Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2020 11.2019.145

April 2, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,360 words·~22 min·3

Summary

Misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari, contributo di mantenimento per la moglie

Full text

Incarto n. 11.2019.145

Lugano 2 aprile 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2019.68 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da

 AO 1   (già patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

statuendo sull'appello presentato il 16 dicembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore l'11 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati a __________ il 21 ottobre 1998. Dal matrimonio sono nati A__________, (l'11 dicembre 1999), N__________ (il 22 ottobre 2002) e G__________ (il 30 settembre 2005). Il marito è informatico alle dipendenze della __________ SA di __________. La moglie lavora al 90% come assistente back office per la A__________ SA di __________. I coniugi si sono separati nel maggio 2019, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1408 RFD, proprietà della moglie) per trasferirsi prima dai suoi genitori a __________ e poi, dall'agosto 2019, in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 9 ottobre 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a tutela del­l'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di N__________ e G__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1595.– mensili per ogni figlia (assegni familiari compresi) dal giugno 2019. Essa ha chiesto inoltre l'edizione di svariata documentazione dal marito in virtù dell'art. 170 CC e ha instato per una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, quanto meno, per il gratuito patrocinio.

                                  C.   Nella sua risposta del 24 ottobre 2019 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'affidamento di N__________ e G__________ alla madre, riservato il suo diritto di visita, e all'attribuzione del­l'alloggio coniugale alla moglie, salvo chiedere la vendita del fondo e la suddivisione a metà del ricavo. Per le figlie il convenuto ha offerto un contributo alimentare imprecisato, previa deduzione delle loro prevedibili entrate, chiedendo inoltre di imputare sui contributi alimentari la somma di fr. 19 563.85 da lui già versata “per costi diretti di pertinenza della moglie”. Infine egli ha sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   All'udienza del 4 novembre 2019, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure di protezione, le parti han­no mantenuto le loro domande. L'istruttoria è cominciata seduta stante. Con decreto cautelare emesso a verbale quello stesso giorno “nelle more istruttorie” il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie, uno di fr. 958.– mensili per N__________ e uno di fr. 1135.– mensili per G__________, assegni familiari non compresi.

                                 E.   Adita mediante appello dell'8 novembre 2019 da AP 1, con decisione del 28 novembre 2019 questa Camera ha annullato il decreto cautelare testé citato per quanto riguarda il

                                         contributo alimentare in favore della moglie e ha rinviato gli atti

                                         al Pretore perché emanasse su tal punto un giudizio motivato (inc. 11.2019.129). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5A_1060/2019 dell'8 gennaio 2020.

                                  F.   Statuendo sul rinvio, con decreto cautelare emesso l'11 dicembre 2019, sempre “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 286.50 mensili entro il 10 di ogni mese, la prima volta entro il 10 gennaio 2020. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.

                                  G.   Contro il decreto cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di esonerarlo da qualsiasi contributo alimentare per la moglie, di ripartire il contributo di mantenimento per le figlie tra i genitori “salvaguardando la copertura del suo fabbisogno personale” e di far corrispondere il termine di pagamento dei contributi alimentari al momento del ricevimento dello stipendio (tra il 22 e il 25 del me­se). ll memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'entità del contributo alimentare in favore della moglie (fr. 286.50 mensili) in discussione davanti al Pretore, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al convenuto il 13 dicembre 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________). Introdotto il 17 dicembre successivo (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Al rimedio giuridico AP 1 acclude quattro ricevute di pagamento del 1° settembre, del 1° ottobre, del 1° novembre e del 1° dicembre 2019 inerenti alla restituzione rateale di un prestito ottenuto dai genitori, richiamando altresì la documentazione allegata al suo precedente appello dell'8 novembre 2019. Come si è spiegato nella sentenza del 28 novembre 2019, nondimeno, 16 dei 19 documenti figurano già nel fascicolo trasmes­so a que-sta Camera dal Pretore, onde l'inutilità del richia­mo. Due altri documenti sono nuovi, ma l'interessato non pretende che fosse impossibile sottoporli al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non soccorrono dunque i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC per versarli agli atti. L'ulti­mo documento, del 10 novembre 2019, è successivo invece al decreto del Pretore ed è di per sé proponibile (doc. 60), ma riguar­da la figlia N__________, il cui contributo alimentare non è più in discussione. Quanto alle ricevute di pagamento, fossero anche ricevibili, esse non sono di ausilio per il giudizio, come si vedrà in appresso (consid. 5f).

                                   3.   Litigioso rimane unicamente il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 7478.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4944.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 540.–, pasti fuori casa fr. 242.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.80, assicurazione per la cauzione del­l'appartamento ‟Swiss­cautionˮ fr. 18.–, spese di trasferta fr. 200.–, ‟ass. auto; leasing e imp. circ. autoˮ fr. 400.–, carburante fr. 100.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 167.30, premio dell'assicurazione ‟terzo pilastroˮ fr. 519.–, onere fiscale fr. 300.–).

                                         Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha determinato il reddito in fr. 3558.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3690.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, onere ipotecario [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro delle figlie] e costi del gas fr. 366.–, pasti fuori casa fr. 242.–, premio della cassa malati fr. 544.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 135.85, leasing fr. 380.–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 130.70, imposta di circolazione fr. 50.15, spese di trasfer­ta fr. 141.–, spese legali fr. 200.–, onere fiscale fr. 150.–).

                                         Per quel che riguarda i fabbisogni in denaro delle figlie, il Pretore li ha stabiliti in fr. 958.– mensili per N__________ e in fr. 1135.– mensili per G__________, come nel precedente decreto cautelare (al riguardo confermato in appello). Nelle condizioni descritte, dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo giudice ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 309.– mensili, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 286.50 mensili.

                                   4.   L'appellante non contesta il reddito della moglie di fr. 3558.– mensili per un'attività al 90%, ma chiede di imputare alla medesima un'entrata di fr. 4200.– mensili corrispondente a quanto essa guadagnerebbe lavorando a tempo pieno. Sostiene che

                                         l'istante ha anch'essa l'obbligo di lavorare al 100% “al fine di contribuire al mantenimento delle figlie” e fa valere di avere egli medesimo rinunciato, proprio in tale ottica, all'offerta del suo datore di lavoro, che gli proponeva di ridurre il grado d'occupazione. Egli pretende così che qualora alla moglie sia riconosciuto un reddito al 90%, analogo trattamento vada riservato anche a lui.

                                         a)   Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela del­l'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa decisione continua a sussiste­re fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dal­l'art. 163 CC. Per principio i coniugi continuano quindi ad assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la giurisprudenza correlata all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela del­l'unione coniugale: quando non sia possibile attingere a un'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za) non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostan­te le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o

                                               l'estensione di un'attività lucrativa da par­te del coniuge in questione sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professiona­le e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiami).

                                         b)   Nella fattispecie AO 1 lavora al 90% per la A__________ SA di __________ e percepisce uno stipendio di fr. 3558.– mensili. Essa ha giustificato tale grado d'occupazione con la necessità di assicurare parallelamente il gover­no della casa, le trattative per la vendita della stessa e la cura cure delle figlie (replica, pag. 3 lett. b). Ora, in concreto il bilancio familiare registra un'eccedenza. Per pras­si costan­te quindi un genitore affidatario può essere tenuto a intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno solo dal 16° compleanno del figlio cadetto a lui affidato (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019 consid. 6c). E nel caso specifico la figlia cadetta, G__________, ha 14 anni. Ne segue che all'interessata non può (ancora) essere imposta un'attività lucrativa a tempo pieno.

                                         c)   Non si disconosce che il contratto di lavoro prodotto dall'istan­te prevede uno stipendio di fr. 4200.– mensili per un'attività al 100% (doc. B). Sta di fatto che dal 1° febbraio 2019, quando i coniugi vivevano ancora insieme, il datore di lavoro ha concesso a AO 1 una riduzione del grado d'occupazione al 90% con uno stipendio di fr. 3780.– mensili (doc. P). E a un sommario esame non si ravvisano estremi per scostarsi da tale reddito.

                                         d)   Quanto alla richiesta di ridurre al 90% il suo reddito per beneficiare dello stesso trattamento riservato alla moglie, l'appellante non può essere seguito. Per tacere del fatto che in tal caso il bilancio familiare finirebbe in ammanco, contrariamente alla moglie il convenuto non è un genitore affidatario e non deve occuparsi quotidianamente delle figlie. Non può pretendere pertanto di ridurre unilateralmente il proprio guadagno.

                                   5.   Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 7036.18 e non solo a fr. 4944.– mensili. Egli chiede che nel calcolo siano inclusi il costo del posteggio (fr. 125.– mensili), il premio dell'assicurazione protezione giuridica (fr. 46.50 mensili), le rate per il rimborso di un prestito ottenuto dai genitori (fr. 600.–mensili) e un'indennità per spese legali (fr. 200.– mensili). Si duole inoltre che il Pretore abbia ridotto le sue spese d'automobile da fr. 777.37 a fr. 400.– mensili e il premio del­l'assicurazione ‟Swisscautionˮ da fr. 20.– a fr. 18.– mensili. Infine egli fa valere che nel suo fabbisogno minimo vanno considerati i contributi di mantenimento per le figlie N__________ e G__________, di complessivi fr. 2093.– mensili. Le censure vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   In concreto l'appellante non discute il metodo di calcolo applicato dal Pretore per definire i contributi di mantenimento nella procedura a tutela dell'unione coniugale, metodo consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno familiare (fabbisogni minimi dei coniugi e fabbisogni in denaro dei figli), suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno minimo dei coniugi va definito secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma se le condizioni economiche consentono qualche margine si può aggiungere a tale minimo – per esempio – il pre­mio di un'assicurazione complementare contro le malattie, l'onere fiscale (per imposte scadute e correnti) e l'eventuale rata del leasing, ove si tratti di un veicolo di natura impignorabile (DTF 140 III 337). Può aggiungersi altresì, sempre che sia reso verosimile, il premio per un'assicurazione dell'economia domestica, per un'assicurazione contro la responsabilità civile, per l'assicurazione di un veicolo a motore, per un'assicurazione sulla vita, per una previdenza professionale facoltativa (fabbisogno mini­mo “allargato”). Se le parti si trovano in difficoltà finanziarie, per contro, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo, senza aggiunte (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; RtiD

                                               II-2017 pag. 778 consid. 6b; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 12b).

                                         b)   Per quel che è del posteggio, il Pretore non ha riconosciuto la spesa di fr. 125.– mensili perché “non dimostrata”. L'appellante ammette che all'inizio della procedura tale esborso non era reso verosimile, ma fa notare che la moglie non l'ha contestato e che, comunque sia, il costo risulta dalla documentazione acclusa al suo precedente appello dell'8 novembre 2019 (inc. 11.2019.129). Se non che, contrariamente all'opinione dell'interessato, l'istante ha esplicitamente contestato quella spe­sa, ‟non essendovi prova agli atti della pigione del posteggio” (replica, pag. 8 a metà). Per di più, il contratto di locazione esibito al Pretore indicava unicamente una pigione di fr. 1000.– mensili e un acconto spese di fr. 150.– mensili, per un totale di fr. 1250.– mensili, senza cenno ad alcun posteggio (doc. 2, 2° foglio). È vero che all'appello dell'8 novembre 2019 l'interessato ha allegato una polizza di versamento in favore del locatore per complessivi fr. 1375.–, corrispondenti al canone di locazione, alle spese accessorie e al costo di un “posteggio interno” di fr. 125.–, come risulta dalla copia del contratto di locazione prodotta con tale appello. Il problema è che, come detto (consid. 2), tali documenti non sono stati sottoposti al Pretore e non possono essere esibiti per la prima volta in questa sede. Alla manchevolezza, in altri termini, non può rimediarsi ora.

                                         c)   Riguardo al premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile, il Pretore l'ha accertato in fr. 7.80 mensili sulla scorta del doc. 10. In realtà quel documento attesta non solo il premio per tale copertura assicurativa (secondo foglio), ma anche un premio di fr. 46.50 mensili per la protezione giuridica (primo foglio). Un simile esborso rientrerebbe di per sé nella nozio­ne di fabbisogno minimo ‟allargatoˮ del diritto di famiglia (analogamente: I CCA, senten­za inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 16a). Come si vedrà in appresso, tuttavia, il Pretore ha riconosciuto senza giustificazione al marito costi di fr. 100.– mensili per il carburante dopo avere già riconosciuto spese di trasferta per fr. 200.– mensili. Il tragitto da __________ a __________ non giustificava tuttavia un'indennità più elevata di fr. 250.– mensili, di modo che il premio assicurativo di fr. 46.50 mensili può ritenersi compensato con l'ammontare di tale indennizzo.

                                         d)   In merito alla garanzia ‟Swisscautionˮ per il contratto di locazione senza deposito bancario, come si evince da una comunicazione della società assicurativa, del 13 settembre 2019, l'importo di fr. 231.– annui su cui si fonda l'appellante si riferiva al “premio forfettario d'iscrizione che copre la garanzia d'affitto fino al 31 dicembre 2019”. Il premio annuo per gli anni successivi ammonta a fr. 194.25 (doc. 11). Tenuto conto che il contributo alimentare per la moglie decorre dal gennaio del 2020, giustamente il Pretore non ha riconosciuto quindi nel fabbisogno minimo di AP 1 una spesa più elevata di fr. 18.– mensili.

                                         e)   Per quanto attiene ai costi d'automobile, il Pretore ha ritenuto le spese esposte dal convenuto, di complessivi fr. 777.40 mensili riferiti all'uso di una Mercedes-Benz “__________” acquistata do­po la separazione, “sproporzionate alla luce della situazio­ne familiare, dei motivi (non dimostrati) addotti per l'acquisto (verbale del 4 novembre 2019, pag. 2) e delle concrete necessità d'utilizzo del veicolo”. Egli si è limitato così a riconoscere fr. 400.– mensili per l'assicurazione, il leasing e l'imposta di circolazione, più fr. 100.– per il carburante e fr. 200.– per spese di trasferta. L'appellante ribadisce la necessità di disporre di un veicolo più sicuro della Smart, posseduta in precedenza, per compiere un “tragitto giornaliero di 120 km d'autostrada”. Egli rivendica pertanto il costo del leasing (fr. 567.05 mensili), il premio dell'assicurazione RC (fr. 161.07 mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 49.25 mensili).

                                                Per consolidata giurisprudenza l'inserimento della rata mensile di un leasing nel fabbisogno minimo di un coniuge presuppone che questi non abbia la disponibilità necessaria per l'acquisto del veicolo e che la vettura non appaia inutilmente dispendio­sa (DTF 140 III 341 consid, 5.2 con rinvio; I CCA, sentenza inc. 11.2010.16 del 13 dicembre 2012, consid. 9a). In concreto si può forse convenire sul fatto che il tragitto con una Smart “__________” fino a __________, quando il marito abitava __________, potesse essere poco confortevole. Al momento di stipulare un leasing più oneroso (da fr. 380.– a fr. 565.– mensili) il convenuto non poteva ignorare tuttavia che il mantenimento della famiglia non sarebbe più stato assicurato. Il veicolo in questione appare pertanto inutilmente costoso. L'interessato avrebbe dovuto procurarsi un'automobile di categoria analoga a quella in uso alla moglie (una VW “__________”), la quale costa fr. 560.85 mensili (fr. 380.– per il leasing, fr. 130.70 per il premio RC e fr. 50.15 per l'imposta di circolazione), importo inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo di AO 1. Non si dimentichi poi che nel fabbisogno minimo dell'appellante il Pretore ha incluso fr. 200.– mensili per le spese di trasferta, oltre a fr. 53.50 mensili per il carburante (sopra, consid. c), destinati al tragitto da __________ a __________ (circa 8 km), mentre alla moglie ha riconosciuto soli fr. 141.– mensili per la trasfer­ta da __________ a __________ (oltre 20 km). Nel complesso il convenuto non può quindi lamentarsi.

                                         f)    Per quel che riguarda le rate di fr. 600.– mensili destinate al rimborso di un prestito ottenuto dai genitori, il primo giudice ha ritenuto che la spesa non sia prioritaria rispetto al mantenimento della famiglia, l'interessato non avendo reso verosimile per altro di far fronte alla restituzione del mutuo. Oltre a ciò, il debito riguarda “spese concernenti una casa di proprie­tà del marito a __________ che non è abitata da nessuno e in relazione alla quale per il momento non si computa un reddito da locazione”. L'appellante obietta che quel prestito si è reso necessario in realtà per arredare il suo nuovo appartamento e per sostenere le spese dell'abitazione coniugale come l'onere ipotecario, la luce e il gas che la moglie non ha pagato. Il che può essere vero. In scritture private del 1° giugno 2017 e del 1° agosto 2019 __________ I__________ e __________ B__________ hanno sostanzialmente dichiarato di avere versato al figlio complessivi € 30 000.– per ‟far quadrare i conti per la conduzione familiare corrente, nonché a fronteggiare gli impegni precedentemente assunti (leasing, ipoteca ecc)ˮ, come pure per ‟anticipare tutte le spese inerenti alla (…) proprietà di __________ (doc. 6) e per consentire al figlio di arredare il nuovo appartamento (doc. 3). Verosimile è altresì il rimborso del prestito mediante rate di fr. 600.– mensili (ricevute di pagamento prodotte in appello).

                                               Ciò premesso, come ha sottolineato il Pretore (senza che l'appellante muova contestazioni al riguardo), debiti privati non possono essere fatti valere nel fabbisogno minimo di un coniuge solo perché sussistono. Devono essere stati contratti prima della separazione o con l'accordo dell'altro coniu­ge nel comune interesse della famiglia oppure devono essere stati stipulati dai coniugi solidalmente, sempre che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (DTF 127 III 292 a metà; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_926/2016 dell'11 agosto 2017 consid. 2.2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre 2019 consid. 8f). Ciò non è manifestamente il caso in concreto, sicché la decisione del Pretore si rivela corretta.

                                         g)   Per quel che è delle spese legali, l'appellante chiede che gli siano riconosciuti fr. 200.– mensili “per parità di trattamento”. A parte il fatto però che la pretesa è nuova, e quindi irricevibile in appello (art. 317 cpv. 1 CPC), l'attore non è assistito da un avvocato e non deve pertanto far fronte a spese legali, né si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo di lui una spesa puramente virtuale per semplice parità di trattamento. La scelta dell'attore di difendersi personalmente non legittima nemmeno lo stralcio della spesa dal fabbisogno minimo della moglie, la quale può legittimamente farsi patrocinare da un avvocato nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC).

                                         h)   L'appellante disconosce infine che il contributo alimentare per un figlio non rientra nel fabbisogno di un debitore alimentare né in quello di un genitore affidatario (I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 6b con rinvii). Al riguardo le sue rimostranze cadono dunque nel vuoto. Se ne conclude che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo del­l'appellante determinato dal Pretore in fr. 4944.– mensili merita conferma.

                                   8.   Nelle richieste di giudizio l'appellante chiede di ripartire il fabbisogno in denaro delle figlie, così come gli assegni familiari, “in ragione della forza economica dei coniugi”. Il contributo alimentare per le figlie tuttavia non può più essere rimesso in discussione, l'appello presentato l'8 novembre 2019 da AP 1 essendo stato dichiarato irricevibile su tal punto. Quanto all'assegno familiare, tale prestazione non va cumulata al reddito del genitore che la riscuote, bensì dedotta dal fabbisogno in denaro del figlio, nel quale è compresa (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.131 del 18 febbraio 2020, consid. 4). In concreto non è dato di sapere chi percepisca gli assegni familiari, i certificati di stipendio dei coniugi non contenendo alcuna indicazione. Fossero incassati dall'istante, abilitata a postularne lo stanziamento come lavoratrice dipendente (art. 13 LAFam) e come genitrice affidataria (art. 7 cpv. 1 lett. a e c LAFam), essi non vanno cumulati ai contributi di mantenimento che AP 1 è tenuto a erogare. In caso contrario AP 1 deve versarli in aggiunta.

                                   9.   L'appellante chiede infine di fissare il termine per il pagamento dei contributi alimentari fra il 22 e il 25 di ogni mese anziché entro il 10, come ha stabilito il Pretore. Ora, analogamente al contributo di mantenimento per i figli (art. 285 cpv. 3 CC), il contributo alimentare per un coniuge è dovuto – di regola – in via anticipata, al­l'inizio del mese, per consentire al creditore di finanziare le proprie spese sin da quel momento (Gloor/Spycher in:

                                         Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 126; cfr. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 115 ad art. 285 CC). A prescindere da ciò, nella fattispecie la richiesta dell'appellante è ai limiti del pretesto, ove si pensi che nel decreto cautelare impugnato, dell'11 dicembre 2019, il Pretore ha imposto a AP 1 di versare il contributo per la moglie entro il 10 gennaio 2020 per quel mese. E al momento della notifica della decisione (13 dicembre 2019: sopra, consid. 1) il convenuto doveva ancora ricevere lo stipendio del dicembre 2019, sicché non può seriamente sostenere di non avere avuto sufficienti fondi per far fronte al proprio obbligo alimentare. Se ne conclude che, privo di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                10.   Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante per osservazioni.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.145 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.04.2020 11.2019.145 — Swissrulings