Incarto n. 11.2019.128
Lugano, 27 dicembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.1158 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 settembre 2019 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 7 novembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 giugno 2019 il Tribunale distrettuale di Zurigo (Bezirksgericht Zürich, 1. Abteilung) ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1984) e AO 1 (1988). La figlia K__________ (21 marzo 2017) è stata affidata alla madre. L'autorità parentale è rimasta in comune. Alla clausola n. 5 la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal tribunale stabilisce quanto segue:
Der Vater verpflichtet sich, für die Tochter monatliche Unterhaltsbeiträge (zzgl. Familienzulagen) wie folgt zu bezahlen:
Fr. 3500.– ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis zum Einzug in eine
eigene Wohnung
(davon Fr. 2614.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 4300.– ab Einzug in eine eigene Wohnung (gegen Vorlage des entsprechenden Mietvertrages) bis und mit 31. August 2021
(davon Fr. 3175.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 3845.– ab 1. September 2021 bis und mit 31. August 2029
(davon Fr. 2515.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 3400.– ab 1. September 2019 bis und mit 31. August 2032
(davon Fr. 1850.– als Betreuungsunterhalt),
Fr. 1550.– als Barunterhalt ab 1. September 2032.
B. Il 27 settembre 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse alla __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di trattenere dallo stipendio di AP 1 la somma di fr. 4500.– (senza cenno ad assegni familiari) e di riversare tale importo direttamente a lei in favore della figlia. Nell'istanza essa si doleva che l'ex marito continuasse a versare per K__________ il contributo alimentare di fr. 3500.– mensili (più l'assegno familiare di fr. 200.– mensili) nonostante essa si fosse trasferita con la figlia in un appartamento proprio. Invitato dal Pretore a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 14 ottobre 2019 di respingere l'istanza. Chiamata dal Pretore aggiunto a replicare, in un memoriale del 16 ottobre 2019 l'istante ha confermato la propria richiesta. Autorizzato a duplicare, il 24 ottobre 2019 il convenuto ha concluso una volta ancora per la reiezione dell'istanza. Il Pretore aggiunto non ha assunto prove né ha previsto una discussione finale.
C. Statuendo con sentenza del 25 ottobre 2019, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio del convenuto la somma di fr. 4500.– (assegni familiari non compresi), riversando tale importo a AO 1 in favore della figlia. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico di AP 1, condannato a rifondere all'ex moglie fr. 500.– per ripetibili. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 novembre 2019 in cui chiede di riformare la sentenza impugnata respingendo l'istanza. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti al figlio (art. 291 CC) postulata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori” – come in con-creto, la trattenuta riguardando contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio passata in giudicato – è soggetta alla procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). È appellabile quindi entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nelle osservazioni all'appello l'istante pretende che l'unico rimedio giuridico esperibile nel caso specifico sia il reclamo. L'opinione è manifestamente errata. Una “diffida ai debitori” configura una misura di esecuzione sui generis in relazione diretta con il diritto civile (DTF 138 III 22 consid. 7.2.4). Se il valore litigioso è raggiunto, essa è impugnabile quindi con appello (Fountoulakis/Breitschmid/Kamp in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 4b ad art. 291 con richiami).
2. Nella fattispecie la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 28 ottobre 2019, di modo che l'appello, presentato il 7 novembre 2019 (ultimo giorno utile), è tempestivo. Quanto al valore litigioso, la soglia di fr. 10 000.– è raggiunta, ove appena si consideri che la trattenuta di stipendio verteva davanti al Pretore aggiunto sull'intero contributo alimentare dovuto da AP 1 per la figlia (fr. 4500.– mensili) dal dicembre del 2019 in poi, e non solo sulla differenza litigiosa (fr. 800.– mensili). Anche da questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
3. Il Pretore aggiunto ha ricordato nella decisione impugnata che in conformità alla sentenza di divorzio AP 1 avrebbe dovuto versare per la figlia, dal momento in cui AO 1 avesse costituito un alloggio proprio, un contributo alimentare di fr. 4300.– mensili (oltre assegni familiari) e non più di fr. 3500.– mensili (oltre assegni familiari). L'istante avendo documentato di avere trovato un appartamento per sé e la figlia sin dal 1° luglio 2019, da allora il convenuto avrebbe dovuto elargire così – secondo il Pretore aggiunto – il contributo alimentare maggiorato. Se non che, AP 1 rifiuta di adeguarsi a tale obbligo, onde per il primo giudice gli estremi dell'art. 291 CC. Il Pretore aggiunto non ha ritenuto invece di comminare alla __________ l'applicazione dell'art. 292 CP, nulla inducendo a dubitare che questa non avrebbe ottemperato all'ordine. La trattenuta di stipendio è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
4. L'appellante non contesta di dover versare un contributo alimentare di fr. 4300.– mensili (più l'assegno familiare) per la figlia dal momento in cui l'ex moglie avrebbe costituito un domicilio proprio. Fa valere tuttavia che il contratto di locazione prodotto da AO 1 non può definirsi tale, trattandosi di “un assemblaggio che può essere stato imbastito da chiunque”. Il documento – egli adduce – non consente di individuare né dove si trovi l'asserito appartamento né chi sia il locatore né, tanto meno, chi assicuri l'amministrazione dello stabile, l'istante avendo annerito tutti gli elementi essenziali. In altri termini, secondo l'appellante, nulla permette di verificare che l'ex moglie abbia davvero preso in locazione un appartamento per sé e la figlia. Inoltre – egli soggiunge – quand'anche avesse appigionato un alloggio proprio, AO 1 non può pretendere di celargli il relativo indirizzo, avendo egli il diritto di sapere, come contitolare dell'autorità parentale, dove abiti la figlia minorenne K__________ (art. 301a cpv. 3 CC).
5. Secondo la clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Tribunale distrettuale di Zurigo l'istante avrebbe avuto diritto a un contributo alimentare per la figlia di fr. 4300.– mensili (e non più di fr. 3500.– mensili), assegni familiari non compresi, al momento in cui avesse esibito un contratto di locazione a comprova di avere costituito un alloggio proprio. Ora, il “contratto di locazione per oggetti d'alloggio” da essa accluso all'istanza riguarda un appartamento di 3 locali e mezzo, ma non indica dove esso si trovi né chi sia il locatore né chi lo rappresenti (salvo leggersi un cognome “R__________”), AO 1 avendo annerito tutti i relativi passaggi (doc. B, 3° e 4° foglio). Manca quindi ogni riscontro circa la fedefacenza del documento. Agli atti figura invero una dichiarazione del 2 luglio 2019 in cui la ditta che amministra dello stabile conferma l'esistenza di un contratto di locazione, ma la ragione sociale e l'identità dei firmatari è annerita e le firme illeggibili (doc. B, 5° foglio). Agli atti figura anche una dichiarazione del 30 settembre 2019 in cui l'Autorità regionale di protezione 15 afferma che AO 1 e la figlia “vivono da sole in un nuovo appartamento” (doc. H). Non è dato di sapere tuttavia se tale autorità abbia svolto accertamenti o si sia limitata ad attestare quanto riferito dalla stessa istante. Riguardo a un'ulteriore dichiarazione agli atti, del 17 luglio 2019, in cui l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ dichiara che l'istante e la figlia non risiedono più in via alla __________, il luogo del nuovo domicilio è una volta ancora annerito e indecifrabile (doc. B, 1° foglio).
6. Ciò posto, tutto quanto si può concludere è che in concreto
l'istante e la figlia “non risiedono più presso i signori __________ R__________ e V__________” ad __________ (doc. B, 1° foglio), ma non che AO 1 abbia davvero appigionato un appartamento, l'istante medesima avendo impedito ogni verifica oscurando le indicazioni dei relativi documenti. A ragione l'appellante fa valere pertanto
che non soccorrono le premesse per ritenere che l'ex moglie
abbia reso verosimile l'applicabilità del contributo alimentare di fr. 4300.– mensili (più gli assegni familiari) previsto nella clausola n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio al momento in cui essa avesse costituito un alloggio proprio. Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita accoglimento.
7. L'istante assume, nelle osservazioni all'appello, di avere censurato i passaggi topici dei documenti prodotti “per proteggersi dalle angherie e dai soprusi dell'ex marito”. Essa evoca “gravi difficoltà” incontrate nel 2017 in una procedura a tutela dell'unione coniugale, lamentando “una recidiva di metrorragie riferibili in prima istanza allo stress psicofisico che [essa] vive attualmente a causa delle problematiche familiari e con le diatribe giudiziarie con il marito” (doc. I). Sta di fatto che simili giustificazioni nulla mutano all'insufficienza della documentazione allegata, la quale, parzialmente annerita e priva di utili riscontri agli atti, rende impossibile appurare la concreta esistenza di un contratto di locazione.
Certo, in circostanze specifiche l'assunzione di prove può rischiare “di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d'affari” (art. 156 CPC). In condizioni del genere spetta però all'interessato chiedere al giudice di adottare i provvedimenti necessari, spiegando e rendendo verosimile quale sia l'interesse degno di protezione (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 156; taluni autori reputano che al proposito occorra finanche una prova piena: v. Leu in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 156). Il giudice procede allora a una ponderazione d'interessi e decide se sia il caso di limitare l'accesso della controparte agli atti, di rendere illeggibili singoli passaggi di documenti (Haldy, Procédure civile suisse, Basilea 2014, pag. 162 n. 10) o di imporre al patrocinatore della controparte di non rivelare al cliente determinate informazioni sensibili (Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 156 CPC). Ciò può valere anche per quanto riguarda l'indirizzo di una parte in causa (Leu, op. cit., n. 19 ad art. 156 CPC).
8. Ne discende che in ogni modo compete al giudice, non alla parte in causa, decidere se e quali provvedimenti vadano presi in applicazione dell'art. 156 CPC. E anche qualora, ravvisandone gli estremi, decida di adottare simili misure, il giudice conserva la visione integrale dei documenti. Diversamente dal caso in esame, nell'ipotesi dell'art. 156 CPC risulta limitato soltanto il diritto della controparte di consultare gli atti (art. 53 cpv. 2 CPC). All'interessato non può rimproverarsi invece di avere recato elementi insufficienti a suffragio della sua pretesa.
9. Se ne conclude in ultima analisi che, come detto, l'appello è destinato all'accoglimento. L'esito del giudizio comporta l'addebito delle spese processuali a AO 1, soccombente in entrambi i gradi di giudizio (art. 106 cpv. 1 CPC). Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
II. La trattenuta di stipendio disposta dal Pretore aggiunto con la diffida ai debitori contenuta nella sentenza impugnata è annullata.
III. Le spese di appello, di fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione:
– (dopo il passaggio in giudicato);
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).