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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.07.2020 11.2019.61

July 22, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,314 words·~17 min·3

Summary

Annullamento di certificato ereditario

Full text

Incarto n. 11.2019.61

Lugano 22 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale dʹappello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2019.522 (annullamento di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 18 aprile 2019 da

 AP 1    AP 2    AP 3    AP 4    AP 5    AP 6 , e  AP 7    (patrocinati dallʹavv.  PA 1 )  

 per ottenere lʹannullamento del certificato ereditario fu  C__________ B__________ (1961-2014),  già in  (provincia di Verbano-Cusio-Ossola),  rilasciato dal Pretore il 24 maggio 2018  su istanza presentata il 15 maggio 2018 dallʹ  avv. P__________ B__________ ;  

giudicando sullʹappello del 17 maggio 2019 presentato da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 contro la decisione emessa dal Pretore il 9 maggio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   C__________ B__________ (1961), attinente di __________ (ora __________), domiciliato a __________ (Italia), è deceduto a __________ il 4 aprile 2014, lasciando la moglie C__________ __________ E__________ (1964), cittadina

                                         italiana anchʹessa residente a __________, e – apparentemente, stando alle indicazioni della medesima – due figli, O__________ __________ B__________ (2002) e C__________ A__________ __________ (2010), che non figurano nei registri dello stato civile svizzeri e che risultano di ignota dimora.

                                  B.   Il 12 giugno 2014 il notaio P__________ C__________ ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Riviera un testamento pubblico del 2 febbraio 2011 in cui C__________ B__________ designava sua unica erede M__________ Z__________ (inc. SO.2014.167). Costei ha rinunciato alla successione il 4 luglio successivo (inc. SO.2014.204). Il 30 settembre 2014 AP 1 (1944), AP 2 (1946), AP 3 (1947), AP 4 (1948), AP 5 (1949), AP 6 (1953) e AP 7 (1963), fratelli di C__________ B__________, hanno dichiarato anchʹessi di ripudiare la successione (inc. SO.2014.289).

                                  C.   La notaia M__________ A__________ ha pubblicato il 21 ottobre 2015 un successivo testamento pubblico del 23 maggio 2011

                                         in cui C__________ B__________ istituiva sua unica erede L__________ C__________ P__________ (inc. SO.2015.349), la quale ha dichiarato a sua volta,

                                         il 1° dicembre successivo, di rinunciare alla successione

                                         (inc. SO.2015.417). Il 30 giugno 2016 C__________ __________ E__________ “con i figli O__________ __________ B__________ e C__________ A__________ B__________” ha instato davanti al Pretore per la liquidazione dʹufficio dellʹeredità (inc. SO.2016.187). C__________ __________ E__________ ha dichiarato il 13 aprile 2017 di rinunciare alla successione.

                                  D.   In esito a una richiesta del 6 dicembre 2017 presentata da AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7, con decisione del 10 gennaio 2018 il Pretore del Distretto di Bellinzona, divenuto competente per territorio in seguito al mutato Distretto del Comune di __________, ha designato lʹavv. P__________ L__________ come rappresentante degli eredi fu C__________ B__________, autorizzandolo a vendere “con deposito su di un conto bloccato della quota parte di ⅛, al netto delle spese, del ricavato” lʹinteressenza del defunto nelle particelle n. 1160 e 1202 RFD di __________, sezio­ne di __________, provenienti dalla successione paterna, intestate alla comunione ereditaria composta degli otto figli. Il 12 marzo 2018 il notaio P__________ __________ B__________ ha rogato un atto di compravendita riguardante la particella n. 1160.

                                  E.   Su richiesta deIlʹavv. P__________ __________ B__________, il Pretore ha rilasciato, il 24 maggio 2018 un certificato ereditario in cui ha indicato quali unici eredi di C__________ B__________ i fratelli AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 (inc. SO.2018.502). Il 18 aprile 2019 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 si sono rivolti al Pretore per ottenere lʹannullamento del certificato ereditario. Il Pretore non ha tenuto atti processuali. Statuendo il 9 maggio 2019, ha respinto lʹistan­za senza prelevare spese.

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 sono insorti a questa Camera con un appello del 17 maggio 2019 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato la loro istanza sia accolta e che il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 24 maggio 2018 sia annullato. Invitato a esprimersi, lʹavv. P__________ __________ B__________ ha dichiarato di avere richiesto il certificato ereditario il 15 maggio 2018 senza sapere di intervenute rinunce allʹeredità, salvo quella della vedova.

Considerando

in diritto:                 1.   Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), co­me lʹeventuale revoca o modifica del medesimo (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017, consid. 1 con richia­mi). La decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con lʹart. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio del­lʹatto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto può ritenersi dato, ove si consideri che la particella n. 1160 RFD di __________, sezione di __________, nel quale il defunto aveva unʹinteressenza di un ottavo, è stata venduta per fr. 875 000.– (doc. E di appello). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice degli istanti il 10 maggio 2019. Introdotto il 17 maggio successivo, lʹappello in esame è di conseguenza ammissibile.

                                   2.   Allʹappello gli istanti accludono una serie di documenti (doc. A ad H). Chiedono inoltre il richiamo di taluni incarti dalla Pretura del Distretto di Riviera. In parte i documenti in questione figurano già agli atti, sicché la loro produzione è superflua. Gli altri consistono in uno stato di famiglia di C__________ B__________ rilasciato il 14 aprile 2016 dallʹUfficiale di anagrafe del Comune di __________, come pure in unʹordinanza del 4 ottobre 2017 con cui il Pretore del Distretto di Riviera ha assegnato a C__________ __________ E__________ un termine di 30 giorni per produrre una dichiarazione di rinuncia alla successione e la conferma della Cassa svizzera di compensazione CSC del 15 maggio 2019 sul versamento dal 2014 di una rendita ordinaria per vedova in favore di C__________ __________ E__________ e di una rendita per orfani in favore di C__________ A__________ e O__________ __________ B__________. Vʹè da domandarsi se il richia­mo degli incarti e la produzione dei documenti in rassegna sia­no ammissibili. Il principio inquisitorio che governa le procedure di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC) è quello meramente “attenuato” o “limitato” (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.3.1 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2013.24 dellʹ8 maggio 2015 consid. 3 con rinvio). Ciò significa che nelle procedure rette da tale principio valgono, per lʹammissibilità di nuovi fatti e di nuove pro­ve in seconda sede, le condizio­ni dellʹart. 317 cpv. 1 CPC (DTF 142 III 414 consid. 2.2.2).

                                         Sta di fatto che nellʹistanza di annullamento del certificato ereditario gli istanti hanno testualmente sostenuto: “Gli eredi del prossimo grado del defunto C__________ B__________ sono la vedova e i figli minorenni. Come accertato dal Pretore, questi hanno rinunciato, per cui lʹeredità deve essere liquidata dallʹUEF. Tale circostanza è nota alla Pretu­ra di Biasca presso la quale vi è lʹintero incarto” (istanza, pag. 2 ad 2). Ora, dandosi una procedura retta dal principio inquisitorio limitato spetta alle parti raccogliere gli elementi necessari per la decisione. Tuttavia il giudice procede con domande adeguate affinché le allegazioni e i mezzi di prova siano debitamente enumerati (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1). Nella fattispecie lʹaffermazione degli istanti, per quanto involuta, era oggettivamente idonea a suscitare dubbi circa la completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di pro­va offerti, ove appena si consideri che una procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità presuppone la rinuncia di tutti gli eredi legittimi del prossimo grado (art. 573 cpv. 1 CC) o lʹesistenza di unʹeredità oberata (art. 597 CC). In siffatte circostanze il Pretore, chiamato ad accertare dʹufficio i fatti rilevanti per il giudizio, avrebbe dovuto invitare gli istanti a completare le loro allegazio­ni, anche perché in seguito al passaggio del Comune di __________ dal Distretto di Riviera a quello di Bellinzona determinati procedimenti riguardanti la successione di C__________ B__________ non potevano essergli noti. Lʹaccertamento dei fatti condotto dal primo giudice appare di conse-guenza lacunoso. Il richiamo degli incarti dalla Pretura del Distretto di Riviera è stato eseguito così da questa Camera.

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che le condizioni in base alle quali era stato rilasciato il certificato ereditario il 24 maggio 2018 non fossero muta­te, non bastando al proposito lʹintervenuta tassazio­ne della successione a carico degli istanti o il fatto che questi non avessero ricevuto nulla a titolo di eredità. Egli ha ricordato che il certificato ereditario è stato emesso sulla base di atti relativi allo stato di famiglia del defunto e dei suoi genitori unitamente alla dichiarazione di rinuncia allʹeredità da parte della moglie. Ha rilevato altresì che, secondo il certificato riguardante lo stato di famiglia del defunto, questi non risulta avere figli e che lʹunica persona avente rinunciato alla successione è la moglie, sicché – egli ha soggiunto – per legge gli eredi sono quelli indicati nel certificato ereditario. A mente del Pretore poi gli istan­ti hanno ammesso di essersi ingeriti nella successione con la vendita di un fondo. Onde, in definitiva, la reiezione della domanda.

                                   4.   Gli appellanti rammentano che lʹesistenza di due figli “apparentemente” del defunto, pur non risultando dagli atti dello stato civile, era nota al Pretore, il quale si era occupato della nomina di un rappresentante degli eredi ai fini della vendita del fondo intestato alla comunione ereditaria paterna. Essi ribadiscono altresì di essere venuti a sapere del certificato ereditario a loro nome, chiesto dallʹavv. P__________ __________ B__________, soltanto dopo avere ricevuto il proget­to di tassazione da parte dellʹUfficio delle imposte di successio­ne e donazione. Ciò posto, essi fanno valere che il defunto ha avuto due figli, la cui esistenza risulta dalle copie dei documenti di nascita, tantʹè che davanti alla Pretura del Distretto di Riviera i figli figurano come parti, insieme con la madre, nella procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità. Gli appellanti adducono inoltre di avere appurato che la Cassa svizzera di compensazione ha versato rendite per superstiti sia alla vedova sia ai due orfani, ma di non avere potuto produrre gli originali degli atti di nascita a causa della scarsa collaborazione della vedova, la quale andreb­be interrogata, così come sarebbe utile promuovere ricerche per il tramite degli uffici consolari della Repubblica di Santo Domin­go. Gli appellanti contestano infine di essersi intromessi nella successione del fratello. Anzi, essi fanno valere di avere postulato la nomina di un rappresentante dellʹeredità, il quale ha, da sé solo, gestito la relativa interessenza nella comunione ereditaria della successione paterna.

                                   5.   Per quanto attiene allʹesistenza di figli del defunto, è pacifico che essi non figurano nel certificato relativo allo stato di famiglia regi-strato di C__________ B__________. Se non che, quantunque viga per i cittadini svizzeri lʹobbligo di notificare eventi relativi allo stato civile avvenuti allʹestero (art. 39 OSC; Graf-Geiser/Montini in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione n. 3 ad art. 40), tali rapporti di filiazione non sono sempre notificati allʹautorità (promemoria sul certificato relativo allo stato di famiglia registrato edito dallʹUfficio federale di giustizia, ottobre 2007, annesso a tali certificati, nel-

                                         ­lʹinc. SO.2018.502). Del resto i registri di stato civile, registri pubblici (Montini in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 39), fanno piena prova dei fatti che attestano, ma tale presunzione può essere vinta da ogni prova contraria (art. 9 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de lʹadulte, Berna 2014, pag. 354 n. 804; v. anche DTF 135 III 393 consid. 3.3.1).

                                         Premesso ciò, agli atti della procedura di liquidazione dʹufficio dellʹeredità fu C__________ B__________ presentata da C__________ __________ E__________ con i figli C__________ A__________ e O__________ __________ B__________ davanti al Pretore del Distretto di Riviera, competente quale foro del luo­go di origine del defunto fino al novembre del 2016 (quando il Comune ha cambiato Distretto), figurano due certificati di nasci­ta rilasciati dalla Direzione nazionale del registro civile della Repubblica Dominicana in cui si attesta la paternità di C__________ B__________ (doc. C nellʹinc. SO.2016.187 richiamato). In questa sede gli appellanti hanno prodotto poi una lettera della Cassa svizzera di compensazione dalla quale risulta che dal 2014 al 2017 i due minorenni hanno percepito una rendita per orfani (doc. G e H di appello). Tali documenti indiziano una discendenza, ma non possono dirsi concludenti, ove si consideri che la documentazione estera non è stata prodotta in originale e che le rendite per orfani possono essere versate anche a figli del coniuge (figli elettivi: art. 25 cpv. 3 LAVS e art. 49 OAVS). Per di più, dallo “stato di famiglia alla data del decesso” rilasciato dal Comune di __________ non si evincono figli (doc. D di appello). Dubbi sulla paternità di C__________ B__________, dunque, sussistono. Ad ogni modo lʹesito del presente giudizio non muta, sia che ci si diparta dallʹipotesi che il defunto avesse effettivamente due figli (sotto, consid. 6), sia che si prescinda da rapporti di filiazione (sotto, consid. 7).

                                   6.   Come detto, lʹultima erede istituita di C__________ B__________, L__________ C__________ P__________, ha rinunciato alla successione (inc. SO.2015.417 della Pretura del Distretto di Riviera, richiamato). Lʹeredità è passata così ai prossimi eredi legittimi del defunto, non risultando una diversa intenzione dalla disposizione per causa di morte (art. 572 cpv. 2 CC). Supponendo che C__________ B__________ avesse effettivamente due figli, i prossimi eredi legittimi sarebbero in tali frangenti la moglie e i figli medesimi (art. 457 cpv. 1 CC e 462 n. 1 CC), esclusi i fratelli di lui. La vedova ha dichiarato il 13 apri­le 2017 di rinunciare allʹeredità (inc. SO.2018.502). Dalla dichiarazione non risulta però che essa abbia rinunciato anche in rappresentanza dei figli minorenni, sicché eredi di C__________ B__________ rimarrebbero i figli (art. 572 cpv. 1 CC). Avessero – per ipotesi – rinunciato anchʹessi, la successione andava liquidata dal­lʹUfficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC). Gli eredi del grado susseguente non sarebbero stati chiamati a succedere, se non nel­lʹeventualità dellʹart. 575 CC, ossia in caso di rinuncia a favore degli eredi del grado susseguente e, previa notifica, accettazione da parte loro nel termine di un mese (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 520 seg. n. 990d). Estremi del genere non si ravvisano in concreto, di modo che gli appellanti non sarebbero potuti essere eredi del fratello. In definitiva, dando per ammessa lʹesistenza di figli del defunto, il certificato ereditario del 24 maggio 2018 si rivelerebbe erroneo.

                                   7.   Lʹesito del giudizio non muterebbe nemmeno se ci dipartisse dallʹipotesi che non vi siano discendenti del defunto. Non potendo essere provato un rapporto di filiazione fra il de cuius e O__________ __________ o C__________ A__________ B__________, i prossimi eredi legittimi del defunto sarebbero infatti, accanto alla vedova (art. 462 n. 2 CC), i parenti della stirpe dei genitori, ovvero in concreto la madre e i fratelli appellanti (art. 458 CC). Alla madre, nel frattem­po deceduta, sono succeduti i di lei figli sopravvissuti (art. 457 cpv. 1 CC), cioè una volta ancora gli appellanti. La rinuncia della vedova, in tal caso, avrebbe fatto sì che eredi rimanessero i soli appellanti (art. 572 cpv. 1 CC). Se non che, per tacere del fatto che la successione appare oberata, lʹinteressenza di C__________ B__________ nella particella 1160 RFD di __________, sezione di __________, consta essere stata pignorata a tre riprese (estratto del registro fondiario allegato quale inserto C al contratto di compravendita del 12 marzo 2018: doc. E di appel­lo), mentre con dichiarazione del 30 settembre 2014 AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6 e AP 7 hanno rinunciato allʹeredità del fratello (inc. SO.2014.289 della Pretura del Distretto di Riviera, richiamato). Essi non possono quindi essere considerati eredi.

                                         Il Pretore ha rimproverato agli istanti di essersi ingeriti nella successione “con la vendita di un fondo”. E per lʹart. 571 cpv. 2 CC lʹerede che si è immischiato negli affari della successione, o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione degli affari in corso, o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti allʹeredità, non può più rinunciare allʹeredità, né può più valersi della presunzione dellʹart. 566 cpv. 2 CC legata alla noto-ria insolvenza del defunto (Steinauer, op. cit., pag. 518 n. 981c e pag. 510 n. 962a e 962b; Häuptli in: Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizio­ne, n. 5 ad art. 571 CC). In concreto tuttavia gli interessati si sono limitati a chiedere la nomina di un rappresentante degli eredi del fratello in qualità di proprietari comuni delle particelle n. 1160 e 1202 RFD di __________, sezione di __________, di pertinenza della successione paterna. Il Pretore ha nominato il 10 gennaio 2018, in applicazione dellʹart. 666a CC, lʹavv. P__________ L__________ rappresentante “degli eredi del defunto C__________ B__________”, autorizzandolo a vendere lʹinteressenza del defun­to nei due fondi “con deposito su di un conto bloccato della quota parte di ⅛, al netto delle spese, del ricavato” (doc. E di appello, inserto A al contratto di compravendita del 12 marzo 2018).

                                         Nelle circostanze descritte, posto che la nomina di un rappresentante dellʹeredità è prevista appunto per casi simili (Steinauer, op. cit., pag. 509 n. 962a; Rouiller/Gygax, in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 3 ad art. 566 CC con rinvii), non si può dire che gli appellanti si siano ingeriti negli affari della successione del fratello o si siano appropriati dellʹinteressenza di lui nei fondi citati. Né, per avventura, la richiesta di emissione di un certificato ereditario costituisce unʹingerenza degli affari della successione (DTF 133 III 2 consid. 3.1), men che meno ove si pensi che lʹavv. P__________ __________ B__________ nemmeno risulta avere agito su incarico degli appellanti (istanza del 15 maggio 2018 nellʹinc. SO.2018.502). Ne segue che, comunque sia, lʹappello merita accoglimento e il giudizio impugnato va riformato nel senso che il certificato ereditario emes­so il 24 maggio 2018 è annullato. 

                                   8.   Data la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo di oneri processuali. Né si pone problema di ripetibili, nemmeno richieste (DTF 139 III 344 consid. 4.3 con rinvii).

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificato ereditario soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Lʹappello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Lʹistanza è accolta e il certificato ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 24 maggio 2018 nella successione fu C__________ B__________ (1961-2014) è annullato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

                                         – avv.   ;

                                         – avv.    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale dʹappello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dallʹart. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti lʹeffetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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