Incarto n. 11.2019.62 11.2020.46
Lugano 30 giugno 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause SO.2019.23 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) e SO.2020.617 (proroga del termine di rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanza del 31 dicembre 2018 e con istanza del 6 febbraio 20202 da
AP 1 (patrocinata dagli avvocati PA 1 e PA 4 )
nei confronti di
PI 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) e PI 2 (patrocinata dall'avv. PA 3 )
nell'ambito della successione fu
(1920-2018), già in ;
statuendo sull'appello del 20 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore l'11 dicembre 2019 (inc. 11.2019.62),
come pure sull'appello del 25 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la decisone emessa dal Pretore il 14 maggio 2020 (inc. 11.2020.46);
Ritenuto
in fatto: A. __________ F__________ (1920), cittadino italiano domiciliato a __________ è deceduto ad __________ il 22 dicembre 2018, lasciando la moglie PI 1 (1955), la figlia AP 1 (1946) nata dal primo matrimonio e la figlia PI 2 (1985), nata dal terzo matrimonio. Un altro figlio nato dal terzo matrimonio, __________ (1981), gli è premorto il 13 ottobre 2007.
B. Con sentenza del 3 maggio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto un'istanza presentata il 31 dicembre 2018 da AP 1 per ottenere l'apposizione dei sigilli “sui beni presenti nelle dimore coniugali di via __________ a __________ e di __________ a __________”, come pure un inventario assicurativo della successione e il rilascio di un certificato ereditario provvisorio. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere a PI 1 fr. 1200.– e a PI 2 fr. 600.– per ripetibili. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20 maggio 2019 nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata accogliendo la sua istanza, nel senso di ordinare l'apposizione dei sigilli, di vietare a PI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la disponibilità di ogni avere o credito di proprietà o di spettanza (anche in qualità di contitolare) del defunto, di prevedere la confezione di un inventario assicurativo e di rilasciare un certificato ereditario provvisorio. La richiesta di apporre dei sigilli già in via cautelare è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 27 maggio 2019. Nelle loro osservazioni del 21 giugno 2019 PI 1 e PI 2 propongono di respingere l'appello (inc. 11.2019.62).
C. Nel frattempo, su richiesta di PI 1, PI 2 e AP 1, il Pretore ha accordato il 5 febbraio 2019 il beneficio d'inventario, delegando alla compilazione dell'atto il notaio __________ G__________. Questi ha chiuso l'inventario il 6 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per dichiarare se rinunciavano alla successione, se ne postulavano la liquidazione d'ufficio, se l'accettavano con il beneficio d'inventario oppure incondizionatamente, ritenuto che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione con beneficio d'inventario. AP 1 ha chiesto al Pretore, il 6 febbraio 2020, che il termine di 30 giorni fosse prorogato fino al 30 novembre 2020. Nelle loro osservazioni del 4 marzo 2020 PI 1 e PI 2 hanno avversato la richiesta. Nella sua replica spontanea del 30 marzo 2020 e nella loro duplica spontanea del 9 aprile 2020 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 14 maggio 2020 il Pretore ha prorogato il termine fino al 15 giugno 2020. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste per metà a carico dell'istante e per l'altra metà a carico delle convenute, compensate le ripetibili. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 maggio 2020 nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di prorogare il termine per rinunciare “una prima volta” fino al 30 novembre 2020 (inc. 11.2020.46).
D. Il 19 giugno 2020 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo stragiudiziale con le controparti e dichiara di ritirare gli appelli “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”. Trasmessa alle appellate, quest'ultima proposta non ha suscitato reazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto le parti hanno concordato di lasciare gli oneri processuali correlati alle procedure di appello a carico di chi li aveva anticipati e di compensare le ripetibili. Non soccorrono motivi per scostarsi da tale intesa, fermo restando che la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Le cause 11.2019.62 e 11.2020.46 sono congiunte.
2. Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.
3. Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
4. Notificazione a:
– avvocati e – avv. – avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).