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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.08.2020 11.2019.6

August 3, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,681 words·~23 min·3

Summary

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio

Full text

Incarti n. 11.2019.6 11.2019.7

Lugano, 3 agosto 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2017.36 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 13 aprile 2017 da

 AP 1  (Genova) (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello dell'11 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 21 novembre 2018 (inc. 11.2019.6) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.7);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1940) ed AO 1 (1939) si sono sposati a __________ il 26 settembre 1964. Dal matrimonio sono nati N__________ (1966) e A__________ (1972). Stabilitisi a __________ nel 1975, i coniugi si sono separati il 30 marzo 2003. Con sentenza del 5 luglio 2006 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, omologando una convenzione completa sulle conseguenze accessorie stipulata dai coniugi l'11 gennaio 2006. Il 10 gennaio 2008 AP 1 ed AO 1 hanno sottoposto al medesimo Preto­re un'istanza comune di divorzio corredata di una convenzione completa. Docente di matematica al liceo, a quel tempo AP 1 era già pensionato (come pensionata era AO 1), ma continua­va a lavorare per scuole private (__________ di __________, il __________ di __________ e __________ a __________, di cui è divenuto direttore) e a impartire lezioni private. Dopo avere sentito i coniu­gi a un'udienza del 18 aprile 2008, con sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione in cui figura, tra l'altro, quanto segue:

                                         2.  Contributo di mantenimento

                                              Il marito si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie con un importo mensile di fr. 2000.–, da versare in via anticipata al 7 di ogni mese vita natural durante.

                                              Resta riservato l'art. 129 cpv. 1 CC, ritenuto che il contributo alimentare fissato, sommato alla rendita AVS della moglie e all'indennità adeguata ex art. 124 CC, le garantiscono una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento.

                                              Il contributo alimentare è stato fissato sulla base di un reddito mensile del marito pari a circa fr. 8900.– (per dodici mensilità) a fronte di un fabbisogno mensile di circa fr. 5000.–. La moglie ha un reddito mensile di fr. 1612.– (per dodici mensilità) e un fabbisogno di circa fr. 3800.–.

                                         3.  Indicizzazione

                                             Il contributo di mantenimento di cui al punto precedente della presente convenzione è adeguato annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall'Ufficio federale di statistica, la prima volta il mese di dicembre 2006, indice base quello del mese di novembre 2005, ma solo nella misura in cui il reddito dell'obbligato venga pure adattato al rincaro.

                                         (…)

                                         5.  Aspettative previdenziali

                                             I coniugi sono entrambi al beneficio di una rendita AVS.

                                             Il marito, in aggiunta al contributo alimentare e a decorrere dal mese successivo alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, verserà alla moglie, mensilmente e anticipatamente entro il 7 di ogni mese, fr. 500.– vita natural durante a titolo di indennità adeguata ex art. 124 CC.

                                         La sentenza di divorzio è passata in giudicato. Il 27 novembre 2009 AP 1 si è risposato a __________ con __________ S__________ (1963), di cittadinanza ucraina, la quale non svolge attività lucrativa.

                                  B.   Decaduto infruttuoso il 14 marzo 2017 un tentativo di conciliazio­ne davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, con

                                         petizione del 13 aprile successivo AP 1 ha adito il medesimo Pretore, chiedendogli di sopprimere dal 1° agosto 2017 il contributo di mantenimento per AO 1. A sostegno della domanda egli ha dichiarato di essersi risolto, compiuti i 76 anni, a smettere di lavorare e di poter continuare a versare all'ex moglie, in simili condizioni, soltanto l'indennità previdenziale di fr. 500.– mensili pattuita nella convenzione sugli effetti del divorzio. Nella sua risposta del 14 giugno 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. L'atto­re ha replicato il 20 luglio 2017, confermando la propria richiesta e sollecitando l'annullamento immediato del contributo litigioso già in via cautelare. Con dupli­ca del 30 agosto 2017 AO 1 ha ribadito la sua posizione, postulando il rigetto dell'istan­za cautelare. Nel frattempo, il 21 agosto 2017, AP 1 si è definitivamente trasferito con la seconda moglie a __________.

                                  C.   Al contraddittorio cautelare, tenutosi il 5 ottobre 2017, le parti hanno riaffermato i loro punti di vista e notificato prove. È seguita un'udienza del 16 novembre 2017 per l'interrogatorio dell'istante e le prime arringhe nella causa di merito, in esito alla quale le parti hanno offerto ulteriori prove. L'istruttoria cautelare è stata dichiarata chiusa seduta stante e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a ribadire le loro posizioni. Con decreto cautelare del 15 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha poi respinto l'istanza dell'attore. Un appello presentato da AP 1 il 2 gennaio 2018 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 1° febbraio 2018 (sentenza inc. 11.2018.1).

                                  D.   L'istruttoria nella causa di merito è iniziata il 16 novembre 2017 ed è terminata il 14 maggio 2018 con l'interrogatorio delle parti. Alle arringhe finali queste ultime hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 13 luglio 2018 attore e convenuta hanno riaffermato i rispettivi punti di vista, l'uno chiedendo la soppressione del contributo alimentare dal 1° agosto 2017 e l'altra proponendo una volta ancora di rigettare la petizione. Statuendo con sentenza del 21 novembre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico del­l'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2400.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 gennaio 2019 per ottenere che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, la decisione del Pretore aggiunto sia riformata nel senso di accogliere la sua petizione e di sopprimere il contributo alimentare per la convenuta. Il 17 dicembre 2019 egli ha scritto inoltre alla Came­ra, facendo valere che un appartamento a __________ in proprietà della convenuta è ora locato a terzi, che il costo della vita in __________ – dove egli risiede – è aumentato e che egli dovrà sottoporsi a onerosi interventi dentari. Invitata a esprimersi, con osservazioni del 25 maggio 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. L'attore ha replicato spontaneamente il 5 giugno 2020, ribadendo il suo punto di vista. La convenuta ha duplicato spontaneamente il 18 giugno 2020, confermando la propria posizione.

Considerando

in diritto:                 1.   La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le sentenze dei Pretori in tale materia sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ulti­ma conclusio­ne riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, controversa davanti al Pretore essendo la soppressione del contributo alimentare per la convenuta di fr. 2000.– mensili dal 1° agosto 2017. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'attore il 26 novembre 2018. Rimasto sospeso dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), il termine di ricorso sarebbe scaduto l'11 gennaio 2019. Introdot­to l'ultimo giorno utile (timbro postale sulla busta d'invio), l'appel­lo in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Alla menzionata lettera del 17 dicembre 2019 l'appellante acclu­de una fotografia raffigurante il citofono del palazzo a Palermo in cui la convenuta possiede un appartamento, come pure tre articoli estratti da Internet sul costo della vita in Liguria apparsi il 17 aprile 2018, il 17 maggio 2019 e il 9 agosto 2019. Sull'ammissibilità di tali documenti non soccorre attardarsi, giacché – come si vedrà – essi non sono suscettibili di incidere sul giudizio.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che la modifica di contributi alimentari stabiliti in una sentenza di divorzio presuppone un cambiamento rilevante e duraturo della situazione finanziaria in cui si trovano le parti. Nella fattispecie – egli ha continuato – l'attore si vale di tre fatti nuovi: la cessazione della propria attività lucrativa, il matrimonio contratto il 27 novembre 2009 con __________ S__________, priva di entrate, e una rendita di fr. 437.– mensili che la convenuta percepisce come reddito del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (vendita dell'abitazio­ne coniuga­le a __________).

                                         Per quanto concerne la cessazio­ne dell'attività lucrativa da parte dell'attore, il Pretore aggiunto ha ritenuto che ciò fosse “preventivabile e prevedibile” sin dalla firma della convenzione sugli effetti del divorzio, i coniugi conoscendo già allora qua­le sarebbe stato il reddito del marito (allora sessantottenne) al momento in cui questi avrebbe smes­so di lavorare. Della possibile cessazio­ne dell'attività lucrativa i coniugi avevano già tenuto conto perciò – ha reputato il primo giudice – quan­do hanno pattuito il contributo alimentare per la moglie di fr. 2000.– mensili indicizzati. A quel momento inoltre il reddito dell'attore era più alto dei fr. 8900.– mensili dichiarati nella convenzione sugli effetti del divorzio, tant'è che al contributo alimentare per AO 1 il marito ha accettato di addizionare una rendita previdenziale di fr. 500.– mensili. Per di più, secondo il Pretore aggiunto, la definizione “vita natural duran­te” usata nella convenzione significa che il contributo alimentare non può essere modificato (art. 127 CC), mentre la locuzione “riservato l'art. 129 CC” può riferirsi solo a eventi imprevedibili. A mente del primo giudice, una riduzione del contributo litigioso per cessazio­ne dell'attività lucrativa dell'attore non risulta dunque giustificata.

                                         Riguardo al secondo matrimonio contratto dall'attore, il Pretore aggiunto ha rammentato che le nuove nozze di un debitore alimentare non legittimano una riduzione del contributo alimentare per il creditore, se non eccezionalmente, ove il debitore alimentare sia chiamato a partecipare in forza dell'art. 278 cpv. 2 CC al mantenimento di figli del nuovo coniuge. Tale non essendo il caso in concreto, per il Pretore aggiunto la petizione dell'attore non può trovare accoglimento nemmeno sotto questo profilo.

                                         Circa la rendita di fr. 437.– mensili che l'ex moglie percepisce come reddito del capitale ricevuto in liquidazione del regi­me dei beni (vendita dell'abitazio­ne coniugale a __________), il Pretore aggiunto ha rilevato che la messa a reddito di quel capitale era prevedibile sin dalla firma della convenzione e non può costituire un fatto nuovo nel senso dell'art. 129 CC. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione anche su tal punto.

                                   4.   Nell'appello l'attore rimprovera al Pretore aggiunto di avere ritenuto erroneamente immutabile il contributo alimentare pattuito dalle parti “vita natural durante” nella convenzione sugli effetti del divorzio. Come il suo avvocato di allora ha confermato in qualità di testimone – egli adduce – la clausola “riservato l'art. 129 CC” è stata inserita nella convenzione sugli effetti del divorzio proprio per tenere conto di cambiamenti importanti che sarebbe­ro potuti sopraggiungere nella situazione delle parti, a cominciare dalla cessazio­ne del­l'attività lucrativa da parte di lui. Quest'ultima eventualità – egli prosegue – non era prevedibile, poiché a quel momento egli intendeva continuare a lavorare, come del resto ha fatto per sette anni. E imprevedibile era anche – egli soggiunge – il suo secondo matrimonio, ancor più all'età di 69 anni. La rendita di fr. 437.– mensili che l'ex moglie percepisce come reddito del capitale ricevuto in liquidazione del regi­me dei beni, poi, neppure esisteva al momento in cui si è fissato nella convenzione sugli effetti del divorzio il contributo alimentare destinato a coprire il debito mantenimento di lei. Senza dimenticare che AO 1 è proprietaria anche di due appartamenti a __________, di cui alme­no uno può essere appigionato.

                                         Quanto alla contrazione del proprio reddito in seguito alla cessazione dell'attività lucrativa, l'appellante fa valere che ciò ha comportato una diminuzione delle sue entrate mensili “in ragione di oltre fr. 3500.–”, mentre grazie alla nuova rendita da capitale la convenuta ha visto lievitare i propri introiti di fr. 437.– mensili. Tale cambiamento giustifica a sua avviso la soppressione del contributo alimentare, AO 1 potendo “mantenersi autonomamente” con la rendita AVS, la rendita previdenziale di fr. 500.– mensili, la rendita da capitale di fr. 437.– mensili e la messa a frutto di uno degli appartamenti a __________. Per contro – epiloga l'appellante – con il proprio reddito di fr. 2580.– mensili egli non è in grado di sopperire nemmeno al fabbisogno minimo accertato da questa Camera in fr. 3129.50 mensili nella sentenza cautelare del 1° febbraio 2018 (sopra, lett. C). Ciò giustifica “ampiamente” l'accoglimento del­l'appello e la soppressione del contributo alimentare per la convenuta.

                                   5.   La modifica di un contributo alimentare dovuto all'ex coniuge in virtù di una sentenza di divorzio è disciplinata dall'art. 129 CC. Secondo l'art. 129 cpv. 1 prima frase CC, se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita fissata nella senten­za di divorzio può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa. La modifica presuppone che fatti nuovi, importanti e duraturi sopraggiunti nella situazione del debitore o del creditore impongano una regolamentazione contributiva diversa. La procedura di modifica non ha lo scopo di correggere la sentenza precedente, ma di adattare quest'ultima alle nuove circostanze. Ora, un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per fissare il contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio. Determinante non è la sua prevedibilità, bensì esclusivamen­te la circostanza che il contributo alimentare sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto. Tutt'al più si presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato considerando eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della pattuizione (sentenza del Tribunale federa­le 5A_964/2018 del 26 giugno 2019 consid. 3.2.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 131 III 199 consid. 2.7.4). Non si presume in ogni modo che un contributo di mantenimento sia stato fissato considerando fatti meramente prevedibili.

                                   6.   Nel caso specifico il Pretore aggiunto ha accertato che al momento di firmare la convenzione sugli effetti del divorzio, il 7 maggio 2008, “non era assolutamente intenzione del signor AP 1 di interrompere la propria attività lavorativa” (sentenza impugnata, consid. 3). Il che è sicuramente vero, ove si pensi che a 69 anni l'attore ha continuato a lavorare ancora per sette anni, finché si è risolto a smettere per ragioni di salute. Nemmeno la convenuta ha mai preteso, del resto, che nel 2008 l'appellante prevedesse di cessare, almeno a termine, l'attività lucrativa. Anzi, sentito come testimone, l'avv. L__________ __________ ha dichiarato che proprio perché il suo cliente continuava a lavorare, egli ha preteso che nella convenzione sugli effetti del divorzio figurasse, per quanto riguardava il contributo di mantenimento in favore della moglie, la clausola “resta riservato l'art. 129 cpv. 1 CC” (verbali, pag. 15 in fondo). Il primo giudice opina che l'espressione “vita natural durante” riferita al contributo alimentare per la moglie indichi una rendita non modificabile a norma dell'art. 127 CC. In realtà simile locuzione significa semplicemente “senza limiti di tempo”. Una clausola di immutabilità nel senso dell'art. 127 CC va stipulata per contro in termini chiari ed espliciti. Ciò non è il caso nella fattispecie.

                                         Il Pretore aggiunto reputa che la cessazione dell'attività lucrativa da parte dell'attore fosse prevedibile. L'evento sarà anche sta­to prevedibile, data soprattutto l'età di AP 1, ma al momento di sottoscrivere la convenzione sugli effetti del divorzio esso non è stato previsto, tant'è che non se ne sono disciplinate le conseguenze, salvo rinviare (telegraficamente) all'art. 129 cpv. 1 CC. Non si disconosce che un contributo di mantenimen­to si presume determinato tenendo conto di circostanze future già certe o altamente probabili. Nel 2008 tuttavia non si sapeva se, a che momento ed eventualmen­te in che misura l'attore avrebbe smesso di lavora­re. Contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, non si poteva prevedere così se, quando e di quanto si sarebbe ridotto il suo guadagno. Che poi il reddito dell'attore dichiarato nella convenzione sugli effetti del divorzio fosse inferiore a quello effettivo influisce, se mai, sul risultato del calcolo, ma non osta di per sé a una modifica del contributo litigioso.

                                   7.   Accertato che la cessazione dell'attività lucrativa da parte dell'attore costituisce un cambiamento suscettibile di giustificare una modifica del contributo alimentare per la convenuta fissato nella sentenza di divorzio, poco giova interrogarsi se costituisca motivo di modifica anche il secondo matrimonio dell'attore o la rendita di fr. 475.– mensili che la convenuta percepisce dal momento in cui ha messo a frutto quanto ottenuto in liquidazione del regi­me dei beni. Appurata l'applicabilità dell'art. 129 cpv. 1 CC, infatti, il giudice aggiorna l'insieme dei fattori presi in considerazione al momento del divorzio, non solo quelli che giustificano una modifica del contributo (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_230/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 6.1 e 5A_700/2016 del 6 novembre 2017 consid. 4.2). Nella fattispecie l'aggiornamento dei dati necessari per il giudizio non deve limitarsi pertan­to al reddito conseguito dal­l'attore dopo la fine dell'attività lucrativa, ma deve estendersi anche al fabbisogno minimo di lui, al reddi­to conseguito dall'ex moglie (dal momento ch'essa percepisce una rendita di fr. 475.– mensili grazie all'impiego di quel che ha ricevuto in liquidazione del regi­me matrimoniale), come pure al fabbisogno minimo di lei ove fossero intervenuti mutamenti.

                                   8.   La modifica o la soppressione di un contributo alimentare presuppone, poi, un raffronto tra le condizio­ni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato fissato il contributo e la nuova situazio­ne. Il giudice non deve fissare un contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria (o su quella in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta). E sapere in che misura ciò giustifichi una soppressione o una riduzione del contributo non è solo una questione di calcolo, ma anche di equità (RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii). Chiamato a ridefinire importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, il giudice continua ad applicare i criteri esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC. Se il reddito dei coniugi basta per sopperire al rispettivo mantenimento, il patrimonio non entra in linea di conto. In caso contrario, nulla impedisce che un coniuge possa essere tenuto – o che entrambi i coniugi possano essere tenuti – a consumare la rispettiva sostan­za, anche qualora si tratti di beni propri, reddito e patrimonio essendo posti sul medesimo piano (art. 125 cpv. 2 n. 5 CC). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che anche un coniuge senza attività lucrativa debitore di contributi alimentari e il cui reddito della sostanza non basti per assicurare il mantenimento dell'altro coniuge può essere obbligato ad attingere al proprio patrimonio per garantire all'altro coniuge il fabbisogno minimo del diritto civile (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2 con rinvii).

                                         I principi appena riassunti valgono anche in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC. Ove il reddito da attività lucrativa e quello della sostanza non bastino più per conservare il tenore di vita al quale ogni coniuge aveva diritto secondo la sentenza di divorzio, il giudice può imporre al coniu­ge debitore di intaccare il proprio patrimonio per continuare a versare la rendita fissata in precedenza, anche se prima della separazione i coniugi non attingevano al capitale per il loro sostentamento (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3 v. anche I CCA, sentenza 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).

                                   9.   Nella fattispecie risulta dalla convenzione sugli effetti del divorzio che nel 2008 il reddito del marito ammontava a circa fr. 8900.– mensili, che il fabbisogno minimo di lui era di circa fr. 5000.– mensili, che il reddito della moglie ammontava a fr. 1612.– mensili e il fabbisogno minimo di lei era di circa fr. 3800.–. Su tali basi è stato pattuito il contributo alimentare per la convenuta di fr. 2000.– mensili, più una rendita previdenziale di fr. 500.– mensili (sopra, lett. A). Il marito rimaneva così con un margine disponibile di circa fr. 1400.– mensili e la moglie con un margine disponibile di fr. 312.– mensili. Tali dati vanno raffrontati a quelli aggiornati su redditi e fabbisogni al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito sull'azione di modifica.

                                         a)   Quale fosse il reddito dell'attore al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito non risulta dalla sentenza impugnata. L'appellante asserisce che tale entrata si è ridotta a fr. 2580.– mensili, ma l'affermazione non è verosimile. Se il reddito al momento del divorzio ammontava a fr. 8900.– ed è diminuito, secondo lo stesso appellante, “in ragione di oltre fr. 3500.–”, esso dev'essersi attestato attorno ai fr. 5400.– mensili. Non incombe a questa Camera, in una causa retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), promuovere ricerche di sua iniziativa negli atti di prima sede. Comunque sia, basti ricordare che davanti al Pretore aggiunto l'interessato riconosceva, dopo la cessazione del­l'attività lucrativa, entrate per fr. 5358.– mensili, già dedotti fr. 411.– di imposte alla fon­te (memoriale conclusivo, pag. 7 a metà).

                                         b)   Riguardo al proprio fabbisogno minimo, l'interessato sostie­ne che “l'importo di fr. 3129.50 mensili indicato della decisione cautelare del 15 dicembre 2017 (…) va aumentato del 20%”. A torto. Intanto perché il supplemen­to del 20% cui egli si riferisce invocando la sentenza di questa Camera del 15 settembre 2009 (inc. 11.2009.46) va calcolato sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, mentre il fabbisogno minimo accertato dal Pretore aggiunto nel citato decreto cautelare del 15 dicembre 2017 era già quel­lo “allargato” del diritto civile, tant'è che comprendeva il premio svizzero della cassa malati, di fr. 287.50 mensili (non obbligatorio in Italia), i costi d'automobile, di fr. 280.– mensili (non destinati a scopi professionali), le imposte di fr. 800.– mensili (estranee al minimo esistenziale del diritto esecutivo) e finanche l'indennità pensionistica di fr. 500.– mensili versata all'ex moglie (I CCA, senten­za inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 7b, 7c e 8). Inoltre perché la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del diritto esecutivo è semplicemente la soglia sotto la quale un debitore alimentare non può essere ridotto a vive­re, ma non influisce sul calcolo del fabbisogno minimo co­me tale, che in concreto rimane perciò di fr. 3129.50 mensili.

                                         c)   Quanto al reddito della convenuta, l'appellante ripete che costei percepisce fr. 437.– mensili come provento del capitale ricevuto in liquidazione del regime dei beni (vendita dell'abitazio­ne coniuga­le a __________), ciò che l'interessata ammette (duplica spontanea, 2° foglio in alto). L'appellante insiste anche sulla locazione di un appartamento a __________, proprietà della convenuta. Sentito come testimo­ne, l'avv. L__________, precedente legale dell'attore, ha dichiarato però che al momento di fissare il contributo alimentare per la convenuta, nel maggio del 2008, si era già considerata tale circostanza (“Si trattava di un'eredità lasciata da una zia; erano due appartamenti che sono stati ereditati uno dalla signora AO 1 qui presente e uno della di lei sorella. Ricordo che il rendimento catastale indicato era abbastanza basso e si è quindi tenuto conto di questo immobile riconoscendo un fabbisogno allargato al signor AP 1”: verbale del 14 maggio 2018, pag. 16). Che cosa sarebbe mutato da allora l'appellante non spiega. Nelle condizioni descritte il reddito di AO 1 va accertato così in fr. 2049.– mensili (fr. 1612.– di rendita AVS e fr. 437.– da reddito di capitale).

                                         d)   Relativamente al fabbisogno minimo della convenuta (fr. 3800.– mensili), nemmeno l'appellante adombra mutazioni. Al riguardo non soccorre pertanto diffondersi.

                                10.   Riassumendo, al momento del divorzio il marito rimaneva, dopo avere erogato alla moglie il contributo alimentare di fr. 2000.– e la rendita pensionistica di fr. 500.– mensili, con un margine disponibile di circa fr. 1400.– mensili. Da parte sua la moglie, una volta ricevuto il contributo alimentare e la rendita pensionistica, si ritrovava con un margine disponibile di fr. 312.– mensili. Attualmente l'attore rimane, dopo avere stanziato alla moglie il contributo alimentare e la rendita pensionistica, con un margine disponibile di soli fr. 228.50 mensili (reddito fr. 5358.–, fabbisogno minimo fr. 3129.50 già compresi i fr. 500.– mensili dovuti all'ex moglie, meno il contributo alimentare di fr. 2000.–). La convenuta si ritrova per contro con un margine disponibile di circa fr. 750.– mensili (reddito fr. 2049.–, contributo alimentare e rendita pensionistica fr. 2500.– complessivi, meno il fabbisogno minimo di fr. 3800.–). Raffrontate le due situazioni, lo squilibrio risulta manifesto. Ripristinare sostanzialmente quelle che erano le proporzio­ni iniziali impone di ricondurre il contributo alimentare per la convenuta da fr. 2000.– a fr. 1425.– mensili, fer­mo restando che la rendita pensionistica di fr. 500.– mensili non è in discussione. In tal modo l'attore potrà conservare, dopo avere versato il contributo alimentare di fr. 1425.– mensili e la citata rendita di fr. 500.– mensili, un margine disponibile di circa fr. 800.– mensili. La convenuta si ritroverà a suo turno, dopo avere percepito il contributo alimentare e la rendita pensionistica, con un margine di circa fr. 175.– mensili. Su scala minore, ciò rispecchia la situazione iniziale. Entro tali limiti l'appello merita quindi accoglimento.

                                11.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo di mantenimento litigioso da fr. 2000.– a fr. 1425.– mensili, ma non la soppressione dell'obbligo. Si giustifica così che sopporti cinque settimi degli oneri processuali e che rifonda alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotta (tre settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado segue identica sorte.

                                12.   Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede (dinanzi al primo giudice egli non aveva postulato tale beneficio), invano si cercherebbe nell'appello un benché mini­mo cenno di motivazione. Ciò basterebbe per dichiarare la richiesta irricevibile. Comunque sia, dalla tassazione 2016 (l'ulti­ma agli atti, prodotta dall'attore il 17 maggio 2018, dopo la chiusura dell'istruttoria) AP 1 risulta possedere sostanza imponibile per fr. 37 345.–, di cui fr. 18 305.– netti di titoli e numerario). Non può dirsi quindi versare in ristrettezze tali da non poter retribuire il proprio legale per il patrocinio nella procedura di appello (art. 117 lett. a CPC).

                                13.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge davanti a questa Camera la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (cfr. sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare di fr. 2000.– mensili dovuto da AP 1 a AO 1 in virtù della sentenza di divorzio emanata il 23 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è ridotto a fr. 1425.– mensili dal 1° agosto 2017.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono poste per cinque settimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 1030.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 1400.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per cinque settimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

                                  III. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                 IV.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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