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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2019 11.2019.105

November 4, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,535 words·~13 min·5

Summary

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria

Full text

Incarto n. 11.2019.105

Lugano, 4 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa CA.2017.152 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 maggio 2017 dalla

AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 6 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   L'11 gennaio 2016 __________ P__________ ha commissionato alla L__________ S.r.l. (ora L__________ S.p.A.), A__________ (__________), l'installazione ‟chiavi in manoˮ di una termopompa aria-acqua ‟__________ˮ in un edificio posto sulla particella n. 1371 RFD di __________, proprietà di sua madre AP 1, al prezzo di fr. 30 096.11, IVA non compresa. Nella primavera del 2016 la L__________ S.r.l. ha subappaltato le opere di allacciamento idraulico ed elettrico, il collaudo finale e la messa in funzione della termopompa alla AO 1 al prezzo di fr. 12 627.–, IVA non com-presa, più fr. 100.– per la vignetta destinata alla notifica di apparecchi refrigeranti. La AO 1 ha trasmesso il 7 dicembre 2016 alla L__________ S.r.l. una fattura di complessivi fr. 14 189.85, IVA inclusa, che non è stata pagata. Durante un incontro del 16 gennaio 2017 un rappresentante della AO 1 ha comunicato perciò a un rappresentante della L__________ S.r.l. che i lavori, non ancora ultimati, sarebbe­ro stati sospesi fino al saldo della fattura.

                                  B.   Il 7 marzo 2017 la AO 1 è venuta a sapere che maestranze della L__________ S.r.l. erano intervenute direttamente sul cantiere e aveva­no terminato esse medesime i lavori. Il giorno dopo essa ha smontato così la caldaia elettrica e il bollitore che aveva installato provvisoriamente per assicurare il riscaldamento dell'edificio e il 6 aprile 2017 ha inviato alla L__________ S.r.l. una seconda fattura di fr. 19 462.40, IVA inclusa (fr. 24 062.40, meno fr. 4600.–, unico acconto da essa ricevuto il 10 ottobre 2016). Anche il saldo di tale fattura è rimasto scoper­to.

                                  C.   Il 10 maggio 2017 la AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 1, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 1371, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 19 462.40 oltre interes­si al 5% dal 6 aprile 2017. A sostegno della domanda essa ha offerto un certo numero di prove. Con decreto cautelare dell'indomani, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato

                                         l'iscrizione richiesta, fissando alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte. Sulle spese giudiziarie egli non si è espresso (inc. CA.2017.153).

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2017 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, notificando a sua volta determinate prove. In una replica spontanea del 19 giugno 2017 la AO 1 ha ribadito la propria domanda e indicato ulteriori pro­ve. AP 1 ha proposto nuovamente in una duplica spontanea del 30 giugno 2017 di respingere l'istanza. Con ordinanza del 4 ottobre 2017 il Pretore ha ammes­so l'escussione di quattro testimoni e ha dato avvio

                                         all'istruttoria. Il 7 giugno 2018 il Pretore aggiunto, cui il Pretore ha delegato il caso, ha respin­to le prove restanti, ha ammesso

                                         un'istanza di assunzione di nuove prove presentata dalla convenu­ta, ne ha respinto una dell'istante e ha dichiarato chiusa

                                         l'istruttoria. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato,

                                         limitandosi a conclusioni scritte del 6 e del 31 luglio 2018 in cui hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.

                                  E.   Statuendo il 6 settembre 2019, il Pretore aggiunto ha accolto

                                         l'istanza, ha confermato l'iscrizione provvisoria decretata dal Pretore l'11 maggio 2017 senza contraddittorio e ha impartito alla AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 settembre 2019 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza della AO 1 e di cancellare l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria dal Pretore l'11 maggio 2017 senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2019 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr. 19 462.40). Il rimedio giuridico del reclamo indicato dal Pretore aggiunto nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è pertanto erroneo. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza in questione è giunta al patrocinatore della convenuta il 9 settembre 2019. Introdotto il 19 settembre successivo, ultimo giorno utile, il ricorso è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   Nell'appello la convenuta lamenta anzitutto che la sentenza impugnata sia priva di qualsiasi motivazione riguardo al termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC per far iscrivere

                                         un'ipoteca legale nel registro fondiario. Il Pretore aggiunto si è limitato a considerare – essa rileva – che ai fini dell'iscrizione il proprietario del fondo non dev'essere necessariamente identico al debitore, che un'ipoteca legale va iscritta solo qualora i lavori svolti dall'artigiano o imprenditore hanno conferito un plusvalore all'immobile e che nella fattispecie le prestazioni eseguite dalla AO 1 appaiono verosimili, onde la legittimità dell'istanza. L'appellante sottolinea di avere contestato a più riprese la tempestività dell'iscrizione provvisoria decretata cautelarmente dal Pretore inaudita parte: nelle osservazioni scritte del 2 giugno 2017, nella duplica spontanea del 30 giugno successivo e ancora nel memoriale conclusivo del 31 luglio 2018, senza che il Pretore aggiunto abbia trattato l'argomento. Dal profilo formale essa si duole così di una carenza di motivazione. Nel merito la convenuta fa valere che il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC è un presupposto materiale imprescindibile per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale, sicché il primo giudice avrebbe dovuto verificarne l'osservanza. Infine AP 1 soggiunge che, comunque sia, in concreto l'iscrizione del­l'11 maggio 2017 è tardiva, poiché le prestazioni della AO 1 sono terminate il 29 novembre 2016 con il collegamento idraulico della termopompa. L'intervento dell'8 marzo 2017 per lo smontaggio della caldaia elettrica e del bollitore installati provvisoriamente nel­l'edificio non è “nient'altro che il prelievo di due cose mobili lasciate in uso” sul cantiere.

                                   3.   Le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con numerose citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 3).

                                   4.   Per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Deve addurre pertanto elementi idonei a far apparire attendibile – fra l'altro – il rispetto del termine di quattro mesi per conseguire l'iscrizione nel registro fondiario (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine comincia a decorrere “dal compimento del lavoro”, intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state eseguite e l'opera può essere consegnata (RtiD II-2016 pag. 617 consid. a con richiamo).

                                   5.   Nel caso in esame AP 1 ha ripetutamente contestato dinanzi al Pretore aggiunto la tempestività dell'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale iscritta cautelarmente dal Pretore senza contraddittorio l'11 maggio 2017 su richiesta della AO 1. Dopo avere sollevato la censura nelle osservazioni scritte del 2 giugno 2017 (punti 7 e 8) e nella duplica spontanea del 30 giugno successivo (punti 7 e 8), nel memoriale conclusivo del 31 luglio 2018 essa ha dedicato un paragrafo alla questione (punto 3). Ha affermato, in particolare, che dopo il novembre del 2016 l'istante non aveva più fornito prestazio­ni, lo smontaggio intervenuto l'8 marzo 2017 della caldaia elettrica e del bollitore installati provvisoriamente per assicurare il riscaldamento del­l'edificio non essendo “nient'altro che il prelievo di due cose mobili lascia­te in uso” sul cantiere. Nel proprio memoriale conclusivo, per converso, l'istante ha sostenuto la tesi contraria, allegando che i lavori in oggetto non sono mai stati ultimati e che il suo interven­to si è concluso l'8 marzo 2017, quando essa ha portato via la caldaia elettrica e il bollitore, la L__________ S.r.l. non avendo mai revocato il subappalto prima di allora (punto 4). Davanti al Pretore aggiunto la questione vertente sul rispetto del termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale era dunque chiaramente litigiosa.

                                   6.   Come la convenuta fa valere nell'appello, invano si cercherebbe nella sentenza del Pretore aggiunto un qualsivoglia accenno al termine dell'art. 839 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha ritenuto senza interesse ai fini della decisione che una controversia opponga tuttora l'istante alla L__________ S.r.l., che debitrice dell'istante sia la L__________ S.r.l. e non la convenuta, che questa sapesse o non sapesse del subappalto e che costei abbia già tacitato la L__________ S.r.l. o no, con il rischio di pagare due volte. Decisivo è, a mente sua, “che l'istante sia titolare di una pretesa dedotta dalla prestazione di lavoro o di materiale sul fondo di proprietà della convenuta e che ne abbia generato un plusvalore”. Ciò che – egli ha proseguito – è il caso in concreto, le audizioni testimoniali rendendo verosimile “che l'istan­te ha effettivamente svolto i lavori per cui pretende di essere remunerata”. Sulla tempestività del­l'iscrizione provvisoria, tuttavia, il Pretore aggiunto non ha speso una parola. Ne segue che la sentenza impugnata non consente di capire perché la contestazione di AP 1 andasse respinta. E una sentenza motivata in modo insufficiente va annullata, non potendosi giudicare la fondatezza delle ragioni che la sorreggono nel merito. Al proposito l'appello si rivela provvisto così di buon diritto già per ragioni formali.

                                   7.   Nelle osservazioni all'appello la AO 1 obietta che il Pretore aggiunto non ha alluso al rispetto del termine previsto dal­l'art. 839 cpv. 2 CC poiché la contestazione di AP 1 appariva del tutto inconsistente e non meritava disamina, il termine di quattro mesi essendo cominciato a decorrere “con ogni evidenza” nel caso specifico solo al­l'inizio di mar­zo 2017 (punto 4). Simile argomento si riconduce tuttavia a un'illazione dell'istante, nulla escludendo che il Pretore aggiun­to abbia sorvolato sull'argomento per mera inavvertenza. In realtà la sentenza impugnata è semplicemente silente su un presupposto controverso che disciplina l'iscrizione di un'ipoteca legale nel registro fondiario. E il fatto che il primo giudice abbia ritenuto “effettivamente svolti” i lavori per cui l'istante chiede di essere retribuita ancora non significa ch'egli abbia vagliato la tempestività dell'iscrizione.

                                   8.   Eccepisce l'istante che, ad ogni buon conto, una violazione del diritto di essere sentiti deve ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto (osservazioni all'appello, punto 2 in fine). Ammesso e non concesso tuttavia che tale principio valga anche nel caso in cui una sentenza impugnata sia priva di sufficiente motivazione, la sanatoria descritta si limita ai casi in cui l'inosservanza non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un provvedimento sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1 con rinvii; analogamente: Sut­ter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Ha­sen­­­böhler/Leuen­berger, Kom­mentar zur Schweizeri­schen ZPO, 3ª edi­zione, n. 27 ad art. 53). In concreto il difetto di motivazione verte su un punto

                                         essenziale del litigio, suscettibile di determinare l'esito dell'istan­za di iscrizione. Non può quindi essere rimediato da questa Camera, la quale non deve statuire in prima battuta su questioni di rilievo al cui proposito il giudice naturale è rimasto silente.

                                   9.   Se ne conclude che, fondato già per ragioni d'ordine, l'appello va accolto, la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Il Pretore aggiunto non è vincolato alla decisione precedente: essenziale è che, ritenga egli tempestiva oppure tardiva l'iscrizione provvisoria del­l'ipoteca legale decretata in via cautelare l'11 maggio 2017 sen­za contraddittorio, motivi sufficientemente la propria opinione.

                                10.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sugli oneri processuali di prima sede il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui prenderà la nuova decisione.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 19 462.40 non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), di modo che – indipendentemente dal valore litigioso – davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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