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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2019 11.2019.125

November 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,400 words·~7 min·5

Summary

Esecuzione di un decreto cautelare nell'ambito di una causa di divorzio

Full text

Incarto n. 11.2019.125

Lugano, 4 novembre 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2019.4165 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2019 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 ottobre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 17 giugno 2019, emesso contestualmente a una sentenza di divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato a AP 1 (1968) di liberare entro due mesi la proprietà per piani n. 10 037, pari a 47/1000 della particella n. 744 RFD di __________, bene proprio del marito AO 1 (1971). Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a

                                         AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. Il decreto cautelare non è stato impugnato.

                                  B.   Il 4 settembre 2019 AO 1 ha inoltrato al Pretore una domanda di esecuzione, chiedendo che fosse ingiunto a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare infine la proprietà per piani entro cinque giorni, consegnandogli le chiavi, e che in caso di disobbedienza fosse autorizzato lo sgombero forzato dell'appartamento con l'ausilio della for­za pubblica. Invitata a formulare osservazioni scritte, AP 1 ha proposto il 30 settembre 2019 di lasciarle l'uso del­l'appartamento finché non fosse stato deciso l'appello, tuttora pendente, da lei presentato il 12 agosto 2019 contro la sentenza di divorzio.

                                  C.   Statuendo il 17 ottobre 2019, il Pretore ha accol­to la domanda di esecuzione e ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di liberare entro cinque giorni la proprietà per piani. In caso di disobbedienza egli ha autorizzato gli organi di polizia a prestare man forte per l'esecuzione della decisione su semplice richiesta di AO 1. Qualora AP 1 non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza, il Pretore ha abilitato inoltre “l'agente del­la forza pubblica” a far depositare tali masserizie in un luogo indicato da AO 1. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2019 a questa Camera in cui chie­de che, conferito all'appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato. L'istante non è stato chiamato a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione,

                                         il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale sta­tuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato reclamo (art. 309 lett. a CPC), da depositare entro dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC). I recla­mi contro decisioni del giudice dell'esecu­zio­ne riguardanti il diritto di famiglia competono alla prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8 LOG).

                                   2.   In concreto la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 18 ottobre 2019. Introdotto il 28 ottobre 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, di per sé il ricorso in esame è tempestivo. Il problema è che avver­so la decisione del Pretore AP 1 non ha presentato recla­mo, bensì appello, rimedio che – come si è visto – non è ammissibile contro sentenze del giudice dell'esecuzione. Occor­re esaminare pertanto se l'appello possa essere trattato come recla­mo.

                                   3.   La giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di secon­do grado convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

                                   4.   Nella fattispecie l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come appello, ma AP 1 si definisce “appellante” non meno di sette volte nel corso della motivazione e il termine di “appello” figura anche nella richiesta di giudizio. La convenuta ha quindi inoltrato appello con l'intenzione di appellare, non di presentare reclamo. D'altro lato l'improponibilità dell'appello contro una decisione del giudice dell'esecuzione era evidente, sancita a chiare lettere dall'art. 309 lett. a CPC. Non poteva quindi lasciare spazio al dubbio. Ne segue che, irricevibile, l'appello sfugge a qualsiasi disamina.

                                   5.   Si dà atto che AP 1 può essere stata indotta in erro­re dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza del Pretore, secondo cui la decisione era impugnabile entro dieci giorni con appello. Un'indicazione sbagliata dei rimedi giuridici non può tuttavia creare una via di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1). E un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici contenuta in una decisione se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche Daniel Staehelin in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). In concreto bastava alla patrocinatrice della convenuta consultare il Codice di procedura civile per accorgersi dell'inesattezza. L'errata indicazione dei rimedi giuridici che figura nella sentenza impugnata non può quindi essere invocata a giustificazione.

                                   6.   Si aggiunga che nel caso specifico la conversione dell'appello in reclamo sarebbe ad ogni modo risultata infruttuosa. Con reclamo può invero essere censurata l'applicazione del diritto, ma non l'accertamento dei fatti, a meno che sia “manifestamente errato” (art. 320 CPC). Nel suo memoriale l'interessata non lamenta la violazione di alcuna nor­ma di legge e invano si cercherebbe una doglianza qualsiasi sull'accertamento “manifestamente errato” dei fatti. La motivazione addotta è puramente appellatoria e si esaurisce in una critica di carattere generale alla decisione impugnata. Foss'anche trattato come reclamo, di conseguenza, il memoriale di AP 1 non ne adempirebbe i requisiti. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPC), esso risulterebbe dunque improponibile.

                                   7.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a esprimersi sull'appello.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà alla convenuta dimostrare, nel caso in cui intenda ricorrere in materia civi­le, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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