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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2019 11.2019.139

December 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,111 words·~6 min·6

Summary

Autorità competente a livello cantonale per trattare reclami contro la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria.

Full text

Incarto n. 11.2019.139

Lugano 4 dicembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2018.82 (filiazione: modifica del contributo alimenta­re) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 luglio 2018 da

E  (rappresentato dalla madre  C e patrocinato dall'avv.  RE 1 )

  contro  

 F,

(patrocinato dall'avv.   ),

giudicando sul reclamo del 19 luglio 2019 presentato dall'avv.  contro la decisione dell'8 luglio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 3198.70 la retribuzio­ne a lei spettante come patrocinatrice d'ufficio dell'attore;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 18 novembre 2013 __________ C__________ (1979) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto da __________ F__________ (1985). Il 9 dicembre 2013 l'Autorità regionale di protezione 16 ha approvato una convenzione tra genitori in cui __________ F__________ si impegnava a versare un contributo alimentare per E__________ di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 12° com-pleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età o “al termi­ne di un'adeguata formazioneˮ, assegni familiari non compresi. 

                                  B.   In esito a un'azione di modifica del contributo alimentare promos­sa il 10 dicembre 2018 da E__________ nei confronti del padre, a un'udienza del 2 aprile 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato un accordo in virtù del quale __________ F__________ si è impegnato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 950.– mensili, assegni familiari non compresi. Non sono state riscosse spese e le ripetibili sono state compensate.

                                  C.   E__________ è stato ammesso il 31 maggio 2019 al beneficio del gratuito patrocinio. L'8 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha riconosciuto all'avv. RE 1, legale dell'attore, una retribuzione di fr. 3198.70.

                               D.   Contro la retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 19 luglio 2019 per ottenere l'integrale approvazione della sua nota professionale di complessivi fr. 6130.70 (onorario fr. 5232.60, spese fr. 459.80, IVA fr. 438.30) e la conseguente riforma della decisione impugnata. Non sono state chieste osser­vazioni al reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Il reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 122; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

                                   2.   Il Tribunale federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente decisioni “in materia di spe­se” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per il che simili aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a norma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4 e sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).

                                   3.   Premesso ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e 122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8a LOG si riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la controversia in esame esula dalla competenza di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.35 del 7 marzo 2019 consid. 1 e 11.2017.54 del 22 giugno 2017 consid. 1).

                                   4.   Non si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la decisione fosse intervenuta nel contesto della sentenza finale, di modo che per attrazione essa andava esaminata insieme con il merito della lite (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era stato presentato dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però difettava della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di trasmettere il reclamo alla Camera competente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019). In un terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta per evidenti ragioni di economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava ulteriori remore (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date in concreto. Ne segue che il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza Camera civile.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

                                   2.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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