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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2019 11.2019.129

November 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,126 words·~11 min·6

Summary

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie

Full text

Incarti n. 11.2019.129 11.2019.130

Lugano, 28 novembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2019.68 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

statuendo sull'appello presentato l'8 novembre 2019 da AP 1 contro il decre­to cautelare emesso dal Pretore il 4 novembre 2019 (inc. 11.2019.129) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.130);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare emesso a verbale il 4 novembre 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 9 ottobre 2019 da AO 1 (1970), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 (1967) a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per l'istante, uno di 958.– mensili per la figlia N__________ (22 ottobre 2002) e uno di fr. 1135.– mensili per la figlia G__________ (30 settembre 2005), assegni familiari non compresi. Contestualmente egli ha dato avvio all'istruttoria.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 novembre 2019 nel quale chiede, in particolare, che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – i coniugi siano autorizzati a vivere separati, le figlie siano affidate alla madre (riservato il più ampio diritto di visita paterno), l'abitazione coniugale sia attribuita in uso alla medesima (con addebito degli oneri ipotecari), sia posta in compensazione del suo obbligo alimentare una somma di fr. 20 599.05 per pagamenti da lui eseguiti in favore della moglie, non gli sia imposto alcun contributo alimentare per quest'ultima e sia ridotto il contributo alimentare per le figlie salvaguardando la copertura del suo fabbisogno personale. Preliminarmente egli insta altresì perché all'appello sia concesso effetto sospensivo. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, ove appena si considerino i contributi alimentari chiesti dall'istante per sé (fr. 1000.– mensili senza limiti di tempo) e le figlie (fr. 1595.– ognuna, assegni familiari compresi). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto cautelare è stato notificato al convenuto il 4 novembre 2019, data dell'udienza. Interposto il l'11 novembre successivo (timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha statuito soltanto sui contributi di mantenimento per moglie e figlie. Sugli ulteriori punti controversi egli non ha ancora giudicato. Nella misura in cui chiede più e altro della soppressione del contributo per la moglie e una diminuzione di quello per le figlie, l'appellante formula quindi conclusioni inammissibili. Riguardo ai contributi per le figlie, poi, AP 1 avrebbe dovuto quantificare l'entità della riduzione. Pretese pecuniarie vanno sempre cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti), anche nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato che gover­na il diritto di filiazione (DTF 137 III 620 consid. 4.5 e 5 con riferimenti; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_3/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 3). Nel caso specifico il convenuto si limita a proporre che i contributi alimentari per le figlie siano commisurati al suo fabbisogno, “salvaguardando il minimo vitale garantito per legge alla mia sopravvivenza”. Non indica però a quanto tali contributi dovrebbero ammontare né quale sarebbe “il minimo vitale garantito per legge alla [sua] sopravvivenza”. Indeterminate, le domande volte a una riduzione del contributo alimentare per le figlie si rivelano dunque inammissibili. Ne segue che l'appello entra in linea di conto solo per quanto riguarda la soppressione del contributo alimentare destinato alla moglie.

                                   3.   All'appello il convenuto acclude 19 documenti, di cui 16 figurano già nel fascicolo trasmesso a questa Camera dal Pretore. La produzione dei 16 documenti è di conseguenza superflua. Due altri documenti sono nuovi, ma l'interessato non pretende che fosse impossibile esibirli al Pretore con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non soccorrono dunque i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC per versarli agli atti. L'ultimo documento, del 10 novembre 2019, è successivo invece al decreto del Pretore ed è di per sé proponibile (doc. 60). Concerne però la figlia N__________, il cui contributo alimentare non può essere rimesso in discussione (sopra, consid. 2). Non giova così ai fini del giudizio.

                                   4.   In concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7430.– mensili (senza assegni familiari), quello dell'istante in fr. 3558.– mensili, il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 4867.– mensili, quello della moglie in fr. 3438.– mensili, il fabbisogno in denaro di N__________ in fr. 958.– mensili e quello di G__________ in fr. 1135.– mensili (più gli assegni familiari). Sulla base di tali dati egli ha condannato AP 1 a versare un contributo per le figlie pari al fabbisogno in denaro di queste ultime (assegni familiari non compresi) e un contributo per la moglie di fr. 200.– mensili. Come egli sia giunto a tale risultato non è chiaro, il decreto impugnato essendo sprovvisto di motivazione. Qualora il primo giudice avesse fatto capo al consueto metodo di calcolo applicabile ai contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale (consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno familiare e nel suddividere l'eccedenza a metà: DTF 134 III 146 consid. 4), il contributo alimentare per l'istante risulterebbe di fr. 175.– mensili. Si volesse supporre ch'egli abbia arrotondato l'importo, ciò non consentirebbe ancora, tuttavia, di verificare il risultato.

                                   5.   Gli accertamenti del Pretore relativi ai redditi dei coniugi appaio­no corretti. L'appellante medesimo dichiara un guadagno di fr. 7481.– mensili, più assegni familiari per fr. 450.– (memoriale, pag. 4 in alto), finanche più elevato di quello calcolato dal Pre-tore (fr. 7430.– mensili, assegni familiari non compresi). Quanto alle entrate della moglie, l'entrata di fr. 3558.– mensili corrispon­de allo stipendio di fr. 3285.30 (doc. C) più la tredicesima. Il problema risiede nell'ammontare dei fabbisogni minimi. Il primo giudice ha calcolato quello del marito in fr. 4867.– e quello della moglie in fr. 3438.– mensili. L'appellante sostiene che il proprio fabbisogno ascende a fr. 7036.18 e quello della moglie a non meno di fr. 4597.48 mensili, elencando a tal fine le voci che compongono simili importi. Invano si cercherebbe di sapere però quali voci compongano gli importi accertati dal Pretore. Poco sussidiano al proposito i segni a matita lasciati sui memoriali delle parti (istanza, pag. 5; risposta spontanea, pag. 4). Il decreto impugnato non permette alcun confronto delle censure sollevate dall'appellante con l'opinione del primo giudice.

                                   6.   Le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).

                                   7.   È appena il caso di ricordare che l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qual­sivoglia udienza destinata all'assunzio­ne di prove, non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istan­za cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova è invalso per diritto federale un orientamento contra-rio (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.135 del 21 dicembre 2018, consid. 1). Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione alme­no sommaria come i decreti cautelari finali.

                                   8.   Nella fattispecie non è possibile – come si è visto – sindacare i fabbisogni delle parti sulla base dei quali il Pretore ha definito il contributo cautelare di fr. 200.– mensili per l'istante. Ne segue che per quanto riguarda tale contributo il decreto impugnato va annullato e gli atti rinviati al Pretore perché motivi adeguatamente la propria decisione. Il decreto rimane invariato, di contro, per quel che è del contributo alimentare in favore delle figlie, al cui riguardo l'appello si rivela inammissibile (sopra, consid. 2). L'annullamento del dispositivo in questione non significa che – come chiede l'appellante – il contributo cautelare per la moglie vada azzerato. Semplicemente, il Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 200.– mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

                                   9.   Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro la Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimarranno libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).

                                10.   Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili chieste dall'appellante, non se ne giustifica l'attribuzione già per il fatto che l'interessato si è difeso da sé, senza far capo a un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli estremi per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno dall'appellante.

                                11.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 200.– mensili in favore di AO 1 e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani su tal punto un giudizio motivato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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