Incarto n. 11.2019.15
Lugano 27 marzo 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2014.219 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 agosto 2014 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 dicembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1975) si sono sposati a __________ il 2 giugno 2006. Dal matrimonio è nato G__________, il 6 settembre 2006. Il marito è comandante d'aereo alle dipendenze della __________, __________, di stanza all'aeroporto di __________. La moglie è assistente di volo per la __________ AG e collaboratrice amministrativa della fondazione __________, entrambe all'aeroporto di __________. Dopo avere vissuto nel Ticino, dal quarto anno di età di G__________ la famiglia ha traslocato nel Canton Zurigo. I coniugi vivono separati dal 3 agosto 2012, quando il marito si è
trasferito a __________ in un suo appartamento (proprietà per piani n. 29 837, pari a 98.500/1000 della particella n. 1354 RFD), pur conservando un alloggio nella regione di __________ per agevolare gli incontri con il figlio.
B. In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata il 5 ottobre 2012 da AP 1, con sentenza del 15 marzo 2013 il Giudice unico del Tribunale del Distretto di Bülach (Bezirksgericht Bülach, Einzelgericht) ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno, ha condannato AO 1 a versare dal 3 agosto 2012 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1930.– mensili, aumentato a fr. 3610.– mensili dal 1° agosto 2013, e uno di fr. 1400.– mensili per il figlio, ha accertato che fino al 5 dicembre 2012 il marito aveva corrisposto fr. 33 176.40 per il mantenimento della famiglia, ha stabilito che il versamento in eccesso di contributi alimentari sarebbe stato considerato nella liquidazione dei rapporti fra i coniugi e ha pronunciato la separazione dei beni dal 5 dicembre 2012. Adito dalla moglie, con sentenza del 17 dicembre 2013 l'Obergericht del Canton Zurigo ha aumentato il contributo alimentare per lei a fr. 2700.– mensili dal 3 agosto 2012 al 31 luglio 2013 e a fr. 3920.– mensili in seguito, come pure il contributo per il figlio a fr. 1600.– mensili.
C. Il 4 agosto 2014 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento del figlio con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno), senza pretendere contributi alimentari per G__________, ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, ha rivendicato fr. 9254.47 con interessi dal 4 agosto 2014 e fr. 5000.– per il deposito in garanzia della locazione a __________ e ha postulato la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. L'11 agosto 2014 AP 1 ha contestato la competenza del giudice adito, facendo valere di avere promosso azione di divorzio quello stesso 4 agosto 2014 davanti al Tribunale del Distretto di Bülach.
D. All'udienza del 24 settembre 2014, indetta per discutere l'eccezione sollevata dalla moglie, i coniugi si sono accordati nel riconoscere la competenza dell'autorità ticinese e nello stralcio della causa introdotta davanti al tribunale di Bülach (inc. CA.2014.312). Durante l'udienza essi si sono intesi anche sul calendario dei diritti di visita paterni (inc. CA.2014.302 e CA.2014.346). A una successiva udienza dell'11 dicembre 2014, destinata al tentativo di conciliazione nella causa di divorzio, i coniugi non hanno raggiunto invece un accordo sugli effetti del divorzio. Il Pretore ha assegnato così a AP 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Contestualmente egli ha omologato una nuova intesa sul diritto di visita a G__________. Lo svolgimento e il calendario delle relazioni personali sono stati poi nuovamente regolati dal Pretore con decreti cautelari del 20 gennaio, del 27 gennaio e del 13 febbraio 2015 (CA.2015.25).
E. Nella sua risposta del 29 settembre 2015 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha postulato l'affidamento del figlio con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 3920.– mensili fino al 31 agosto 2022 (da cui dedurre un terzo del suo guadagno calcolato sulla media degli ultimi sei
mesi) e uno di fr. 2000.– mensili in poi fino all'età pensionabile, come pure un contributo alimentare per il figlio di fr. 2400.– mensili fino al 31 agosto 2018 e di fr. 2600.– mensili fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione, con suddivisione a metà delle spese straordinarie per G__________. Essa ha rivendicato inoltre il versamento di fr. 185 000.– con interessi del 5% dal 5 dicembre 2012 in liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio e la divisione a metà del trattamento di fine rapporto (TFR) accumulato dal marito. L'attore ha replicato il 1° novembre 2015, respingendo le domande della convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 3 dicembre successivo, confermando le sue pretese. Alle prime arringhe del 21 gennaio 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 17 febbraio 2016.
F. Statuendo su varie istanze cautelari di AO 1 volte a regolare il suo diritto di visita, con decreto del 14 luglio 2016 il Pretore ha istituito d'ufficio una curatela educativa in favore del figlio, precisando i compiti del curatore (inc. CA.2015.526). Contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera mediante appello del 28 luglio 2016, appello che è stato stralciato dal ruolo per desistenza il 30 agosto 2016 (inc. 11.2016.70). Lo stesso giorno l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti di Bülach Nord ha designato __________ S__________ quale curatrice educativa. Con decreto cautelare del 4 maggio 2018 il Pretore ha poi incaricato la curatrice di organizzare un sostegno psicoterapeutico per G__________ (inc. CA.2018.140). A tale scopo è stato designato lo psicologo __________ G__________ di __________.
G. L'istruttoria della causa di divorzio è stata dichiarata chiusa l'11 maggio 2018 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 6 luglio 2018 l'attore ha riaffermato sostanzialmente le sue domande iniziali, postulando il mantenimento della curatela educativa e del sostegno psicologico per il figlio con suddivisione dei costi a metà tra i genitori. Nel suo allegato del 10 luglio 2018 la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista, tranne adeguare la pretesa alimentare per sé a fr. 3870.– fino al 13° anno di età del figlio, ridotti a fr. 3570.– in seguito fino alla sua età pensionabile, e quella per G__________ a fr. 2392.60 mensili fino al 13° anno di età e a fr. 3692.60 fino alla maggiore età o al termine della formazione, quantificando in fr. 244 767.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni e in fr. 34 951.– l'indennità in esito alla divisione della previdenza professionale estera del marito.
H. Statuendo l'11 dicembre 2018, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha disposto il riparto a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per
l'esecuzione), ha riconosciuto alla moglie un'equa indennità di fr. 36 627.– giusta l'art. 124e CC a valere come divisione degli averi previdenziali accumulati all'estero dal marito e ha obbligato quest'ultimo a versare alla moglie fr. 19 312.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Inoltre egli ha affidato G__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di vista paterno, confermando la curatela educativa con i relativi compiti, così come la misura di sostegno terapeutico nella forma di regolari controlli evolutivi con suddivisione dei costi a metà tra i genitori. Infine ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3076.– mensili per il figlio fino al 16° anno, aumento a fr. 1976.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi) e ha respinto la pretesa alimentare della moglie. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 gennaio 2019 nel quale chiede di riformare la decisione impugnata aumentando
la sua spettanza in liquidazione dei rapporti di dare e avere con AO 1 a fr. 24 307.– e revocando la curatela educativa in favore del figlio, come pure il sostegno terapeutico nella forma di controlli evolutivi. Con osservazioni del 25 marzo 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, le misure a protezione del figlio litigiose davanti al Pretore non considerandosi, salvo eccezioni estranee alla fattispecie, controversie patrimoniali (I CCA, sentenza inc. 11.2018.92 del 31 dicembre 2019 consid. 1 con rinvii). Riguardo alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della moglie il 12 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC e sarebbe scaduto domenica 27 gennaio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello la convenuta acclude una comunicazione 20 dicembre 2018 dell'istituto scolastico frequentato dal figlio, così come una lettera scritta quello stesso giorno dai compagni di scuola di G__________ (plico doc. 66). Dal canto suo, AO 1 produce con le osservazioni all'appello scambi di posta elettronica intercorsi con la moglie e con l'insegnante del figlio il 1°, il 2 e l'11 novembre 2018 (plico doc. 1). Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela del minorenne (art. 296 CPC), tali documenti vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione dei rapporti di dare e avere fra le parti, come pure le misure a protezione del figlio consistenti nella curatela educativa e nel sostegno terapeutico in forma di regolari controlli evolutivi. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
Sulla liquidazione dei rapporti dare e avere
4. Accertato che l'attore pretendeva il versamento di fr. 9254.57 per contributi alimentari erogati in eccesso e per la mancata rifusione di spese giudiziarie a lui dovute in esito al procedimento archiviato nel Canton Zurigo, il Pretore ha constatato che nella sentenza del 15 marzo 2013 il Giudice unico del Tribunale distrettuale di Bülach aveva calcolato in fr. 33 176.40 l'ammontare dei contributi alimentari versati dal marito fino al 5 dicembre 2012 per il mantenimento della famiglia, soggiungendo che di eventuali contributi corrisposti in eccesso si sarebbe tenuto conto nella liquidazione del regime dei beni. Il Pretore ha appurato tuttavia che da un conteggio allestito dal marito il 28 gennaio 2014 (doc. III) emergeva un saldo in favore di lui di soli fr. 8564.97. In mancanza di puntuali contestazioni da parte della convenuta, la quale si limitava a definire il conteggio incomprensibile, egli ha riconosciuto così la pretesa del marito. E in esito alla compensazione dei rispettivi crediti è risultato un conguaglio in favore della moglie di fr. 19 312.–.
a) L'appellante contesta il risultato del calcolo che precede, sostenendo che in realtà il conguaglio in suo favore ammonta a fr. 24 307.–. Essa censura in particolare il credito del marito di fr. 8564.97 per contributi versati in eccesso, facendo valere che dal conteggio presentato dall'attore stesso si evincono pagamenti in esubero per complessivi fr. 13 664.97 (fr. 13 559.60 nel 2012 e fr. 105.37 nel 2013), ma anche pagamenti in difetto per complessivi fr. 10 094.63 (fr. 5100.– più fr. 4994.63), di modo che AO 1 sarebbe creditore di soli fr. 3570.34 e il conguaglio finale in favore di lei ammonta a fr. 24 307.–.
b) Intanto ci si potrebbe domandare se la doglianza, sollevata per la prima volta in appello, sia ricevibile. Davanti al Pretore, la convenuta si era limitata infatti a eccepire l'“incomprensibilità” del citato conteggio. Sia come sia, è vero che per quanto riguarda il credito della moglie il calcolo dell'attore non è di immediata comprensione, ove appena si consideri che alla posta zuviel/zuwenig bezahlte UHB figurano, l'una dopo l'altra, le cifre di fr. 5100.– e di fr. 4994.63 (doc. III). Resta il fatto che di fronte a un obbligo contributivo di fr. 85 800.– (zu leistende UHB) dall'agosto del 2012 fino al dicembre del 2013, il marito ha versato complessivi fr. 94 364.37 (geleistete UHB), onde un suo credito di fr. 8564.37. L'opinione del Pretore resiste dunque alla critica.
Sulle misure a protezione del figlio
5. Il Pretore ha affidato G__________ alla madre e ha respinto la richiesta di quest'ultima, che postulava l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva. Egli ha constatato che grazie anche alle misure di accompagnamento adottate nel corso della procedura G__________ ha ritrovato un equilibrio e una stabilità “che vanno pro-tetti e tutelati”. A suo parere, nondimeno, “la strada affinché i genitori adottino quotidianamente un atteggiamento cooperante e intraprendano tutti gli sforzi presumibili per mantenere la reciproca comunicazione in modo autonomo appare lunga e difficile”. Occorre mantenere dunque, “in questa fase ancora essenziale”, la figura della curatrice educativa, per continuare a mediare soluzioni tra i genitori e vegliare al benessere del minore. Sempre nell'ottica di garantire al figlio “uno spazio neutrale e di appurare gli effettivi benefici derivatigli dalla fine della lite tra i genitori”, il Pretore ha confermato altresì l'intervento dello psicoterapeuta __________ G__________, limitandone però l'intervento a regolari controlli evolutivi.
a) L'appellante censura la conferma della curatela educativa, così come il mantenimento dei controlli evolutivi da parte dello psicoterapeuta, contestando l'utilità di simili provvedimenti. Essa sostiene che, come ha rilevato lo stesso psicoterapeuta in un rapporto del 29 settembre 2018, finita la causa di divorzio i rapporti tra il figlio e i genitori sarebbero migliorati, tant'è che lo specialista ha escluso pericoli per lo sviluppo di G__________ dopo di allora. Oltre a ciò, sottolinea l'appellante, nemmeno il dott. M__________ G__________, pediatra del figlio, ha evocato rischi per lo sviluppo del minore, sconsigliando finanche un sostegno psicoterapeutico. Nonostante l'elevata conflittualità con il marito, la convenuta afferma di essere sempre stata attenta ai bisogni e al bene del ragazzo, come attestano i miglioramenti scolastici di G__________, passato dal livello B al livello A, e dall'ottimo rapporto da lui intrattenuto con i compagni di classe. Per la convenuta, in definitiva, le misure adottate dal Pretore non sono giustificate, men che meno necessarie e neppure rispettose del principio della proporzionalità.
b) L'art. 308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minorenne. In una causa di divorzio tale facoltà spetta al giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Al curatore possono essere conferiti speciali poteri, come la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC). Il compito del curatore può anche essere limitato alla vigilanza di tali relazioni. La curatela ha lo scopo in tal caso di stemperare le tensioni esistenti fra i genitori e di agevolare le relazioni del figlio con il genitore non affidatario. Ove la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nello svolgimento delle visite, il compito del curatore educativo, che si apparenta a quello di un intermediario o di un negoziatore, può essere limitato alla vigilanza delle relazioni personali, a vegliare in specie a che le relazioni con il genitore non affidatario si svolgano come ha deciso l'autorità e a regolare – se necessario – le modalità pratiche, mitigando le tensioni fra genitori (DTF 140 III 243 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; sentenza 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2; v. anche RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.139 del 18 febbraio 2019 consid. 5). Le misure a protezione del figlio, ad ogni modo, non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori. Sono provvedimenti intesi a tutelare il bene del figlio quando i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (art. 307 cpv. 1 CC).
c) Nella fattispecie è fuori dubbio che la convenuta si occupi convenientemente del figlio, che G__________ sia sereno con lei, che i risultati scolastici del ragazzo e i rapporti di lui con i compagni siano soddisfacenti. A ben vedere, tuttavia, per quel che è della curatela educativa l'appellante si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore. Che i rapporti fra genitori siano ancora fortemente conflittuali trova riscontro in una relazione 31 ottobre 2018 della curatrice educativa __________ S__________. Che tale combattività abbia reso necessarie numerose decisioni cautelari sul diritto di visita paterno è un dato di fatto. Il Pretore ha poi spiegato che il comportamento della madre è preoccupante e che la mancanza di comunicazione e di cooperazione tra i genitori lede il bene del minore. Sotto questo profilo si cercherebbe invano di sapere come l'appellante intenda ovviare a tali difficoltà. Né si desume una qualsivoglia strategia di distensione dei litigi. Al contrario: nell'appello l'interessata sottace completamente il problema.
d) Né la situazione pare sistemarsi con la pronuncia del divorzio, ove appena si pensi al tenore delle comunicazioni di posta elettronica prodotte da AO 1 in questa sede (doc. 2 di appello). Per di più, nel suo rapporto del 31 ottobre 2018 la curatrice educativa __________ S__________ definisce i rapporti tra i genitori come altamente conflittuali, tant'è che le azioni dell'uno sono percepite come una provocazione o un'umiliazione da parte dell'altro. La comunicazione tra i due è sì garantita per posta elettronica, ma poi la discussione si sposta sul piano emotivo. A detta della curatrice, AP 1 desidera avere meno contatti possibili con l'attore e di essere lasciata in pace, mentre AO 1 si duole del fatto che costei non promuova i contatti del figlio con lui, limitandoli all'indispensabile. Sentita personalmente dall'autorità di protezione di Bülach Nord, l'appellante ha dichiarato che G__________ versa in un conflitto di lealtà, che non vorrebbe nemmeno incontrare il padre, che prima dell'istituzione della curatela la situazione era normale, nel senso che AO 1 comunicava le date delle viste e lei decideva (modalità che auspicherebbe di ripristinare in caso di revoca della curatela), che con l'andare del tempo sarebbe preferibile lasciar decidere al figlio se vedere il padre o no e concedere a G__________ il tempo da trascorrere con gli amici, non senza accennare infine a profonde divergenze di lei con la curatrice (rapporto dl 30 novembre 2018 agli atti). Tali circostanze sono semplicemente passate sotto silenzio dalla convenuta, che nell'appello si limita a vaghe assicurazioni, salvo disconoscere che perfino davanti al Pretore essa aveva ammesso come “le incomprensioni e i veri e propri litigi riguardano lo svolgimento del diritto di visita (memoriale conclusivo del 10 luglio 2018, pag. 6). In condizioni del genere il provvedimento adottato dal Pretore appare legittimo, mere istruzioni ai genitori (art. 307 cpv. 3 CC) apparendo inefficaci, e risponde ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità. Anche in proposito l'appello è destinato così all'insuccesso.
e) Quanto al sostegno terapeutico, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante il Pretore non ha ordinato di proseguire la psicoterapia, ma si è limitato a prevedere regolari controlli evolutivi del figlio per monitorare lo stato psichico e l'evolvere della situazione, come raccomandava __________ G__________ nel citato referto del 29 settembre 2018. Non si disconosce che in quella relazione lo specialista, oltre a reputare inutile una psicoterapia ambulatoriale, sottolineava come da un punto di vista terapeutico e dello sviluppo psicologico sarebbe stato di grande sollievo per il ragazzo se i problemi matrimoniali dei genitori fossero finalmente risolti, ciò che consentirebbe a G__________ di allentare la tensione e gli permetterebbe di mantenere un rapporto più aperto e leale con entrambi i genitori. In realtà, per tacere del fatto che la pronuncia del divorzio non pare sufficiente – da sé sola – per stemperare la tensione tra i genitori e ricomporre il palese conflitto di lealtà in cui vive il figlio, proprio il fatto di vigilare sullo sviluppo di G__________ dopo la fine della causa di divorzio permetterà di accertare se la situazione sarà migliorata. L'aggiornamento della situazione consentirà così di stabilire se le misure di protezione saranno ancora necessarie o potranno essere revocate. Nulla muta l'opinione del pediatra di G__________, opinione che risale peraltro al febbraio del 2016. Tutto ponderato, anche sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge a censura e l'appello vede la sua sorte segnata.
8. Le spese del pronunciato odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, adeguate ripetibili. AO 1 chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 3000.–. Ora, l'entità delle ripetibili nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) è definita, per costante giurisprudenza di questa Camera, in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2019, consid. 21a). L'ammontare dell'indennità dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro necessario e dal tempo impiegato dall'avvocato (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella stesura di un memoriale di osservazioni (7 pagine, compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) in una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà. Si giustifica così di retribuire un po' più di sette ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2500.– (arrotondati).
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative a misure di protezione per il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione a:
– Bülach;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).