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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2020 11.2019.106

September 29, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,432 words·~22 min·6

Summary

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: diritto di visita paterno

Full text

Incarto n. 11.2019.106

Lugano, 29 settembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.155 (modifica di misure a protezione dell'unio­ne coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 gennaio 2017 da

 AO 1   (patrocinata dagli avvocati  PA 2 e   )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 9 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1974) e AO 1 (1977) si sono sposati a __________ il 30 settembre 2000. Dal matrimonio sono nate V__________ (il 13 dicembre 2007), M__________ e C__________ (entrambe il 25 ottobre 2009). Il marito è dirigente della __________, __________, nella filiale di __________. La moglie è infermiera a metà tempo nel reparto di chirurgia della __________ a __________. I coniugi si sono separati il 28 dicembre 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (parti-cella n. 442 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi nella vicina casa dei suoi genitori, sempre a __________.

                                  B.   Con sentenza del 5 ottobre 2016, emanata a protezione dell'unio­ne coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1e AO 1 a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla medesima, ha obbligato il marito a consegnare alla moglie le chiavi di casa, ha disciplinato il diritto di visita paterno (un fine settimana ogni due, più una sera infrasettimanale con cena, oltre alle abituali settimane di ferie durante le vacanze scolastiche e a liberi contatti telefonici), ha istituito una curatela educativa in favore delle figlie, ha confermato l'intervento del Servizio di aiuto educativo della __________ a tutela di queste ulti­me e ha ordinato a AO 1 di seguire “un percorso terapeutico”. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare dal febbraio del 2016 un contributo alimentare di fr. 1070.– mensili per la moglie e uno di fr. 815.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.848). Un appello presentato il 14 ottobre 2016 da AP 1 contro tale sentenza è stato dichiarato senza interesse da questa Camera, che con decreto del 26 marzo 2018 l'ha stralciato dal ruolo (inc. 11.2016.105).

                                  C.   Nel frattempo, il 9 gennaio 2017, AP 1 ha postulato nuove misure a protezione dell'unione coniugale, ma al dibattimento del 13 gennaio 2017 ha desistito e il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo (inc. SO.2017.70). A quell'udienza la moglie ha presentato essa medesima un'istanza per ottenere una limitazione del diritto di visita paterno a due ore la settimana da esercitare sotto sorveglianza nel Punto d'incontro della __________ a __________, così come il divieto al marito (sotto comminatoria del­l'art. 292 CP) di avvicinarsi a lei o alle figlie e di importunarle o contattarle, come pure la nomina di un pedopsichiatra incaricato di seguire le figlie. Oltre a ciò, essa ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di fr. 28 500.– (inc. SO.2017.155). AP 1 ha proposto seduta stante di respingere ogni richiesta. Entrambe le parti hanno notificato pro­ve. Su invito del Pretore, i coniugi hanno poi accettato di organizzare direttamente un sostegno terapeutico per le figlie e per lo stesso AP 1 (inc. SO.2017.155).

                                  D.   Statuendo nuovamente con decreto cautelare del 20 gennaio 2017, il Pretore ha confermato l'affidamento delle figlie alla madre, ha fissato il diritto di visita paterno in un fine settimana ogni due (dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00) e a una sera infrasettimanale con ce­na (dalle ore 18.00 alle ore 19.30), autorizzando libere e regolari relazioni telefoniche. Richia­mati i genitori ai loro doveri, egli ha invitato “la rete” ad attivarsi, monitorando la situazione, e ha confermato il contributo alimentare di fr. 815.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi, a carico di AP 1. Tale assetto delle visite è stato modificato con decreto cautelare del 18 luglio 2017, quando il Pretore ha sospeso le visite paterne fino al termine delle vacanze della madre (il 24 luglio 2017) e ha disposto la consegna delle figlie al padre per l'esercizio del diritto di visita nel Punto d'incontro della Casa __________, invitando i responsabili della struttura a presentare un breve rapporto dopo una quindicina di visite.

                                  E.   In seguito, con decreto cautelare del 3 novembre 2017 il Pretore ha ulterior­mente limitato le relazioni personali tra padre e figlie, fissandone indicativamente la durata in mez­z'ora e la cadenza ogni 15 giorni, “in regime accompagnato”, sempre nella Casa __________ di __________, esclusa “la presenza di terzi all'infuori del padre durante le visite”. A una successiva udienza del 29 novembre 2017, destinata al­l'audizione della curatrice e alla continuazione del dibattimento, le parti si sono intese su un'estensio­ne del diritto di visita paterno da mezz'ora a un'ora ogni 15 gior­ni, con il medesimo regime, a valere dal 9 febbraio 2018. Il 18 giugno 2018 le figlie sono poi state ascoltate al cospetto del Pretore dallo psichiatra e psicoterapeuta dott. D__________ __________, il quale ha redatto un rapporto il 31 agosto 2018. Il Pretore ha chiuso l'istruttoria l'11 ottobre 2018, assegnando alle parti un termine di 30 giorni (poi prorogato al 31 gennaio 2019) per presentare eventuali conclusioni scritte.

                                  F.   Nel suo memoriale del 29 gennaio 2019 AO 1 ha chiesto, in sostanza, di fissare il diritto di visita paterno alle figlie in un'ora ogni 15 giorni “da concordare secondo il programma della curatrice” e di vietare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avvicinarsi a lei e alle figlie, di importunarle o di contattarle. Essa ha instato altresì per una provvigione ad litem di fr. 20 000.– o, in subordine, per il beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo allegato del 30 gennaio 2019 AP 1 ha proposto di ripristinare immediatamente le sue relazioni personali con le figlie senza sorveglianza in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00, più una sera infrasettimanale con cena dalle ore 18.00 alle 19.30, più “le vacanze usuali durante il periodo scolastico”, chiedendo inoltre di ridurre il contributo alimentare per ogni figlia a fr. 520.– mensili, assegni familiari non compresi, e di respingere il divieto di avvicinamento, come pure la richiesta di provvigione ad litem.

                                   G.   Statuendo con sentenza del 9 settembre 2019, il Pretore ha disciplinato le relazioni personali del padre con le figlie nel seguen­te modo (dispositivo n. 1):

                                          cadenza:             una visita ogni settimana;

                                          regime:                libero con comunque (1) lo scambio in luogo neutro pres­so il Punto d'incontro di Casa __________ e (2) l'obbligo di un momento di analisi e bilancio guidato da un terapeu­ta di orientamento sistemico-relazionale dopo ogni visita o serie di visite a dipendenza del setting che competerà al terapeu­ta scelto fissare;

                                          durata:                indicativamente 3 ore, con un pasto;

                                          altre condizioni:   rimane per il momento escluso ogni contatto con la famiglia d'origine del padre; un allentamento di questa restrizione potrà intervenire a tempo debito, ma solo d'intesa con la rete o nuova decisione. I genitori sono tenuti a collaborare per l'esecuzione delle visite, la madre incoraggiando la ripresa delle relazioni paterne e il padre attenendosi scrupolosamente alle indicazioni qui impartite;

                                          esecuzione:         la rete già attiva sul caso (UAP, curatrice, educatrice SAE, dott. __________) rimane invitata a coordinarsi per dare esecuzione a quanto qui ordinato. Le minori andranno in particolare adeguatamente preparate al cambiamento oggi deciso.

                                          Il Pretore ha respinto ogni altra richiesta. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di me­tà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 settembre 2019 nel quale chiede di estendere le sue relazioni personali con le figlie nel seguente modo:

                                          Al padre è riconosciuto il più ampio diritto a relazioni personali estese e libere con le tre figlie.

                                          In caso di disaccordo il padre potrà avere con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo scuola al lunedì con l'accompagnamento a scuola e una visita infrasettimanale dopo scuola fino al mattino seguente.

                                          A questo si aggiungono le usuali ferie (una settimana durante le vacanze di Natale, alternativamente un anno la prima e un anno la seconda settimana, una settimana alternativamente fra le vacanze di Carnevale e di Pasqua, tre settimane anche non consecutive d'estate e ogni biennio la settimana di Ognissanti).

                                          Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlie, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.110 del 5 maggio 2020, consid. 1). Circa la tempestività del rimedio giuridico, in concreto la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 10 settembre 2019. Introdotto il 19 settembre 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                    2.   All'appello AP 1 acclude copia di un rapporto della curatrice per l'anno 2018 e tre comunicazioni ai genitori (“giudizi”) da parte della scuola elementare di __________ relative all'anno scolastico 2018/2019 (doc. A). Con le osservazioni all'appello AO 1 esibisce da parte sua un rapporto clinico della dott. __________ C__________ del 9 ottobre 2019 sul proprio percorso personale e di sostegno alla genitorialità (doc. 1). Ci si può domandare se documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato a tutela delle figlie minorenni (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nelle sue osservazioni AO 1 richia­ma inoltre gli inc. SO.2017.155 e SO.2017.70 della Pretura. Tali fascicoli sono già stati trasmes­si d'ufficio a questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                                    3.   Litigiosa rimane, in questa sede, la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha riconosciuto che il regime accompagnato e sorvegliato degli incontri (un'ora ogni quindici giorni) applicato nella fattispecie è molto restritti­vo, ma ha ritenuto ciò necessario a causa del progressivo deteriorarsi delle circostanze, nonostante l'intenso lavoro svolto dalla “rete” (la curatrice F__________ __________ dell'Ufficio __________, la dott. __________ C__________ di __________, il Servizio di aiuto educativo della __________, il Punto d'incontro della __________). Secondo il Pretore “l'esame complessivo degli elementi così raccolti indica che una liberalizzazio­ne delle visite paterne è a questo stadio del tutto prematura e comporterebbe rischi importanti d'involuzio­ne, che vanno evitati”. Il primo giudice ha accertato che AO 1 e le figlie vivono tuttora nell'abitazione coniugale, in condizio­ni critiche perché soggette alle pressioni esercitate dai familiari del padre, i quali abitano nelle immediate vicinanze e “di fatto considera[no] le bambine una loro proprietà e la moglie un'usurpatrice”. AP 1 poi continua a vivere presso i genitori, “con i quali ha un rapporto molto dipendente e completamente acriti­co”. Ogni tentativo di motivarlo a farsi sostenere in un percorso di indipendenza e di cura – ha soggiunto il Pretore – è fallito. Anzi, egli “è significativamente entrato in conflitto con praticamente tutti gli attori della rete”, contestando e squalificando ogni intervento messo in atto, non senza assumere un'attitudine passiva e vittimistica.

                                          Dall'ascolto delle figlie – ha rilevato inoltre il primo giudice – so­no emersi “in modo chiarissimo” un sentimento di grave sofferenza e timori “per le pressioni e forzature che [esse] hanno dovuto subire, ancora ben presenti”. Nemmeno l'importante lavoro di “rete” ha permesso – secondo il Pretore – di evitare che AP 1 usas­se “in modo inadeguato” ogni maggiore spazio lasciatogli nelle relazioni personali con le figlie, ciò che ha comportato la necessità di incontri accompagnati e in luogo neutro. Incapace – o nell'impossibilità – di contenere le ingeren­ze della sua famiglia

                                          d'origine e di astenersi dal­l'esporre le figlie a “pressioni, sensi di colpa e forzature”, AP 1 non ha denotato per il primo giudice alcuna evoluzione personale, dimostrando di non essere in gra­do – senza aiuti – di dominarsi e di non ricadere in comportamenti impropri (sentenza impugnata, pag. 5).

                                          Il Pretore non ha trascurato in ogni modo che “un certo equilibrio” è venuto a crearsi nel frattempo, che dalla “rete” non sono più giunte richieste di modificare l'assetto cautelare, che AO 1, seguita dalla dott. __________ C__________, è ora più consapevole dei propri limiti e che le figlie “da tempo stanno bene”. Egli ha considerato altresì che il padre vuole bene alle ragazze e che queste sono felici di incontrarlo, che la costruzione e lo sviluppo di una sana relazio­ne personale richiede un certo tempo, che le figlie “stanno crescendo e progressivamente sono meglio in grado di leggere la loro situazione e di attivare meccanismi di protezione”, sicché una certa estensione del diritto di visita può giustificarsi. Il Pretore ha reputato legittimo in simili circostanze consentire a AP 1 di lasciare il punto d'incontro con le figlie tutte le settimane per qualche ora, a condizione che le vi-site siano “seguite da un momento di analisi e bilancio con uno psicoterapeuta sistemico-relazionale”. Il convenuto dovrà astenersi tuttavia, almeno inizialmen­te – ha ammonito il Pretore – dal mettere le figlie in contatto con i membri della propria famiglia, in particolare i nonni e la zia. Invitando la “rete” a proseguire nel proprio intervento, il primo giudice ha precisato che ogni ulteriore estensione del diritto di visita sarebbe potuta intervenire “una volta verificati gli esiti del tentativo oggi impostato”. Egli non ha stimato necessario, infine, impartire a AP 1 un divieto di avvicinamento a moglie e figlie, non essendosi più verificati da tempo episodi critici a tale riguardo.

                                    4.   Nell'appello AP 1 esordisce rammentando che il suo limitato diritto di visita si riconduce a un rapporto 17 gennaio 2017 del Servizio di aiuto educativo (SAE), a un rapporto 27 ottobre 2017 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) e a un rapporto di quello stesso 27 ottobre 2017 inviato al Pretore dalla dott. __________ C__________. Egli si duole che il Pretore non si sia espresso su determinate circostanze risultanti da quelle relazio­ni. In realtà quanto egli fa valere è una propria lettura dei rapporti, aggiungendo critiche all'indirizzo della curatrice, definita “semplice ambasciatrice delle lamentele” della moglie (memoriale, pag. 2 a 7).

                                          Ora, in un appello va censurato l'errato accertamento dei fatti o l'errata applicazione del diritto (art. 310 CPC). L'apprezzamento delle pro­ve può essere contestato nella misura in cui comporti, appunto, un errato accertamento dei fatti. Non basta rimproverare al giudice di non essersi espresso su determinati particolari solo perché, nell'insieme, egli ha interpretato un referto o una perizia diversamente da come l'appellante vede le cose. Né un processo di appello consiste nel rifacimento del processo di primo grado. Nella fattispecie l'appellante asserisce che il Preto­re “non elenca quali siano gli elementi raccolti e su quali basi poggi la sua convinzione che la liberalizzazione delle visite comporti gravi rischi”, quasi che la sentenza fosse insufficientemente motivata. Se non che, come si è visto (consid. 3), il Pretore ha dato ragio­ne del proprio convincimento sulla scorta di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Fosse caduto in erronei accertamenti, incombeva all'appellante precisare concretamente quali essi sia­no. Opporre la propria visione degli eventi a quella del primo giudice, sostenendo che quest'ultimo non ha pondera-to l'una o l'altro particolare, non è sufficien­te. In proposito l'appel-lo non risponde ai requisiti del­l'art. 311 cpv. 1 CPC e si rivela finanche irricevibile.

                                    5.   Nel seguito dell'appello, sprovvisto per altro di qualsiasi sistematica, l'appellante commenta un “rapporto 30 aprile 2018 della cu-ratrice” (che non figura agli atti), un rapporto di audizione delle figlie consegnato il 31 agosto 2018 dal dott. D__________ __________ e un rapporto 10 ottobre 2018 del Punto d'incontro della __________, disapprovandoli o desumendone per converso quanto ritiene di pregio (memoriale, pag. 7 a 9). Così argomentando, tuttavia, egli mostra una volta ancora di non avere una corretta nozione del­l'appello. In questa sede non si tratta di procedere nuovamente sulla base delle risultanze istruttorie agli accertamenti necessari per l'emanazione del giudizio (come avviene in primo grado), ma di verificare se gli accertamenti del primo giudice siano corretti o no. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla prosecuzione dell'appello (pag. 9 a 11), in cui il convenuto afferma di non capire il motivo del suo limitato diritto di visita, rivendica l'assegnazione dell'alloggio coniugale, si dichiara offeso per quanto il Pretore ha scritto sui suoi familiari e contesta di non avere compiuto alcun tipo di elaborazione e progresso in vista di preservare il bene delle figlie. Quali fatti il Pretore avreb­be accertato erroneamente (nell'accezione dell'art. 310 lett. b CPC) non è dato tuttavia a divedere. Una volta di più l'appellante interpreta a modo suo le risultanze istruttorie e offre una propria spiegazio­ne degli eventi, ma – si ripete – il processo di appello non è la ripetizione del processo di primo grado, né l'appellante può pretendere di trovarsi un'altra volta davanti a un giudice naturale. La giurisdizione di appello non è vincolata agli accertamenti di primo grado. L'appellante deve spiegare però quali accertamenti siano sbagliati (o quali norme di diritto siano state disatte­se), non limitarsi a ribadire il proprio punto di vista, disapprovando semplicemente quello del Pretore.

                                    6.   L'ultima parte dell'appello (pag. 11 segg.) manca addirittura di qualsiasi confron­to con la sentenza impugnata. L'appellante rievoca gli estremi del principio inquisitorio a norma dell'art. 296 cpv. 1 CPC, biasima il Pretore per non avere promosso indagini approfondite (senza pretendere di avere invitato il Pretore ad assumere altre prove), facendogli carico di essersi accomodato dei rapporti agli atti e di non avere “posto in essere alcuna misura a tutela delle figlie”, torna a esporre doglianze e recriminazioni, lamenta “gravi leggerezze e abusi manifesti che ledono a suo avviso il benessere delle figlie”, denuncia maltrattamenti ai danni di queste ultime (alludendo a procedimenti penali in corso), come pure la mancanza di “qualsiasi contesto terapeutico e di un progetto di sviluppo nel breve termi­ne”, ma ad accertamenti di fatto erronei o ad applicazioni erronee del diritto neppure allude. Egli argomenta liberamente, una volta ancora, come se si trovas­se di nuovo dinanzi a un giudice naturale. Ciò non è ammissibile. Una sentenza pretorile potrà anche non convincere, ma se non risulta viziata da accertamenti di fatto erronei o da violazioni del diritto non può essere riforma­ta. Già per tale ragione l'appello in esame, eminentemente discorsivo alla stregua di un memoriale di prima sede, si rivela destinato all'insuccesso.

                                    7.   Si aggiunga che l'esito del giudizio impugnato non mutereb­be, ad ogni buon conto, nemmeno qualora si volesse partire – teoricamente – dall'ipotesi, sostenuta nell'appello, secondo cui il convenuto si sarebbe visto limitare abusivamente le relazioni personali con le figlie. Come detto, AP 1 beneficiava, in base all'originaria senten­za pretorile del 5 ottobre 2016, di un diritto di visita che comprendeva un fine settimana ogni due, più una sera infrasettimanale con ce­na, oltre alle abituali settimane durante le vacanze scolastiche e a liberi contatti telefonici con le figlie (sopra, lett. B). Tale diritto è stato sostanzialmente confermato nel decreto cautelare del 20 gennaio 2017 (un fine settima­na ogni due, dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, e a una sera infrasettimanale con ce­na, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, più libere e regolari relazioni telefoniche), come si è ricordato (sopra, lett. D). Con decreto cautelare del 18 luglio 2017 il Pretore ha poi sospeso le visite paterne fino al termine delle vacanze della madre (il 24 luglio 2017) e ha disposto la consegna delle figlie al padre per l'esercizio del diritto di visita nel Punto d'incontro della __________ a __________ (sopra, lett. D). In seguito, con decreto cautelare del 3 novembre 2017, egli ha radicalmente limitato le relazioni personali tra padre e figlie, fissandone la durata in mez­z'ora ogni 15 giorni, “in regime accompagnato”, sempre nella __________. Il 29 novembre 2017 i coniugi si sono intesi per finire su un diritto di visita paterno di un'ora ogni 15 giorni, sempre sotto sorveglian­za, a valere dal 9 febbraio 2018 (sopra, lett. E). Tale era la disciplina delle relazioni personali quando il Pretore ha emesso la senten­za appellata.

                                          Si volesse dunque supporre che – per avventura – l'appellante abbia subìto un torto e che occorra ora rimediare alla situazione ampliando il diritto di visita, sta di fatto che ciò non potrebbe avvenire di punto in bianco. Il convenuto rivendica con effetto immediato (e con una motivazione di quattro righe) “relazioni libere, ampie e costanti con le tre figlie”. Ove appena si consideri tuttavia che dal 3 novembre 2017 egli esercita un diritto di visita limitato a mez­z'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza, portato a un'ora ogni 15 giorni sotto sorveglianza dal 29 novembre 2017, egli non può pretendere di tornare ex abrupto a “relazioni libere, ampie e costanti”. Si rischierebbe in tal modo di ledere la stabilità delle figlie dal profilo socio-educativo e di pregiudicare la continuità delle relazioni affettive. Proprio per evitare un azzardo del genere il Preto­re ha disposto una prima estensione del diritto di visita paterno da una a tre ore (con un pasto in comune), sopprimendo la sorveglian­za. Ciò rispet­ta un criterio di coscienziosa gradualità. Dovesse l'estensione del diritto di visita rivelarsi fruttuosa, come un terapeuta verificherà dopo ogni visita o dopo ogni serie di visite, “d'intesa con la rete” le relazioni personali tra padre e figlie andranno ulteriormente ampliate. Tale progressività risponde al bene delle figlie e vede reintegrare a termine l'appellante in un diritto di visita abituale per ragazzi in età scolastica, sempre che la prospettiva risulti fattibile.

                                    8.   È vero che il Pretore ha posto a AP 1 una condizione supplementare, ovvero che “per il momento” le figlie siano esclu­se da ogni contatto” con la sua famiglia d'origine. L'appellante contesta di intrattenere con i genitori – come rileva il primo giudice – “un rapporto molto dipendente e completamente acriti­co”. Non nega però – né potrebbe – che i rapporti fra i suoi genitori e AO 1, così come quelli tra sua sorella e la cognata, siano pessimi (nota interna del 23 aprile 2017, messaggio del Pretore alla commissaria G__________ __________ del 19 ottobre 2017, nota interna del 19 ottobre 2017, rapporto della curatrice del 27 ottobre 2017, messaggio della curatrice al commissario dell'8 novembre 2017, nota interna del 9 novembre 2017, audizione della curatrice del 29 novembre 2017 con i documenti esibiti il 16 dicembre 2017, rapporto del 22 dicembre 2017 della curatrice, no­ta interna del 3 aprile 2018, rapporto di ascolto delle minorenni del 31 agosto 2018, pag. 2). Tale ostilità si ripercuote negativamente sulle figlie. Dagli atti risulta che a casa dei nonni venivano “mostrati i vecchi filmati dove la mamma picchia le figlie” (rappor­to 17 gennaio 2017 del SAE, pag. 2 a metà) e che le figlie erano “sottoposte a continue critiche sulla madre (rapporto della curatrice del 27 ottobre 2017). Oltre a ciò, il nonno ha avuto modo di inveire violentemente contro AO 1 davanti alle ragazze (messaggio della curatrice, dell'8 novembre 2017). Per di più, “nel creare una situazione di conflitto e nell'intervenire direttamente nei confronti dei bambini” è attiva anche la nonna, così come la sorella del convenuto (rapporto di audizione del dott. D__________ __________, del 31 agosto 2018).

                                          Nelle circostanze descritte la condizione supplementare fissata dal Pretore, intesa a tutelare l'interesse delle figlie, non poggia né su accertamenti di fatto erronei né su un'erronea applicazione del diritto. Le relazioni personali del genitore non affidatario con il figlio possono infatti essere limitate, negate o revocate se metto­no a repentaglio il bene del minorenne (art. 274 cpv. 2 CC). Promuovere un'estensione del diritto di visita paterno implica, nella fattispecie, l'esigenza di disinnescare le pressioni esercitate sulle figlie dalla famiglia di origine del convenuto. Gli atti sono univoci al riguardo e non consentono un altro apprezzamento, tanto me­no a un giudizio di verosimiglianza come quello che governa ­l'emanazione – o la modifica – di misure a protezione dell'unio­ne coniugale (cfr. DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb). Se ne conclude che, si volesse anche fondarsi sulla congettura che AP 1 si sia visto limitare a torto le relazioni personali con le figlie e che occorra ora porre riparo a tale situazione, nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.

                                    9.   Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'

                                          adeguata indennità per ripetibili.

                                10.   Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative al­l'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avvocati   .

                                         Comunicazione a:      

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         –   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.106 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.09.2020 11.2019.106 — Swissrulings