Incarto n. 11.2019.66 (rinvio TF)
Lugano 7 ottobre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2014.275 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 maggio 2014 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dalle avvocate PA 1 ),
vista la sentenza 5A_595/2018 del 15 maggio 2019 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. I/5, n. I/6 e n. II della decisione emessa il 12 giugno 2018 da questa Camera (inc. 11.2016.132), la quale aveva parzialmente accolto un appello presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 23 novembre 2016;
giudicando nuovamente sull'appello del 5 dicembre 2016 presentato da AP 1;
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo il 23 novembre 2016 su un'istanza a protezione del-l'unione coniugale introdotta il 14 maggio 2014 da AO 1 (1975), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato l'istante e il marito AP 1 (1970) a vivere separati (dispositivo n. 1), ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie (dispositivo n. 2), ha affidato i figli M__________ (nato il 20 ottobre 2008) e J__________ (nato il 12 maggio 2011) alla medesima, riservato al padre il più ampio diritto di visita (dispositivi n. 3 e 4), e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari (dispositivo n. 5):
– per la moglie:
fr. 4502.– mensili dal 1° giugno 2013;
– per M__________:
fr. 1933.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2014,
fr. 2005.– mensili dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2020 e
fr. 2328.– mensili dal 1° novembre 2020 in poi,
oltre assegni familiari (fino al 31 dicembre 2014);
– per J__________:
fr. 1742.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017,
fr. 1814.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2023 e
fr. 2138.– mensili dal 1° giugno 2023 in poi,
oltre assegni familiari (fino al 31 dicembre 2014).
Riguardo al problema di sapere quanto l'appellante dovesse ancora corrispondere per moglie e figli dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016 oltre a quanto già pagato, il Pretore ha accertato i seguenti ammontari scoperti (dispositivo n. 5.1):
– per la moglie:
fr. 2313.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 e
fr. –.– dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016;
– per M__________:
fr. 1123.95 mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014,
fr. 310.95 mensili dal 1° settembre al 31 ottobre 2014,
fr. 382.95 mensili dal 1° novembre 2014 al 31 luglio 2016,
oltre agli assegni familiari fino al 31 dicembre 2014;
– per J__________:
fr. 1032.95 mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014,
fr. 271.95 mensili dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016,
oltre agli assegni familiari fino al 31 dicembre 2014.
Le spese processuali di complessivi fr. 2310.– sono state poste per tre decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili (dispositivo n. 6).
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2016 per ottenere che dal 1° giugno 2013 il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto a fr. 3265.65 mensili, lasciando invariato quello per i figli (conclusione n. 2), ch'egli fosse liberato da ogni obbligo di pagamento riguardo a moglie e figli fino al 31 luglio 2016 per compensazione con quanto da lui già erogato (conclusione n. 3) e che gli fossero restituiti fr. 12 943.60 con interessi del 5% dal 23 novembre 2016 per contributi alimentari versati in eccesso (conclusione n. 4). Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2016 AO 1 ha proposto di respinge l'appello.
C. Con sentenza del 12 giugno 2018 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello e riformato il giudizio impugnato, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 3330.– mensili dal 1° giugno 2013 (dispositivo n. I/5), ha dichiarato irricevibile tanto la richiesta di AO 1 volta a ottenere da AP 1 il versamento di contributi alimentari arretrati quanto la richiesta di AP 1 intesa a ottenere da AO 1 il rimborso di contributi alimentari versati in eccesso (dispositivo n. I/5.1) e ha posto le spese processuali di primo grado a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. I/6). Le spese dell'appello sono state addebitate per un quarto all'appellante e per il resto a AO 1, tenuta a rifondere all'appellante fr. 2000.– per ripetibili (dispositivo n. II).
D. La sentenza della Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale nel quale ha chiesto l'annullamento della sentenza medesima e il rinvio della causa per decisione “in merito al petitum n. 3 dell'atto di appello”. Con sentenza 5A_595/2018 del 15 maggio 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato i dispositivi n. I/5, n. I/6 e n. II della sentenza in questione, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Ciò impone di statuire un'altra volta nei limiti del rinvio.
Considerando
in diritto: 1. Nella decisione di rinvio il Tribunale federale ha constatato che il ricorso in materia civile verteva unicamente sul problema di sapere se questa Camera dovesse giudicare quanto AP 1 chiedeva nella conclusione n. 3 dell'appello (conclusione dichiarata irricevibile da questa Camera), ovvero di essere liberato per compensazione da ogni obbligo alimentare verso moglie e figli sino al 31 luglio 2016 in virtù di quanto egli aveva già pagato. Davanti al Tribunale federale il ricorrente non ha contestato invece l'irricevibilità ravvisata da questa Camera nell'altra sua richiesta formulata con l'appello (conclusione n. 4), volta a ottenere da AO 1 il rimborso di fr. 12 943.60 con interessi per contributi alimentari versati in eccesso. Il Tribunale federale ha precisato che nella misura in cui AP 1 si limitava a eccepire la compensazione, la richiesta poteva essere esaminata anche nel quadro di una procedura sommaria come quella che governa la protezione dell'unione coniugale, di modo che questa Camera sarebbe dovuta entrare in materia. Nella misura per contro in cui AP 1 pretendeva dalla moglie la restituzione di somme versate in eccesso, la richiesta andava verosimilmente sottoposta – come riteneva questa Camera – al giudice ordinario o al giudice del divorzio, salvo che al riguardo la sentenza di appello non era stata impugnata e la questione non doveva pertanto essere vagliata oltre.
2. Visto quanto precede, occorre esaminare se AP 1 affermi a ragione di non dovere più nulla a moglie e figli per contributi alimentari fino al 31 luglio 2016 in forza di quanto ha già pagato. Ora, nella sentenza del 23 novembre 2016 il Pretore aveva accertato che dal 1° giugno 2013 (separazione di fatto) il convenuto aveva finanziato buona parte del fabbisogno familiare (coprendo il costo dell'alloggio, i premi della cassa malati e delle varie assicurazioni), ma che fino al 31 agosto 2014 rimanevano ancora scoperti fr. 2313.– mensili in favore della moglie, fr. 1223.95 mensili in favore di M__________ e fr. 1032.95 in favore di J__________, mentre dal 1° settembre 2014 nulla era più dovuto alla moglie e le quote scoperte diminuivano a fr. 310.95 mensili per M__________ (fr. 382.95 mensili dal 1° novembre 2014), rispettivamente a fr. 271.95 mensili per J__________, assegni familiari non compresi.
Da parte sua l'appellante contesta di dover pagare somme residue, sostenendo di avere corrisposto addirittura fr. 1563.30 in eccesso dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 e fr. 11 380.30 più del dovuto in seguito, onde la richiesta – non più attuale (sopra, consid. 1) – di obbligare la moglie a rifondergli fr. 12 943.60 complessivi con interessi.
a) Per quel che concerne il periodo dal 1° giugno 2013 fino al 31 agosto 2014, il convenuto rimprovera al Pretore di avere sorvolato sulle spese da lui sostenute per l'uso di una carta di credito __________ in dotazione alla moglie, spese che gli sono state addebitate su un conto bancario presso la __________. Circostanza – egli soggiunge – da lui allegata e documentata a più riprese in prima sede e mai negata dalla controparte. In aggiunta ai pagamenti diretti (per fr. 50 328.–) già considerati dal Pretore (interessi ipotecari, ammortamento, tassa d'uso delle canalizzazioni e sui rifiuti, gasolio, elettricità, acqua potabile, premi della cassa malati, assicurazione dell'economia domestica e dello stabile) egli fa valere così di essersi fatto carico di ulteriori oneri in favore di moglie e figli per complessivi fr. 55 345.04 che, computati su un obbligo contributivo per quei 15 mesi di fr. 104 109.75, determinano finanche un saldo di fr. 1563.30 in suo favore.
Perché il Pretore si sia limitato a riconoscere i pagamenti per l'alloggio, la cassa malati e le varie assicurazioni, ma abbia tralasciato gli ulteriori esborsi sebbene il convenuto invocasse ancora nel memoriale conclusivo (pag. 19) pagamenti per complessivi fr. 136 132.– relativi a quel periodo, non è dato di comprendere, la decisione di primo grado essendo silente al proposito. Ora, come si evince dagli atti, i coniugi AP 1 disponevano nel periodo in questione di due carte di credito, una __________ (n. __________) in uso alla moglie e una __________ in dotazione al marito. È pacifico inoltre che le spese eseguite con entrambe le carte erano addebitate al conto __________ n. __________ intestato a AP 1 (plichi doc. 11, 13, 21 e 28).
Posto ciò, non è fondata l'obiezione di AO 1, secondo cui il convenuto non avrebbe dimostrato in modo preciso che le citate spese erano imputabili a lei e ai figli o che tali spese erano destinate alla copertura del loro fabbisogno (osservazioni all'appello, pag. 6). Che gli esborsi fossero finalizzati al sostentamento di moglie e figli o a garantire il rispettivo tenore di vita appare quanto meno verosimile – a un sommario esame – non solo per la natura degli acquisti compendiati nel doc. 28 (vitto, abbigliamento, tempo libero, cura personale, vacanze ecc.), ma anche per il periodo cui essi si riferiscono, successivo alla separazione di fatto. Quanto al loro ammontare, gli estratti della __________ n. __________ attestano esborsi e prelievi di complessivi fr. 20 825.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 e di complessivi fr. 34 240.– dal 1° gennaio al 31 agosto 2014, per un totale di fr. 55 065.– (doc. 28).
Tenuto conto delle posizioni considerate dal Pretore e non revocate in dubbio dalle parti, il fabbisogno residuo della moglie, dedotte le spese (pacifiche) già affrontate dal marito,
assomma per il periodo in questione a fr. 36 645.–, pari a fr. 2443.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1350.–, spese mediche fr. 13.–, vacanze fr. 250.–, imposte fr. 830.–). Tolto il reddito dell'istante (fr. 19 500.–, ovvero fr. 1300.– mensili), AP 1 sarebbe chiamato così a finanziare la differenza di fr. 17 145.–. A ciò si aggiungerebbe il fabbisogno in denaro scoperto dei figli che, calcolato su un importo “lordo” (non contestato) di fr. 1933.– mensili per M__________ e di fr. 1742.– mensili per J__________, al netto delle quote per l'alloggio (fr. 606.– mensili per M__________, fr. 454.– mensili per J__________) e del premio della cassa malati (fr. 103.05 mensili per ciascun figlio: doc. 7, allegato 8) pagati direttamente dal padre (circostanza non contestata), ammonta a complessivi fr. 36 133.50 (fr. 2408.90 mensili, di cui fr. 1223.95 per M__________ e fr. 1184.95 per J__________). Considerati tuttavia gli esborsi e i prelevamenti in contanti appena menzionati di fr. 55 065.–, nulla risulta più dovuto alla moglie per il lasso di tempo in esame. Anzi, AO 1 parrebbe finanche avere ricevuto fr. 1275.– in esubero.
b) Riguardo al periodo dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016, l'appellante non contesta in sé il calcolo del Pretore, ma si limita a chiederne l'adattamento ai nuovi parametri di reddito e di fabbisogno che risultano dal suo memoriale (pag. 12). Per il resto l'istante non nega che AP 1 abbia continuato ad assumere dopo il 1° settembre 2014 il costo dell'alloggio, il premio della cassa malati e delle varie assicurazioni, facendosi carico da quel momento anche del canone per la rete di telefonia fissa (fr. 140.– mensili). Poco importa di conseguenza che i fr. 4000.– mensili supplementari versati da AP 1 alla moglie dopo avere bloccato a quest'ultima la carta di credito siano computati, come ha fatto il Pretore, prioritariamente sulla pretesa residua di lei, destinando il saldo alla copertura parziale e paritaria dei fabbisogni in denaro dei figli (sentenza impugnata, pag. 14).
In ogni caso, una volta dedotta la somma di fr. 1003.– mensili necessaria per estinguere ogni pretesa arretrata dell'istante relativamente a quel periodo (fr. 2443.– [sopra, consid. a], meno fr. 1300.– [sopra, consid. 2], meno fr. 140.–), anche il mantenimento di M__________ e J__________ (al netto della quota per l'alloggio e del premio della cassa malati pagata direttamente dal padre) appare coperto. Dandosi infatti un ammanco sul contributo alimentare arretrato per i figli di complessivi fr. 2408.90 mensili fino al 31 ottobre 2014 (sopra, consid. a) e di fr. 2480.45 dal 1° novembre 2014 al 31 luglio 2016 (aumento del fabbisogno in denaro di M__________ da fr. 1933.– mensili a fr. 2005.– mensili [sopra, consid. 2]), nulla è più dovuto da AP 1 neppure per quel lasso di tempo, il convenuto risultando avere elargito fr. 588.10 mensili in più fino al 31 ottobre 2014 e fr. 515.55 mensili in più fino al 31 luglio 2016.
c) Certo, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare, in aggiunta ai contributi alimentari evocati dianzi, gli assegni familiari percepiti per M__________ e J__________ dal giugno del 2013 al dicembre del 2014, ciò che le parti non pongono in dubbio. Sta di fatto che, pur considerando gli assegni familiari arretrati di fr. 200.– mensili per ogni figlio (art. 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1 LAFam: RS 836.2) nel periodo in rassegna (19 mesi), l'esito del giudizio non muta, il saldo rimanendo nel complesso – a un esame di verosimiglianza – favorevole al convenuto. Nelle circostanze descritte, in definitiva, l'appello di AP 1 in merito al pagamento di conguagli a titolo di mantenimento per moglie e figli nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 e il 31 luglio 2016 appare provvisto di buon diritto.
3. Le spese e le ripetibili di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa praticamente vinta sulla commisurazione del contributo alimentare per la moglie, che egli chiedeva di ridurre da fr. 4502.– a fr. 3265.65 mensili e che vede ricondurre a fr. 3330.– mensili (su tal punto la sentenza 12 giugno 2018 di questa Camera è passata in giudicato). Egli esce vittorioso inoltre sulla questione dei conguagli testé menzionati (sopra, lett. A), che il primo giudice ha fissato a suo carico per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016. AP 1 esce soccombente invece sulla pretesa di fr. 12 943.60 con interessi per il rimborso di contributi versati in esubero (anche su tal punto la sentenza di questa Camera è passata in giudicato). Nell'insieme non sussiste ragione pertanto di scostarsi dal riparto delle spese giudiziarie operato nella precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso, per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado.
4. Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando il solo ammontare dei conguagli rimasti controversi in questa sede. Contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere, nondimeno, soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. La richiesta di AO 1 intesa a ottenere la condanna di AP 1 al versamento di contributi alimentari arretrati per sé e per i figli è respinta.
5.1 La richiesta di AP 1 intesa a ottenere la condanna di AO 1 al rimborso di contributi alimentari versati in eccesso è irricevibile.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 2310.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– avvocate e ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).