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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.06.2020 11.2019.3

June 9, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,821 words·~9 min·3

Summary

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: custodia e contributo alimentare per i figli. Reclamo presentato erroneamente in luogo di un appello

Full text

Incarto n. 11.2019.3

Lugano 9 giugno 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.737 (modifica di misure a protezione dell'unio­ne coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 giugno 2017 da

 CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 RE 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 3 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 21 dicembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 21 dicembre 2018, emessa a modifica di misure protrettrici dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha affidato dal 1° gennaio 2019 a CO 1 (1977) i figli C__________ (nata il 28 dicembre 2010) e G__________ (nato il 9 dicembre 2012), riservando a RE 1 (1979) il seguente diritto di visita: tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina (con accompagnamento dei figli alla scuo­la o all'asilo), come pure un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 18.00 fino al lunedì mattina (con accompagnamento dei figli alla scuola o all'asilo), oltre a due settimane durante le va-canze scolastiche estive (tre settimane nel 2019), una settimana durante le vacanze natalizie e metà delle vacanze di Ognissanti.

                                         RE 1 è stato condannato inoltre a versare dal gennaio del 2019 un contributo alimentare di fr. 1734.85 mensili (di cui fr. 929.40 per l'accudimento) in favore di C__________ e uno di fr. 1647.65 mensili (di cui fr. 929.40 per l'accudimento) in favore di G__________, assegni familiari non compresi. Per l'ammontare di fr. 3382.50 mensili (più gli assegni familiari) il Pretore aggiunto ha ordinato altresì una trattenuta di stipendio a carico del padre. Ciò posto, egli ha tenuto i genitori a farsi carico in ragione di metà ciascuno delle spese straordinarie per i figli “in quanto preventivamente discusse e concordate” e ha autorizzato CO 1 a trasferirsi con C__________ e G__________ dal 1° settembre 2019 “nel Distretto di Lugano”, obbligandola a “garantire la continuità delle terapie mediche necessarie per i figli presso gli attuali specialisti”. “La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese per complessivi fr. 1600.–” sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. CO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  B.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 gennaio 2019 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – “l'affido congiunto” dei figli tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina, la permanenza di C__________ da lui nel periodo scolastico tutti i lune­dì, martedì, giovedì e venerdì durante la pausa di mezzogiorno per il pranzo, identica permanenza da parte di G__________ non appena questi avrebbe iniziato la scuola elementare, come pure un gradua­le aumento del tempo trascorso dai figli con lui, “tenuto conto dell'età e del loro benessere”. Il convenuto chiede altresì una riduzione del contributo alimentare per C__________ a fr. 883.40 mensili e del contributo alimentare per G__________ a fr. 727.15 mensili (assegni familiari non compresi), il divieto a CO 1 di trasferire il domicilio dei figli e la soppressione della trattenuta di stipendio. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2019 CO 1 propone di respingere il reclamo. Il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso il 24 gennaio 2019 effetto sospensivo limitatamente all'autorizzazione a CO 1 di trasferirsi con i figli nel Distretto di Lugano.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui vertano su questioni meramente patrimoniali, simili misure sono suscettibili di appello se il valore litigioso dell'ultima conclusione formulata davanti al Pretore raggiungeva almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contese essendo, oltre al contributo alimentare per C__________ e G__________, la custodia parentale e le relazioni personali con i figli, controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 24 dicembre 2018. Introdotto il 3 gennaio 2019, ultimo giorno utile, il ricorso è di per sé tempestivo. Il problema è che avverso la sentenza del Pretore aggiunto RE 1 non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se il reclamo possa essere trattato come appello.

                                   2.   La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

                                   3.   Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come reclamo, ma nella motivazio­ne RE 1 definisce a più riprese il ricorso proprio co­me “reclamo” (termine che figura anche nella richiesta di giudizio) e si vale dei motivi di ricorso (arbitrio) tipici di tale rimedio giuridico (art. 320 lett. b CPC). Il convenuto ha quindi inoltrato recla­mo con l'intenzione di presentare reclamo, non di presentare appello. D'altro lato l'improponibilità del reclamo contro la decisione del Pretore aggiunto era manifesta. Intanto – come detto (consid. 1) – la custodia parentale e la disciplina delle relazioni personali con i figli non sono controversie patrimoniali nel senso dell'art. 308 cpv. 2 CPC, sicché l'ipotesi di un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– non poteva nemmeno entrare in linea di con­to. A parte ciò, il valore litigioso dei contributi alimentari rimasti in discussione dinanzi al Pretore aggiunto era manifestamente su-periore a fr. 10 000.–, ove appena si consideri la differenza tra la pretesa dell'istante, variante tra fr. 1563.– e fr. 2113.– mensili per C__________ e tra fr. 1500.– e fr. 1779.– mensili per G__________ (assegni familiari non compresi) rispetto all'offerta del convenuto, di fr. 883.40 mensili per C__________ e fr. 727.15 mensili per G__________ (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio.

                                   4.   Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore aggiunto figura soltanto il reclamo. Un'indicazione errata delle possibilità di impugnazione non può creare tuttavia una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava alla patrocinatrice del convenuto leggere l'art. 308 CPC per accorgersi dell'inesattezza e sincerar­si che la decisione di primo grado era impugnabile mediante appello. Un reclamo non poteva dunque entrare in linea di conto. 

                                   5.   Non si trascura che il reclamo in oggetto è stato “trattato come appello” per il conferimento dell'effetto sospensivo. Il decreto presidenziale del 24 gennaio 2019 è stato emanato tuttavia ai tempi in cui questa Camera non aveva ancora recepito la giurisprudenza del Tribunale federale evocata dianzi (consid. 2). Prima di allora un rimedio giuridico erroneo era convertito, se appena possibile, nel mezzo d'impugnazione concretamente ammissibile. La decisione del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami (pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408) ha segnato un cambiamento in senso restrittivo.

                                         Questa Camera l'ha applicata per la prima volta nella sentenza inc. 11.2017.64 del 25 aprile 2019 e si è tenuta da allora a tale orientamento (sentenze inc. 11.2020.17 dell'8 aprile 2020, inc. 11.2019.125 del 4 novembre 2019 e inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019). Ne segue che, irricevibile, il reclamo sfugge a qualsiasi disamina.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. CO 1, che ha formulato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili. È vero che per eccepire l'irricevibilità di un rimedio giuridico sarebbero bastate poche frasi. È altrettanto vero però che al momento in cui l'istante ha presentato il memoriale del 21 gennaio 2019 questa Camera non aveva ancora conformato la propria giurispudenza alla menzionata de-cisione del Tribunale federale. CO 1 non poteva escludere dunque che le censure del reclamante sarebbero state trattate nel merito. In buona fede si è così espres­sa al riguardo.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile, sia che riguardi l'affidamento e la disciplina delle relazioni personali con i figli, questioni senza valore litigioso, sia che riguardi i contributi alimentari, il cui valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione del-l'unione coniugale – comprese le relative modifiche – essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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