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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.09.2020 11.2019.135

September 7, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,559 words·~13 min·4

Summary

Dichiarazione di scomparsa in caso di persona "da lungo tempo assente"

Full text

Incarto n. 11.2019.135

Lugano 7 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2019.4660 (dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 settembre 2019 da

 AP 1 (ora rappresentata dal marito P  )  

per ottenere la dichiarazione di scomparsa riguardante il fratello  

 AO 1 (1964), già in ;  

giudicando sull'appello del 21 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 novembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 22 ottobre 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarata la scompar­sa di suo fratello AO 1, nato il __________ 1964, di cui non si hanno più notizie dall'agosto del 2013. Il Segretario assessore della Pretura ha richiamato dalla Polizia cantonale il rapporto di segnalazione del 20 novembre 2018, da cui si evince che lunedì 19 agosto 2013 un collega di lavoro ave­va segnalato l'assenza di AO 1 dalla posta di V__________, dove questi si sarebbe dovuto trovare, che un'ispezione nell'abitazione di lui a V__________ non ave­va rivelato nulla di anomalo se non la mancanza del veicolo (una Renault “__________” targata TI __________), che uno dei due cellulari dell'interessato (non rinvenuti nell'appartamento) si era “agganciato” un'ultima volta (senza precisare quando) a un'antenna nei pressi dell'abitazione e che AO 1 aveva prelevato domenica 18 agosto 2013 alle ore 10.10 fr. 100.– dal bancomat della posta di V__________.

                                  B.   Dal rapporto di polizia risulta inoltre che le ricerche messe in atto per mezzo della stampa e con l'impiego di un'unità cinofila, così come il controllo dei sistemi di videosorveglianza non avevano dato esito neppure presso le strutture sanitarie cantonali, gli autosili della regione, le dogane o gli aeroporti svizzeri. Né i conoscen­ti, l'ex moglie o la sorella, la quale avrebbe sentito AO 1 qualche settimana prima della sparizione, erano stati in grado di fornire elementi di rilievo. Il 14 ottobre 2013 era stata rinvenuta invero la vettura di AO 1 in un posteggio pres­so la funivia di R__________, a S__________ in __________ B__________, ma le perlustrazioni eseguite nella zona con l'ausilio di cani molecolari e della sezione lacuale, che aveva scandagliato il laghetto presso la diga di R__________, non avevano prodotto risultati. Dell'uomo si è persa ogni traccia. Esaminato tale rapporto, il Segretario assessore ha comunicato il 26 agosto 2019 a AP 1 che non sussistevano gli estremi per accogliere l'istanza di scomparsa (inc. SO.2018.5211).

                                  C.   Il 19 settembre 2019 AP 1 ha adito nuovamente il Segretario assessore, opponendosi all'operato di lui e chiedendo di trattare la sua richiesta a norma dell'art. 36 CC. Per lei la mancanza di segni di vita da oltre sei anni dell'unico fratello rimastole doveva indurre a presumerne la morte, lo scomparso non aven­do contatti all'estero né una situazione finanziaria che gli consentisse di condurre una nuova esistenza senza far capo allo stipendio. Statuendo con decisione del 15 novembre 2019, il Pretore ha respinto la richiesta e ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 600.– a carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che tutto si ignora sui motivi della scomparsa, sicché la morte di AO 1 è, nonostante il tempo trascorso, un'ipote­si come un'altra. Non si poteva escludere infatti “con altrettante probabilità di verosimiglianza” che costui si fosse reso deliberatamente irreperibile, “facendosi dare un passaggio da un turista per rendersi altrove senza più dare notizie di sé”. E siccome l'assenza di notizie non raggiungeva il grado di probabilità necessario per accertare la morte dell'interessato, non si giustifica per il Pretore di dichiararne la scomparsa.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello in tedesco (Berufung) del 21 novembre 2019. Mediante decreto del 22 novembre 2019 il presi-dente di questa Camera ha impartito all'interessata un termine di dieci giorni per presentare una traduzione in italiano, fedele e completa del memoriale. Il 25 novembre 2019 l'istante ha inoltrato una traduzione italiana in cui chiede di “approvare” la procedura degli art. 35 seg. CC. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Essendo una persona assai verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione, nel Cantone Ticino la richiesta è trattata dal Pretore dell'ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa (art. 21 CPC e 37 cpv. 2 LOG) con la procedura sommaria (art. 249 lett. a n. 2 CPC). La sua decisione è appellabile entro dieci giorni senza riguardo a questioni di valore, non avendo la controversia carattere patrimoniale (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 7 n. 6). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è stata notificata al­l'istan­te il 18 novembre 2019. Presentato il 21 novembre 2019 e tradotto in italiano il 25 novembre successivo entro il termine assegnato, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 unisce vari atti, i quali figurano già negli inc. SO.2018.5211 e SO.2019.4660 trasmessi dal Pretore a questa Camera. La loro produzione è pertanto superflua. Per il resto l'appellante ha fatto seguire, insieme con la traduzione italiana del ricorso, un articolo (Vermisste: Zurück bleibt das Chaos) tratto dal sito internet ‹https://www.beobachter.ch› e una circolare intitolata Fest­stellung des Todes und Verschollenerklärung riconducibile al sito ‹www.gerichte-zh.ch›. La ricevibilità di tali estratti è dubbia. A prescindere dalla loro compatibilità con l'art. 317 cpv. 1 CPC, il termine assegnato per rimediare alla presentazione di un appello non redatto nella lingua ufficiale non può essere usato per integrare documentazione a sostegno (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 9 ad art. 129 CPC). Comunque sia, per quanto si vedrà anche in appresso, i nuovi documenti non appaiono di rilievo ai fini del giudizio. Conviene pertanto procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

                                   3.   Il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 con l'argomento che nulla è dato di sapere sui motivi e le circostanze legati alla scomparsa di AO 1 e sul perché quegli si fosse recato in __________ B__________, l'istante non accennando a problemi particolari né alla possibilità che il fratello “corresse un benché minimo pericolo”. Il rappor­to di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale reputa inoltre verosimile che AO 1, giunto in automobile e con il telefono spento nel posteggio di S__________, abbia raggiunto R__________ con la funivia e di lì abbia fatto perdere le sue tracce. Ciò posto, la morte del fratello rimane per il primo giudice un'ipotesi come un'altra, l'interessato potendosi essere “con altrettante probabilità di verosimiglianza” reso deliberatamente irreperibile “facendosi dare un passaggio da un turista per rendersi altrove senza più dare notizie di sé” (sentenza impugnata, pag. 2 seg.). L'appellante esclude invece che il fratello possa essere ancora vivo, poiché egli non ha più dato segni di vita dall'agosto del 2013 e a sua mente egli non può trovarsi in nessun luogo “senza carta d'identità (ci sono tutto!), senza relazione e senza soldi”. Rimangono così – essa epiloga – solo tre possibilità: o AO 1 è rimasto vittima di un incidente in montagna o ha avuto un malore “con conseguente morte” oppure si è tolto la vita.

                                   4.   Legittimato a chiedere una dichiarazione di scomparsa è chiunque invochi un diritto desumibile dalla morte dell'interessato (art. 35 CC). Tale può essere, per esempio, un potenziale erede (Bohnet, op. cit., § 7 n. 12). L'istante deve recare la prova dei suoi rapporti giuridici con la persona sparita o assente, producendo in particolare un estratto del registro dello stato civile o il libretto di famiglia (Lardelli in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 36; Manaï in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 1 ad art. 36). Nella fattispecie l'istante si è limitata a dichiararsi sorella di AO 1, a esibire copia della propria carta d'identità (nell'inc. SO.2018.5211) e la corrispondenza da lei intrattenuta con la cassa pensione dell'interessato (doc. A nel­l'inc. SO.2019.4660). Non è dato di sapere pertanto se esistano altri eventuali eredi toccati dalla procedura che andrebbero interpellati. Non giova per adesso approfondire la questione. Su di essa si tornerà, dandosi il caso, più tardi.

                                   5.   Un'istanza di scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall'ulti­ma notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato termine (art. 36 cpv. 2 CC). Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima notizia (il prelevamento di fr. 100.– eseguito da AO 1 il 18 agosto 2013 o, al limite, il ritrovamento dell'automobile di lui intervenuto il 14 ottobre 2013) è pacificamente de-corso. Occorre stabilire quindi se, una volta ricevuta l'istanza, il Pretore non dovesse avviare una procedura di pubblica diffida, come postulava AP 1. Ora, tale esigenza non è solo prescritta dalla legge, ma sembra corrispondere a quanto raccomanda buona parte della dottrina, a meno che il giudice dichiari l'istanza irricevibile (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4ª edizione, pag. 38 n. 05.19; Meier/De Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 36 n. 60; Lardelli, op. cit., n. 4 ad art. 36; Guillod, Droit des personnes, Basilea 2018, pag. 36). V'è chi afferma, come Hüsser (Die gerichtlichen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Zurigo 2012, pag. 83) e l'Obergericht del Canton Lucerna (sentenza del 10 gennaio 1975 in: LGVE 1975 I n. 236 pag. 285) che la pubblica diffida va­da ordinata solo qualora il giudice ritenga adempiuti i presupposti per una dichiarazione di scomparsa. Comunque sia, in concreto il Pretore non ha dichiarato la scomparsa di AO 1. Di conseguenza la pubblica diffida non poteva semplicemente essere tralasciata.

                                   6.   Adito con un'istanza per dichiarazione di scomparsa, il giudice deve accertare d'ufficio inoltre i fatti determinanti (art. 255 lett. b CPC) per accertare la verosimile morte dell'interessato da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie (RtiD II-2005 pag. 699 n. 30c). Ciò non esonera l'istante dal sostanziare – per quan­to possibile – le circostanze a lui note, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2005.1 del 12 gennaio 2005 consid. 4 con riferimenti). Il principio inquisitorio “attenuato” dell'art. 255 CPC non impone al giudice di promuovere indagini egli medesimo (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.3.1; I CCA, sentenza inc. 11.2018.122 del 18 novembre 2019 consid. 7a con riferimenti). Chiama nondimeno il giudice a un uso accresciuto dell'interpello per delucidare allegazioni poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; FF 2006 pag. 6720). Nel caso specifico l'istante, sprovvista di conoscenze giuridiche e senza il patrocinio di un legale, si è limitata a fornire indicazioni laconiche e frammentarie. Tutto si ignora sui suoi rapporti con il fratello (genere e intensità dei contatti), come pure sulla situazione personale e professionale di lui (amicizie, affetti, stato di salute, stile di vita, abitudini, eventuali difficoltà finanziarie). Ciò doveva indurre il Pretore a interpellarla in udienza su tali aspetti.

                                         Il rapporto di segnalazione 20 novembre 2018 della Polizia cantonale è poco ausilio. Non è dato di sapere se lo scomparso abbia figli, chi siano i “conoscenti” sentiti dalla Polizia, quali doman-

                                         ­de siano state loro rivol­te, quali siano state le risposte, non è noto se sia stato ascoltato il collega di lavoro di AO 1 che ha segnalato la scompar­sa, se siano stati interrogati altri funzionari postali che potrebbero avere intrattenuto rapporti con lui né se l'interessato potesse far capo ad altri conti bancari o postali oltre a quello su cui gli era corrisposto lo stipendio. Non si sa nemmeno se qualcuno abbia notato l'automobile di AO 1 nel posteggio della funivia prima del 14 ottobre 2013. In condizioni del genere non è possibile valutare se la sparizione, ancorché da lungo tem­po, sia dovuta a un allontanamento volontario o alla verosimile morte dell'interessato durante il fine settimana. Attenendosi alla lacunosità degli atti, la conclusione del Pretore potrebbe anche essere condivisa. Non è detto tuttavia che il primo giudice, raccogliendo le informazioni ancora possibili mediante interpello dell'istante e l'assunzione di qualche altra prova, giun­ga di nuovo allo stesso risultato. Non compete in ogni modo a questa Camera sostituirsi al suo ruolo e fungere da giudice naturale.

                                   7.   Ne discende che la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché proceda agli accertamenti anco­ra possibili e statuisca di nuovo, senza dimenticare che nelle condizioni descritte potrebbero anche emergere altri potenziali eredi cui andrebbe conferito il diritto di esprimersi. Considerata la scarsità di informazioni e il tempo trascorso dalla denuncia di scomparsa, si giustifica inoltre che il Pretore intraprenda la procedura dell'art. 36 cpv. 2 CC e diffidi con adeguate pubblicazioni (almeno due, a opportuno intervallo l'una dall'altra) tutti coloro che potrebbero dar notizie intorno a AO 1 ad annunciarsi entro un termine, il quale non potrà essere inferiore a un anno dalla prima pubblicazione (art. 36 cpv. 3 CC; sulle modalità della pubblicazione cfr. Lardelli, op. cit., n. 4 ad art. 36; Breitschmid in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2016, n. 2 ad art. 36 CC; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., pag. 39 n. 05.21 con un esempio pratico). Dopo di che il primo giudice si pronuncerà nuovamente sulla questione di sapere se nelle circostanze del caso specifico AO 1 debba ritenersi assai verosimilmente morto.

                                   8.   Le particolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Non si pone problema di ripetibili, l'appellante non essendo patrocinata da un rappresentante a titolo professionale né avendo rivendicato indennità d'inconvenienza (art. 97 cpv. 3 lett. c CPC).

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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