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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.07.2020 11.2019.60

July 22, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,432 words·~7 min·3

Summary

Appello divenuto senza interesse: stralcio dal ruolo

Full text

Incarto n. 11.2019.60

Lugano 22 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2019.120 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 marzo 2019 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ora in   (ora patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

e nella causa CA.2019.134 (filiazione: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 28 marzo 2019 da AP 1 nei confronti di AO 1;

giudicando sull'appello del 16 maggio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 3 maggio 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                   1.   IS 1 ha convenuto il 17 ottobre 2018 CO 1 (1992) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre 2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle relazioni personali tra quest'ultimo e il figlio, oltre a un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compreso (inc. SE.2018.394). In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in Pretura del 25 febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________. Il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo cautelare seduta stante, ingiungendo a AP 1 di comunicare con G__________ unicamente in italiano e di non pubblicare in rete alcuna fotografia dei suoi diritti di visita al figlio.

                                   2.   Sono seguite varie richieste cautelari delle parti, fra cui una di AO 1 che il 15 marzo 2019 postulava fra l'altro – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – un divieto di avvicinamento di AP 1 entro un raggio di 300 m a lui, al figlio e alla loro abitazione se non nelle occasioni in cui si svolgo­no i diritti di visita (inc. CA.2019.120). Con decreto del 18 marzo 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha emanato il divieto di avvicinamento richiesto. A sua volta il 28 marzo 2019 AP 1 ha postulato al medesimo giudice – fra l'altro – la revoca di quel divieto di avvicinamento e dell'obbligo di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio (inc. CA.2019.134). All'udienza del 2 maggio 2019, indetta per il contraddittorio di queste (e altre) istanze cautelari, AP 1 è rimasta assente ingiustificata.

                                   3.   Con decreto cautelare del 3 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha confermato il decreto “supercautelare” del 18 marzo 2019 e ha respinto la richiesta di AP 1 nella misura in cui era volta a fare revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio. Le spese processuali di complessivi fr. 2100.– (di cui fr. 1050.– per la procedura CA.2019.120 e fr. 1050.– per la procedura CA.2019.134) sono state poste per cinque settimi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui la controparte è stata tenuta a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   4.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 maggio 2019 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di revocare il divieto di avvicinamento e l'obbligo di parlare unicamente italiano durante le sue visite al figlio, pur garantendo la possibilità di registrare e tradurre – a spese del padre – le conversazioni con il figlio. Nelle sue osservazioni del 27 giugno 2019 AO 1 ha proposto il rigetto dell'appello. Quello stesso giorno AP 1 ha sposato a __________ (Como) A__________ B__________ (1983), cittadino francese.

                                   5.   Statuendo con sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ha affidato il figlio al padre (con autorità parentale congiunta) e ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglianza della curatrice, ma liberando l'attrice dall'obbligo di parlare italiano con il figlio e dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri con G__________. Fra l'altro egli ha confermato altresì il divieto di avvicinamento dell'attri­ce al convenuto, al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi alimentari verso il bambino.

                                   6.   Adita su appello di AP 1, questa Camera ha riformato il 5 maggio 2020 il giudizio impugnato nel senso che ha esteso il diritto di visita di AP 1 al figlio G__________ come segue:

–  una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, sot­to sorveglianza della curatrice (o, in caso d'impedimento, di una persona autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro della Casa __________ a __________ oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro designato dalla curatrice;

–  dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza sorveglianza. La consegna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

–  dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle ore 14.15, senza sorveglianza. La con-segna e la riconsegna del figlio avverrà per il tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato;

–  almeno due contatti telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la domenica fra le ore 18.00 e le 19.00;

–  i costi per l'esercizio delle relazioni personali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

                                         Per il resto la sentenza impugnata è stata confermata (inc. 11.2019.110). Contro la sentenza di questa Camera AP 1 ha presentato il 10 giugno 2020 ricorso in materia civile al Tribunale federale in cui chiede l'affidamento di G__________, riservato il diritto di visita paterno (inc. 5A_475/2020). 

                                   7.   In procinto di statuire sull'appello di AP 1 contro il decreto cautelare del 3 maggio 2019, questa Camera si è domandata se i mutamenti intervenuti dopo di allora in merito alle questioni litigiose (divieto di avvicinamento che non è stato impugnato al Tribunale federale e obbligo di parlare unicamente in italiano che è stato lasciato cadere dal Pretore aggiunto medesimo nella sentenza di merito) non avessero privato il ricorso di interesse pratico e attuale. Il giudice delegato di questa Camera ha scritto così il 22 giugno 2020 alle parti, informandole che nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo – eccezionalmente – senza spese e compensando le ripetibili. AO 1 ha comunicato il 1° luglio 2020 di aderire alla proposta. Altrettanto ha fatto AP 1 il 13 luglio 2020.

                                   8.   Nelle cricostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato eccezionalmente senza prelievo di oneri (analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2016.105 del 26 marzo 2018, consid. 4 a 6).

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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