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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.2020 11.2019.127

September 17, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,001 words·~20 min·2

Summary

Azione di riduzione

Full text

Incarto n. 11.2019.127

Lugano, 17 settembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2015.93 (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 6 maggio 2015 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 31 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 settembre 2019 dal Pretore;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 21 maggio 1984 Fr__________ __________ (1919) ha venduto al figlio AP 1 (1942) la particella n. 317 RFD di __________ (1164 m²), su cui sorge una casa d'abitazione, per fr. 150 000.–. L'11 novembre 1993 essa ha donato al figlio inoltre la particella n. 171 RFD di __________ (82 m²), su cui si trova un rustico. Infine, il 10 agosto 2004, essa ha donato al figlio la proprietà per piani n. 696 RFD di __________ (36/1000 della particella n. 2488), riservandosi sulla medesima un diritto di usufrutto a vita, mentre il figlio ha assunto i pegni ipotecari gravanti l'immobile per fr. 277 600.–.

                                  B.   F__________ __________ è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 22 maggio 2014, lasciando come eredi i figli AO 1 (1940, cittadino italiano) e AP 1, che ha dichiarato il 7 agosto 2014 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di rinunciare all'eredità (inc. SO.2014.3328). Il Pretore ha rilasciato così il 22 settembre 2014 un certificato ereditario in cui figura come unico erede di F__________ __________ il figlio AO 1 (inc. SO.2014.3774).

                                  C.   Il 15 gennaio 2015 AO 1 ha convenuto il fratello AP 1 per un tentativo di conciliazione dinanzi alla medesi­ma Pretura, chiedendo di accertare che il 22 maggio 2014 la successione fu F__________ __________ presentava un attivo netto di almeno fr. 2 096 000.–, che la porzione legittima di lui è pari a tre quarti della sua quota ereditaria (un mezzo) e che le alienazioni disposte dalla madre in favore del convenuto vanno ridotte a fr. 1 312 500.–, riservata una più precisa indicazione degli importi in esito all'istruttoria. In conseguenza di ciò egli ha postulato la condanna del convenuto a trasferirgli la proprietà per piani n. 696 e la particella n. 171 dietro liquidazione di un saldo (passivo o attivo) da stabilire una volta assunte le prove. In subordine AO 1 ha instato per la condanna del convenuto al pagamento di fr. 787 500.– con interessi al 5% dal 12 dicembre 2014, riservati adattamenti dopo l'istruttoria, chiedendo di fissare al convenuto un termine di 30 giorni per optare fra la consegna degli immobili o il pagamento in denaro, presumendosi in difetto di scelta la consegna degli immobili. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 22 apri­le 2015. Quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.27).

                                  D.   AO 1 ha convenuto il 6 maggio 2015 davanti al Pretore il fratello AP 1 con un'azione di riduzione, sollecitando quanto chiesto in sede conciliativa. Nella sua risposta del 4 giugno 2015 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 30 luglio 2015 e il convenuto ha duplicato il 9 settembre 2015, entrambi ribadendo il rispettivo punto di vista. Le prime arringhe si sono tenute il 30 settembre 2015 e l'istruttoria, avviata seduta stante, si è chiu­sa il 22 dicembre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 27 febbraio 2018 AO 1 ha chiesto di accertare che il 22 maggio 2014 la successione materna presentava un attivo netto di almeno fr. 1 982 052.60 e che la sua porzione legitti­ma è tre quarti della quota ereditaria di un mezzo. In funzione di ciò egli ha po-stulato una volta ancora la condanna di AP 1 a trasferirgli la proprietà per piani n. 696 e la particella n. 171, versandogli un conguaglio di fr. 51 269.70 con interessi al 5% dal 12 dicembre 2014. In subordine egli ha sollecitato la condanna del convenuto al pagamento di fr. 743 269.70 con interes­si al 5% dal 12 dicembre 2014, chiedendo di fissare al medesimo un termine di 30 giorni per optare fra la consegna degli immobili o il pagamento in denaro, presumendosi in difetto di scelta la consegna degli immobili. Nel suo allegato conclusivo del 16 febbraio 2018 AP 1 ha proposto nuovamente di respingere la petizione.

                                  E.   Statuendo il 30 settembre 2019, il Pretore ha parzialmente accol­to la petizione, nel senso che ha accertato la porzione legitti­ma di AO 1 nella successione materna in complessivi fr. 739 309.60, ha ridotto le liberalità di F__________ __________ in favore di AP 1 nella misura in cui esse ledono tale legittima e ha condannato AP 1 a versare al fratello AO 1 la somma di fr. 739 309.60 con interessi al 5% dal 15 gennaio 2015. Le spese processuali di fr. 30 500.– complessivi sono state poste per un decimo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 35 000.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 ottobre 2019 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2019 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria so­no appellabili entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 739 309.60, pari alla porzione legittima dell'attore (sentenza impugnata, consid. 5b). Ora, il valore litigioso di un'azione di riduzione corrisponde a quanto toccherebbe al­l'attore in caso di vittoria (Eigenmann/Landert, Actions successorales, Basilea 2019, pag. 76 n. 129 e 130 con rinvii). In concreto tale valore ammonta perciò a fr. 743 269.70, come chiedeva AO 1 nel memoriale conclusivo (pag. 7). Riguardo alla tempe-stività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 2 ottobre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazio­ne sarebbe scaduto così venerdì 1° novembre 2019 (Ognissan­ti), salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge canto­nale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Depositato il 4 novembre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC) e che il beneficato sia condannato a rifondere quanto ha ricevuto in ecces­so (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 420 n. 794). I presupposti dell'azione di riduzione sono già stati diffusamente esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2a e 3a). Ai fini del presente giudizio basti ricordare che, come le disposizioni a causa di morte, anche le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di noz­ze, corredo o ces­sione di beni soggiacciono a riduzio­ne qualora non siano soggette a collazione (art. 527 n. 1 CC). Sono suscettibili di riduzione, pertan­to, anche liberalità che per la loro natura sarebbero sottoposte a collazione in forza dell'art. 626 cpv. 2 CC, ma che ne sono dispensate perché – come in concreto – il beneficiario ha rinunciato all'eredità (Hrubesch-Millauer in: Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 10 ad art. 527 CC; Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 ad art. 527; Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 20 ad art. 527; Steinauer, op. cit., pag. 263 n. 472; Eigenmann in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 9 ad art. 527).

                                         La riduzione, come la collazione, implica – dal profilo oggettivo –  che si tratti di una liberalità e – dal profilo soggettivo – che il disponente abbia inteso elargire tale liberalità (animus donan­di). Dandosi un negozio misto con donazione, in specie, le parti devono avere fissato consapevolmente il prezzo di alienazione sotto il valore di mercato affinché l'acquirente benefici della differenza (DTF 145 III 4 consid. 3.1 con rinvii). Simile consapevolezza deve sussistere alla conclusione del contratto. Non basta che il disponente potesse sapere della sproporzione fra il valore del bene ceduto e il prezzo pattuito; determinante è che egli abbia inteso favorire l'acquirente e abbia saputo del vantaggio conferito (DTF 145 III 4 consid. 3.2 con rinvii). L'onere di provare tale consapevolezza, ove occorra indirettamente alla luce delle circostanze e del comportamento delle parti, incombe a chi promuove l'azio­ne di riduzione (DTF 145 III 4 consid. 3.3 con rinvii).

                                   3.   In concreto il Pretore, accertata la tempestività dell'azione di riduzione, ha constatato che alla sua apertura la successione non presentava alcun attivo. Egli ha quindi passato in rassegna le tre alienazioni contestate, rilevando anzitutto che la vendita della particella n. 317 RFD di __________ costituisce un negozio misto con donazione. Viste le risultanze peritali, egli ha determinato il valore di tale alienazione in fr. 1 563 917.50 calcolati sul­la base del valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione (fr. 1 850 000.–) moltiplicato per il rapporto fra la parte donata al momento del contratto (fr. 820 000.–, ossia il valore del bene a quel momento di fr. 970 000.–, dedotto il prezzo pagato di fr. 150 000.–) e il valore del bene al momento dell'alienazione (fr. 970 000.–). Quanto alla donazione del rustico ad __________, il Pretore ha accertato il valore della medesima, il 22 maggio 2014, in fr. 280 000.– stimati dal perito. Riguardo infine alla proprietà per piani di Lugano, il primo giudice ha dedotto dal valore del bene stimato all'apertura della successione (fr. 640 000.–) il valore capitalizzato del diritto di usufrutto vita natural durante costituito al momento della donazione (fr. 150 549.–), come pure l'ammontare del debito garantito da pegno assunto da AP 1 (fr. 277 600.–), oltre agli interessi ipotecari (fr. 48 624.55) e agli oneri condominiali pagati da quest'ultimo dopo la donazio­ne fino all'apertura della successione (fr. 27 390.10), quantifican­do per finire la liberalità in fr. 135 836.35.

                                         Il primo giudice ha ritenuto invece non dimostrato un versamento di fr. 100 000.– che il convenuto affermava di avere effettuato in favore della madre nell'ambito della donazione del rustico, così come un versamento di fr. 100 000.– che lo stesso AP 1 sosteneva di avere eseguito in favore della madre al momento di ricevere in dono la proprietà per piani. Il Pretore non ha ritenuto dimostrato nemmeno il versamento di una provvigio­ne di fr. 10 000.– che il convenuto pretendeva gli fosse dovuto dalla madre e ha giudicato ininfluente altresì una dichiarazione manoscritta rilasciata il 9 giugno 2007 da F__________ __________, dichiarazione che secondo il Pretore attesta – se mai – la consapevolezza dell'interessata di avere elargito liberalità al figlio

                                         AP 1. Riguardo alle somme di denaro che entrambi i figli sostenevano di avere versato alla madre, il Pretore ha precisato trattarsi di elargizioni unilaterali che non possono entrare in considerazione nella definizione dell'asse successorio. In definitiva, quin­di, il primo giudice ha accertato attivi dell'eredità per complessivi fr. 1 979 753.85, dai quali ha dedotto spese funerarie per fr. 8261.60, ottenendo un compendio di fr. 1 971 492.25. Considerata la porzione legittima dell'attore (tre quarti di metà successio­ne), è risultata una spettanza di lui di fr. 739 309.60 che il conve-nuto è stato condannato a versare con interessi del 5% dal 15 gennaio 2015, data dell'inoltro dell'istanza di conciliazione.

                                   4.   L'appellante sostiene in primo luogo, per quanto riguarda la compravendita della particella n. 317, che – come ha dichiarato il notaio AP 1 – la volontà di F__________ __________ non era di favorire lui con una liberalità, bensì di ricambiare i servigi ricevuti. E il valore di tali servigi corrisponde necessariamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il valore del fondo stabilito dal perito, giacché se la madre avesse inteso beneficiarlo con una liberalità, e non solo ricompensarlo per gli aiuti da lui prestati, avrebbe stipulato una mera donazione e non una compravendita a un prezzo finanche inferiore al valore di stima. A suo parere, pertanto, la quota di valore eccedente il prezzo pattuito non costituisce una liberalità.

a)     Nella sua deposizione l'avvocato T__________, il quale nel 1984 aveva rogato la compravendita della particella n. 317 (doc. C), ha rammentato di avere segnalato a F__________ __________, sua prima cugina, che il prezzo della transazione era inferiore al valore di stima ufficiale del fondo, ma essa gli ave­va risposto che il figlio AP 1 “le era molto vicino e l'aiutava” e che “si trattava di una forma di riconoscenza” nei confronti di lui (verbale del 25 febbraio 2016, pag. 1 in basso). Come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 3b/II), ciò conferma che F__________ __________ era consapevole di vendere al figlio la particella n. 317 a condizioni di favore. Che poi essa fosse riconoscente al figlio e intendesse ripagarlo per i servi­gi ricevuti non priva l'atto della sua natura parzialmente gratuita. Del resto, si volesse assimilare tale riconoscenza all'adempimento di un obbligo morale, la disposizione sarebbe ugualmente soggetta a riduzio­ne (Baddeley in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 88 ad art. 239; Steinauer, op. cit., pag. 260 n. 466 con rimandi). Inoltre sul possibile valore economico delle prestazioni fornite da AP 1 tutto si ignora. Né si possono trarre conclusioni dal fatto che F__________ __________ non abbia semplicemente donato il fondo, ma abbia optato per un'alienazione sotto il valore di mercato, tanto meno ove si consideri che nulla si evince dagli atti circa i criteri che hanno indotto i contraenti a fissare il prezzo della compravendita in fr. 150 000.– (doc. C).

                                         b)   L'appellante non asserisce per altro che, in seguito agli aiuti da lui prestati, la madre gli dovesse somme di dena­ro o che il prezzo della compravendita includesse la compensazione di eventuali debiti da lei maturati. Non giova dunque attardarsi su ipotesi del genere. Si aggiun­ga che l'adempimento di doveri di assistenza, come potrebbe essere quello di un figlio chiamato a soccorrere una madre in gravi ristrettezze o con problemi di liquidità (l'avvocato T__________ ha definito la cugina una “donna generosa e con le mani bucate”, “in condizioni finanziarie difficili”: verbale del 25 febbraio 2016, pag. 1 e 2; verbale del 16 novembre 2017, pag. 1), non comporta obblighi di restituzione per il parente beneficato (Eigenmann in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 47 ad art. 328-329) e non configura quindi un debito della sua successione, per quanto criticato possa essere tale orientamento della dottrina (Koller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizio­ne, n. 31 ad art. 328/329 con rinvii a svariati autori).

                                   5.   Con riferimento all'alienazione di tutti e tre i fondi da parte della madre, il convenuto invoca un manoscritto del 9 giugno 2007, inviatogli in fotocopia dall'avvocato T__________ con lettera accompagnatoria del 12 giugno successivo, stando al quale la madre gli dava scarico di fronte al fratello AO 1 per i servigi resi in favore di lei (doc. 9). Il testo del manoscritto è il seguente:

                                                                                                                          __________, __________

                                                                                                                                         9-VI-07

                                         Io sottoscritta F__________ __________, sana di mente, dichiaro che tutto quello che possiede __________ è stato da lui regolarmente pagato. Naturalmente non con prezzi adeguati, ma d'accordo con me per compensarlo della sua ospitalità, disponibilità e premure di cui mi ha sempre colmato – In fede

                                         F__________ __________

                                         Con questo mio ultimo scritto, annullo tutti i precedenti, purtroppo la situazione è cambiata.

                                         a)   Sentito come testimone, l'avvocato T__________ ha confermato di avere trasmesso al convenuto quel documento, “sicuramente” consegnatogli dalla cugina, senza essere in grado di ricordare se al momento di affidargli tale dichiarazione F__________ __________ avesse fatto commenti. Per il resto egli ha ribadito che la cugina riceveva aiuti da entrambi i figli, ma di non sapere in che misura dall'uno e in che misura dall'altro (verbale del 16 novembre 2017, pag. 1).

                                               Per il Pretore il manoscritto in questione conferma unicamen­te che F__________ __________ era consapevole di avere accordato liberalità al figlio AP 1 (sentenza impugnata, consid. 3b/VI). L'appellante ribadisce invece che, come figura in quella dichiarazione, egli ha “regolarmente pagato” gli immobili ricevuti, con la sua “disponibilità”, la quale può essere solo finanziaria, la madre avendo attestato ch'egli “ha versato per essa importi (evidentemente non dovuti) per un ammontare che corrisponde alla differenza di valore degli immobili ricevuti”.

                                         b)   Per sapere se una liberalità soggiace a riduzione fa stato la situazione del momento in cui la liberalità è avvenuta (sopra, consid. 2; Hrubesch-Millauer, op. cit., n. 8 ad art. 527 CC; Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 527 CC; Piotet, op. cit., n. 7 ad art. 527 CC). Uno scritto di anni successivo alle alienazioni non basta dunque per dimostrare le reali intenzioni del­l'alienante il giorno in cui le liberalità sono state elargite, men che meno ove l'alienante ammetta che nel frattempo “purtroppo la situazione è cambiata”. In quello stesso scritto poi, come sottolinea il Pretore, la disponente riconosceva che le alienazioni non erano state eseguite a “prezzi adegua­ti”, dimostrando con ciò la consapevolezza di avere favorito il figlio. Sul valore dell'“ospitalità”, della “disponibilità” e delle “premure” che F__________ __________ dichiara nel manoscritto di avere ricevuto dal figlio manca concretamente qualsiasi riscontro. Che nella dichiarazione la madre intendesse dare scarico al convenuto verso il fratello per quanto egli aveva fatto (o avrebbe ancora fatto) in suo favore ancora non basta per dimostrare che i servigi resi (o futuri) equivalessero al beneficio ridondante al convenuto dai tre trapassi di proprietà. Bastasse una generica dichiarazione “di scarico” per giustificare l'alienazione gratuita – o parzialmente gratuita – di beni immobiliari per un valore di fr. 739 309.60 (la cifra fissata dal Pretore, non contestata dall'attore), le norme sulla legittima potrebbero essere eluse fin troppo facilmente. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                   6.   L'appellante si duole che il Pretore non ha tenuto conto né di una somma di fr. 60 000.– da lui versata ratealmente alla madre tra il 2004 e il 2005 e neppure di un suo versamento alla madre di fr. 40 000.– nel 2004, chiedendo che tali importi siano presi in considerazione ai fini del giudizio. AO 1 obietta che la causale di quei versamenti non è nota e che il convenuto nulla ha addotto al riguardo. Si tenesse calcolo di quei versamenti, in ogni modo, egli fa valere di avere eseguito a sua volta versamenti in favore della madre per complessivi fr. 60 549.10.

                                         a)   Agli atti figurano la terza pagina dell'estratto di un conto postale con la fotocopia di una girata relativa a un versamento di fr. 40 000.– eseguito dall'appellante il 12 agosto 2004 in favore della madre (doc. 7) e 12 ricevute postali di fr. 5000.– ognuna per versamenti mensili eseguiti da AP 1 a beneficio della madre tra il settembre del 2004 e l'agosto del 2005 (doc. 6, allegato 57). Contrariamente all'opinione del Pretore, non si può dire dunque che il pagamento di com-plessivi fr. 100 000.– non sia stato dimostra­to (sentenza impugnata, consid. 3b/VI). Sta di fatto che gli atti non indicano la causale di quei pagamenti. Davanti al primo giudice AP 1 aveva affermato di avere corrisposto alla madre fr. 100 000.– come “pagamento” per la donazione del­l'appartamento a __________ (memoriale conclusivo, pag. 3 in fondo). Ora, la concomitanza delle date con la stipulazione del contratto avvenuta il 10 agosto 2004 (doc. E) potrebbe anche suffragare l'ipotesi. La pattuizio­ne di un corrispettivo per una donazione comporterebbe tuttavia l'inefficacia del negozio giuridico per simulazione (Baddeley, op. cit., n. 30 ad art. 239 CO). E l'appellante non accenna nemmeno di scorcio a un'eventualità siffatta. Non è il caso perciò di addentrar­si in simili congetture.

                                         b)   A ben vedere l'appellante continua a non precisare quale fosse l'origine dei versamenti testé citati e, di conseguenza, perché egli sarebbe in diritto di esigerne la restituzione. Come fa notare anche AO 1, il convenuto non preten­de di avere mutuato quel denaro alla madre, sicché l'ammontare del debito andrebbe in deduzione del compendio ereditario e, quindi, della porzione legittima spettante all'attore (art. 474 cpv. 2 CC). Come si è spiegato in relazio­ne alla compravendita della particella n. 317, elargizioni a scopo di assistenza fra parenti non fondano un diritto al rimborso (consid. 4b) e non configurano perciò un debito della successione. Una volta ancora l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                   7.   L'appellante conclude ripetendo che la compravendita a prezzo ridotto della particella n. 317 e le donazioni dei due altri fondi sono compensate con quanto da lui pagato “sia per mezzo di quanto riconosciuto dal Pretore sia di quanto non riconosciuto ma riconosciuto, a suo tempo, niente meno che dalla madre”. Così epilogando, tuttavia, egli non fa che reiterare argomenti cui si è già data risposta, ovvero – in estrema sintesi – che quando ha venduto la particella n. 317 F__________ __________ sapeva di cedere l'immobile sotto il valore di mercato e che, per altro verso, nulla è dato di conoscere sui servigi resi concretamente dal convenuto né sul loro valore, mentre la sola dichiarazione “di scarico” rilasciata dalla madre non basta per attestare che gli aiuti forniti dal figlio equivalessero al beneficio economico che questi ha tratto dalle tre operazioni. Per il resto il convenuto non contesta né i valori stimati dal perito né i calcoli della riduzione esposti dal primo giudice. Ne consegue, in ultima analisi, la reiezione del­l'appello.

                                   8.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Si giustifica nondimeno di moderare la tassa di giustizia (art. 7 cpv. 1 LTG), il convenuto essendosi limitato a contestare taluni aspetti della sentenza impugnata, ma non – come detto – i valori immobiliari stimati dal perito né i calcoli sull'ammontare della riduzione esposti dal primo giudice. L'attore, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto da parte sua a congrue ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). La relativa indennità tiene conto – da un lato – dell'alto valore litigioso, ma anche – dall'altro – della stringatezza del memoriale (nove pagine, frontespizio compreso), adeguata per altro alla concisione delle censure formulate nell'appello, e del fatto che i contorni della lite erano ben noti al legale dell'attore sin dal tentativo di conciliazione.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 10 000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ;  – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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