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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.2020 11.2019.103

April 16, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,749 words·~14 min·4

Summary

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale durante la causa di divorzio: decorrenza della modifica

Full text

Incarto n. 11.2019.103

Lugano 16 aprile 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2018.67 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 ottobre 2018 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello presentato il 17 settembre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 5 settembre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1971) e AO 1 (1975) si sono sposati a __________ il 18 aprile 1998. Dal matrimonio sono nati C__________ (1996) e P__________ (1998), ora maggiorenni e indipendenti. Il marito, ingegnere, è responsabile della sezione sviluppo avanzato (Section Manager) presso la __________ SA di __________. AO 1 era assistente a metà tempo per l'Associazione __________ a __________. I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2014, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1902 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.

                                  B.   In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata da AO 1 il 4 luglio 2014, con sentenza del 9 giugno 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1° agosto 2014, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per l'istante di fr. 2425.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2014, di fr. 3110.– mensili per il 2015 e di fr. 2510.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (inc. SO.2014.609). Nel settembre del 2016 AO 1 ha intrapreso una formazione di operatrice sociosanitaria, conclusasi nel giugno del 2018 con l'ottenimento dell'attestato federale di capacità (AFC). Assunta dall'__________ all'80% nell'ottobre del 2018, dal 1° gennaio 2019 essa lavora a tempo pieno.

                                  C.   Nel frattempo, il 30 ottobre 2018, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore con una petizio­ne non motivata in cui figura anche un'istanza cautelare volta alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° ottobre 2018. All'udien­za del 17 dicembre 2018, indetta per la conciliazione nella cau­sa di divorzio e la discussione dell'istan­za cautelare, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha proposto di respingere l'istanza cautelare. Entrambi i coniugi han­no notificato prove. Su invito del Pretore, il 27 febbraio 2019 AP 1 ha motivato così la petizione, formulando le proprie richieste di giudizio in merito agli effetti del divorzio. La procedura di merito è attualmente in attesa delle prime arringhe.

                                  D.   Terminata il 5 giugno 2019 l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scrit­te. Nei loro memoriali del 15 e del 31 luglio 2019 esse hanno mantenuto le rispettive posizioni. Statuendo con decreto cautelare del 5 settembre 2019, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 630.– mensili dal 1° ottobre 2019. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 settembre 2019 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento in favore della moglie sia ridotto già dal 1° ottobre 2018. Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2019 AO 1 propo­ne di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare di cui era chiesta la soppressione davanti al Pretore (fr. 2510.– mensili dal 1° ottobre 2018 in poi), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto alla patrocinatrice dell'istante il 9 settembre 2019. Introdotto il 17 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore, richiamati i redditi e i fabbisogni sulla base dei quali era stato calcolato il contributo alimenta­re per la moglie nella procedura a tutela dell'unione coniugale, ha accertato che dalla maggiore età dei figli e con la nuova attività lucrativa della moglie la situazione delle parti si è modificata in modo duraturo e rilevante. Egli ha constatato poi che allo stato attuale delle cose la convenuta riceve un contributo alimentare generoso, ma che ciò le permette di estinguere i debiti accumulati durante il periodo di formazione, “quando il reddito e i contributi non le permettevano di far fronte alle proprie necessità”. E durante quel periodo il marito beneficiava della metà dell'ecceden­za nel bilancio familiare, di fr. 345.– mensili, mentre la moglie registrava un disavanzo di fr. 547.– mensili, senza però ch'essa abbia postulato un aumento del contributo “benché ne avesse verosimilmente diritto”.

                                         Nelle circostanze descritte, preso atto come entrambe le parti riconoscano “implicitamente che il calcolo dei contributi dovrebbe ora fondarsi sul metodo del dispendio effettivo”, il primo giudice ha fissato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 4157.10 mensili, cui ha aggiunto fr. 715.– mensili corrispondenti al tenore di vita sostenuto durante la vita in comune, onde un “debito mantenimento” di complessivi fr. 4870.– mensili. Ciò posto, con un reddito di fr. 4240.– mensili il Pretore ha rilevato che la convenuta registra uno scoperto di fr. 630.– mensili, disavanzo che il marito è in gra­do di finanziare, visto che nel 2018 il reddito di lui am-montava a fr. 10 200.– mensili netti (senza assegni familiari) ed egli non deve più mantenere figli. Quanto alla decorrenza della modifica, il Pretore l'ha stabilita dal 1° ottobre 2019 per tenere conto del fatto che nei due anni di formazione la moglie aveva vissuto “in situazione di deficit senza chiedere nulla al marito nonostante le difficoltà verosimilmente riscontrate, sicché non appare equo che lei restituisca quanto eventualmente ricevuto in esubero per meno di un anno”.

                                   3.   Litigiosa rimane, in questa sede, la decorrenza della riduzione del contributo alimentare per la moglie che l'appellante chiede di fissare dal 1° ottobre 2018. Al proposito egli ricorda che far decorrere gli effetti di un decreto cautelare solo per il futuro costituisce un'eccezione al principio secondo cui una modifica del genere esplica effetti sin dall'introduzione dell'istanza. A suo pare­re, il decreto impugnato è incoerente, poiché se “il mancato volontario esercizio di un eventuale diritto a vedersi aumentare gli alimenti non può dar facoltà a considerare nel fabbisogno presunti debiti accumulati durante la formazione, non può nemmeno dar titolo alla pretesa della mancata retroattività della riduzione alimenta­re”. Inoltre, a mente sua, nella fattispecie la retroattività non si giustifica, sia perché la moglie tesaurizza quanto lui ha versato in eccesso, sia perché il reddito di lei è il doppio di quello conseguito nel 2016. In definitiva, secondo l'appellante, in concreto il Pretore ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento, anche perché ha trascurato che “nell'ambito della liquidazione patrimoniale questo importo pagato in eccesso potrà facilmente essere compensato”.

                                   4.   Per quanto riguarda la modifica di contributi alimentari fissati in una procedura a tutela dell'unione coniugale o cautelarmente in una causa di divorzio, questa Camera ha già avuto modo di rammentare che una simile modifica dispiega i suoi effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esem­pio dal­l'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 4). Ne segue che, qualora il motivo per cui è chie­sta una modifica cautelare sia già intervenuto al momento in cui è presenta­ta l'istanza, in caso di accoglimento della medesima la modifica decorre – per principio – dalla data dell'istanza stessa. Ciò non impedisce al giudice di far decorrere la modifica, secondo il suo apprezzamento, anche da un momento successivo a quello dell'istanza, in particolare ove appaia iniquo pretendere dal beneficiario la restituzione dei contributi cautelari percepiti in esubero. L'iniquità presuppone tuttavia che, sulla base di indizi seri, il beneficiario potesse fare assegnamento sulla conferma della disciplina cautelare anteriore. Si tratta perciò di un'eccezione (sentenza del Tribunale federale 5A_539/2019 del 14 novembre 2019, consid. 3.3 con rinvii).

                                   5.   Premesso che l'appellante non adombra estremi per una retroattività della modifica cautelare prima dell'inoltro dell'istanza del 30 ottobre 2018, nella fattispecie è pacifico che al momento in cui egli ha chie­sto la soppressione del contributo di mantenimento in favore della moglie la causa della modifica si era già verificata. La soppressione del contributo alimentare sarebbe quindi potuta decorrere dal 1° novembre 2018. Se non che, come ha sottolineato il Pretore, ciò non impedisce di far decorrere la modifica – secondo equità – anche da un momento successivo rispetto a quello dell'istanza. Occorre pertanto esaminare se nel caso specifico l'apprezzamento del primo giudice sia sorretto da motivi pertinenti. Ora, sarà anche vero che non considerando nel fabbisogno minimo della moglie i debiti “da lei contratti durante la separazione per una sua scelta”, salvo poi far decorrere la riduzio­ne del contributo cautelare dall'emanazio­ne del decreto per tenere conto del disavanzo da lei accumulato durante la formazio­ne, il Pretore non ha mancato di contraddirsi. Resta il fatto che in un apprezzamento di equità il giudice tiene conto di tutte le circostanze concrete del caso specifico. E in concreto l'appellante non revoca in dubbio che durante il periodo di formazione la moglie non fosse in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo, che in quel periodo essa registrava anzi uno scoperto di fr. 547.– mensili, sicché non aveva mezzi sufficienti per versare il deposito in garanzia della locazione, per sopperire alle spese legali della precedente procedura e per finanziare le proprie cure dentarie, al punto da contrarre un debito con la sorella. Perché, in simili circostanze, un giudizio di equità non potesse entrare in linea di conto l'appellante non spiega.

                                   6.   Sia come sia, nella fattispecie è fuori dubbio che dopo la decisio­ne del 9 giugno 2016 nella procedura a tutela dell'unione coniugale la situazione della moglie è nettamente peggiorata. Il reddi­to di lei da attività lucrativa al 50%, di fr. 2063.– mensili nel 2015, è calato infatti a fr. 1160.– mensili dal settembre del 2016 al 31 dicembre 2017 e finanche a fr. 1300.– nei primi nove mesi del 2018 per un'attività all'80% (doc. 7). In quel lasso di tempo per vero la moglie ha seguito una formazione di operatrice sociosanitaria, formazione grazie alla quale essa guadagna ora fr. 4240.– mensili. È manifesto che a quel tempo, con un fabbisogno mini­mo di fr. 4217.– mensili e un contributo alimentare di fr. 2510.– mensili, la convenuta accusava uno scoperto di fr. 547.– mensili nel primo periodo e di fr. 407.– mensili nel secondo. È poi incontestato che durante il periodo di formazione essa non aveva risorse sufficienti per versare il deposito in garanzia del nuovo alloggio, per pagare le spese legali della precedente procedura e per far fronte ai costi delle cure dentarie, tanto che ha contratto un debito verso la sorella di complessivi fr. 23 405.– (doc. 12). Pacifico è, infine, che durante il periodo di formazione essa non ha postulato l'aumento del contributo alimentare.

a)   È possibile che l'istante non abbia approvato la scelta della moglie di intraprendere un'ulteriore formazione ed è vero che in costanza di matrimonio un coniuge non può ridurre unilateralmente i propri introiti senza valida giustificazione. Sta di fatto che in vista del divorzio AO 1 deve crearsi una propria indipendenza economica e affrancar­si – per quanto possibile – dal marito, come le imporrà l'art. 125 cpv. 1 CC dopo lo scioglimento del matrimonio. A essa non può rimproverarsi pertanto di essersi adoperata per migliorare la propria situazione professionale senza gravare ulteriormente sul coniuge. Anche perché in siffatte circostanze è del tutto verosimile che, come ha accertato il Pretore senza essere contraddetto dall'appellante, se la convenuta avesse chiesto un contributo di mantenimento AP 1 sarebbe stato chiamato a finanziare l'ammanco creatosi in quel periodo.

                                         b)   Non si disconosce che dal 30 ottobre 2018 al 30 settembre 2019 AO 1 ha ricevuto fr. 20 680.– in esubero. Non si deve dimenticare tuttavia che durante la formazione essa non aveva alcuna disponibilità per sopperire alle proprie esigenze e ha vissuto sotto il suo fabbisogno minimo, accumulando debiti per complessivi fr. 12 415.–. Nel corso di quel periodo inoltre essa ha dovuto farsi anticipare dalla sorella fr. 23 405.– complessivi per far fronte a costi che non possono dirsi estranei al fabbisogno minimo. Per di più, con un reddito da attività lucrativa di fr. 4240.– mensili, AO 1 non è tuttora in grado di finanziare il proprio “debito mantenimento” di fr. 4870.– mensili, tant'è che le necessita ancora di un contributo alimentare da parte del marito. Certo, essa ha dichiarato di avere accantonato dall'inizio del­l'attività lucrativa a tempo pieno almeno fr. 14 000.–, ma tale importo serve per estinguere i debiti accumulati durante il periodo di formazione, che ammontano a fr. 15 000.–, e il cui rimborso non risulta essere stato condonato (interrogatorio del 4 giugno 2019: verbali, pag. 2 ad 6).

                                         c)   D'altro canto il marito, con un reddito accertato di fr. 10 200.– mensili a fronte di un debito mantenimento di fr. 6345.– (fabbisogno minimo fr. 5630.– più fr. 715.– di eccedenza), ha potuto continuare a versare agevolmente il contributo alimenta­re di fr. 2510.– mensili conservando un margine disponibile di fr. 1345.– mensili. Ponderate oggettivamente le circostan­ze del caso specifico, nel far decorrere la riduzione del contributo alimentare dall'emanazione della decisione non si può affermare quindi che il primo giudice sia caduto in un ecces­so o in un abuso del potere di apprezzamento. Sprovvisto di buon diritto, l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice, un'equa indennità per ripetibili.

                                   8.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.–, litigiosa in appello essendo unicamente la decorrenza del contributo alimentare per la moglie dal 1° ottobre 2018 al 1° ottobre 2019. Contro decreti cautelari, in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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