Incarti n. 11.2019.142 11.2019.144
Lugano 2 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa CA.2019.219 (divorzio: modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 23 maggio 2019 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
arch. AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 16 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 3 dicembre 2019 (inc. 11.2019.142);
e sull'appello del 17 dicembre 2019 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto (inc. 11.2019.144);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018 emanata da questa Camera. Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 26 marzo 2010 da AP 1 (1955) nei confronti della moglie AO 1 (1968) davanti al Pretore del Distretto di Luga-no, sezione 4, con decreto cautelare del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi, ha attribuito alla medesima l'uso dell'abitazione coniugale a __________ (particella n. 617 RFD, intestata al marito) e ha posto gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile a carico di AP 1. Statuendo su appello di quest'ultimo, con sentenza del 3 luglio 2018 questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 1555.– mensili dal 1° giugno 2010 per la durata della causa di divorzio, mentre ha confermato l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale alla stessa con addebito al marito delle spese correlate. Tale decisione è passata in giudicato (inc. 11.2016.128).
B. Nel frattempo, giudicando nella causa di divorzio, con sentenza del 14 novembre 2016 il Pretore aggiunto ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla moglie fino al 31 luglio 2017, ponendo i relativi oneri a carico del marito, ha accertato l'avvenuta liqui-dazione dei rapporti patrimoniali fra le parti e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 31 marzo 2032, come pure un indennizzo di fr. 218 000.– in compenso delle aspettative per la vecchiaia e per la previdenza professionale (art. 125 cpv. 2 n. 8 CC). Adito da AP 1, con sentenza del 17 settembre 2018 questa Camera ha riformato tale decisione nel seguente modo (inc. 11.2016.135):
AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) fr. 2205.– mensili dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al pensionamento di lui;
b) fr. 2080.– mensili dal pensionamento di lui fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032).
In liquidazione del contributo alimentare (art. 126 cpv. 2 CC) dovuto a AO 1 dopo il raggiungimento dell'età pensionabile da parte di lei (31 marzo 2032), AP 1 è condannato a versare a quest'ultima fr. 218 000.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione.
Un ricorso in materia civile presentato il 22 ottobre 2018 da AP 1 contro quest'ultima sentenza è tuttora pendente davanti al Tribunale federale (inc. 5A_878/2018).
C. Il 23 maggio 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore perché fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio AP 1 sia tenuto a versarle cautelarmente, “a seguito della restituzione dell'abitazione a lei assegnata a __________”, l'importo sostitutivo di fr. 2060.– mensili in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.– mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili, retroattivamente dall'agosto del 2017. All'udienza del 17 luglio 2019, indetta per la discussione cautelare, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza. Non sono state offerte prove oltre a quelle documentali e il Pretore aggiunto non ha indetto ulteriori udienze.
D. Statuendo con decreto cautelare del 3 dicembre 2019, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2586.– mensili dal 23 maggio 2019 “fino alla decisione del Tribunale federale sul ricorso 22 ottobre 2018 di AP 1 contro la sentenza 17 settembre 2018 della prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. 11.2016.135)”. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 dicembre 2019 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza della moglie irricevibile, subordinatamente riducendo il contributo alimentare litigioso a fr. 2205.– mensili dal 1° maggio 2019 o, per lo meno, dal 1° agosto 2017 (inc. 11.2019.142). L'indomani AO 1 ha appellato anch'essa il decreto del Pretore aggiunto, chiedendo di accertare che l'assetto cautelare tra le parti “è da intendersi regolato nel senso che AP 1 è tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 3605.– mensili, subordinatamente fr. 3367.– mensili, “fino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio” (inc. 11.2019.144). Con decreto del 31 dicembre 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 29 e 31 gennaio 2020 le parti propongono vicendevolmente di respingere l'appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari, così come la loro modifica, sono impugnabili con appello, anche nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio alla procedura sommaria prevista dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del maggior contributo alimentare chiesto dall'istante dinanzi al Pretore aggiunto (fr. 2060.– mensili dall'agosto 2017 fino alla sentenza del Tribunale federale sul ricorso del marito, del 22 ottobre 2018). Circa la tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice di AP 1 il 4 dicembre 2019. Cominciato a decorrere il giorno dopo, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 14 dicembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 16 dicembre 2019, l'appello in questione risulta così tempestivo. Quanto all'appello di AO 1, la decisione pretorile è pervenuta al legale dell'istante il 9 dicembre 2019. Inoltrato il 17 dicembre successivo, anche tale appello è pertanto ricevibile.
3. AP 1 chiede nell'appello di richiamare il carteggio della causa di divorzio, compreso il fascicolo della procedura cautelare, così come gli incarti che hanno visto opposte le parti davanti a questa Camera. A parte il fatto però che procedimenti svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (art. 151 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.48 del 24 dicembre 2019, consid. 4 con rinvio), ci si può domandare se per gli altri richiami la richiesta, che l'interessato non ha formulato davanti al Pretore, sia ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo, come si vedrà in appresso, gli incarti in questione non sono di rilievo per il giudizio. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.
4. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto, richiamato l'art. 276 cpv. 3 CPC, ha accertato che a causa del ricorso in materia civile inoltrato da AP 1 al Tribunale federale, il contributo alimentare attualmente in vigore rimane quello stabilito nella decisione cautelare (poi riformata in appello) consistente in un importo di fr. 1555.– mensili con assegnazione in uso della casa di __________ alla moglie e addebito al marito dei relativi costi. Di conseguenza non si applica ancora – ha continuato il primo giudice – quanto fissato nella sentenza di divorzio (fr. 2205.– mensili fino al pensionamento del debitore, fr. 2080.– mensili in seguito). Se non che, egli ha proseguito, tale assetto cautelare è ormai superato, poiché in esecuzione di quanto disposto nella sentenza di divorzio (su quel punto passata in giudicato) la moglie ha riconsegnato l'abitazione coniugale al marito il 31 luglio 2017. E siccome il contributo di mantenimento cautelare (fr. 1555.– mensili) era stato calcolato a copertura del fabbisogno minimo della moglie “al netto dei suoi costi alloggio, accollati in toto e in aggiunta al marito”, a suo avviso con la riconsegna dell'abitazione coniugale al marito è venuto meno per lui “l'obbligo di prestare alla ex moglie alloggio in natura, mentre per quest'ultima è aumentato il corrispondente fabbisogno in denaro per la necessità di appigionare un proprio appartamento”. A parere del primo giudice, tale situazione non era prevista né regolata dal vigente assetto cautelare, “il quale si rivela pertanto lacunoso su un aspetto importante quale la copertura del fabbisogno locativo della ex moglie”, onde la legittimità della richiesta di modifica del contributo alimentare da parte di lei.
Posto ciò, il Pretore aggiunto ha constatato che nel frattempo
AO 1 ha appigionato un appartamento di 4.5 locali a __________, per un canone di fr. 1742.– mensili oltre a spese accessorie di fr. 318.50 mensili, importo da lui definito “ammissibile, garantendo all'interessata un agio locativo consono al livello goduto con l'abitazione di __________”. Appurato che tutti gli altri parametri alla base del decreto cautelare erano rimasti invariati, salvo il fabbisogno minimo di AO 1 appunto, ricalcolato in complessivi fr. 5900.75 mensili, in applicazione del metodo di calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio coniugale il primo giudice ha stabilito il contributo alimentare cautelare per AO 1 in fr. 2586.– mensili a valere dall'introduzione del-l'istanza, il 23 maggio 2019.
I. Sull'appello di AP 1
5. L'appellante richiama i principi che disciplinano i provvedimenti cautelari in una causa divorzio, sostenendo che l'istante non ha alcun interesse degno di protezione a chiedere una modifica del contributo alimentare provvisionale. A suo parere nella sentenza di divorzio, che riconosce alla moglie un contributo alimentare di fr. 2205.– mensili, già si è tenuto conto della restituzione dell'immobile a __________, tant'è che nel fabbisogno minimo di lei figura un costo dell'alloggio di fr. 2850.– mensili (tutto compreso) per garantire alla medesima “un appartamento di livello analogo a quello di prima”. Visto che AO 1 non ha ricorso al Tribunale federale contro tale sentenza, l'appellante afferma che essa non può rimettere in discussione quanto stabilito nel merito. Il fatto che egli abbia impugnato la sentenza al Tribunale federale “non deve costituire lo strumento per un agire dell'appellata contrario ai principi della buona fede”. Dato che egli versa già quanto prevede la sentenza di divorzio (e non quanto decretato in via cautelare), a suo avviso l'istanza di modifica deve finanche essere dichiarata irricevibile. Ad ogni modo, soggiunge l'interessato, l'istanza in questione dev'essere respinta perché il massimo del contributo alimentare ammonta a fr. 2205.– mensili. A mente sua, pertanto, accordare a AO 1 un importo superiore significherebbe “assecondarne l'illegittima aspirazione di vedersi riconosciuto un contributo per il quale essa ha omesso di percorrere le vie procedurali che erano a sua disposizione e che doveva adire”. Infine AP 1 chiede che, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'istanza avversaria, la modifica del contributo decorra solo dal 23 maggio 2019.
6. Fino al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; RtiD
I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.33 del 16 marzo 2020, consid. 4c). L'art. 276 cpv. 3 CPC abilita esplicitamente il giudice, del resto, a ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non sia ancora terminato.
a) Nella fattispecie, come si è visto, con sentenza del 17 settembre 2018 questa Camera ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2205.– mensili “dal passaggio in giudicato della presente decisione fino al pensionamento di lui” (inc. 11.2016.135, dispositivo n. I/4a). Contro tale dispositivo AP 1 ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale. Si pone dunque il problema di sapere se il dispositivo di questa Camera sia passato in giudicato.
b) Una decisione passa in giudicato, ovvero acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft), quando non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3 con rinvii; FF 2006 pag. 6754). Nella misura in cui ha – di regola – effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC), un appello è un rimedio giuridico ordinario. Per quel che riguarda l'impugnazione di una decisione cantonale a livello federale, l'art. 103 cpv. 1 LTF prevede che, salvo ove sia di-retto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF), un ricorso in materia civile non ha effetto sospensivo. In una recente sentenza 5A_714/2019 del 3 giugno 2020 (destinata a pubblicazione) il Tribunale federale, partendo dal presupposto che nell'ordinamento processuale svizzero il sistema delle impugnazioni (compreso il ricorso in materia civile) deve risultare da un insieme coerente, ha precisato che il ricorso in materia civile, apparentandosi al reclamo previsto nella procedura cantonale (art. 319 CPC), non costituisce un rimedio giuridico ordinario (sentenza consid. 2.3). Così, un ricorso in materia civile, salvo ove sia diretto contro una decisione costitutiva, non inibisce il passaggio in giudicato di una decisione cantonale emanata su appello (né su reclamo). Certo, il giudice dell'istruzione del Tribunale federale, d'ufficio o a istanza di parte, può concedere al ricorso in materia civile effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF). Fino a quel momento, tuttavia, la sentenza cantonale si ritiene passata in giudicato (loc. cit., consid. 2.3.4).
c) Alla luce di quanto precede l'obbligo di pagamento del contributo alimentare decretato in via cautelare il 14 novembre 2016 dal Pretore aggiunto (e parzialmente riformato da questa Camera con sentenza del 3 luglio 2018) è stato sostituito dalla sentenza di divorzio presa da questa stessa Camera il 17 settembre 2018. È vero che AP 1 ha impugnato tale sentenza con ricorso in materia civile, ma non consta che egli abbia invitato il Tribunale federale a conferire al rimedio effetto sospensivo, cioè a inibirne l'esecutività. Né AO 1 pretende di avere adito essa medesima il Tribunale federale perché tale beneficio fosse conferito al ricorso avversario. Il dispositivo n. I./4 della sentenza pronunciata da questa Camera il 17 settembre 2018 con cui AP 1 è stato condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2205.– mensili dal passaggio in giudicato della decisione di appello ha pertanto acquisito forza di giudicato. In tali circostanze il processo relativo alle conseguenze patrimoniali del divorzio deve ritenersi terminato nel senso dell'art. 276 cpv. 3 CPC (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 80 ad art. 276 CPC). Invano il Pretore aggiunto ha modificato perciò un assetto cautelare ormai decaduto. Ne segue che, provvisto di buon diritto, l'appello dev'essere accolto. La questione di sapere se il contributo cautelare potesse essere modificato dall'agosto del 2017 fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello sarà esaminata vagliando l'appello dell'istante.
II. Sull'appello di AO 1
7. L'appellante fa valere di avere chiesto, con l'istanza del 23 maggio 2019, di accertare che, avendo lei riconsegnato l'abitazione coniugale a AP 1, questi fosse tenuto a corrisponderle l'importo sostitutivo di fr. 2060.– in aggiunta al contributo provvisionale di fr. 1555.– mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili dall'agosto del 2017 in poi. Si trattava in altri termini di accertare – essa allega – quello che “doveva essere considerato l'onere complessivo del contributo dovuto dal marito fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”. A suo parere, pertanto, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza secondo cui la modifica di un assetto cautelare decorre, di regola, dall'introduzione dell'istanza. Per l'appellante, anche il marito ha ammesso che in concreto sussisteva un obbligo sostitutivo, quantunque egli ritenga sufficiente il contributo alimentare di fr. 2205.– mensili stabilito nella sentenza di divorzio, il quale tiene già conto – a suo parere – dell'onere ricorrente per un alloggio analogo all'abitazione coniugale.
a) Nel caso in esame AO 1 ha inoltrato al Pretore un'istanza di “complemento e modifica del decreto cautelare ex art. 276 CPC” in cui chiedeva di accertare che, avendo essa riconsegnato l'abitazione coniugale, il marito fosse tenuto a corrisponderle fr. 2060.– in aggiunta al contributo cautelare di fr. 1555.– mensili, per complessivi fr. 3605.– mensili dal-l'agosto del 2017 fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. Se non che, il postulato accertamento era meramente preliminare alla richiesta di condanna. Basta leggere il memoriale per capire che la domanda di accertamento preludeva in realtà a una modifica dell'assetto cautelare, nel senso di vedere aumentato il contributo alimentare provvisionale per tenere calcolo della nuova situazione logistica. Secondo l'interessata medesima, del resto, in virtù dell'art. 276 cpv. 3 CPC che consente al giudice di ordinare provvedimenti cautelari anche dopo la sentenza di merito, “appare opportuno che l'assetto provvisionale venga meglio chiarito e modificato” (istanza, pag. 6 in basso). Proprio perché erano mutate le circostanze di fatto, invero, si imponeva una nuova regolamentazione provvisoria. Ne segue che al Pretore aggiunto non può rimproverarsi di avere trattato l'istanza come una richiesta volta alla modifica del contributo cautelare.
b) Per quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio o in una procedura a tutela dell'unione coniugale, questa Camera ha già avuto modo di rammentare che una simile modifica dispiega i suoi effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.103 del 16 aprile 2020 consid. 4). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 con riferimenti). Nel caso in esame non si intravedono nemmeno da lungi premesse assimilabili a quelle testé accennate, né l'appellante adombra estremi del genere. Una retroattività della modifica cautelare al 1° agosto 2017 non entra pertanto in linea di conto, fermo restando che, come si è visto in esito all'appello di AP 1, con l'emanazione della sentenza di questa Camera del 17 settembre 2018 il contributo provvisionale era ormai decaduto. L'appello in questione vede pertanto la sua sorte segnata.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
8. Le spese di entrambi gli appelli seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AP 1, che si è valso del patrocinio di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Le spese processuali di primo grado seguono identica sorte. Quanto alle ripetibili, che il Pretore aggiunto ha compensato, AP 1 rivendica bensì un'indennità in questa sede, ma senza quantificarla. Indeterminata, tale richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2019.142 e 11.2019.144 sono congiunte.
II. L'appello di AP 1 è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza cautelare presentata il 23 maggio 2019 da AO 1 è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
III. L'appello di AO 1 è respinto.
IV. Le spese di entrambi gli appelli, di fr. 2000.– complessivi, da anticipare in ragione di fr. 1000.– da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).