Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.11.2020 11.2019.140

November 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,080 words·~20 min·6

Summary

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

Full text

Incarto n. 11.2019.140

Lugano 27 novembre 2020/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2018.3235 (rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 6 luglio 2018 da

AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 3 )  

contro  

AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ) e AO 2   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )   per ottenere la designazione di un rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________ __________ (1947-2014), già in ,

giudicando sull'appello del 2 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   A__________ (1947), domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 4 gennaio 2014, lasciando come eredi il marito AO 1 (1947) con i figli AP 1 (1978) e AO 2 (1980). Il 21 gennaio 2016 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 perché ordinasse a AO 1 e AO 2 – tra l'altro – di consegnare un rendiconto particolareggiato sulla situazione patrimoniale del­la defunta. La causa è tuttora in fase istruttoria (inc. OR.2016.22).

                                  B.   Il 6 luglio 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria della madre in merito “alle decisioni riguardanti l'immobile di cui alla particella n. 922, piano 13 __________ RFD di __________, frazione __________, e all'incasso di posizioni creditorie della comunione ereditaria nei confronti dei coeredi, ad inclusione di eventuali procedure giudiziarie correlate”. Chiamato a presentare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 6 settembre 2018 di respingere l'istanza, mentre AO 2 è rimasto silente. In una replica del 2 ottobre 2018 AP 1 ha confermato il suo punto di vista. Al contraddittorio del 13 dicembre 2018 essa ha confermato la propria domanda, producendo una perizia del 30 novembre 2018 commissionata allo studio d'ingegneria __________ di __________ sulla situazione strutturale dell'immobile a __________. Invitati dal Pretore a formulare eventuali osservazioni sul referto, i convenuti hanno contestato il 10 gennaio 2019 le valutazioni dello specialista e ribadito l'opposizione all'istanza. L'11 febbraio 2019 AP 1 ha riaffermato una volta di più la sua richiesta, chiedendo di esperire un sopralluogo alla presenza del tecnico comunale. Il 6 marzo 2019 i convenuti hanno avversato ancora l'istanza.

                                  C.   AP 1 si è rivolta nuovamente il 13 settembre 2019 al Pretore, dolendosi della sostituzione dei cilindri delle porte d'entrata dell'abitazione a __________, producendo altra documentazione e sollecitando una decisione sulla sua istanza. I convenuti hanno proposto ancora una volta il 20 settembre 2019 di respingerla, chiedendo di porre in ogni modo i costi di un rappresentante a carico dell'istante. Il 2 ottobre 2019 AP 1 ha contestato quest'ultima richiesta. Statuendo il 20 novembre 2019, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 400.– ciascuno per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 dicembre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo la sua istanza. Nelle loro osservazioni del 23 e 27 dicembre 2019 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 16 gennaio 2020 l'appellante ha ribadito il proprio punto di vista. AO 1 ha comunicato il 25 gennaio 2020 di rinunciare a una duplica. AO 2 non ha reagito.

Considerando

in diritto:                 1.   La nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC) è un provvedimento di volontaria giurisdizione che nel Cantone Ticino è emanato dal Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. i LAC), il quale applica la procedura sommaria a norma dell'art. 248 lett. e CPC (RtiD II-2013 pag. 815 consid. 1). La relativa sentenza è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” fosse almeno di fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale soglia è ampiamente raggiunta, decisivo essendo il valore dei beni da salvaguardare con la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (Schauffel­berger/Keller Lüscher in: Basler Kommentar,

                                         ZGB II, 6ª edizione n. 40 ad art. 602 con rinvio). E in concreto già il valore di stima ufficiale dell'immobile a __________ ammonta a fr. 221 403.– (dichiarazione d'imposta 2014 nel fascicolo “richia­mi” nell'inc. OR.2016.22). Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 22 novembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 dicembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   AO 2 fa valere anzitutto, nelle sue osservazioni al­l'appello, che il rimedio giuridico è irricevibile per carenza di motivazione, l'istante limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugna­ta. La censura non può essere condivisa.

                                         a)   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto fi-gura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA, sentenza inc. 11.2019.45 del 28 maggio 2020 consid. 2a). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 15a).

                                         b)   Nella fattispecie l'appellante riprende a tratti argomenti già sottoposti al primo giudice, ma non manca di confrontarsi con la motivazione del giudizio impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che l'istante mette in discussio­ne l'accertamento del Pretore sullo stato dell'immobile a __________ e il di lui apprezzamento delle circostanze in merito alla necessità di nominare un rappresentante alla comunione ereditaria. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di puntuale disamina. Nulla osta, di conseguenza, al vaglio dell'appello.

                                   3.   Nel memoriale l'istante parrebbe lamentare il “mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Pretore”, ma non chiede che la prova sia assunta in questa sede (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Ad ogni modo la situazione sul terreno è chiaramente documentata dalle fotografie agli atti. Altre indagini non porterebbero verosimilmente elementi di apprezzabile rilievo per il giudizio.

                                   4.   Premessa l'inutilità di compiere un sopralluogo nel caso specifico, Il Pretore ha ricordato che fin dal decesso della moglie AO 1 amministra di fatto la casa di vacanza a __________ con l'accordo implicito dei figli. Vagliate le doglianze del-l'istante sui lavori che i convenuti avrebbero eseguito nell'abitazione senza il suo accordo, sulle pretese carenze nella manutenzione dello stabile e sulla necessità di consolidare le strutture prospettata dal referto specialistico, il primo giudice ha ritenuto che ciò denota divergenze fra eredi nell'amministrazione del fondo, ma non dissidi che rendano impossibile l'amministrazione nei rapporti con terzi. Inoltre, egli ha soggiunto, dalle fotografie agli atti non emerge uno stato di trascuratezza tale da rendere indispensabili i provvedimenti conservativi prospettati dall'istante, fermo restando che tocca all'autorità amministrativa trattare eventuali irregolarità di natura edilizia. Quanto all'incasso di asseriti crediti della comunione ereditaria verso i convenuti, a mente del Pretore la questione andrà risolta nel contesto della divisione ereditaria. In definitiva, per il primo giudice, divergenze fra eredi non comportano l'impossibilità di una razionale amministrazione dell'immobile, sicché l'istanza appare tesa a risolvere attriti sorti tra le parti piuttosto che a salvaguardare una corretta amministrazione dei beni successori. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

                                   5.   L'appellante fa valere che in seguito alle dissensioni e alle liti giudiziarie fra eredi risulta ormai impossibile nella fattispecie adottare decisioni riguardo ai beni della successione. Essa sostiene che l'immobile di __________ versa in grave stato di abbandono, che il padre non è in grado attualmente di occuparsene per problemi di salute e che i convenuti in passato hanno intrapreso lavori di trasformazione senza informarla e senza le necessarie autorizzazioni. L'istante contesta il rimprovero a lei mosso dal Pretore di volersi sostituire all'autorità amministrativa, spiegando di avere interpellato l'Ufficio tecnico comunale a salvaguardia degli interessi della comunione ereditaria, poiché di fronte alla violazione di norme edilizie questa si vedrebbe accollare sanzioni. L'appellante adduce che la carente manutenzione dell'edificio è attestata non solo dalle fotografie da lei prodotte, ma anche dal referto specialistico, dal quale si evincono gravi problemi strutturali. Essa precisa altresì che il rapporto di fiducia fra eredi è venuto meno, giacché i convenuti hanno effettuato unilateralmente lavori edilizi suscettibili di mettere a repentaglio la stabilità del­l'edificio. Per di più, la circostanza che la comunio­ne ereditaria possieda solo un mezzo del fondo rafforza la necessita di nominare un rappresentante abilitato, se necessario, a rivolgersi al giudice per imporre a AO 1, titolare dell'altra quota di comproprietà, l'esecuzione degli interventi necessari. A parere dell'interessata il provvedimento si giustifica anche per l'incasso di crediti della comunione ereditaria verso i convenuti, in specie per recuperare un prestito di fr. 60 000.– a AO 2 e l'incasso conseguente alla vendita di un'automobile della successione da parte di AO 1.

                                   6.   A richiesta di un coerede l'autorità competente può nominare

                                         alla comunione ereditaria un rappresentante fino alla divisione (art. 602 cpv. 3 CC). La richiesta si giustifica se appare sorretta da motivi concreti nell'interesse della comunione ereditaria e non solo dell'erede richiedente. Tale è il caso, in particolare, quando gli eredi siano incapaci di prendere una decisione unanime o quando l'incapacità di agire della comunione ereditaria minacci la sostanza successoria o quando divergenze tra eredi rendano impossibile – o nettamente più complicata – una razionale amministrazione della proprietà indivisa (sentenza del Tribunale federa­le 5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1; analogamente: RtiD II-2013 pag. 816 consid. 4 con riferimento; v. anche Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 58 ad art. 602 CC; Steinauer, Droit des successions, 2ª edizione, pag. 625 n. 1223b; Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC; Spahr in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 73 ad art. 602 con rinvii; Wolf in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 139 ad art. 602 CC; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 80 ad art. 602 CC).

                                         Mere divergenze di opinione fra gli eredi sulla gestione o l'amministrazione dei beni della successione non bastano invece per giustificare la nomina di un rappresentante (Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 602 CC), ma il venir meno della fiducia tra eredi può risultare sufficiente seppure non si riscontrino atti di amministrazione scorretta o inopportuna (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1). L'esistenza di un rappresentante convenzionale (art. 32 segg. CO) non esclude la nomina di un rappresentante ufficiale (Rouiller, op. cit., n. 82 ad art. 602 CC), il quale è chiamato a curare gli interessi della comunione ereditaria, tutelandone i diritti verso terzi in luogo e vece degli eredi discordi. Il rappresentante ufficiale non è abilitato per contro a intervenire in liti tra eredi, né è designato per regola­re controversie interne alla comunione ereditaria (RtiD II-2008 pag. 651 consid. 4 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_781/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 2.3 con richiami).

                                   7.   Nella fattispecie l'interessata lamenta, appunto, insanabili disaccordi fra eredi e il venir meno della fiducia verso i convenuti, ciò che essa riconduce in particolare alla carente manutenzione del­l'immobile a __________ e all'esecuzione di lavori a sua insaputa da parte dei convenuti medesimi. I convenuti oppongono che gli interventi in discussione risalgono ai tempi in cui A__________ __________ era ancora in vita (osservazioni del 10 gennaio 2019, pag. 2), ma non contestano che i rapporti con l'istante siano compromessi, salvo addebitarne la responsabilità all'istan­te stessa (osservazioni di AO 1, pag. 2).

                                         a)  L'origine delle divergenze fra eredi sono irrilevanti ai fini del­l'art. 602 CC (Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC con rinvii; Weibel, op. cit., n. 58 ad art. 602 CC). Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che il fondo di __________ è una comproprietà intestata per un mezzo a AO 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu A__________ __________. Ed è pacifico che dalla morte di quest'ultima l'immobile è amministrato di fatto dal vedovo AO 1. L'istante non contesta né le attuali modalità di godimento dell'immobile né critica la relativa amministrazio­ne, segnatamente in relazione al pagamento degli oneri gravanti la particella. Invoca, come detto, la necessità di lavori di manutenzione necessaria e censura irregolarità edilizie.

                                         b)  Riguardo alla manutenzione dello stabile l'istante ha prodotto una serie di fotografie (doc. C) e un referto del 30 novembre 2018 da lei commissionato all'ing. __________ Fr__________ sulla situazione strutturale della soletta nel seminterrato e del mu­ro di contenimento nel piazzale esterno (doc. D). Sulle fotografie si vede erba incolta cresciuta sul piazzale (doc. C, pag. 1, 4 e 6), fogliame e sassi ammucchiati negli angoli (doc. C, pag. 3 e 4), vegetazione alta (doc. C, pag. 2), come pure materiale depositato nei pressi dell'abitazione o nel giardino (doc. C pag. 1, 5 e 15). Il che non è indice di un fondo ben tenuto, ma non basta per denotare una situazione di incuria. Altrettanto vale per due tegole rotte (doc. C, pag. 2 e 3) e per la mancanza di trattamento delle parti esterne dell'edificio in legno (doc. C, pag. 5, 11 a 14). Nemmeno l'istan­te pretende del resto che le tegole rotte causino infiltrazioni o che il legno rischi attualmente un deperimento irreversibile.

                                         c)   Più delicato è lo stato della soletta nel seminterrato e del mu­ro di contenimento nel piazzale. L'ingegner __________ ha constatato che in seguito a un ampliamento dei locali so­no stati inseriti nel seminterrato sostegni formati da travetti in legno e puntelli in acciaio, uno dei quali è intaccato dall'umidità. Si tratta di provvedimenti “di tipo provvisorio” che richiedono a breve termine una “messa in sicurezza della soletta con una soluzio­ne definitiva” (doc. D, pag. 3). L'esperto ha avuto modo di rilevare inoltre, quanto al muro di contenimento nel piazzale, che gli elementi (di tipo “Verduro”) nell'angolo degli ultimi due corsi presentano rotture, onde un leggero cedimento della pavimentazione e della corona. Le piantane della recinzione poggiano poi su una corona formata da elementi in calcestruzzo indipendenti, sicché basta una spinta per ribaltarle verso l'esterno, ciò che impone una messa in sicurezza anche a tale proposito (doc. D, pag. 4). L'ingegne­re ha raccomandato così taluni interventi, il cui costo ha sti-mato in fr. 22 000.–, al fine “di ripristinare la sicurezza strutturale ed il confort di utilizzo della costruzione”, muro di contenimento compreso (doc. D, pag. 7).

                                         d)   Circa la soletta del seminterrato si conviene che dal referto non risulta una situazione di pericolo incombente, quantunque l'esistenza di puntelli lignei “intaccati da umidità” indizino una ridotta durata e la necessità di controlli periodici. Sta di fatto che la posa di puntelli di ferro o di legno costituisce pur sempre una soluzione provvisoria. Comunque sia, non incombe al giudice cui è chiesta la nomina di un rappresentan­te della comunione ereditaria decidere se quanto l'istante prospetta in concreto siano lavori necessari nel senso del­l'art. 647c CC. Egli si limita ad accertare che, a un esame di verosimiglianza, ciò può essere il caso e che l'incapacità di agire all'unanimi­tà della comunione ereditaria si tradu­ce in una paralisi nella gestione della sostanza successoria con possibili pericoli per il bene comune. Un problema simile, se non più grave, si pone per quel che è del piazzale, tanto più che i convenuti non contestano l'eventualità di un cedimento della recinzione, come paventa l'ing. __________ F__________. I convenuti non ravvisano rischi per la sicurezza (osservazioni all'appello, pag. 3), ma la situazione del manufatto appare precaria e fonte di pericolo. Anche in questo caso gli eredi devono decidere se intervenire per ripristinare la funzionalità e la stabilità dell'opera. Se non che, una volta ancora la comunione si trova in una situazione di stallo, i dissidi tra eredi impeden­do una decisione unanime. L'incapacità di agire della comunione ereditaria si traduce così in un'ulteriore minaccia per la sostanza successoria.

                                         e)  È vero che pur in caso di disaccordo fra eredi la nomina di un rappresentante alla comunione non è sempre necessaria. Non è indispensabile in casi di urgenza, ogni erede potendo agire da sé solo in simili frangenti nell'interesse della comunione (DTF 144 III 281 consid. 3.3 con rinvii), ciò che tuttavia AP 1 non pretende. Un rappresentante della comunione non è necessario nemmeno qualora in un procedimento giudiziario tra eredi – anche di natura non successoria – tutti quanti gli ere­di siano già parti in causa, come attori o convenuti (DTF 144 III 280 consid. 3.2.1 con rinvii; analogamente RtiD II-2009 pag. 651 n. 21c consid. 11b; Weibel, op. cit., n. 44 ad art. 602 CC; Schaufel­ber­ger/Keller Lüscher, op. cit., n. 29 ad art. 602 CC; Spahr, op. cit., n. 37 ad art. 602 CC; Rouiller, op. cit., n. 53 ad art. 602 CC; Wolf/Hrubesch- Millauer, op. cit., pag. 447 n. 1649; Steinauer, op. cit., pag. 628 n. 1228b). La questione è di sapere, tutt'al più, se nella fattispecie si versi in un'ipotesi del genere.

                                         f)    Nella fattispecie l'immobile di __________ è una comproprietà ordinaria (metà appartiene alla comunione ereditaria fu A__________ __________, l'altra metà a AO 1), sicché i lavori di manutenzione, di riparazione e di rinnovazione necessari per conserva­re il valore della cosa e mantenerla idonea all’uso vanno decisi a maggioran­za dei comproprietari (art. 647c CC). La comunione non ha la maggioranza, poiché possiede solo una quota della metà. Per far eseguire lavori necessari deve dunque rivolgersi al giudice. Oltre a ciò, la comunione stessa è discorde sul da farsi. Ora, il comproprietario comune che esige atti d’amministrazione necessari per conservare il valore di una cosa e mantenerla idonea all’uso deve rivolgersi al giudice perché ordini i provvedimenti necessari (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC). Ravvisando un insanabile disaccordo fra eredi e la verosimiglianza di tali lavori, in un caso come quello descritto il giudice nomina alla comunione ereditaria un rappresentante. Questi deciderà se procedere nell'interesse della comunione ereditaria verso l'altro comproprietario ordinario o se rinunciare.

                                         g)   Rimane il quesito legato all'interrogativo di sapere se, qualo­ra l'altro comproprietario ordinario sia uno degli eredi, si possa prescindere dalla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria. In realtà ciò non è il caso. Nella fattispecie AO 1 non sarebbe convenuto dalla comunione infatti come erede, bensì qua­le comproprietario ordinario del fondo. Che egli sia anche erede fu A__________ __________ è una circostanza puramente fortuita e nulla muta al suo statuto giuridi­co. Trattare diversamente la comunione ereditaria nell'ipotesi in cui promuova causa contro un comproprietario ordinario che sia anche casualmente erede costituirebbe una disuguaglianza sprovvista di ragioni oggettive (analogamente: RtiD II-2009 pag. 652 consid. 11c). Ne segue che, dandosi in concreto l'impossibilità per i membri della comunione ereditaria di procedere a ranghi completi, la richiesta di AP 1 intesa alla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________ __________ appare sorretta da giustificazioni legittime nell'interesse della comunione e non di lei sola. Sotto questo profilo l'appello si rivela dunque fondato.

                                   8.   Quanto alla necessità di procedere all'incasso di determinati crediti della successione verso i convenuti, l'appellan­te non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui la questione va risolta nell'ambito della divisione ereditaria. Essa si limita ad allegare che, oltre all'incarico di “fare ordine” nell'amministrazio­ne dell'immobile, il rappresentante della comunione ereditaria andrà incaricato di incassare i crediti della medesima, ovvero un prestito di fr. 60 000.– ottenuto dal fratello AO 2 e il provento della vendita da parte del padre di un'automobile appartenente all'eredità. Essa non pretende tuttavia che la motivazione del Pretore sia erronea, ciò che fa apparire l'appello finanche irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Si aggiunga, ad ogni modo, che i crediti in questione sono contestati dai convenuti (osservazioni all'appello, pag. 2 in fondo) e che su questo punto l'istante si limita a rinviare agli atti della procedura d'informazione e alla “copiosa documentazione” da lei prodotta in quel­la sede (replica spontanea, pag. 3). Simile rinvio – insufficiente (sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC 2015 pag. 116) – non ren­de tuttavia verosimile, diversamente dai problemi strutturali al seminterrato dello stabile e al muro di contenimento nel piazzale, l'esistenza dei crediti, sicché l'argomento del primo giudice resiste alla critica.

                                   9.   In ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica designare un rappresentante alla comunione ereditaria fu A__________ __________ per quanto concerne le decisioni sui lavori necessari nell'immobile di __________. Sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare gli atti al Pretore con l'invito a designare un rappresentante alla comunione ereditaria, eventualmente dopo avere interpellato le parti sul nome di una persona di comune fiducia. Contestualmente il primo giudice statuirà sui costi del rappresentante, che, salvo casi particolari, sono a carico della comunione ereditaria e non dell'istante (sulle eccezioni: sentenza del Tribunale federale 5A_241/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.2 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2014 pag. 427).

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

                                         L'istante ottiene la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria per le decisioni sui lavori necessari da eseguire nell'immobile di __________, ma non per l'incasso di crediti verso gli altri eredi. Tenuto conto della complessità del caso nel suo insieme si giustifica così di suddividere gli oneri processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiungere agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Comunque sia, contro la designazione di un rappresentante alla comunione ereditaria, equiparabile a un provvedimento cautelare, è possibile far valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_130/2020 del 28 settembre 2020 consid. 1.2 con rinvii; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che alla comunione ereditaria fu A__________ __________ è designato un rappresentante con il compito di decidere sui lavori necessari da eseguire nell'immobile di __________.

                                         2.  Le spese processuali di fr. 500.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO 2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         Gli atti sono rinviati al Pretore perché designi il rappresentante e statuisca sui costi della misura.

                                   II.   Le spese di appello di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico di quest'ultima e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 1 e AO 2 nella misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.140 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.11.2020 11.2019.140 — Swissrulings