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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.09.2020 11.2019.77

September 30, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·11,400 words·~57 min·6

Summary

Protezione dell'unione coniugale: assegnazione dell'alloggio coniugale, diritto di visita, contributo alimentare per moglie e figlio, restrizione del potere di disporre

Full text

Incarti n. 11.2019.77 11.2019.78 11.2019.81

Lugano 30 settembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 28 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 giugno 2019 (inc. 11.2019.77)

come pure sull'appello del 4 luglio 2019 introdotto da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2019.78) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.81);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, si sono sposati ad __________ il 1° maggio 2010, adottando la separazione dei beni. A quel momento gli sposi avevano già il figlio L__________, nato il 22 dicembre 2005. Il 12 agosto 2010 è nato il secondogenito F__________. Il marito è ingegnere civile e ha lavorato da ultimo per la R__________ Sagl di __________ (ora in liquidazione per fallimen­to, pronunciato l'11 maggio 2020) e la E__________ SA di __________ (anch'essa in liquidazione, dopo il fallimento decretato il 4 settembre 2019). Durante la vita in comune la moglie si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati nel settembre del 2018, quando AP 1 ha lascia­to l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 22 248 a lei intestata, pari a 22/1000 della particella n__________ RFD di __________, sezione di __________) per trasferirsi con i figli prima in un albergo e poi in un appartamento locato nel medesimo Comune.

                                  B.   L'8 agosto 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale con mobili e suppellettili, l'affidamento di L__________ e F__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 861.25 mensili (o di fr. 5241.25 mensili nel caso in cui non le fossero accordati i contributi di accudimento per i figli) dal 1° agos­to 2018 e un contributo alimentare di fr. 3440.– mensili per ogni figlio (compreso l'assegno familiare e un contributo di accudimento di fr. 2190.– mensili), come pure l'assegnazione in uso di una F__________ “__________” (TI __________). Oltre a ciò, essa ha instato per una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, per il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  C.   All'udienza del 27 settembre 2018, indetta per il contraddittorio cautelare e il dibattimento sulle misure a tutela dell'unione coniugale, AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, ma ha chiesto di affidargli i figli (riservato il diritto di visita mater­no) e di attribuirgli in uso l'abitazione coniugale, rifiutando ogni obbligo alimentare. AP 1 ha replicato seduta stante, mantenendo il suo punto di vista. Alla successiva udienza del 17 ottobre 2018, indetta per il seguito del dibattimento sulle misure protettrici, il marito ha duplicato, ribadendo la sua posizione. Le parti hanno notificato prove. In coda all'udienza i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale – omologato dal Pretore – che li autorizzava a vivere separati, assegnava “provvisoriamente” l'alloggio coniugale in uso al marito e affidava i figli L__________ e F__________ “congiuntamen­te ad entrambi i genitori”, anche se per il momento L__________ rimaneva dal padre e F__________ dalla madre (riservati i diritti di visita dell'altro genitore, stabiliti in un incontro infrasettimanale con un pasto e in un fine settimana ogni due). L'istruttoria è iniziata il 29 ottobre 2018.

                                  D.   Con decreto cautelare emesso il 22 novembre 2018 “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 990.– mensili alla moglie e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio F__________ (assegni familiari non compresi), che abita con lei. AP 1 è stato tenuto inoltre a provvedere al fabbisogno in denaro di fr. 1100.– mensili del figlio L__________ (assegni familiari non compresi), che vive con lui nell'abitazione coniugale, senza per il momento prevedere una partecipazione in denaro della madre. Adita su appello del marito, questa Camera ha annullato il decreto cautelare il 21 dicembre 2018 e ha rinviato gli atti al Pretore per nuo­vo giudizio “previo accertamento del reddito e del fabbisogno minimo dell'appellante, come pure del fabbisogno in denaro del figlio F__________” (inc. 11.2018.135).

                                  E.   In esito al rinvio, con nuovo decreto cautelare emesso il 1° febbraio 2019 (sempre “nelle more istruttorie”) il Pretore ha condannato il marito a versare con effetto immediato un contributo alimentare di fr. 2608.– mensili per il figlio F__________, assegni familiari non compresi. Per quel che è di L__________, egli ha confermato l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento di lui “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”. Un appello introdotto il 14 febbraio 2019 da AO 1 contro tale decreto è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2019.27). Nel frattempo è proseguita l'istruttoria, nell'ambito della quale è stato delegato alla psicoterapeuta M__________ __________ G__________ __________ l'ascolto dei figli, mentre il Servizio medico- psicologico è stato incaricato di attivare una loro presa a carico.

                                  F.   In accoglimento di un'istanza presentata da AP 1, con decreto cautelare del 12 dicembre 2018 emesso senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco (art. 178 cpv. 3 CC) delle proprietà per piani n. 1096 e 1098 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________, appartenenti al marito, come pure del conto __________ n. __________ a lui intestato, su cui era accreditato il provento dalla locazione della proprietà per piani n. 5270 della particella n. __________ RFD di __________ (comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno dei figli L__________ e F__________, cui il padre aveva donato l'immobile riservandosene l'usufrutto a vita; inc. CA.2018.480). Il 13 dicembre 2018 è seguita l'udienza per la discussione cautelare in cui il marito si è opposto alla richiesta della moglie. Con decreto “supercautelare” del 15 marzo 2019 il Pretore ha accolto la richiesta di AP 1 e ha ordinato alla R__________ Sagl di trattenere dallo stipendio del marito l'importo di fr. 2608.– mensili (oltre all'assegno familiare), riversando la somma su un conto a lei intestato (inc. CA.2019.118). AO 1 si è opposto il 27 marzo 2019 alla trattenuta di stipendio e ha ottenuto a sua volta l'11 aprile 2019 – sempre in via “supercautelare” – il blocco della proprie­tà per piani n. 5271 (“box auto”) della particella n. __________ RFD di __________, appartenente alla moglie (inc. CA.2019.160). Il 26 aprile 2019 egli ha postulato altresì il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  G.   A un'udienza del 27 maggio 2019, convocata per il contraddittorio sull'ultima istanza cautelare del marito (inc. CA.2019.160), la moglie si è opposta alla pretesa di lui. Sono seguite, seduta stante, la continuazione del dibattimento e le arringhe finali, nelle quali le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, non senza che la moglie adeguasse la pretesa alimentare per F__________ a fr. 4460.– mensili (di cui fr. 3660.– per contributo di accudimen­to), aumentasse la richiesta di provvigione ad litem a fr. 10 000.– e chiedesse, in subordine, l'affidamento di L__________ a terzi.

                                  H.   Statuendo con sentenza del 19 giugno 2019, il Pretore:

                                         –  ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

                                         –  ha assegnato l'abitazione coniugale in uso al marito,

                                         –  ha affidato i figli “congiuntamente ad entrambi i genitori”, collocando L__________ “principalmente” dal padre e F__________ “principalmente” dalla madre, riservata una visita infrasettimanale (con pasto) e un fine settimana ogni due con l'altro genitore e il fratello,

                                         –  ha confermato un incarico di “supervisione e coordinamento” alla pediatra dott. B__________ __________ R__________ __________ e al Servizio medico piscologico, instituendo inoltre una curatela educativa a beneficio dei figli,

                                         –  ha rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi,

                                         –  ha condannato il marito a versare con effetto immediato nelle mani della moglie un contributo alimentare di fr. 3725.– mensili per il figlio F__________, assegni familiari non compresi,

                                         –  ha obbligato AO 1 a provvedere inoltre al mantenimento del figlio L__________, “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”,

                                         –  ha ordinato (in sostituzione del decreto supercautelare 15 mar­zo 2019) alla R__________ Sagl (ora in liquidazione) di trattenere dallo stipendio del marito l'importo di fr. 3725.– mensili (oltre all'assegno familiare), riversando la somma su un conto postale intestato alla moglie,

                                         –  ha confermato il blocco delle proprietà per piani n. 5271 RFD di __________, come pure delle particelle n. 1096 e 1098 RFD di __________, sezione di __________,

                                         –  ha assegnato la F__________ “__________” in uso alla moglie,

                                         –  ha respinto la richiesta di provvigione ad litem della moglie e le istanze di gratuito patrocinio di entrambi i coniugi.

                                         Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 giugno 2019 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di:

                                         –  assegnarle in uso l'abitazione coniugale,

                                         –  precisare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP in caso di inadempienza, gli orari dei diritti di visita come segue: quello settimanale dalla fine della scuola, rispettivamente durante le vacanze scolastiche dalle ore 18.00, fino alle ore 21.00, quello quindicinale dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00,

                                         –  fissare dal 1° agosto 2018 un contributo alimentare per sé di fr. 468.– mensili o, subordinatamente (nel caso in cui l'alloggio coniugale continuasse a essere assegnato in uso al marito), di fr. 141.– mensili,

                                         –  aumentare dal 1° agosto 2018 il contributo alimentare per F__________ a fr. 4430.– mensili (oltre all'assegno familiare) o, in subordine (nel caso in cui l'alloggio coniugale continuasse a essere assegnato in uso al marito), a fr. 5084.– mensili (oltre all'assegno familiare),

                                         –  adeguare di conseguenza l'ordine di trattenuta di stipendio,

                                         –  revocare il blocco della proprietà per piani n. 5271 di __________ e

                                         –  addebitare (senza vincolo di solidarietà) le spese processuali per tre quarti al marito e per il resto a lei, con obbligo per il marito di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili di prima sede.

                                         Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2020 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello sulla scorta di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. Invitata a replicare, AP 1 ha ribadito il 17 agosto 2020 le proprie richieste, tranne per quel che riguarda la trattenuta di stipendio, divenuta senza oggetto. Nella sua duplica del 31 agosto 2020 AO 1 ha riproposto di respingere l'appello.

                                  L.   Nel frattempo, il 4 luglio 2019, anche il marito ha appellato la sentenza del Pretore per ottenere che – accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio e conferito effetto sospensivo al ricorso – il contributo alimentare per il figlio F__________ sia ridotto a fr. 2730.45 mensili (assegni familiari non compresi) e la trattenuta di stipendio alla R__________ Sagl sia adattata di conseguen­za. Con decreto del 9 luglio 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello del marito non è stato notificato ad AP 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   I rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   2.   I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, poiché in prima sede era litigioso, oltre al contributo alimentare per moglie e figli, l'affidamento dei medesimi, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.96/97

                                         del 20 maggio 2019 consid. 1). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 24 giugno 2019 (tracciamento degli invii n. __________ e n. __________, agli atti). Depositato il 28 giugno 2019, l'appello di AP 1 è tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto questo profilo, l'appello di AO 1, introdotto il 4 luglio 2019 (timbro postale sulla busta di invio), ultimo giorno utile.

                                    I.   Sull'appello di AO 1

                                   3.   All'appello AO 1 acclude nuova documentazione che attesta la propria uscita dalla E__________ SA (ormai in liquidazione) e la sua posizione di “titolare responsabile” in seno alla R__________ Sagl (nel frattempo anch'essa in liquidazione). Si tratta di dati che figurano in pubblici registri (Foglio ufficiale svizzero di commercio, registro di commercio e albo delle imprese: doc. C a F di appello), notori e come tali ricevibili (DTF 138 II 564 consid. 6.2). Comunque sia, la loro produ-zione non sussidia ai fini del giudizio, per quanto si vedrà in appresso (consid. 7). Conviene così procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

                                   4.   Litigioso rimane in questa sede il contributo alimentare per il figlio F__________. A tal fine il Pretore ha ripreso in sostanza i dati posti a fondamento del decreto cautelare del 1° febbraio 2019. Accertato un reddito netto del marito di fr. 6540.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1825.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 380.70, assicurazione RC dell'automobile fr. 65.50, imposta di circolazione fr. 30.40), che non considera il costo dell'alloggio (oneri ipotecari e spese condominiali) perché AO 1 non lo copre, il primo giudice ha calcolato un margine disponibile del convenuto di fr. 4715.– mensili. Constatato un ammanco della moglie di fr. 3350.– mensili (reddito netto fr. 300.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3650.– mensili), il Pretore ha stabilito in fr. 5250.– mensili i fabbisogni complessivi dei figli, di cui fr. 1100.– mensili per L__________ e fr. 4150.– mensili per F__________ (fabbisogno in denaro fr. 800.–, contributo di accudimento di fr. 3350.–), assegni familiari non compresi. E siccome il margine del convenuto non basta per sovvenire al mantenimento dei figli, egli lo ha ridotto in proporzione, fissando il contributo alimentare per F__________ in fr. 3725.– mensili e adeguan­do di conseguenza la trattenuta di stipendio (sentenza impugna­ta, pag. 6 seg.).

                                   5.   L'appellante fa valere di avere dovuto far fronte, dopo la separazione, a obblighi per spese arretrate della famiglia che credeva di avere già onorato con quanto passava alla moglie, ma costei ha destinato il denaro ad altri scopi. In condizioni del genere un contributo alimentare come quello fissato dal primo giudice ren­de – a suo parere – impossibile appianare i debiti e provocherebbe procedure esecutive che metterebbero a repentaglio la sua iscrizione all'albo delle imprese e degli operatori specialisti secondo la legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), con grave rischio per l'esistenza economica sua e di tutta la famiglia. L'appellante indica il suo guadagno in fr. 6156.– mensili (fr. 4094.95 da attività per la R__________ Sagl, fr. 1548.55 per indennità di disoccupazione parziale in sostituzione dello stipendio che prima percepiva dalla E__________ SA e fr. 513.– dalla locazione dell'immobile a __________). Sul fronte delle spese egli accetta di non vedersi inserire nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio (pagato dalla moglie con il contributo di accudimento per il figlio che ha riconosciuto il Pretore), mentre deplora il mancato riconoscimento delle spese per il carburante e i pasti fuori casa che quantifica rispettivamente in fr. 350.– e in fr. 300.– mensili. Onde, a suo avviso, un fabbisogno minimo di fr. 2476.60 mensili complessivi.

                                         L'appellante contesta inoltre il reddito della moglie, che chiede di portare a fr. 1285.– netti mensili, al guadagno (non contestato) di fr. 300.– mensili dalla sua recente attività di mamma diurna dovendosi aggiungere fr. 400.– mensili per la mancata locazione di un appartamento in Italia che – privo di oneri ipotecari – le fruttava € 340.– mensili prima che lei se ne spossessasse, oltre a fr. 585.– mensili di redditi propri in Ungheria. Ciò posto, egli quantifica in fr. 2365.– mensili l'ammanco della moglie e in fr. 3679.40 mensili il proprio margine disponibile, che però non basta per finanziare il mantenimento dei figli di fr. 4265.– mensili complessivi (fr. 1100.– per L__________ e fr. 3165.– per F__________, di cui fr. 800.– per il fabbisogno in denaro e fr. 2365.– per il contributo di accudimento). Ridotti in proporzione i fabbisogni dei figli, egli chiede così che il contributo alimentare per F__________ sia ricondotto a fr. 2730.45 mensili, oltre all'assegno familiare.

                                   6.   Nella misura in cui si duole che l'onere alimentare fissato dal Pretore gli impedisce di appianare i debiti familiari arretrati causati dalla moglie, esponendolo al rischio di procedimenti esecutivi e di esclusione dalla “certificazione LEPICOSC”, l'appellante si limita ad allegazioni (i debiti arretrati) o a ipotesi (il rischio di esclusione dall'esercizio della professione). Senza contare che il sostentamento della famiglia prevale sul rimborso di debiti verso terzi, quand'anche si tratti di debiti accesi per l'economia domestica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 6f). Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

                                   7.   Per quanto riguarda il reddito del convenuto, il Pretore ha ripreso quanto accertato nel decreto cautelare del 1° febbraio 2019, allorché – in esito alle considerazioni formulate da questa Camera nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018 – egli ha appurato un reddito da attività lucrativa di fr. 6030.– mensili (compreso il guadagno conseguito dalla E__________ SA e dalla R__________ Sagl, di fr. 4094.95 mensili) e un reddito dalla locazione dello stabile a __________ di fr. 513.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L'appellante deplora che il Pretore abbia calcolato tali entrate includendo lo stipendio percepito dalla E__________ SA nonostante egli si fosse dimesso da tale società (doc. 44) e chiede di riconoscere per quella parte di attività fr. 1548.55 mensili al massimo, pari alla quota dell'indennità di disoccupazione.

                                         a)   Intanto, poco giova che al momento in cui ha statuito il Preto­re AO 1 non percepisse più lo stipendio dalla E__________ SA. Nell'ambito del decreto cautelare del 1° febbraio 2019, al quale si richiama il Pretore nella sentenza impugnata in cui ritiene quel reddito “oggettivamente alla portata del marito e in linea con i guadagni sempre ottenuti” (loc. cit., pag. 2 e pag. 6), AO 1 aveva precisato che l'importo calcolato “corrisponde anche alla ragionevole potenzialità di reddito del marito, tenuto conto della sua formazione di ingegnere e della sua importante esperienza lavorativa”. E con tale argomentazione – sussidiaria – l'appellante non si è confrontato nell'appello contro il decreto cautelare del 1° febbraio 2019 e nemmeno si confronta nel­l'appello in esame contro la decisione finale, appello che pertanto su questo punto si rivela finanche irricevibile (cfr. DTF 138 III 735 consid. 3.4 con rinvio, 138 I 100 consid. 4.1.4; analogamen­te: I CCA, senten­za inc. 11.2019.113 del 22 ottobre 2019 consid. 4 con rinvio).

                                         b)   Nulla muta al riguardo la circostanza – addotta dall'interessa­to nelle osservazioni del 13 luglio 2020 all'appello della moglie – stando alla quale dal 1° aprile 2020 l'appartamento di __________ è sfitto per essersi l'inquilina (P__________ __________) trasferita altrove il 31 marzo 2020 e non trovandosi un nuovo conduttore (doc. 5 di appello nell'inc. 11.2019.77). Come si vedrà oltre in relazione all'appello della moglie (consid. 13a), il mancato introito dalla locazione dell'appartamento a __________ sarebbe in ogni caso compensato, nell'insieme, dal reddito che il marito ritrae dagli appartamenti di __________ e che il Pretore non ha considerato.

                                   8.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, il convenuto, pur accettando che gli oneri dell'appartamento in suo uso siano espunti dal calcolo, chiede di conteggiare le spese per il carburante (fr. 350.– mensili) e i pasti fuori casa (fr. 300.– mensili). Il Pretore non ha riconosciuto tali uscite, rinviando a quanto addotto nel decreto cautelare del 1° febbraio 2019, ovvero che il convenuto non aveva documentato né spiegato nulla al riguardo, non bastando “un fugace riferimento alla notifica fiscale (…) per quantificare in modo sufficientemente verosimile questi costi”. Tutto si ignorava inoltre sulle distanze che l'interessato doveva coprire e sul numero di pasti fuori casa, fermo restando che il convenuto “gode della più ampia libertà di organizzare il suo lavoro, consuma diversi pasti a casa propria e i cantieri che lo occupano non sono certamente tutti distanti da dove abita”. Per il primo giudice spettava dunque al convenuto “spiegare e documentare meglio questa voce di spesa”, in difetto di che essa non poteva essere considerata (decreto cautelare del 1° febbraio 2019, pag. 7).

                                         L'appellante fa valere che le spese in questione sono necessarie per svolgere la sua funzione di responsabile tecnico LEPICOSC, giacché per effettuare i controlli sui cantieri “situati nelle zone più disparate del Ticino” (attualmente: L__________, P__________ __________, P__________, M__________, Li__________ e C__________) è necessaria la sua presenza “più o meno 3 o 4 volte la settimana per ogni cantiere”. Di conseguenza – egli epiloga – delle due l'una: o si tiene conto dei pasti fuori casa oppure gli vanno riconosciute spese di trasferta maggiorate per consentirgli di rientrare a casa per il pranzo. Sta di fatto che, una volta ancora, l'appellante si limita a esporre le proprie richieste. Il Pretore non ha escluso che egli possa far valere spese professionali. Non le ha considerate perché egli non le aveva rese verosimili, omettendo di documentarle. Del resto, ancora in appello AO 1 non rimedia alla mancata quantificazione, foss'anche indicativa, delle distan­ze mensili ch'egli copre per ragioni professionali e del numero di pasti che consuma fuori casa, nonostante la “più ampia libertà di organizzare il suo lavoro” gli consenta di pranzare spesso a domicilio, come aveva accertato il primo giudice a suo tempo senza essere smentito dall'appellante. A un sommario esame la sentenza impugnata resiste dunque, una volta ancora, alla critica.  

                                   9.   Riguardo al reddito della moglie, l'appellante sostiene che, così come ha annoverato fra i suoi redditi la locazione dell'immobile a __________ (nel frattempo donato ai figli, ma del quale egli conser­va l'usufrutto a vita), il Pretore avrebbe dovuto includere nelle entrate di lei la pigione che essa ritraeva (€ 340.– mensili) da un appartamento a __________ (Abruzzo) prima che se ne spossessasse. Ora, che AP 1 abbia venduto l'appartamento citato in corso di causa è pacifico, l'interessata avendo riconosciuto davanti al Pretore di avere perfezionato la compravendita alla fine di aprile del 2019, incassando un prezzo di € 39 000.– (verbale del 27 maggio 2019, pag. 3). E il Pretore ha tenuto conto di tale alienazione per rifiutarle una provvigione ad litem, come pure il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 7). Dal canto suo l'istante ha motivato l'alienazione con le difficoltà finanziarie in cui essa versava (verbale del 27 maggio 2019, pag. 3), difficoltà quanto meno verosimili alla luce della grave situazione di ammanco di lei, come pure del mancato pagamento – ammesso dal marito all'udienza del 27 maggio 2019 – dei contributi alimentari fissati con il decreto cautelare del 1° febbraio 2019. A un sommario esame, nessun reddito ipotetico può essere dunque imputato all'istante per l'appartamento di __________.

                                         Quanto ai redditi ungheresi della moglie, l'appellante ricorda che AP 1 è proprietaria di un appartamento nel suo Paese di origine, appartamento che le frutta HUF 90 000.– mensili, corrispondenti ad almeno fr. 320.– mensili, come si desume dagli estratti della carta di credito ungherese da lei prodotta. Dalla quella carta di credito – egli soggiunge – si evincono inoltre,

                                         per l'anno documentato, addebiti di quasi HUF 2 000 000.–, pari ad almeno fr. 7000.–. Onde la richiesta di imputare all'istante fr. 585.– mensili da tali redditi. Ora, che l'istante sia proprietaria di un appartamento in Ungheria non fa dubbio, come essa medesima ha dichiarato (replica, pag. 3). Essa ha precisato però che l'immobile non genera reddito e sta per essere venduto. Si conviene che dall'estratto della carta di credito ungherese si evincono operazioni pressoché mensili di accredito e addebito (lo stesso giorno) di HUF 90 000.– tra l'ottobre del 2017 e il maggio del 2018 (doc. M1). Tali transazioni non si ripetono più tuttavia dopo di allora. Ciò appare suffragare la tesi dell'istante, secondo cui l'appartamento in questione non produce più introiti. Né il convenuto ha approfondito il tema al momento della deposizione della moglie. Ciò posto, il reddito di fr. 320.– mensili dalla locazione dell'appartamento della moglie in Ungheria (e di ulteriori fr. 265.– mensili da altre non meglio precisate fonti) non risulta sufficientemente verosimile. Pri­vo di consistenza, l'appello vede così la sua sorte segnata.  

                                   II.   Sull'appello di AP 1

                                10.   Alle osservazioni del 13 luglio 2020 e alla duplica del 31 agosto 2020 AO 1 unisce nuova documentazione: i conteggi di stipendio della R__________ Sagl (ora in liquidazione) dal gennaio al settembre del 2019 con le relative trattenute di salario (doc. 2), una tabella riguardante il pagamento dei contributi alimentari e degli oneri ipotecari dal febbraio del 2019 al luglio del 2020 (questi ultimi muniti dei giustificativi e di un calcolo della __________ circa il saldo ancora scoperto il 9 luglio 2020; doc. 3), un estratto delle esecuzioni a suo carico l'8 gennaio 2020 (doc. 4), i documenti aggiornati relativi agli appartamenti –in parte sfitti – di __________ e __________ (doc. 5, doc. 6 e doc. 9), gli atti della vendita di un immobile ad A__________ (doc. 7), una dichiarazione di T__________ __________ riguardo all'attività svolta da AP 1 tra il 1997 e il 1998 in Italia (doc. 10) e un verbale dell'udienza tenutasi il 27 agosto 2020 davanti al Pretore sulle più recenti cause che coinvolgono le parti (doc. 11). Ora, documenti che concernono figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie la lite verte anche sulla disciplina del diritto di visita dei figli e sul contributo alimentare per F__________, di tali documenti va tenuto conto d'ufficio – contrariamen­te all'opinione della moglie – nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Tutt'al più l'allegazione tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà influire sul riparto delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se mai, trattato oltre.

                                         Il marito postula inoltre il richiamo dell'incarto della presente cau­sa, compresi i fascicoli dei procedimenti cautelari. Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richiamo si rivela perciò superfluo. Egli chiede altresì l'edizione di una lettera inviata dalla moglie alla __________ in cui AP 1 si informa sulle ragioni della mancata realizzazione dell'immobile a __________. Come si vedrà in appresso (consid. 11), l'assunzione del mezzo di prova invocato non è suscettibile tuttavia di incidere sul giudizio. In proposito non è il caso perciò di attardarsi oltre.

                                11.   Controversa è anzitutto l'assegnazione in uso al marito dell'abitazione coniugale di __________. Al riguardo il Pretore ha rilevato che, dato il collocamento di F__________ presso la madre e di L__________ pres­so il padre, tale situazione logistica va confermata. Egli ha ritenuto che un ritorno di AP 1 nell'abitazione coniugale “finirebbe per generare un ulteriore trauma” al figlio L__________, “già duramente provato”, il quale “per le difficoltà che caratterizzano in questo momento i suoi rapporti con la madre, seguirebbe il padre, con probabili nuove forzature”. Pur non disconoscendo che la madre è intestataria del fondo, il primo giudice ha rilevato che “per dichiarazione congiunta dei coniugi” il bene è stato finanzia­to con mezzi del marito. A parte ciò – ha continuato il Pretore – non risulta né è allegato che la soluzione logistica adottata dalla madre sia inadeguata (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).

                                         L'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che i due figli sono collocati l'uno (L__________) dal padre e

                                         l'altro (F__________) dalla madre. Essa lamenta inoltre che con il suo “deliberato comportamento” il marito, pur avendo un reddito netto di almeno fr. 8293.– mensili, sta accumulando debiti (attualmente circa fr. 15 000.–) e dal settembre del 2018 non paga le spese dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05 mensili: fr. 642.65 di oneri ipotecari e fr. 811.40 di spese condominiali). Dovendo essa, come proprietaria del fondo, rispondere di tali debiti, v'è il rischio concreto che l'alloggio finisca agli incanti. A ciò si aggiun­ge l'impossibilità per lei di far fronte alla locazione dell'appartamento che occupa (fr. 1700.– mensili) e a quelli dell'abitazione coniugale (fr. 1454.05 mensili). La decisione del Pretore la obbliga in sostanza a indebitarsi ulteriormente a beneficio del marito, il quale potrebbe trasferirsi invece senza problemi nel suo appartamento di __________ o in quello di __________ di cui è usufruttuario, lasciando alla famiglia maggiori risorse. Ciò posto – essa epiloga – l'interesse che le sia assegnata l'abitazione coniugale prevale su quello del marito.

                                         a)   I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC) sono già stati riassunti da questa Camera. A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

                                               In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze. Sotto questo profilo vanno considerati in concreto anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in considerazione altresì gli interessi professionali o personali del coniu­ge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui.

                                               In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un traslo­co, soppesate tutte le circostanze specifiche. In tale ambito entra in linea di conto – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigen­ze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di caratte­re economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare

                                               l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 4a).

                                         b)   Il Pretore ha accordato importanza prioritaria, in concreto, alla situazione del primogenito e al possibile “ulteriore trau­ma” che un rientro della madre nell'abitazione familiare gli causerebbe, inducendolo a traslocare altrove insieme con il padre. In proposito l'appellante si limita a obiettare che l'altro figlio (F__________) vive con lei, ma non revoca in dubbio la critica situazione in cui si trova L__________ e non nega che questi rischi di venire ulteriormente destabilizzato. Né l'appellante contesta che la propria situazione logistica sia adeguata per lei e per F__________. Già in ragione di ciò l'appello sarebbe destinato all'insuccesso.

                                         c)   Comunque sia, si volesse esaminare – per abbondanza – l'argomentazione relativa alla situazione economica delle parti, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. A un sommario esame, infatti, non farebbe sostanziale differenza che l'abitazio­ne coniugale rimanga in uso al marito (come le parti avevano provvisoriamente convenuto all'udienza del 17 ottobre 2018) o sia attribuita alla moglie. Certo, le ristrettezze in cui versa l'appellante non permettono alla medesima – come si vedrà ancora (consid. 15) – di far fronte ai costi dell'alloggio coniugale e a quelli della locazione attuale. Se non che, in concreto nemmeno l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie garantirebbe verosimilmente l'esistenza di quest'ultimo. Un trasferimento del marito con il figlio L__________ assottiglierebbe ulteriormente la di lui quota disponibile per finanziare il contributo di accudimento di F__________ (già parzialmente in sofferenza, secondo i calcoli del Pretore) e causerebbe costi aggiuntivi attualmente non considerati, poiché il Pretore non ha riconosciuto al marito alcun esborso per l'alloggio. Al minor costo per l'alloggio della moglie (fr. 395.95 mensili, pari alla differenza tra la locazione a carico di lei, di fr. 1850.– mensili [doc. S], e il costo dell'abitazione coniugale di fr. 1454.05 mensili) si contrapporrebbe la maggior spesa del marito, che andrebbe riconosciuta in misura equivalente a quella sostenuta oggi dall'istante (fr. 1700.– mensili, più le spese di fr. 150.– mensili, per un appartamento di tre locali). Tolti dal reddito di lui (fr. 7740.– mensili al massimo, sotto: consid. 13d) il fabbisogno minimo (fr. 1825.– mensili accertati dal primo giudice, più le spese del nuovo alloggio), come pu­re i fabbisogni in denaro (non contestati) di L__________ e F__________, rispettivamente di fr. 1100.– e fr. 800.– mensili (il fabbisogno in denaro è prioritario rispetto al contributo di accudimento: DTF 144 III 488 consid. consid. 4.3 in fine), al marito non rimarrebbe in alcun caso un margine sufficiente per garantire alla moglie la copertura del di lei fabbisogno minimo lei, sia pure ridotto per il minor costo dell'alloggio (sotto, consid. 15).

                                                Contrariamente all'opinione dell'appellante, non entra inoltre in linea di conto un trasferimento di AO 1 con il figlio L__________ in uno dei due bilocali a __________ (proprietà per piani n. 1096 e n. 1098, pari ognuna a 191/1000 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________) o nel monolocale a __________ (proprietà per piani n. 4701, pari a 10/1000 della particella n. __________ RFD). Per tacere del fatto che tali immobili concorrono ad alimentare il reddito complessivo della famiglia, essi nemmeno appaiono idonei a ospitare il convenuto con il figlio (quasi quindicenne), il quale ha diritto – come la madre e il fratello – di conservare un proprio spazio autono­mo non condiviso. Nell'una come nell'altra prospettiva (attribuzione in uso al marito o assegnazione alla moglie con trasferimento del convenuto e del primogenito in un appartamento confacente) il rischio di una vendita all'asta dell'abitazione coniugale non può essere perciò scongiurato.

                                         d)   Che infine l'abitazione coniugale sia intestata alla moglie poco importa. Costei non nega invero, se non con la replica e in contrasto con le concordi dichiarazioni delle parti all'udien­za del 17 ottobre 2018 (verbale, pag. 3), che il bene sia stato finanziato con i soli mezzi del marito. Quanto al mancato pagamento, dal settembre del 2018 in poi, degli oneri ipotecari e delle spese condominiali, la circostanza è già stata considerata dal Pretore, il quale ha tolto l'esborso dal fabbisogno minimo di AO 1 (sotto, consid. 14b e 15). Anche da questo profilo la sentenza impugnata sfugge dunque a censura. Spetterà poi alle parti, in caso di vendita dell'abitazione coniugale ai pubblici incanti, rivolgersi nuovamente al Pretore per chiedere la modifica dell'assetto attuale (art. 179 cpv. 1 CC).

                                12.   Quanto alla disciplina dei diritti di visita, nella fattispecie il Pretore ha sottolineato che i figli devono conservare adeguate relazioni con entrambi i genitori. Per quel che è di F__________, egli non ha riscontrato particolari problemi, sicché ha regolato la cadenza e la durata delle visite secondo “l'usuale regime”. Riguardo a L__________, il primo giudice ha rilevato la necessità di aiutare il ragaz­zo “a riprendere regolari contatti con la madre”. Ciò posto, egli ha ripreso in sostanza, nel dispositivo, il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti nelle more istruttorie all'udienza del 17 ottobre 2018 (sentenza impugnata, pag. 5 e 8).

                                         a)   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere precisato gli orari delle relazioni personali, pur essendo a conoscenza dei conflitti fra genitori e della “ripetuta ritrosia del marito nel rispettare le decisioni concordate e/o adottate”, ciò che l'ha obbligata a sollecitare “di volta in volta” l'intervento del giudice. Il Pretore avrebbe dunque dovuto fissare gli orari, come essa chiedeva nell'istanza dell'8 agosto 2018. La mancanza di puntuali limiti temporali – essa soggiunge – induce il marito “a fare letteralmente ciò che vuole”. Considerato che AO 1 non si è mai opposto “all'orario minimo dei diritti di visita [da lei] postulato con l'istanza”, AP 1 chiede di completare il giudizio impugnato specificando che il diritto di visita settimanale (con pasto) a F__________ inizia dopo la scuola (o alle ore 18.00 durante le vacanze scolastiche) e termina alle 21.00, mentre quello del fine settimana si esten­de dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00. L'ostruzionismo del marito ai diritti di visita al figlio L__________ impone infine, a mente dell'appellante, di munire la regolamentazione della comminatoria dell'art. 292 CP.

                                         b)   Per consentire al figlio e ai genitori di prepararsi adeguatamente all'esercizio del diritto di visita, i giorni e l'orario degli incontri devono essere regolati in maniera chiara, tenendo conto anche delle occupazioni del figlio nel tempo libero, e non lasciati alla discrezione dell'uno o dell'altro genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 640 n. 989). Posto che i genitori si accusano vicendevolmente a più riprese di non attenersi agli accordi sulla consegna, per attenuare il rischio di malintesi o di disguidi, è opportuno quindi stabilire orari precisi per l'esercizio delle visite. Dovendosi di conseguenza disciplinare gli orari, nulla osta all'accoglimento della richiesta dell'appellante di fissare il diritto di visita come essa propone. Il marito non discute l'assetto proposto, il quale per di più corrisponde a quanto le parti – d'intesa o per ordine giudiziario – avevano già attuato in passato sull'arco di determinati periodi.

                                         c)   Quanto alla comminatoria dell'art. 292 CP che AO 1 chiede di ordinare in garanzia della regolamentazione così stabilita, essa non va applicata sistematicamente, ma solo ove si abbia a presumere che l'obbligato non ottemperi all'ordine (RtiD I-2015 pag. 933 consid. 5c con rinvii). In concreto l'appellante lamenta l'ostruzionismo del marito “che sta facendo tutto quanto in suo potere pur di arrivare ad annientare la [sua] figura di madre”, ma la doglianza non è per nulla circostanziata. A parte ciò, essa non spiega perché il provvedimento si giustificherebbe improvvisamente in appello, dopo che gli orari degli incontri sono finalmente stati definiti. Dovesse il marito dimostrarsi indisciplinato, ad ogni modo, l'interessata potrà sempre chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la comminatoria penale (art. 343 cpv. 1 CPC).

                                13.   Litigioso è inoltre il reddito del marito, che il Pretore ha calcolato in fr. 6540.– mensili (arrotondati) e che l'appellante chiede di rivalutare a fr. 8293.– mensili. L'istante fa valere che alle entrate accertate in prima sede si aggiunge la locazione dei due appartamenti a L__________ (fr. 1200.– mensili complessivi) e dell'appartamento ad Alba Adriatica (fr. 550.– mensili), ciò che il Pretore non ha “inspiegabilmente considerato”.

                                         a)   Riguardo ai due bilocali di __________ (proprietà per piani n. 1096 e n. 1098), acquistati dal marito il 28 novembre 2018, AO 1 ha riconosciuto all'udienza del 27 maggio 2019 che gli appartamenti erano locati a fr. 600.– mensili (verbale di quel giorno, pag. 4). In precedenza, il 16 dicembre 2018, egli aveva dichiarato inoltre che un appartamento poteva fruttare “un affitto netto di fr. 550.– al mese”. In ragione di ciò, alle arringhe finali AP 1 aveva quantificato in fr. 1100.– mensili il reddito complessivo derivante dalla locazione dei due appartamenti. Il Pretore non ha tenuto conto di tali entrate, avendo ripreso i dati del decreto cautelare del 1° febbraio 2019, i quali si fondavano sugli accertamenti della decisione di rinvio emanata il 21 dicembre 2018 da questa Camera, allorché l'acquisto (e la locazione) delle due proprietà per piani di __________ nemmeno era oggetto di discussione. Ciò posto, si giustifica di aggiungere al reddito del marito ­le pigioni nette dei due appartamenti.

                                               Relativamente agli ammontari, l'interessato ha prodotto i contratti di locazione e ha documentato gli oneri ipotecari, come pure le spese condominiali (doc. 6). Risulta così che i due appartamenti sono stati appigionati l'uno il 1° dicembre 2018 e l'altro il 1° febbraio 2019, ciascuno per fr. 800.– mensili (pigione fr. 750.–, spese accessorie fr. 50.–). A fronte di ciò, AO 1 ha esposto oneri ipotecari di fr. 320.– mensili per i due appartamenti (fr. 160.– mensili per ognuno di essi), un ammortamento di fr. 266.67 mensili per entrambi (fr. 133.33 ciascuno) e spese condominiali di fr. 33.– mensili complessivi (fr. 16.50 l'uno). Sta di fatto che, dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, l'ammortamento ipotecario, che è un rimborso di debito, non può essere riconosciuto nel fabbisogno minimo di un coniuge (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6d con richiami). Ciò posto, al reddito del marito va aggiunta un'entrata netta di fr. 600.– mensili (arrotondati) per ognuno dei due appartamenti dal 1° gennaio 2019 (data intermedia), come chiede l'appellante.

                                               Dal 1° maggio 2020 l'appartamento locato a G__________ __________ risulta tuttavia sfitto, come si evince dalla dichiarazione di fine contratto (doc. 6). L'appellante si limita a contestare la circostanza, ma non pretende che la dichiarazione in questione sia inveritiera (replica, pag. 6). Ciò non toglie che il bilancio familiare accusi un chiaro ammanco, non registrando entrate sufficienti per finanziare due economie domestiche separate. AO 1 non può pretendere pertanto di gravare ancor più il disavanzo per conservare un appartamento che è solo fonte di spese. Nelle circostanze descritte delle due l'una: o egli riesce ad appigionare l'appartamento o gli conviene venderlo. Altre spese il bilancio familiare non si può permettere. Al reddito del marito vanno aggiunte, in definitiva, entrate nette di fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020 (locazione dei due appartamenti) e di fr. 600.– mensili in seguito. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

                                         b)   Per quanto attiene alla locazione dell'appartamento ad __________ (particella n. 2368, subalterno 27, composto di cinque vani per complessivi 87 m²), si conviene che l'avvenuta vendita all'asta (doc. 17), invocata dal convenuto all'udienza del 17 ottobre 2018 e ribadita il 27 maggio 2019, destava serie perplessità, poiché nella visura catastale del 3 maggio 2019 egli continuava a figurare come proprietario (doc. A2). Dalla più recente documentazione prodotta dal marito (doc. 7 di appello) si evince chiaramente tuttavia che l'appartamento è stato aggiudicato e trasferito dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di__________ il 20 maggio 2019 al “creditore privilegiato” avv. G__________ __________. Per il lasso di tempo precedente, invece, la mera indicazione, nella visura catastale (doc. A2), di una rendita catastale di € 490.63 non basta, da sé sola, per rendere verosimile il conseguimento di un reddito di fr. 550.– netti mensili da parte del marito. Intanto perché la rendita catastale corrisponde al reddito annuo (e non mensile) ritraibile dall'immobile al netto delle spese eventuali e al lordo delle imposte (‹https://www.comune.__________t/it/ content/classamento-0›; ‹https://www.geometripd.it/documenti/ 2017/praticanti/RENDITA%20CATASTALE.pdf›). Inoltre perché il convenuto nemmeno è stato interrogato sulla questio­ne alla deposizione del 27 maggio 2019, né all'udienza del 17 ottobre 2018 gli è stata chiesta l'edizione di documentazione relativa all'immobile (elenco delle prove accluso al relativo verbale). Ciò posto, il Pretore non può essere biasimato per non avere tenuto conto del reddito di fr. 550.– mensili dalla locazione di quell'appartamento.

                                         c)   È possibile che – come fa notare l'appellante – il marito sia stato poco trasparente nell'illustrare la propria situazione finanziaria. La circostanza che egli non abbia prodotto non meglio precisati documenti a lui chiesti in edizione il 22 novembre e il 20 dicembre 2018, come pure documenti relativi al finanziamento degli appartamenti a __________, non basta tuttavia per rendere verosimile il reddito preteso dalla moglie. A parte il fatto che non chiede a questa Camera di acquisire la documentazione mancante (art. 316 cpv. 3 CPC), l'interessata nemmeno pretende che la deposizione del convenuto riguardo all'acquisto degli appartamenti a __________ (mediante la vendita di beni posseduti in Italia, “qualche box e qualche magazzino”: verbale del 27 maggio 2019, pag. 4) fosse inveritiera. Né essa può desumere quel reddito dall'elenco delle spese familiari arretrate che il convenuto aveva sostenuto il 27 marzo 2019 di avere saldato sen­za suffragarne minimamente l'esborso (doc. 49) o dall'alienazione di beni (mobili e immobili) precedente l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale, sulla quale occorrerà – se mai – tornare in sede di liquidazione del regime matrimoniale.

                                         d)   Dal reddito del marito va tolto, ad ogni modo, la somma di fr. 513.– mensili che dal 1° aprile 2020 AO 1 non ritrae più dall'appartamento di __________ (sopra, consid. 7b). Come per la cessata locazione dell'appartamento a __________, su questo punto l'appellante solleva solo obiezioni formali, già passate al vaglio di questa Camera, ma non pretende che la dichiarazione dell'ultima conduttrice P__________ __________ sia inveritiera (doc. 5 di appello). Ciò posto, a un sommario esame il reddito di AO 1 passa il 1° gennaio 2019 da fr. 6540.– a fr. 7740.– netti mensili fino al 31 marzo 2020, si riduce a fr. 7727.– mensili dal 1° al 30 apri­le 2020 (mancata locazione dell'appartamento di __________) e si riduce ulteriormente a fr. 6627.– mensili dal 1° maggio 2020 (mancata locazione dell'appartamento a __________).

                                14.   L'appellante chiede di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 3650.– a fr. 3930.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ripreso i dati del decreto cautelare 1° febbraio 2019, allorché aveva considerato il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, la locazione di fr. 1700.– mensili più l'acconto spese di fr. 150.– mensili e il premio della cassa malati di fr. 450.70 mensili. AP 1 insta perché a tali poste si aggiungano il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili” (fr. 60.– mensili), l'imposta di circolazione (fr. 30.– mensili), l'assicurazione RC dell'automobile (fr. 140.– mensili) e l'onere fiscale (fr. 50.– mensili), facendo valere che nella sua risposta del 27 settembre 2018 il convenuto aveva espressamente riconosciuto tali spese. Oltre a ciò, nel caso in cui l'abitazione coniugale rimanga assegnata in uso al marito, essa postula l'aggiunta del costo dell'alloggio coniugale (fr. 1454.05 mensili), onde un fabbisogno minimo complessivo di fr. 5384.75 mensili.

                                         a)   Che nella risposta del 27 settembre 2018 il marito riconoscesse il premio per l'assicurazio­ne dell'economia domestica e della responsabilità civile “stabili”, l'imposta di circolazione, l'assicurazione RC dell'automobile e il carico fiscale esposti dalla moglie è vero. Trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 3 CPC), il Pretore non era tenuto però a riconoscere simili importi. Il convenuto poi quantificava il fabbisogno minimo della moglie in non oltre fr. 2880.– mensili. Per di più, in caso di ammanco nel bilancio familiare (come in concreto), il primo giudice doveva dipartirsi dai minimi esistenziali del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con riferimenti), come questa Camera gli ha ricordato nella sentenza di rinvio del 21 dicembre 2018. Non poteva quindi ammettere nel fabbisogno minimo di AP 1 oneri ulteriori, fermo restando che per quelle di trasferta l'interessata nemmeno aveva reso verosimile che fossero indispensabili per motivi professionali (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020, consid. 6c con riferimenti). Al proposito l'appello manca di consistenza.

                                         b)   Per quanto attiene al costo dell'alloggio coniugale, l'appellante trascura che il Pretore ha stralciato l'esborso dal fabbisogno minimo del marito (perché questi non vi faceva fronte) per mettere quell'importo a disposizione di lei (sentenza impugnata, pag. 6). Non si giustifica dunque di includere la medesima spesa nel fabbisogno minimo della moglie, la quale già beneficia del maggior margine disponibile del marito. Al riguardo l'appello cade nel vuoto.

                                15.   Il Pretore ha accertato il reddito da attività lucrativa di AP 1 in fr. 300.– mensili. Nella duplica il convenuto cerca invero di metterlo in discussione, ma non indica nemmeno approssimativamente a quanto esso dovrebbe assommare (contestazioni pecuniarie non cifrate sono irricevibili: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii). Ne segue che il fabbisogno minimo di AP 1 rimane scoperto per fr. 3350.– mensili. Tale som­ma equivale, conformemente all'accertamento del Pretore (sopra, consid. 4), al contributo di accudimento per F__________ (nel senso dell'art. 285 cpv. 2 CC), ovvero a quanto manca all'istante per garantire adeguata cura e educazione che essa presta personalmente al figlio cadetto (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 5b).

                                         Se si considera che il fabbisogno minimo del marito ascende a fr. 3280.– mensili fino al 31 agosto 2018 (fr. 1825.– più il costo dell'alloggio coniugale di fr. 1454.05, che in seguito costui ha smesso di pagare come egli medesimo ha dichiarato nella deposizione del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 4), e a fr. 1825.– mensili dopo di allora (il pagamento degli oneri ipotecari e dell'ammortamento dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 è avvenuto, per ammissione del convenuto, decurtando il contributo alimentare per il figlio F__________: doc. 3 di appello), AO 1 fruiva di un margine disponibile di fr. 3260.– mensili fino al 31 agosto 2018, di fr. 5675.– mensili (arrotondati) fino al 30 aprile 2020 (in media) e di fr. 4800.– mensili (arrotondati) dopo di allora. Tenuto conto dei fabbisogni in denaro dei figli (fr. 1100.– mensili L__________, fr. 800.– mensili F__________, assegni familiari non compresi), co­me riconoscono le parti stesse, il contribu­to di accudimento per il secondogenito va limitato, come si dirà ancora (consid. 17), alla rimanenza di fr. 1360.– mensili fino al 31 agosto 2018 (DTF 144 III 488 consid. 4.3 in fine). Dopo di allora il contributo di accudimento di fr. 3350.– mensili è verosimilmente garantito fino al 30 aprile 2020, allorché va ricondotto alla rimanenza di fr. 2900.– mensili dal 1° maggio 2020. Il contributo alimentare per F__________ va rivalutato così a fr. 2160.– mensili fino al 31 agosto 2018 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 1360.–, onde uno scoperto di fr. 1990.– mensili), a fr. 4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 3350.–) e a fr. 3700.– mensili dopo di allora (fabbisogno in denaro fr. 800.– più il contributo di accudimento di fr. 2900.–, onde uno scoperto di fr. 450.– mensili), assegni familiari non compresi. Il giudizio impugnato va riformato in tal senso.

                                16.   Oltre al contributo alimentare per F__________, l'appellante insta perché il marito sia condannato a versarle un contributo alimentare in suo favore di fr. 468.– mensili o, subordinatamente, qualora l'abitazio­ne coniugale rimanga assegnata in uso al marito, di fr. 141.– mensili, pari alla metà dell'eccedenza nel bilancio familiare. Ora, come si è appena visto (consid. 15), il bilancio familiare denota – per il fatto che al marito non è più riconosciuto il costo dell'alloggio – un'eccedenza di fr. 425.– mensili dal 1° settembre 2018 fino al 30 aprile 2020, la quale andrebbe suddivisa a metà fra i coniugi. In caso di attribuzione dell'abitazione coniugale in uso al marito l'appellante limita tuttavia la sua richiesta a fr. 141.– mensili. Retta dal principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC), la pretesa va pertanto accolta entro questi limiti.

                                17.   L'appellante critica poi il Pretore per avere fatto decorrere l'onere alimentare del marito, senza darne ragione, soltanto dalla decisione finale e non, come essa postulava, dall'introduzione del-l'istanza (8 agosto 2018). A mente sua tale decisione risulta ancora meno comprensibile ove si pensi che dopo la separazione il convenuto non ha provveduto al mantenimento della famiglia. La doglianza è fondata. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare (RtiD I-2019 pag. 619 n. 49c), l'emanazione di un decreto cautelare “nelle more istruttorie” (cioè dopo avere sentito le parti, ma prima della discussione finale) non esonera il giudice dal regolare, con la decisione fina­le, i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza. Nulla giustificava pertanto in concreto di far decorrere l'onere alimentare unicamente dal 19 giugno 2019, lasciando senza regolamentazione il periodo dall'introduzione dell'istanza fino al decreto del 1° febbraio 2019. Anche al riguardo la sentenza impugnata va dunque riformata.

                                18.   Nell'appello l'istante chiedeva di adeguare alle risultanze del giudizio (ancorché per il solo contributo in favore di F__________) la trattenuta di stipendio ordinata alla R__________ Sagl. Nella replica essa dà atto che la richiesta è superata, il marito avendo cambiato il datore di lavoro, sicché essa si rivolgerà nuovamente al Pretore. Al riguardo l'appello è divenuto così senza oggetto.

                                19.   L'appellante postula infine la revoca del blocco che il Pretore ha decretato sulla sua proprietà per piani n. 5271 RFD di __________. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha confermato il provvedimento, emanato senza contraddittorio l'11 aprile 2019, rilevando che il contesto “estremamente conflittuale e confuso” della causa “con le verosimili difficoltà che si prospettano per la liquidazione del regime matrimoniale” lo rendono necessario “per garantire il patrimonio famigliare (art. 178 CC), visti anche gli atti unilaterali posti in essere dai coniugi” e in particolare il tentativo della moglie di vendere il posteggio di __________ (sentenza impugnata, pag. 7). In esecuzione di quell'ordine, l'ufficiale del registro fondiario ha iscritto sul foglio della proprietà per piani, sotto la rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)”.

                                         Nel suo memoriale l'appellante reitera le argomentazioni addotte in prima sede, ovvero che il decreto “supercautelare” non anda­va confermato già per motivi d'ordine, il marito non avendo versato l'anticipo delle spese giudiziarie (fr. 2000.–) che gli era stato chiesto con quel decreto entro il termine suppletorio di 20 giorni. Inoltre essa ribadisce che il fondo oggetto del provvedimento, intestato a lei, è un suo bene proprio. E siccome essa ha acquista­to l'immobile cinque anni prima del matrimonio, il marito non può vantare diritti al proposito, men che meno nell'ambito di una futura liquidazione del regime matrimoniale. Quanto all'estratto conto esibito dal marito (doc. 59), a suo parere esso non è idoneo a rendere verosimile il finanziamento dell'immobile da parte del convenuto.

                                         a)   La prima doglianza è manifestamente infondata. È vero che nel decreto “supercautelare” dell'11 aprile 2019 il Pretore aveva assegnato al convenuto un termine suppletorio di 20 giorni per depositare l'anticipo per le spese processuali di fr. 2000.–, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termi­ne, non sarebbe entrato nel merito della lite. Sta di fatto che, come ha ricordato all'udienza del 27 maggio 2019 (verbale, pag. 2), AO 1 ha chiesto il 26 aprile 2019 di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Ciò ha so-speso la decorrenza del termine fino al momento in cui il Pretore ha statuito sul beneficio richiesto (DTF 138 III 163, 672).

                                         b)   La seconda censura è invece più delicata. In forza dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicura­re aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione di determinati beni. La norma si applica anche a coniugi che al momento del matrimonio abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile italiano di adottare il regime della separazione dei beni nel senso del­l'art. 162 comma 2 del Codice civile italiano (RtiD I-2019 pag. 507 consid. 5). Essa si riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni (RtiD

                                               I-2019 pag. 507 consid. 6).

                                               Per ottenere una restrizione del potere di disporre non occor­re recare la prova piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare, ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato. E proprio perché una misura a tutela dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizio­ne del potere di disporre va di regola limitata nel tempo (RtiD

                                               I-2019 pag. 507 consid. 6 con riferimenti).

                                               L'emanazione di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come detto, “per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Mette a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secon­do il minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7a). Mette invece a repentaglio “obblighi pa-trimoniali derivanti dall'unione coniugale”, in particolare, il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto dal­l'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), così come può mettere a repentaglio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniuga­le” il coniuge che compromette la somma a libera disposizio­ne dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7b).

                                                Tutto ciò posto, in concreto non è chiaro quale delle due previsioni di legge abbiano indotto il Pretore a decretare il provvedimento. La necessità di “garantire il patrimonio famigliare” non è contemplata dall'art. 178 cpv. 1 CC. Avesse il primo giudice inteso “assicurare le basi economiche della famiglia”, i motivi addotti da AO 1 non bastava­no, a un sommario esame, per emanare il provvedimento. Certo, la moglie aveva cercato di mettere in vendita il fondo (messaggio telefonico di G__________ __________ al convenuto nel­l'erronea convinzione che il marito fosse intenzionato ad alienare l'immobile: doc. 55). Neppure il marito pretende tuttavia che in tal modo essa mettesse in pericolo il sostentamento della famiglia, non risultando che il bilancio familiare fosse finanziato – anche solo in parte – con i proventi di quel bene. Come per la vendita dell'appartamento a __________, la divisata alienazione era verosimilmente da ricondurre, piuttosto, alle ristrettezze in cui la moglie versava (con entrate di appena fr. 300.– mensili) perché il marito non pagava i contributi alimentari (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 6a ad art. 178 CC).

                                               Per quel che è della seconda previsione di legge (messa a rischio di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniuga­le”), AO 1 ha giustificato la richiesta con la necessità di “tutelare i legittimi interessi del marito nell'ambito della futura liquidazione del regime dei beni” (istanza cautelare dell'11 aprile 2019, pag. 3). Egli sosteneva infatti di ave­re finanziato l'acquisto del fondo da parte della moglie nel novembre del 2005 con mezzi propri e temeva che la vendita di quell'immobile pregiudicasse le sue aspettative nella futura liquidazione del regime dei beni (loc. cit., pag. 2 segg.; verbale del 27 maggio 2019, pag. 1 seg.). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, tuttavia, nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. E la separazione dei beni secondo il diritto italiano, come quella del diritto svizzero, non conferisce a un coniuge la facoltà di chiedere restrizioni del potere di dispor­re su beni dell'altro coniuge per “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” che risultano da pretese in liquidazione del regime dei beni (RtiD I-2019 pag. 508 consid. 8, 9 e 10). Anche sotto questo profilo, dunque, la richiesta del marito non poteva trovare accoglimento. Il divieto di disporre menzionato a registro fondiario va dunque revocato. Ciò rende superfluo vagliare il contenuto e la proporzionalità della restrizione.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

                                20.   Il Pretore ha posto le spese processuali di fr. 8000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera somma, e ha compensato le ripetibili, “tenuto conto dell'esito e della natura” del procedimento (sentenza impugnata, pag. 7). AP 1 censura tale chiave di riparto. Rileva che il rimprovero mosso dal Pretore a entrambi i coniugi di avere sistematicamente disatteso ogni tipo di ordine impartito sia “palesemente ingiusto” nei suoi confronti, avendo essa – contrariamente al marito – sempre ottemperato agli ordini del Pretore. Essa chiede perciò che gli oneri processuali di primo grado siano addebitati per tre quarti al marito, senza vincolo di solidarietà, e che costui sia tenuto a rifonderle fr. 5000.– per ripetibili.

                                         Così argomentando, nondimeno, l'istante per­de di vista che il Pretore ha accennato alla “sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” non per giustificare la suddivisione a metà delle spese processuali, orientate al principio della soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC) e alla natura della causa (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), bensì per motivare il rifiuto del gratuito patrocinio alle parti. Accertate che queste non sono indigenti, egli ha soggiunto – per abbondanza – che “nessuna persona abbiente finanzierebbe i costi generati da una causa con il comportamento processuale da loro assunto, a tratti sconfinante nella temerarietà già solo per la sistematica disattenzione di ogni tipo di ordine impartito” (sentenza impugnata, pag. 7). Fuori tema, in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                21.   Le spese degli appelli seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per quel che è di AO 1, egli esce sconfitto. Deve sopportare di conseguen­za gli oneri correlati al suo appello. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ad AP 1 per osservazioni.

                                         Quanto all'appello di AP 1, essa soccombe sull'assegnazione dell'alloggio coniugale (consid. 11), sull'aumento del contributo alimentare per F__________ dal 1° al 31 agosto 2018 e dal 1° maggio 2020 in poi (consid. 15), sul riconoscimento in quel periodo di un contributo alimentare per sé (consid. 16), come pure sul ripar­to delle spese giudiziarie di primo grado (consid. 20). Essa ottie­ne invece la precisazione degli orari dei diritti di visita (ma non la comminatoria dell'art. 292 CP; consid. 12), un aumento del contributo alimentare per F__________ a fr. 4150.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020 (rispetto ai fr. 3725.– mensili stabiliti dal Pretore, seppure non nella misura da lei pretesa, variante tra fr. 4430.– e fr. 5084.– mensili), il versamento di un contributo alimentare per sé di fr. 140.– mensili in quel lasso di tempo (consid. 16), la retroattività delle altre pretese alimentari dall'8 agosto 2018 e la revoca del divieto di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 RFD di __________. Riguardo alla trattenuta di stipendio l'appello è invero divenuto senza oggetto, ma la richiesta di adeguare la diffida era subordinata all'accoglimento del ricorso sul contributo alimentare per F__________ e ne segue la sorte. Tutto ponderato, inclusa la condotta processuale del marito che ha addotto parte degli argomenti solo in questa sede, si giustifica di suddividere equitativamente le spese di tale appello a metà e di compensare le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

                                         L'emanazione del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente agli oneri processuali (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il quale riguardava in sostanza le medesime questioni. Tale dispositivo può di conseguenza rimanere invariato.

                                22.   Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto da AO 1, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, il suo appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                23.   Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier­na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia che riguardi il contributo alimentare per la moglie o per il figlio F__________ (il valore litigioso davanti a questa Camera, calcolato in base all'art. 92 cpv. 2 CPC, raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che riguardi la disciplina delle relazioni personali (DTF 116 II 493; Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 28 ad art. 91), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore (consid. 2). Dovesse il ricorso concernere invece la sola restrizione del potere di disporre sulla proprietà per piani n. 5271 di __________, spetterà al ricorrente rendere verosimile che il valore litigioso (il quale corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento: I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 13a) raggiunge fr. 30 000.–. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Le cause inc. 11.2018.77 e 11.2018.78/81 sono congiunte.

                                   II.   L'appello di AO 1 è respinto.

                                  III.   Le spese di tale appello, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante.

                                 IV.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per tale appello è respinta.

                                  V.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:

3.    (aggiunta)

–  L__________ trascorre con la madre e il fratello F__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le vacanze scolasti-che, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00;

–  F__________ trascorre con il padre e il fratello L__________ almeno una sera infrasettimanale dalla fine della scuola (o, durante le vacanze scolastiche, dalle ore 18.00) fino alle ore 21.00 (con la cena) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00.

5.    AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la moglie di fr. 140.– mensili dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2020.

6.    AO 1 è condannato a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per il figlio F__________:

Dall'8 al 31 agosto 2018:

fr. 2160.– mensili (di cui fr. 1360.– come contributo di accudimento),

Dal 1° settembre fino al 30 aprile 2020: fr. 4150.– mensili (di cui fr. 3350.– come contributo di accudimento),

Dal 1° maggio 2020 in poi:

fr. 3700.– mensili (di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento),

assegni familiari non compresi.

9.    Il blocco del registro fondiario nel senso dell'art. 178 CC è confermato limitatamente alle proprietà per piani n. 1096 e n. 1098 della particella n. __________ RFD di __________, sezione di __________.

       Il blocco decretato senza contraddittorio l'11 aprile 2019 sulla proprietà per piani n. 5271 della particella n. __________ RFD di __________, intestata ad AP 1, è revocato. Passata in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario di __________ è invitato a cancellare la menzio­ne “Divieto di disporre (blocco RF)” iscritta il 12 aprile 2019 sul foglio di tale proprietà per piani.

                                         Per il resto l'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                 VI.   Le spese di tale appello, di fr. 4000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                VII.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.  , .

Comunicazione a:

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in giudicato);

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.77 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.09.2020 11.2019.77 — Swissrulings