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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.06.2019 11.2019.71

June 25, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,309 words·~7 min·5

Summary

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione

Full text

Incarto n. 11.2019.71

Lugano, 25 giugno 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliere:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.2095 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 26 aprile 2019 dalla

AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 (già patrocinato dall'avv.  ),

giudicando sul “reclamo” (appello) del 14 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 giugno 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   La AO 1 si è aggiudicata ai pubblici incanti il 30 maggio 2017 la particella n__________ RFD di __________, su cui sorge una casa gravata di un diritto d'abitazione a vita in favore di __________ P__________. Quest'ultima ha rinunciato mediante convenzione del 12 febbraio 2019 alla servitù, impegnandosi verso la AO 1 a lasciare l'immobile entro il 28 febbraio 2019. Il diritto di abitazione è stato cancellato dal registro fondiario il 1° marzo 2019.

                                  B.   Il 4 marzo 2019 la AO 1 ha invitato il marito di __________ P__________, AP 1, che era rimasto nel­l'edificio, a liberare i locali entro il 31 marzo 2019. AP 1 ha dichiarato di opporsi, sostenendo che la moglie non poteva far cancellare da sé sola la servitù, trattandosi nella fattispecie di un'abitazione coniugale.

                                  C.   Con istanza del 26 aprile 2019 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'espulsione di AP 1 dallo stabile situato sulla particella n. __________ RFD di __________. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio, che ha avuto luogo dopo ripetuti rinvii il 3 giugno 2019. A quell'udienza AP 1 non è comparso personalmente. Il suo patrocinatore ha nondimeno accettato, dopo discussione, “che nella decisione di espulsione si indichi il 28 giugno 2019 alle ore 14.00 quale data di riconsegna dell'abitazione”.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 5 giugno 2019, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di mettere a disposizione della parte istante l'abitazione posta sulla particella n. __________ RFD di __________ entro il 28 giu­gno 2019 alle ore 14.00, con avvertimento dell'esecuzione effettiva per mezzo delle forze dell'ordine in caso di inosservanza. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 14 giugno 2019 a questa Camera con un “reclamo” per ottenere che, conferito al suo ricorso effetto sospensivo, la decisione impugnata sia annullata e sia “ripristinato il diritto di abitazione sulla [particella] n. __________ RFD di __________. Non sono state chieste osservazioni al “reclamo”.

Considerando

in diritto:                 1.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato il valore litigioso in fr. 10 000.– (pag. 2 a metà). Ne segue che la decisione in esame era impugnabile con appello (art. 308 cpv. 2 CPC), non con reclamo come figura erroneamente nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione medesima. AP 1 risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche, non giova tuttavia formalizzarsi al riguardo, anche perché, pur trattato come appello, il “reclamo” è destinato all'insuccesso, come si vedrà senza indugio.

                                   2.   Nella misura in cui l'appellante chiede di ripristinare il diritto di abitazione della moglie sulla particella n. __________ RFD di __________, il “reclamo” esula dal tema della controversia e va dichiarato d'acchito irricevibile. In discussione davanti al Pretore era unicamente l'espulsione del convenuto dall'immobile. Che la servitù di abitazione in favore di __________ P__________ sia stata cancellata a ragione o a torto non era oggetto del litigio ed è un tema non può essere sindacato ora da questa Camera.

                                   3.   Nel “reclamo” l'appellante ribadisce, in sostanza, che __________ P__________ non poteva stipulare da sé sola la cancellazione della servitù sulla particella n. __________ RFD di __________, poiché trattandosi di un'abitazione coniugale sarebbe occorso anche il consenso di lui (art. 169 CC). Né la moglie poteva – egli continua – costituire un domicilio indipendente di sua iniziativa. Secondo l'appellante la convenzione firmata il 12 febbraio 2019 da __________ P__________ con la AO 1 è quindi nulla e a torto il Pretore avrebbe ravvisato nel contenzioso i requisiti di una “fattispecie liquida” a norma dell'art. 257 CPC.

                                   4.   Al contraddittorio tenutosi il 3 giugno 2019 davanti al Pretore il convenuto, assente giustificato, ha concordato per il tramite del proprio legale con la AO 1, “dopo discussione”, “che nella decisione di espulsione si indichi il 28 giugno 2019 alle ore 14.00 quale data di riconsegna dell'abitazione sita sulla particella n. __________ RFD di __________”. Egli non ha chiesto quindi al Pretore di respingere l'istanza avversaria. Si è limitato a convenire con la AO 1 un termine entro cui consegnare l'immobile, impegnandosi a sgomberare i locali entro il 28 giugno 2019. I presupposti per pronunciare un'espulsione sono contestati soltanto in questa

                                         sede.

                                   5.   Ci si può interrogare intanto se, ricorrendo contro l'espulsione dopo avere accettato di lasciare lo stabile entro il 28 giugno 2019, l'appellante non offenda il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). L'operato del suo avvocato dovendogli essere ascritto alla stregua di un comportamento proprio, contestare l'espulsione in appello dopo averne pattuito gli estremi dinanzi al Pretore denota una contraddizione flagrante, lesiva del­l'art. 2 cpv. 2 CC. Comunque sia, la domanda di annullare la sentenza impugnata (e di respingere l'istanza di espulsione) è una conclusione nuova. E nuove richieste di giudizio sono proponibili in appello soltanto se sono fondate su fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC). In concreto l'appellante non allega alcun fatto nuovo che non potesse già essere addotto dinanzi al primo giudice all'udienza del 3 giugno 2019 né invoca nuovi mezzi di prova. Inammissibile, il “reclamo” vede dunque la sua sorte segnata.

                                   6.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che AP 1 non ha cognizioni giuridiche e ha agito in appello senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica nella fattispecie – eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il “reclamo” non essendo stato comunicato all'istante per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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