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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.2019 11.2019.76

August 12, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,224 words·~6 min·5

Summary

Appello irricevibile per mancanza di firma autografa

Full text

Incarto n. 11.2019.76

Lugano 12 agosto 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2019.409 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 maggio 2019 da

 AO 1    

contro

 AP 1 (già patrocinato dall'avv.   ),

giudicando sull'appello del 25 giugno 2019 presentato da RE 1contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 17 giugno 2019 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ Ltd, __________, di trattenere dallo stipendio percepito da AP 1 (1966) l'importo di fr. 4850.– mensili complessivi, riversandolo su un conto bancario intestato alla moglie AO 1 (1978). La decisione si fondava su un accordo a tutela dell'unione coniugale, stipulato dalle parti il 16 maggio 2018 davanti al medesimo giudice, in cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 3400.– mensili per la moglie e uno di fr. 1450.– mensili per il figlio F__________ (assegni familiari compresi), nato il 18 luglio 2006 e affidato alla madre (inc. SO.2018.156).

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di revocare la trattenuta di stipendio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

                                  C.   Il 1° luglio 2019 AP 1 è stato invitato a depositare entro il 17 luglio successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili, e a trasmettere tre esemplari del memoriale muniti della sua firma autografa (e non soltanto riprodotta, come nel memoriale), con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile. Il decreto presidenziale del 1° luglio 2019 è stato nondimeno rinviato dalla Posta il 10 luglio seguente a questa

                                         Camera con la menzione “Non ritirato” (tracciamento dell'invio n. 98.__________).

Considerando

in diritto:                 1.   Una diffida ai debitori per contributi alimentari è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), che sia emanata come decisione a sé stante “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori” (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC con rinvio al­l'art. 291 CC) o nell'ambito di provvedimenti a protezione dell'unione coniugale (art. 177 CC) o come provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Occorre nondimeno che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità della trattenuta di stipendio (fr. 4850.– mensili), di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.15/16 del 19 febbraio 2018, consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 18 giugno 2019. Depositato il 25 giugno seguente, l'appello in esame è di per sé tempestivo.

                                   2.   Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC). Ove l'atto sia trasmesso in forma cartacea, la firma dell'autore deve figurare in originale. Una firma semplicemente riprodotta non è valida, nemmeno se la persona conserva l'originale in suo possesso (DTF 121 II 254 consid. 3 con riferimenti; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 10 ad art. 130). Nel caso specifico l'appello del 25 giugno 2019 è stato inviato in forma cartacea, ma è munito unicamente di una firma riprodotta in copia. E il decreto presidenziale con cui l'appellante è stato invitato a emendare il difetto è tornato al Tribunale d'appello – come detto (sopra, lett. C) – con la menzione “Non ritirato”.

                                   3.   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 141 II 431 consid. 3.1; 139 IV 230 consid. 1.1; 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 143 III 18 consid. 4.1).

                                   4.   Nel caso in esame il decreto presidenziale del 1° luglio 2019 è stato intimato dal Tribunale d'appello quello stesso giorno e l'avviso di ricevimento è stato depositato nella casella postale del­l'appellante l'indomani. L'interessato, da parte sua, doveva attendersi comunicazioni da parte di questa Camera, non foss'altro in seguito all'appello da lui medesimo introdotto qualche giorno prima. Il termine di sette giorni dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC è scaduto così martedì 9 luglio 2019, sette giorni dopo il deposito dell'avviso di ritiro nella casella postale dell'appellante. E sicco­me AP 1 non ha dato seguito nel frattempo alla comminatoria contenuta nel decreto presidenziale, l'appello va dichiarato irricevibile.

                                   5.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a non prelevare oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– litigioso ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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