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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2019 11.2019.18

November 7, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,506 words·~23 min·5

Summary

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

Full text

Incarto n. 11.2019.18

Lugano, 7 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2017.37 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 aprile 2017 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 31 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 14 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 20 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Riviera ha sciolto il matrimonio contratto il 31 marzo 1989 da AP 1 (1959) e AO 1 (1952), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui figura, tra l'altro, la seguente clausola:

                                         2.  Contributo di mantenimento a favore della moglie

                                             Per il mantenimento della moglie, il signor AP 1 verserà, anticipatamente ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 4600.– fino al 30 giu-gno 2024, ovvero fino al momento del pensionamento del marito (8 giugno 2024), previsto a 65 anni.

                                             Tale importo sarà versato in aggiunta al salario e alle rendite che la moglie percepirà dopo il suo (pre-)pensionamento (AVS, pensione, sostitutiva ecc.) e fino al 30 giugno 2024, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato del marito.

                                             Il menzionato importo sarà indicizzato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2013, base novembre 2012, nella misura che il signor AP 1 sia posto al beneficio di analoga compensazione al rincaro.

                                             In aggiunta a quanto precede (…), il marito si impegna a continuare a versare il premio mensile di fr. 500.–, riferibile all'assicurazione III pilastro

                                            stipulata dal marito presso __________ Assicurazioni (n. polizza __________,

                                             scadenza 29 febbraio 2024), il cui valore alla scadenza del contratto di fr. 144 000.– sarà integralmente destinato ad ammortare il debito ipotecario di fr. 517 000.– assunto dalla moglie. Inoltre il marito si impegna a continuare a pagare il premio dell'assicurazione sulla vita (n. polizza __________) che ha lo scopo di garantire il pagamento del premio dell'assicurazione III pilastro in caso di decesso.

                                             In caso di mancato pagamento dei premi delle polizze n. __________ e n. __________ il marito si riconosce espressamente debitore nei confronti della moglie di una somma equivalente ai premi mensili e/o annuali delle due assicurazioni (considerate pure le eventuali indicizzazioni) scaduti e non pagati dal marito (in parte o totalmente) alle date previste dalle polizze.

                                             Il marito consegna alla moglie copia delle due polizze assicurative in questione.

                                         A quel tempo AP 1, licenziato in diritto, era segretario generale della __________. AO 1 era impiegata a metà tempo presso l'amministrazione cantonale. Dal 1° giugno 2016 AP 1 è inabile al lavoro nella misu­ra dell'80% e dal giugno del 2017 percepisce una rendita dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla Cassa __________ di __________.   

                                  B.   Nel frattempo, il 19 aprile 2017, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona, al quale ha chiesto di modificare la senten­za di divorzio nel senso di sopprimere dal 1° giugno 2017 il contributo alimentare per l'ex moglie, di liberarlo dall'obbligo di pagare i premi delle due polizze assicurative, fermo restando che al momento in cui sarà esigibile il capitale l'importo accumulato grazie alle due polizze fino al maggio del 2017 rimarrà destinato all'ammortamento del debito gravante la particella n. 1977 __________ proprietà dell'ex moglie, e di esonerarlo dal­l'obbligo di corrispondere l'equivalente dei premi assicurativi non pagati dal 1° febbraio 2014 al 1° giugno 2017. La soppressione del contributo alimentare e del pagamento relativo ai premi delle polizze assicurative è stata postulata già in via cautelare.  

                                  C.   All'udienza del 7 giugno 2017, indetta per la discussione cautelare, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istante ha replicato e la convenuta ha duplicato. Entrambe le parti hanno notificato prove. Con decreto cautelare del 22 agosto 2017, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha ridotto il contributo alimentare per l'ex moglie a fr. 2691.– mensili (sospendendolo per la differenza di fr. 1909.– mensili) ove l'istan­te avesse continuato a pagare i premi delle due polizze assicurative, rispettivamente a fr. 3291.– mensili (sospendendolo per la differenza di fr. 1309.– mensili) ove l'istante non avesse più pagato i premi. L'istruttoria cautelare è iniziata il 24 agosto 2017.

                                  D.   Alla successiva udienza del 22 novembre 2017 il Pretore aggiun­to ha proceduto all'interrogatorio dell'istante, ha richiamato l'incarto fiscale inerente alla tassazione 2016 di AP 1 e ha chiuso l'istruttoria cautelare. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 14 gennaio 2018 l'istante ha ribadito le proprie domande iniziali. Nel suo allegato del 10 gennaio 2018 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza o, in via subordinata, di fissare il contributo cautelare in fr. 3291.– mensili (come nel decreto cautelare del 22 agosto 2017), rivendicando in entrambi i casi un'indennità di fr. 6000.– per ripetibili. Al memoriale conclusivo della controparte inoltre essa ha replicato spontaneamente il 23 gennaio 2018, formulando una volta ancora la medesima proposta.

                                  E.   Statuendo con decreto cautelare del 14 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, nel senso che ha ridotto il contributo di mantenimento litigioso a fr. 2763.55 mensili (sospeso per la differenza di fr. 1836.45 mensili) qualora l'istante avesse continuato a pagare i premi delle due citate polizze presso la __________ Assicurazioni, rispettivamente a fr. 3363.55 mensili (sospeso per la differenza di fr. 1236.45 mensili) qualora avesse interrotto il pagamento dei premi. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1900.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2019 nel quale postula l'accoglimento della propria istanza cautelare e la conseguente riforma della decisione impugnata, non senza rivendicare in caso di accoglimento dell'appello un'indennità di fr. 2700.– per ripetibili di primo grado. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2019 AO 1 propone, in ordine, di estro-mettere dagli atti i documenti acclusi all'appello e, nel merito, di respingere il ricorso, rivendicando ripetibili di secondo grado per fr. 3100.–.

Considerando

in diritto:                 1.   I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC) impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiunges­se almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che l'istante chiede di sopprimere il contributo alimentare per l'ex moglie di complessivi fr. 3363.55 mensili dal 1° giugno 2017 al 30 giugno 2024. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla legale dell'istante il 21 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 31 gennaio successivo (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude due certificati del 29 gennaio 2019, l'uno del medico generalista dott. __________ M__________ di __________ (doc. B) e l'altro della psichiatra e psicoterapeuta dott. __________ Z__________ di __________ (doc. C), in cui i due professionisti dichiarano ch'egli è da considerare completamente inabile al lavoro a causa di “gravi patologie croniche e progredienti”. Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni all'appel­lo un conteggio ricevuto nel gennaio del 2019 dalla __________ Assicurazioni SA che attesta le sue spese mediche e i premi della cassa malati da lei pagati nel 2018. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nem­meno con la diligenza ragionevolmente esi­gibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Nella fattispecie i documenti in questione sono successivi all'emanazione del decreto cautelare. I due certificati medici, in particolare, costituiscono un aggiornamento di due attestati precedenti (doc. S e T). Si tratta quindi di atti ricevibili. Quanto alla rilevanza dei nuovi documenti ai fini del giudizio, essa sarà esaminata in appresso.

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riepiloga­to in primo luogo i criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio a titolo cautelare (consid. 1). Posto ciò, egli ha calcolato il reddito dell'istante in complessivi fr. 8695.– mensili (rendita intera AI fr. 2350.–, rendita LPP fr. 5778.60, reddito da attività lucrativa come docente alla scuola di segretario comunale fr. 67.–, reddito ipotetico fr. 500.– per consulenze varie: consid. 2) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 5331.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 1755.–, “costi salute” fr. 738.–, spese d'au­tomobile fr. 1448.–, imposte fr. 540.45: consid. 3). Nelle circostan­ze descritte egli ha constatato che AP 1 fruisce di un mar­gine disponibile di fr. 3363.55 mensili. Fino a concorrenza di tale somma ha ritenuto così che, pendente causa, egli possa continuare a versare il contributo alimentare pattuito per la convenuta nella convenzione sugli effetti del divorzio senza vedere le­so il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (consid. 4).

                                         Il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che dal raggiungimento dell'età pensionabile AO 1 consegue entrate maggiori rispetto a quanto essa guadagnava al momento del divorzio. Ha ricordato però che, in virtù della convenzione firmata a quel momento, il contributo alimentare pattuito di fr. 4600.– mensili è dovuto dall'istante in aggiunta a qualsivoglia reddito conseguito dal lei. Riguardo alla riduzio­ne cautela­re del contributo a fr. 3363.55 mensili il primo giudice ha ritenuto poi che, nel complesso, tale riduzione non pregiudichi le entrate della convenuta, almeno provvisoriamente e transitoriamente per la durata dell'istruttoria di merito (consid. 5). Inoltre egli ha autorizzato l'istan­te a pagare direttamente i premi delle due note assicurazioni (fr. 600.– mensili complessivi), ciò che del resto AP 1 si era impegnato a fare nella convenzione sugli effetti del divorzio, riversando alla moglie in tal caso la differenza di fr. 2763.55 mensili (consid. 6). Onde, in definitiva, l'accoglimento parziale del­l'istanza cautelare.

                                   4.   Nell'appello AP 1 contesta anzitutto il metodo di calcolo applicato dal Pretore aggiunto per determinare in via cautelare il contributo di mantenimento litigioso, dolendosi che pendente causa gli sia lasciato solo l'equivalente del fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, mentre a suo parere si sarebbe dovuto operare un raffronto equitativo tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e la nuo­va situazione venutasi a creare in seguito alla sua inabilità lucrativa. Se non che, come si vedrà senza indugio, così argomentando egli confon­de i criteri che governano la modifica cautelare di una sentenza di divorzio con quelli preposti a una modifica della sentenza stessa nel merito.

                                         a)   Intanto questa Camera ha già avuto modo di ricorda­re che il giudice chiamato a statuire a titolo cautelare nell'ambito di una causa volta alla modifica di contributi di mantenimento dovuti in ossequio a una sentenza di divorzio può decretare la soppressione o la riduzione di tali contributi solo eccezionalmente e con grande cautela, ove la situazione economica rispetto al momento del divorzio appaia chiaramente mutata già a un som­mario esame. Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la senten­za che sarà pronunciata in esito al­l'azio­ne di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dal­l'introduzione della procedura, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto egli dovrà versare in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la cui modifica nel merito esplica effetti solo per il futuro (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami). Per di più, la soppressione o la riduzione di contributi di mantenimento in via cautelare è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, in specie, qualora non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella sentenza di divorzio neppure per la durata del processo (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con riferimenti).

                                         b)   Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, di conseguenza, in concreto il Pretore aggiunto non doveva raffrontare ai fini del decreto cautelare le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e la nuova situazione venutasi a creare, precorrendo la sentenza di merito. Doveva valutare semplicemente – ed è quel che ha fatto – se si potes­se ragionevolmente esigere che AP 1 continuasse a versare, in attesa della sentenza finale, il contributo alimentare (o almeno parte del contributo alimentare) fissa­to in favore di AO 1 nella convenzione sugli effetti del divorzio. Come detto, di per sé tale valutazione avrebbe dovuto considerare anche gli interessi economici dell'ex moglie. Nella fattispecie però la convenzione sugli effetti del divorzio prevede che il contributo alimentare pattuito per AO 1 è dovuto in aggiunta a qualsiasi reddito della beneficiaria. Decisivo è unicamente sapere pertanto, in circostan­ze del gene­re, se non si possa pretendere che per vedere – nell'ipotesi a lui favorevole – soppresso (o ridotto) il contribu­to di mantenimento in favo­re della convenuta AP 1 attenda la decisione di merito.

                                         c)   Il Pretore aggiunto ha ritenuto che all'istante vada garantito, pendente causa, il fabbisogno minimo del diritto esecutivo, limite intangibile che va sempre assicurato a ogni debitore alimentare (DTF 144 III 505 consid. 6.4). E siccome AP 1 non è più in grado di elargire pendente cau­sa il contributo di mantenimento pattuito (fr. 4600.– mensili più il premio delle due note polizze assicurative), egli ha ridotto cautelarmente l'obbligo alla differenza tra l'attuale reddito di lui (fr. 8695.– mensili) e l'attuale fabbisogno minimo secon­do il diritto esecutivo, compreso il premio delle due poliz­ze assicurative (fr. 5331.45 mensili). La giurispruden­za ha già avu­to modo di applicare identico principio a coniugi che, risposatisi o andati a vivere in comunione domestica con terze persone, chiedano la soppressione (o la riduzio­ne) di contributi di mantenimento per i figli. Non solo pendente causa, ma finanche nel merito (art. 129 cpv. 1 CC). Quei debitori, in altri termini, possono invocare unicamen­te la garanzia del loro minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (art. 93 LEF), non quella del minimo esistenziale “allargato” del diritto civile, e ciò unicamente per la loro perso­na, non per il loro nuovo nucleo familiare (DTF 144 III 505 consid. 6.5).

                                         d)   Nella fattispecie è pacifico che l'appellante vive in comunione domestica con una terza persona. Sta di fatto però ch'egli deve versare contributi di mantenimento soltanto all'ex moglie, i due figli essendo già maggiorenni e autosufficienti. V'è da domandarsi pertanto se nell'azione di modifica egli possa chiedere in via cautelare una soppressione (o una riduzione) del contributo litigioso solo invocando la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo o se gli sia sufficiente valersi a tal fine, più in generale, del sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica. La questio­ne può, per ora, rimanere irrisolta. Dovesse risultare in effetti che a AP 1 il Pretore aggiunto ha garantito pendente causa non solo l'equivalen­te del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, ma una più estesa tutela, la questione potrebbe risultare superata.

                                   5.   Il minimo esistenziale di un debitore sposato o che vive in comunione domestica con un terzo consiste, secondo il diritto esecutivo, nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano lui soltanto, ovvero un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (si pensi agli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cas­sa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va riconosciuto, per principio, nella metà della pigione relativa all'abita­zione coniugale o della comunione domestica, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzio­ni interne fra conviventi sul riparto delle spese comuni. Un'ec­cezione ricorre solo qualora il coniuge o il partner del debitore non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non entrano in linea di conto, come non entrano in linea di conto le imposte (RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7 con richiami, I-2013 pag. 714 consid. 7b; v. anche DTF 144 III 506 consid. 6.5).

                                         a)   Nel fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore aggiunto ha calcolato – correttamente – la metà del minimo

                                               esistenziale per coppia (fr. 1700.– mensili: FU n. 68/2009 pag. 6292), di fr. 850.– mensili. Il minimo esistenziale per persona sola di fr. 1200.– mensili fatto valere dall'appellante non è pertinente e poco importa che la convivenza di lui sussistesse già ai tempi del divorzio.

                                         b)   Riguardo al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha riconosciuto complessivi fr. 1755.– mensili. L'appellante non contesta l'ammontare. Si duole che nel suo fabbisogno mini­mo il primo giudice abbia inserito solo fr. 1255.– mensili, ma ciò non è vero (decreto impugnato, consid. 3). Che poi al momento del divorzio i coniugi prevedessero un costo dell'alloggio di fr. 2000.– mensili non è di rilievo ai fini del giudizio.

                                         c)   Secondo l'appellante il Pretore aggiunto avrebbe dovuto includere nel suo fabbisogno minimo un onere fiscale di alme­no fr. 1613.– mensili e non solo di fr. 540.45 mensili. Come lo stesso Pretore aggiunto fa notare, tuttavia (decreto impugna­to, consid. 3), nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo nemmeno andrebbero considerate le imposte. L'esborso di fr. 540.45 mensili riconosciuto all'istante da AO 1 in prima sede costituisce dunque una maggiorazione rispetto al fabbisogno minimo del diritto esecutivo.

                                         d)   Sostiene l'appellante che i “costi salute” inclusi dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo per fr. 738.– mensili ammontano in realtà a fr. 1905.– mensili. Il Pretore ha spiegato, da parte sua, che l'importo di fr. 738.– mensili è composto del premio della cassa malati (fr. 555.– mensili) e di spese docu-mentate che non rientrano nella copertura obbligatoria. In realtà il premio della copertura obbligatoria secondo la LAMal è in concreto di fr. 415.30 mensili (doc. Q n. 14). Si volessero anche riconoscere le altre spese sanitarie ammesse dal Pretore aggiunto (fr. 183.50 mensili), nel fabbisogno mini­mo dell'istan­te figura pur sempre una maggiorazione di fr. 140.– mensili per l'assicurazione complementare rispetto al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Quanto alle ulteriori spese fatte valere dall'istante, nel­l'appello egli si limita a rinviare genericamente ai “documenti prodotti”. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

                                         e)   Le spese d'automobile riconosciute dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo dell'istante (fr. 1448.– mensili) consistono nella rata del leasing (fr. 1215.– mensili), nel premio RC del­l'automobile (fr. 150.– mensili), nell'imposta di circolazione (fr. 80.– mensili) e nella vignetta autostradale (fr. 3.35 mensili). L'appellante chiede che gli si riconoscano spese per fr. 2409.– mensili, di cui fr. 300.– per il carburante, fr. 158.40 mensili per una copertura assicurativa “relax” e fr. 250.– mensili per “servizi”. Questa Camera ha già avuto occasione di spiegare tempo addietro, tuttavia, che spese per un veico­lo privato possono essere inserite nel minimo esistenziale del diritto esecutivo soltanto se l'uso del mezzo è destinato a scopi professionali o è necessario per esigenze mediche o è indispensabile – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – per l'esercizio del diritto di visita (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con riferimenti). Il Pretore aggiunto ha giustificato la spesa in concreto “con particolare riferimento alle visite mediche” e al conseguimen­to del reddito ipotetico da parte dell'istante (decreto impugnato, consid. 3). Per tacere del fatto però che nulla di preciso è dato di sapere sulla frequenza di tali visite né sul relativo tragitto, per recarsi dal medico l'appellante potrebbe far capo ai mezzi pubblici anziché usare una L__________ “__________”. Quanto al conseguimento del guadagno ipotetico, come si vedrà oltre da tale imputazione di reddito si può prescindere, ciò che rende senza oggetto l'uso del veicolo privato per scopi professionali. Ne segue che per quanto riguarda le spese di trasferta l'appellante si è visto riconoscere una maggiorazione di almeno fr. 1000.– mensili rispetto al fabbisogno minimo del diritto esecutivo.

                                         f)    L'appellante include nel proprio fabbisogno minimo una posta di fr. 400.– mensili per un non meglio determinato “prestito personale (cfr. tassazio­ne)”, apparentemente ignorato dal Preto­re aggiunto. Sia come sia, il rimborso di debiti personali ordinari può essere fatto valere nel fabbisogno minimo per rapporto a contributi alimentari spettanti all'altro coniuge solo se il debito è stato contratto con l'accordo di quel coniuge, nel comu­ne interesse della famiglia (DTF 127 III 292 a metà; più recentemente: 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 7c). Non consta – né l'appellante asserisce – che ciò sia il caso nella fattispecie.

                                         g)   L'istante rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto nel fabbisogno minimo un'indennità per pasti fuori casa di fr. 494.– mensili poiché tali pasti “non appaiono professionalmente necessari e non possono quindi rientrare nel minimo LEF” (decreto impugnato, consid. 3). Egli obietta di “prendere i pasti del mezzogiorno fuori casa, raggiugendo la compagna in un ristorante fisso”. Non pretende tuttavia di dover pranzare al ristorante per un'esigen­za oggettiva qualsia-si. La sua richiesta non può dunque trovare accoglimento.

                                         h)   Infine l'appellante rivendica nel proprio fabbisogno minimo una spesa di fr. 500.– mensili per “attività del tempo libero”, allegando che – come conferma il suo psichiatra di fiducia – gli è necessario coltivare “possibilità di svago, quali sport, hobbies o, in termini generali, stimoli che possano attivare il relativo piacere e interesse”, come passeggiate in montagna, la pratica del kayak, dello sci, della bicicletta e la lettura. Il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione la richiesta. Ammesso e non concesso che una simile spesa possa trovare posto nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo, in ogni modo, l'importo fatto valere non è minimamente documentato. È lungi quindi dal risultare verosimile.

                                   6.   Se ne conclude che nel caso in esame il Pretore aggiunto non ha lasciato AP 1, pendente causa, con il solo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, ma gli ha concesso all'atto pratico una maggiorazione di almeno fr. 1680.– mensili. Certo, l'appellante contesta anche il guadagno di fr. 67.– mensili che il Pretore gli ha imputato come docente alla scuola di segretario comunale e il reddito ipotetico di fr. 500.– stimato per “consulenze varie” (decreto impugnato, consid. 2). Quand'anche si accertassero nondimeno le entrate di lui in soli fr. 8128.– mensili (da lui riconosciuti: appello, pag. 7 verso l'alto), dopo avere versato all'ex moglie il contributo cautelare fissato dal primo giudice egli rimane pur sempre con un margine disponibile di oltre fr. 1000.– mensili su quello che sarebbe il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo. E con un simile agio si può ragionevolmente pretendere che in pendenza di causa egli versi all'ex moglie l'importo di fr. 3363.55 mensili (compresi fr. 600.– per i premi delle due menzionate polizze assicurative) decretato in via cautelare dal Pretore aggiunto. In proposito l'appello è infondato.

                                  7.   L'appellante reputa ingiusto che la convenuta incassi complessivi fr. 7307.55 mensili (fr. 3944.– di rendite, fr. 3363.55 di contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto a titolo cautelare) per rapporto a un fabbisogno minimo di (a suo dire) fr. 3912.– mensili, mentre egli è ridotto a vivere con il minimo esistenziale del diritto esecutivo. A parte il fatto però che – come si è appena illustrato – il Pretore aggiunto ha lasciato all'istante un fabbisogno minimo abbondantemente maggiorato rispetto alle previsioni del­l'art. 93 LEF, la convenzione sugli effetti del divorzio alla base del contributo alimentare di cui l'istante chiede la soppressione stabilisce che il contributo medesimo è dovuto a AO 1 “in aggiunta al salario e alle rendite che la moglie percepirà dopo il suo (pre-)pensionamento (AVS, pensione, sostitutiva ecc.) fino al 30 giugno 2024, e ciò anche in caso di pensionamento anticipato del marito”. Sapere se la situazione economica della convenuta sia migliorata al punto da non più giustificarsi la pattuizione iniziale è un problema che attiene al merito e la cui soluzione non può essere anticipata nel quadro di un giudizio cautelare.

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 3100.– (in realtà fr. 2930.–: 9 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.– l'una, più spese per fr. 100.– e l'IVA). L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di contributi alimentari va definito però secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 10). Premesso ciò, nella fattispecie il valore litigioso ammonta a fr. 442 000.– (contributo alimentare di fr. 4600.– più fr. 600.– di premi assicurativi dovuto dal 1° giugno 2017 fino al 30 giugno 2024). Il procedimento cautelare risultan­do relativamente semplice, si giustifica in concreto di applicare l'aliquota del 6.5% (art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), come pure l'aliquota del 25% trattandosi di una procedura sommaria e quella del 35% dandosi un ricorso in appello (art. 11 cpv. 2 del citato regolamento). A ciò si aggiunge il 10% di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per un totale di fr. 3000.– arrotondati.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 8), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazio­ne di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confer­mato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'ap­pellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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