forme legali (sopra, consid. 4), di escludere per tale evenienza gli eredi legittimi, rimane applicabile l'art. 481 cpv. 2 CC che regola la devoluzione della rimanenza ai medesimi anche nel caso in cui una disposizione per causa di morte non esplichi gli effetti voluti dal de cuius (sopra, consid. a).

                                   8.   Se ne conclude, in definitiva, che a ragione l'appellante postula il rilascio di un certificato ereditario nel quale egli figuri come unico erede insieme con gli altri eredi legittimi. Lo scopo del certificato ereditario essendo quello però di conferire agli eredi un idoneo titolo di legittimazione di fronte a terzi, un certificato ereditario “incorporato” in una sentenza di questa Camera sarebbe di scar­sa funzionalità. È opportuno perciò che al riguardo provveda l'autorità designata (RtiD II-2004 pag. 653 consid. 8). A maggior ragione se, come nella fattispecie, l'appellante indica 20 nomi mentre la notaia A__________ __________ __________ ha rintracciato solo 19 potenziali eredi legittimi (sopra, lett. B). In condizioni del genere gli atti vanno rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario.

                                   9.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza della AO 1, che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). In difetto di contestazione non v'è ragione invece di intervenire sulle spese processuali (poste a carico della successione) né sulle ripetibili (compensate) di primo grado (sulla questione: RtiD II-2004 pag. 653 consid. 8 con richiamo).

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         L'istanza presentata il 16 dicembre 2016 dalla AO 1 è respinta.

                                         Gli atti sono rinviati al Pretore perché rilasci il certificato ereditario in favore degli eredi legittimi fu B__________ __________.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 5000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 5000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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