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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2019 11.2019.137

November 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·701 words·~4 min·6

Summary

Rinuncia tardiva a una successione

Full text

Incarto n. 11.2019.137

Lugano, 28 novembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella procedura SO.2019.779 (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord aperta in seguito a dichiarazione del 5 novembre 2019 formulata da

 AP 1    

nella successione fu   (1935-2019), già in ,  

giudicando sull'appello (Rekurs) del 20 novembre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore l'8 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione dell'8 novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto siccome tardiva una dichiarazione del 5 novembre 2019 in cui AP 1 comunicava di rinunciare alla successione di sua madre __________ H__________ (1935), decedu­ta il 12 luglio 2019. Le spese di fr. 60.– sono state poste a carico di lui.

                                  B.   Il 22 novembre 2019 AP 1 ha inoltrato a questa Camera una lettera del 20 novembre 2019 nella quale dichiara, in tedesco e in una frase, di presentare ricorso (Rekurs) contro la decisione del Pretore. Non sono state chieste osservazioni allo scritto.

Considerando

in diritto:                 1.   La dichiarazione con cui un erede rinuncia alla successione è un atto di volontaria giurisdizione cui si applica, in mancanza di nor­me cantonali di procedura, il rito sommario dell'art. 248 lett. e CPC (DTF 139 III 225). La sentenza del Pretore, emessa in tale ambito, poteva quindi essere impugnata entro dieci giorni dalla notificazione con appello se il valore litigioso raggiungeva alme­no fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC) oppure con recla­mo se il valore litigioso non raggiungeva quella soglia (art. 321 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Nella fattispecie non risulta quale fosse il valore della successio­ne fu __________ H__________. Consta solo che, per il rinunciante, al momento della morte sua madre era insolvente (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). Comunque sia, il giudizio del Pretore è stato notificato a AP 1 l'11 novembre 2019, come l'interessato riconosce nel suo scritto. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è scaduto pertanto giovedì 21 novembre 2019, indipendentemente dal fatto che contro il giudizio impugnato fosse proponibile appello o reclamo. Spedito il 22 novembre 2019 (data del timbro postale sulla busta d'invio), lo scritto in tedesco risulta di conseguenza tardivo, e come tale irricevibile.

                                   3.   La manifesta inammissibilità dell'atto rende superfluo assegnare a AP 1 un termine per tradurre le poche righe dello scritto in italiano (art. 132 cpv. 1 CPC), unica lingua dei procedimenti ammessa davanti alle autorità giudiziarie ticinesi (art. 8 LOG). Senza dimenticare, per altro verso, che un appello o un reclamo completamente sprovvisto di motivazione (esigenza richiesta dagli art. 311 cpv. e 321 cpv. 1 CPC) sarebbe stato dichiarato inammissibile già per tale ragione.

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'atto di ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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