Incarto n. 11.2019.40
Lugano 1 aprile 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2019.94 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 marzo 2019 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 13 marzo 2019 presentato da AP 1 contro il “decreto supercautelare” emesso il 7 marzo 2019 e sul contestuale reclamo per ritardata giustizia nei confronti del
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016 da CO 1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di RE 1 (1978) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2016.216), con istanza “cautelare e supercautelare” del 21 febbraio 2019 l'attore ha chiesto di vietare alla moglie – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di lasciare la Svizzera con il figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012) e di modificare il luogo di residenza. Egli ha instato altresì perché la convenuta fosse obbligata a depositare la carta d'identità del figlio e perché quest'ultimo gli fosse affidato, revocando la custodia parentale della madre.
B. Con decreto supercautelare di quello stesso 21 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha affidato provvisoriamente il figlio al padre con effetto immediato, ha disciplinato il diritto di visita della madre in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza in un centro designato dalle autorità del Canton Zurigo, ha vietato a RE 1 di lasciare la Svizzera con il figlio e di modificare il suo luogo di residenza, ordinandole inoltre di depositare in Pretura entro cinque giorni tutti i documenti di legittimazione del figlio. J__________ è stato consegnato il giorno medesimo al padre, che abita a __________. Un appello presentato da RE 1 contro tale decreto è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. 11.2019.37).
C. Il 25 febbraio 2019 RE 1 ha postulato la revoca del decreto supercautelare e ha chiesto di essere convocata al contraddittorio o, quanto meno, il ripristino della sua custodia parentale con facoltà per il padre di esercitare il diritto di visita nei modi precedentemente stabiliti. Il Pretore aggiunto ha notificato l'istanza il 28 febbraio 2019 a CO 1, convocando le parti a una discussione del 15 maggio 2019. Il 6 marzo 2019 RE 1 si è nuovamente rivolta al Pretore aggiunto con un'istanza cautelare per ottenere l'affidamento immediato del figlio, la regolamentazione delle relazioni personali paterne e l'ordine al marito di depositare i documenti di legittimazione del figlio. Con decreto supercautelare del 7 marzo 2019 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza, anticipando la discussione di tutte le richieste cautelari al 29 aprile 2019 (inc. CA.2019.94).
D. Contro il decreto appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 13 marzo 2019 in cui sollecita, già in via supercautelare e cautelare, l'accoglimento delle domande da lei formulate con l'istanza del 6 marzo 2019 o, subordinatamente, il rinvio degli atti al Pretore aggiunto perché convochi “le parti all'udienza per il contraddittorio, rispettando il principio di celerità imposto per la procedura di provvedimenti supercautelari”. La Camera non ha chiesto osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una procedura di divorzio. Adottate con il rito sommario (art. 271 lett. a CPC), le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito nemmeno si pone, litigioso essendo l'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Il “reclamo” della convenuta, che va quindi trattato come appello, è stato presentato inoltre cinque giorni successivi alla notificazione del decreto impugnato. Tempestivo, esso è pertanto ricevibile.
2. Provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contradditorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è di principio analoga qualora il giudice respinga la richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). A meno che il giudice, pur respingendo
l'istanza supercautelare, convochi ugualmente le parti in udienza o inviti ugualmente il convenuto a presentare osservazioni scritte, nel qual caso tale decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte. Se invece il giudice respinge i provvedimenti cautelari richiesti senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguenza, impugnabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.44 del 21 settembre 2018 consid. 2 con rinvii, destinato a pubblicazione). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza supercautelare della moglie, convocando le parti all'udienza del 29 aprile 2019. Sulle richieste respinte il decreto cautelare non è quindi finale, e come tale non è impugnabile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.115 del 12 ottobre 2108 consid. 3). Ne segue che in concreto l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.
3. Si volesse anche ritenere che con l'appello RE 1 postuli l'adozione di “provvedimenti supercautelari volti a mantenere inalterato l'oggetto del contendere, ovvero la custodia del figlio presso la madre”, la richiesta non sarebbe destinata a miglior sorte. Questa Camera ha già avuto modo di precisare in effetti che competente per statuire come autorità di primo grado in materia di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio è il giudice naturale, quand'anche la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo. Il relativo giudizio spetta pertanto al Pretore (I CCA, sentenze inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015, consid. 5 e inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015, consid. 7).
4. Nel suo memoriale RE 1 lamenta anche una violazione del principio di celerità, rimproverando al primo giudice di procrastinare la trattazione del caso a scapito degli interessi del figlio. In tale misura l'atto può dunque essere trattato come reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC).
a) Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).
b) Secondo l'art. 265 cpv. 1 CPC in caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l'intervento, il giudice può ordinare un provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. Nel contempo, il giudice convoca le parti a un'udienza che deve aver luogo “quanto prima” (unverzüglich, sans délai) oppure assegna alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte. Sentita la controparte, egli pronuncia senza indugio sull'istanza (cpv. 2). La legge non fissa termini per la convocazione all'udienza o per l'inoltro di osservazioni scritte. Dandosi una celerità accresciuta, ad ogni modo, ciò deve aver luogo rapidamente, entro 5 o 10 giorni (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 40 ad art. 265; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 265; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 53 ad art. 265), al massimo entro 20 giorni (Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 23 ad art. 254).
c) In concreto, come detto, con decreto supercautelare del 21 febbraio 2019 il Pretore aggiunto ha affidato provvisoriamente il figlio al padre con effetto immediato, ha disciplinato il diritto di visita materno in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza in un centro designato dalle autorità del Canton Zurigo, ha vietato a RE 1 di lasciare la Svizzera con il figlio e di modificare il proprio luogo di residenza, ordinandole inoltre di depositare in Pretura entro cinque giorni tutti i documenti di legittimazione del figlio. Quello stesso giorno, al termine della scuola, J__________ è stato consegnato al padre, che abita a __________. Sollecitato dalla madre,
il Pretore aggiunto ha convocato le parti a un'udienza del 15 maggio 2019, salvo poi anticiparla, sempre su richiesta di RE 1, al 29 aprile 2019.
d) Che la Pretura del Distretto di Lugano sia sovraccarica di lavoro o affetta da problemi organizzativi dovuti alla mancanza di personale è possibile. Sta di fatto che la modifica repentina della custodia parentale, la consegna immediata del ragazzo al padre che abita a centinaia di chilometri in un'altra area linguistica e la concessione di un diritto di visita sotto sorveglianza limitato a quattro ore la settimana alla madre costituisce senza dubbio un intervento grave e particolarmente incisivo. In condizioni del genere la convenuta doveva potersi esprimere celermente, anche perché un appello contro un decreto supercautelare non entra – come si è visto – in linea di conto. Dati gli interessi in gioco e l'eccezionalità del caso si imponeva così una trattazione celere ed eccezionalmente prioritaria dell'istanza cautelare, il bene del figlio non tollerando incertezze sull'affidamento parentale e sul luogo di residenza. In simili circostanze la convocazione a un'udienza a quasi tre mesi prima e in ogni modo a oltre due mesi di distanza dal sollecito della convenuta non è ammissibile e offende l'imperativo di celerità imposto dal caso. Ne segue che il reclamo dev'essere accolto e il Pretore aggiunto va invitato a indire senza indugio il contraddittorio.
5. Le spese processuali dell'appello contro il decreto supercautelare seguono la soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato oggetto di notificazione. Riguardo al reclamo per ritardata giustizia, si giustifica di rinunciare alla riscossione di oneri processuali a carico dello Stato, che è parte in tale procedimento, ma non dall'assegnare ripetibili alla reclamante. Tenuto conto che per far valere le proprie ragioni un legale solerte e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di un'ora e mezzo di lavoro, l'indennità per ripetibili può essere definita in fr. 500.–.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese dell'appello di fr. 250.– sono poste a carco dell'appellante.
3. Il reclamo per ritardata giustizia è accolto e il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, è inviato a indire senza indugio il contraddittorio cautelare.
4. Non si riscuotono spese per il reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.
5. Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6.
Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (consid. 5 e dispositivo n. 4).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).