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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2019 11.2019.12

January 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,099 words·~5 min·6

Summary

Legittimazione a contestare la riduzione della remunerazione del patrocinatore d'ufficio

Full text

Incarto n. 11.2019.12

Lugano 28 gennaio 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.427 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 1° maggio 2016 da

 RE 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinata dall'  PA 2 ),  

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha fissato il 9 gennaio 2019 in fr. 11 728.50 la retribuzione spettante all'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 24 agosto 2018, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, ha autorizzato RE 1 (1961) e CO 1 (1984) a vivere separati dal 20 maggio 2016, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ al marito, cui ha affidato il figlio L__________ (nato il 26 febbraio 2010), ha regolato il diritto di visita materno, ha istituito una curatela educativa in favore del figlio, ha condannato AP 1a versare un contributo alimentare di fr. 883.20 mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio da settembre a dicembre 2016, ridotti a fr. 585.60 dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 e ha obbligato CO 1 a versare dal 1° settembre 2108 un contributo alimentare per il figlio di fr. 206.40 mensili (assegni familiari non compresi). Un appello presentato da RE 1 volto alla soppressione del contributo alimentare in favore del figlio tra giugno del 2017 e agosto del 2018 è tuttora pendente (inc. 11.2018.96).

                                  B.   Per quanto riguarda le spese processuali, il Pretore aggiunto ha rinunciato a riscuotere la tassa di giustizia ponendo “le spese vive e quelle peritali” a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 5 settembre 2018 RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio “ritenuto che l'interessato parteciperà ai costi legali con il versamento allo Stato di rate mensili di fr. 100.–” . Con decisione del 9 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha poi riconosciuto all'avv. PA 2, legale dell'istante, una retribuzione di fr. 11 728.50.

                                  C.   Contro la retribuzione riconosciuta dal Pretore aggiunto all'avv. PA 1 è insorto AP 1 a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2019 per ottenere che il compenso della sua legale sia portato a fr. 20 375.75, riformando la decisione impugnata di conseguenza. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), che è regolata in via generale dall'art. 111 CPC. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata, come in concreto, nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC; RtiD II-2015 pag. 866 n. 40c consid. 1). Nella fattispecie, la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante l'11 gen­naio 201. Introdotto il 21 gennaio seguente il termine di 10 giorni è stato rispettato dal reclamante.

                                   2.   Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso (RtiD II-2015 pag. 867 n. 40c consid. 2 con riferimenti: v. anche I CCA, sentenze inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016 consid. 2 e 11.2016.55 del 5 luglio 2016 consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016 consid. 2.1; Tappy in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 22 ad art. 122; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).

                                   3.   Nel caso in esame RE 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da 11 728.50 a fr. 20 375.75. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, egli si vedrebbe costretto a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo ben più elevato di quello stabilito dal Pretore aggiunto. Ne segue ch'egli non è legittimato a contestare la decisione del primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'interessato, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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