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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.2020 11.2018.85

February 21, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,192 words·~36 min·3

Summary

Divorzio: decreto cautelare "nelle more istruttorie"

Full text

Incarto n. 11.2018.85

Lugano, 21 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2018.175 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 maggio 2018 dall'

  AP 1 ora in   (patrocinato dall'avv.  PA 1, e ora dall'avv.   )  

contro  

 AO 1    (patrocinata dall'avv. . PA 2 ),

g

giudicando sull'appello del 10 agosto 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 30 luglio 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1968) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 26 agosto 1994. Dal matrimonio sono nati V__________, il 12 ottobre 1996, e N__________, il 10 novembre 1998, entrambi ancora gli studi. Il marito è titolare di uno studio d'ingegneria a __________. La moglie ha svolto lavori di segretariato per l'azienda del padre fino alla nascita della prima figlia, dedicandosi in seguito al governo della casa e alla cura della famiglia. Il 31 maggio 2013 AP 1 ha avuto da F__________ __________ (1983), cittadina marocchina, un figlio, H__________. I coniugi vivono separati dall'autunno del 2014, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 381 RFD, a lui intestata) per costituire un domicilio proprio nel medesimo Comune, salvo risiedere con la nuova compagna prima a __________o e poi a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 aprile 2015 dinanzi al Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 29 aprile 2015 i coniugi hanno convenuto un “assetto provvisorio”, omologato dal giudice, in cui si sono accordati sulla vita separata, sul­l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili) e sull'affidamento di N__________ (allora minoren­ne) a quest'ultima, riservate le relazioni personali con il padre. AP 1 si è impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per la moglie, più la rata del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione di una __________ in dotazione di lei come pure un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili per ogni figlio, oltre agli assegni familiari e alle relative rette scolastiche. Con decreto del 13 febbraio 2018 il Preto­re ha poi stralciato tale causa dal ruolo, le parti essendosi per finire disinteressate del procedimento (inc. SO.2015.1633). Nel frattempo AP 1 ha avuto da F__________ __________ la secondogenita M__________, il 20 novembre 2015, e il 25 settembre 2017 la cadetta A__________. AO 1 ha presentato il 26 ottobre 2017 un'istanza di informazione al Pretore (inc. SO.2017.5592).

                                  C.   L'8 maggio 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti allo stesso Pretore. In via superprovvisionale egli ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 1800.– mensili fino al momento in cui questa “avrà trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la durata di sei mesi”, e di essere autorizzato a usare un'abitazione secondaria di __________ almeno sei settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e altrettante nel periodo estivo. In via cautelare egli ha chiesto di stabilire che non è dovuto alcun contributo alla moglie. Egli ha preteso altresì di vedersi riconsegnare l'abitazione coniugale di __________ (con obbligo per la moglie di andarsene, sotto comminatoria del­l'art. 292 CPC, entro due mesi dal passaggio “in giudicato della sentenza di divorzio”) e di esse­re autorizzato a usare l'abitazione di __________ almeno sei settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e altrettante nel periodo esti­vo. Con decreto cautelare dell'11 maggio 2018, emesso inaudita parte, il Pretore ha respinto l'istanza superprovvisionale, ponendo a carico di AP 1 le spese di fr. 300.– e senza assegnare ripetibili. Il giorno stesso egli ha stralciato dal ruolo l'istanza di informazio­ne, da trattare nella causa di divorzio (inc. SO.2017.5592).

                                  D.   All'udienza del 21 giugno 2018, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di stato e il contraddittorio dell'istanza cautela­re, AO 1 ha consentito al principio del divorzio, ma non ha aderito ai relativi effetti. Essa si è parzialmente opposta anche all'istanza cautelare, chiedendo a sua volta l'attribuzio­ne in uso dell'alloggio coniugale (con obbligo per il marito di assumere gli oneri ipotecari, il premio del­l'assicurazione stabili e i costi straordinari), non senza postulare contributi alimentari dal maggio del 2017 di fr. 28 000.– mensili per sé, di fr. 2132.90 mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) e l'attribuzione in uso dell'abitazione secondaria a __________ (con obbligo per il marito di assumere gli oneri ipotecari, il premio dell'assicurazione stabili e i costi straordinari). AP 1 ha replicato, ribadendo le proprie richieste e contestando quelle della moglie. L'udien­za è ripresa il giorno seguente, quando la convenuta ha duplica­to, confermando il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno offerto prove. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta stante, impartendo ai coniugi un termine per produrre la documentazione reciprocamente richiesta. Egli ha richiamato inoltre le ultime quattro tassazioni delle parti e gli incarti precedenti.

                                  E.   Assunta agli atti la documentazione testé menzionata, con decre­to cautelare del 30 luglio 2018 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati (dispositivo n. 1), ha lasciato l'abitazione coniugale “per il momento” in uso alla moglie (dispositivo n. 2), ha confermato il contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili in favore di quest'ultima pattuito il 29 aprile 2015 a tutela dell'unione coniugale (dispositivo n. 3), ha concesso la __________ in uso alla convenuta, il marito essendo autorizzato a saldare direttamente i relativi costi compensandoli con l'ammontare del contributo di mantenimento (di­spo­sitivo n. 4), e ha autorizzato AP 1 a usare l'abitazio­ne di __________ almeno sei settimane nel periodo dal novembre a mar­zo, di cui almeno due consecutive, e altrettante nel periodo dal­l'aprile a all'ottobre (dispositivo n. 5). Contestualmente egli ha citato le parti a un'udien­za per il loro interrogatorio e per discutere sul seguito dell'istruzione.

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 agosto 2018 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio giuridico, i dispositivi n. 2 e 3 del decreto impugnato siano riformati nel senso di assegnargli in uso l'abitazione coniugale e di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 3600.– mensili, da versare fino al momento in cui questa “avrà trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la durata di sei mesi”. Con decreto del 20 agosto 2018 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2018 AO 1 propone di rigettare l'appello.

                                  G.   In pendenza di appello, il 24 luglio 2019, il Pretore ha respinto un'istanza presentata il 14 gennaio 2019 da AP 1 per essere autorizzato ad accendere due cartelle ipotecarie di complessivi fr. 1 500 000.– sull'abitazione coniugale. Ha accolto parzialmente invece un'istanza 16 novembre 2018 di AO 1, rifiutando da un lato di decretare il blocco di determinati averi bancari intestati all'attore, ma ordinando dall'altro a G__________ __________, il quale gestisce immobili in proprietà collettiva del marito, di trattenere dai redditi di lui fr. 10 000.– mensili e di versarli a AO 1. Inoltre il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta a ottenere una sentenza parziale, nel merito, sul principio del divorzio.

                                         AP 1 ha impugnato la decisione che precede con due appelli: l'uno del 5 agosto 2019 per vedersi autorizzato a costituire le due cartelle ipotecarie (inc. 11.2019.93) e l'altro del 10 settembre 2019 per ottenere che il divorzio sia pronunciato subito, con sentenza parziale (inc. 11.2019.102). Tali appelli, che AO 1 ha proposto il 9 ottobre e l'11 novembre 2019 di respingere, sono tuttora pendenti. Intanto è proseguita l'istruttoria del procedimento cautelare, mentre nel merito, concluso lo scambio degli allegati preliminari, si sono tenute il 16 ottobre 2019 le prime arringhe, nel cui ambito le parti hanno notificato numerose prove.

                                  H.   Il 20 gennaio 2020 AO 1 si è rivolta a questa

                                         Camera, e parallelamente al Pretore, producendo una distinta aggiornata del proprio dispendio mensile con due plichi di giustificativi (doc. 40, di 31 documenti, e doc. 41, di 18 documenti). AP 1 ha avuto modo di esprimersi il 31 gennaio 2020 su tali allegazioni e su svariate voci del dispendio esposto dalla moglie nel memoriale.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato nel contesto di una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), simili decreti sono appellabili entro dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che non siano stati emessi senza contraddittorio (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se riguardano controversie meramente patrimoniali, inoltre, il valore litigioso doveva raggiunge­re almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare litigioso davanti al primo giudice. L'adozio­ne del decreto cautelare è stata preceduta inoltre dalle udienze del 21 e 22 giugno 2018. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto in questione è giunto al patrocinatore di AP 1 il 31 luglio 2018 (traccia dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 10 agosto 2018, ultimo giorno utile, il ricorso è pertanto ricevibile. Tempestive sono anche le osservazioni di AO 1. Invitata a esprimersi il 17 settembre 2018, la convenuta ha risposto in effetti il 24 settembre 2018 (art. 314 cpv. 1 CPC).

                                   2.   All'appello AP 1 acclude tre estratti di conti intestati alla moglie (dal 17 al 19 settembre 2014, dal 27 agosto al 16 dicembre 2014 e dal 28 dicembre al 26 febbraio 2015), come pure i conteggi mensili di due carte di credito a nome di lei (dal settembre del 2014 al marzo del 2015). Da parte sua la convenuta unisce alle proprie osservazioni una lettera del 16 settembre 2018 indirizzata all'appellante dai figli N__________ e V__________, con allegate due fatture per tasse universitarie, due estratti di conti bancari a loro intestati e due dichiarazioni di domicilio rilasciate il 21 settembre 2018 dal Comune di __________ da cui risulta che i figli sono domiciliati e abitano in quel Comune. Unitamente al suo memoriale del 20 gennaio 2020 AO 1 ha inviato infine un plico di 31 fatture e note d'onorario datate dal novembre del 2014 all'aprile del 2019 (doc. 40), così come un fascicolo di 18 fatture, note d'onorario e conteggi datati dal marzo del 2018 al gennaio del 2020 (doc. 41). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre quegli elementi al primo giudice nonostante la diligen­za che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1).

                                         Nel caso specifico l'appellante non spende una parola per giustifica­re come mai la documentazione acclusa all'appello non potes­se essere esibita al Pretore prima che questi emanasse il

                                         decreto cautelare. Non risultando adempiuti i presupposti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC, gli allegati in questione non sono perciò ricevibili (DTF 142 III 415 consid. 2.2.2 in fine). Quanto alla documentazione prodotta dalla convenuta, la lettera inoltrata con le osservazioni del 24 settembre 2018 (sul mancato pagamento di contributi alimentari di agosto e settembre del 2018), del 16 settembre 2018, è successiva all'emanazione del decreto impugnato ed è quindi ammissibile. Altrettanto vale per i certificati di domicilio, del 21 settembre 2018. V'è da interrogarsi per contro sulla ricevibilità della documentazione annessa alla lettera del 20 gennaio 2020, la convenuta stessa dichiarando di avere sottoposto i documenti del plico 40 al Pretore unitamen­te alla sua duplica di merito già il 6 giugno 2018, mentre i documenti del plico 41 risultano finanche più datati. AO 1 si vale dell'art. 272 CPC, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti, ma l'art. 317 cpv. 1 CPC si applica anche alle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie dei provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio (DTF 138 III 626 consid. 2.2). D'altro canto è vero che l'appellante non contesta l'ammissibilità di quei documenti, limitandosi a criticarne la rilevan­za ai fini del giudizio. Comunque sia, e come si vedrà in seguito (consid. 9), il dispositivo n. 3 del decreto cautelare sul contributo di mantenimento per la moglie non può trovare confer­ma. Il primo giudice dovendo tornare sulla questione, non giova analizzare oltre la ricevibilità di quei documenti.

                                   3.   Litigiosa è anzitutto, nella fattispecie, l'assegnazione del­l'alloggio coniugale in uso alla moglie. L'appellante lamenta in primo luogo una carente motivazione del decreto cautelare. In realtà il giudizio impugnato non denota estremi del genere. Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e conci­sa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgo­no, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre 2019, consid. 3). Nella fattispecie il primo giudice ha reputato che “non vi sono ragioni urgenti per costringere la moglie a lasciare l'abitazione già coniugale, dove [essa] vive stabilmente da tempo” (decreto impugnato, pag. 2). Si tratta di una motivazione lapidaria e poco lungi da una petizione di principio, la quale consente tuttavia di capire che il primo giudice non ha ritenuto necessario modificare “nelle more istruttorie” l'assetto logistico pattuito dai coniugi il 29 aprile 2015 a protezione dell'unio­ne coniugale. Seppure estremamente succinta, tale motivazione può nondimeno dirsi sufficiente.

                                   4.   Secondo l'appellante l'assegnazione in uso del­l'alloggio coniuga­le va posta in termini rovesciati rispetto a quelli considerati dal Pretore, nel senso che in concreto non vi sono ragioni per attribuire l'abitazione di sua proprietà alla moglie. Egli sostiene che l'accordo raggiun­to nel 2015 a tutela dell'unione coniugale si doveva alla circostanza che N__________ era ancora minorenne. Attualmente egli fa valere – in sintesi – di avere tre figli adolescenti a carico, di sopportare notevoli costi per un'abitazione propria, di essere sindaco di __________, di dovere – per tale ragione – far fronte a ragguardevoli impegni lavorativi in quel Comune, come pure di essere strettamente legato al suo domicilio dal punto di vista affettivo e sociale. Egli fa notare invece che la convenuta non deve più occuparsi di minorenni, non ha reso verosimile che i figli risiedano con lei e non ha particolari esigenze lavorative o sociali che le impediscano di trovare un altro alloggio.

                                         AO 1 obietta che N__________ abita stabilmente con lei e che V__________ rientra regolarmente da __________, dove studia, ogni fine settimana e durante le vacanze. Essa sottolinea che per quanto riguarda l'abitazione coniugale il Pretore si è limitato a confermare una situazione concordata da tempo, quando il marito ha deciso spontaneamente di trasferirsi altrove, e che AP 1 ha firmato nel frattempo, il 15 febbraio 2018, un contratto di locazione per un appartamento (destinato a cinque perso­ne), la cui prima scadenza cade il 28 febbraio 2021. La convenuta soggiunge inoltre di accusare problemi di salute, di essere senza attività lucrativa e senza formazione professionale, di intrattenere forti legami sociali con __________, dove risiedono anche i suoi genitori. Ricorda infine che l'abitazione è stata costruita durante il matrimonio e che in esito al divorzio essa chiederà un diritto d'abitazione sulla medesima.

                                         a)   I criteri che disciplinano l'attribuzione di un alloggio coniugale in pendenza di divorzio ove le parti non trovino un accordo (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, cui rinvia l'art. 276 CPC) sono già stati riassunti da questa Ca­mera. A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi facendo capo al proprio potere d'apprezzamento per giungere alla soluzio­ne più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico (RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii). Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso.

                                               In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge

                                               istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno tenuti in linea di conto altresì gli interessi professionali o personali del coniu­ge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esem­pio – in funzione dello stato di salute di lui.

                                               In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un traslo­co, soppesate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigen­ze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di caratte­re economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare

                                               l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.13 del 9 dicembre 2015, consid. 5).

                                         b)   Il problema è che nella fattispecie il Pretore non era chiamato a decidere con un decreto cautelare finale a chi spettasse l'uso dell'abitazione coniugale, ma soltanto a decidere se “nelle more istruttorie” soccorressero i presupposti per modificare l'assetto pattuito dalle parti il 29 aprile 2015 a protezio­ne dell'unione coniugale, e ciò senza attendere il dibattimen­to finale cautelare. Certo, per finire i coniugi si erano disinteressati di quel procedimento, ma ciò non toglie che tali misu­re continuino a esplicare i loro effetti finché le parti vivono separate (art. 179 cpv. 2 CC). Anche nel quadro di un divorzio, del resto, se la causa termina senza l'emanazione di una sentenza gli effetti dei provvedimenti cautelari ordinati per regolare la vita separata continuano finché i coniugi rimangono separati e nessuno di loro ne chieda la modifica al giudice (DTF 137 III 614). In concreto pertanto il Pretore non ha esaminato a chi l'abitazione coniugale sia più utile, a quale coniuge pos­sa ragionevolmente imporsi un trasloco o quale sia lo statuto giuridi­co dell'immobile. Ha ritenu­to soltanto che “per il momento” (decreto impugnato, dispositivo n. 2) “l'abitazione di __________ rimane assegnata in uso alla moglie”, ovvero che provvisoriamente la situazio­ne può rimanere invariata. Diver­so sarebbe stato il caso ove il Pretore avesse dovuto statuire in via cautelare per la prima volta sull'attribuzione dell'alloggio coniugale e decidere quale parte dovesse trasferirsi altro­ve. In concreto per contro egli doveva valutare unicamente se le circostanze imponessero di modificare senza indugio uno stato di fatto (che sussisteva da tre anni) ancor prima di emanare il decreto cautelare fina­le, ancor prima cioè che le parti avessero modo di formulare le loro conclusioni.

                                         c)   Afferma l'appellante che l'intesa raggiunta nel 2015 è superata, poiché N__________ è ormai maggiorenne, mentre egli ha tre figli minorenni a carico. Non risulta però che l'accordo del 29 aprile 2015 fosse condizionato alla minore età di N__________, mentre la circostanza che l'appellante debba sovvenire a tre figli non consta richiedere un immediato mutamento logistico se è vero che – come rileva la convenuta – l'attore conduce regolarmente in locazione un appartamento per cinque perso­ne __________. L'interessato lamenta di dover sopportare costi importanti, ma sotto questo profilo il problema non si risolve trasferendo la moglie altrove, giacché questa dovrebbe reperire un'altra sistemazione per lei, per il figlio N__________ e per la figlia V__________ quan­do rientra da __________ nei fine settimana, ciò che graverebbe ugualmente sul bilancio familiare. Per di più, l'appellante dovrebbe liberarsi anzitempo dall'attuale contratto di locazione, sicché l'esigenza di una modifica relativa all'assetto logistico non appare urgente. Quanto ai legami con il Comune di __________, AP 1 ne adduce di importanti, ma la moglie fa valere a sua volta che lì abitano i suoi genitori. E se si pensa che l'appellante medesimo è andato ad abitare con la sua compagna a __________, mal si intravede l'impellente necessità di ottenere l'assegnazione in uso ora dell'alloggio coniugale.  

                                   5.   L'appellante contesta anche l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato che nella fattispecie la famiglia era organizzata in base a un riparto tradizionale dei ruoli, sicché in attesa delle risultanze istruttorie occorre garantire alla moglie almeno la copertura del fabbisogno corrente. Egli ha stimato tale fabbisogno in circa fr. 10 000.– mensili, importo che già era stato posto alla base “del precedente assetto” a tutela dell'unione coniugale e che appariva ancora verosimile alla luce della documentazione prodot­ta. Quanto al marito, il primo giudice lo ha ritenuto senz'altro in grado di finanziare quell'obbligo, avendo quegli sempre versato anche di più per il mantenimento della convenuta. Inoltre – ha continuato il primo giudice – le tassazioni fino al 2012 documentano una situazio­ne della famiglia economicamente agiata, lo stesso marito dichiarando di poter finanziare il contributo alimentare pattuito a suo tempo per la moglie “anche tenen­do conto degli oneri supplementari cui deve far fronte, in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio”.

                                         L'appellante chiede che a AO 1 sia imputato un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili (“somma percepita in occasione della sua ultima occupazione lavorativa”). Ricorda inoltre che nel settembre del 2014, in concomitanza con la separazione di fatto, egli le ha trasferito ben fr. 185 000.– e che nel corso di quello stesso mese essa ha prelevato altri fr. 62 800.– dal conto dello studio di ingegneria. Nel dicembre del 2014 poi essa ha ricevuto ulteriori fr. 10 000.– e fra il 30 settembre 2014 e il 30 mar­zo 2015 ha alimentato la sua carta di credito con fr. 54 979.05 ritirati dal conto di lui. Essa può quindi – argomenta l'appellante – attingere a tali somme per il proprio sostentamento. Tanto più, egli soggiun­ge, che il fabbisogno minimo della convenuta non eccede in nessun caso fr. 3623.– mensili.

                                         a)   Riguardo all'obbligo, per un coniuge, di riprendere o di estendere un'attività lucrativa durante una procedura a tutela del­l'unione coniugale o durante una causa di divorzio, questa Camera ha già rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa decisione continua a sussiste­re fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dal­l'art. 163. Per principio i coniugi continuano quindi ad assolvere anche dopo la separazione i ruoli assunti durante la vita in comune, ruoli che hanno conferito all'unione una determinata struttura. Nondimeno, la giurisprudenza correlata all'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC dispone che a tre condizioni cumulative un coniuge professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa già durante una procedura a tutela del­l'unione coniugale: quando non sia possibile attingere a eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostan­za) non bastino per finanziare due economie domestiche separate nonostan­te le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da par­te del coniuge in questione sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professiona­le e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiami).

                                         b)   La conservazione dei ruoli assunti durante la vita in comune all'interno della famiglia perde tuttavia importanza qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale si può quindi essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un ridotto grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domesti­ca, di conseguenza, in materia di contributi alimentari è lecito far capo anticipatamente – per analogia – ai parametri del­l'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio. E una riconciliazione dei coniugi può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ognuno di loro può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.29 del 8 giugno 2017, consid. 8b).

                                         c)   Quanto precede si applica anche – a maggior ragione – in pendenza di una causa di divorzio, nell'ambito della quale il giudice dei provvedimenti cautelari applica per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC). In una causa di stato, per vero, la disunione definitiva dei coniugi appare assai verosimile (DTF 137 III 387 in fondo). Il giudice dei provvedimenti cautelari esami­na pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessaria una modifica dell'accordo sul ruolo assunto dalle parti durante la vita in comune. Per contro il giudice dei provvedimenti cautelari non deve anticipare un sindacato di merito nella causa di divorzio, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza. Non è suo compito valutare, in specie, se il matrimonio ha o non ha influito concretamente sulla condizione finanziaria di un coniuge (RtiD II-2019 pag. 665 consid. 4c con riferimenti).

                                         d)   Nella fattispecie la disunione dei coniugi, separati dall'autun­no del 2014, è verosimilmente definitiva. D'altro lato AO 1 non era tenuta a intraprendere un'attività lucrati­va finché vigeva l'accordo del 29 aprile 2015 a tutela dell'unio­ne coniugale che le conferiva il diritto a un contribu­to alimentare di fr. 10 000.– mensili più la rata del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione del veicolo in sua dotazione (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_731/2012 del 23 luglio 2013 consid. 3.5 con rinvio a DTF 130 III 542 consid. 3.3). Posto ciò, AP 1 ha denuncia­to l'accordo l'8 maggio 2018, quando ha promos­so azione di divorzio e ha chiesto al Pretore di ridurre immediatamente in via superprovvisionale il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 1800.– mensili fino al momento in cui questa avreb­be trovato un impiego, “ma al massimo per la durata di sei mesi”. Se non che, a quel momento la convenuta aveva 46 anni compiuti. E secondo giurisprudenza, qualora un coniu­ge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi professionalmente. Sta di fatto che tale presunzione tende, secondo le circostanze, a essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109 in alto con rinvio; più recentemen­te: sentenza del Tribunale federale 5A_24/2018 del 21 settembre 2018 consid. 5.1.2). Inoltre essa può esse­re sovvertita dal­l'altro coniuge ove questi renda verosimile con elementi concreti la possibilità per il richiedente di intraprendere un'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con riferimenti).

                                         e)   Alla luce di quanto precede v'è da domandarsi se AO 1 conservi tuttora una capacità lucrativa o se per ragioni di età essa debba ormai presumersi esclusa dal mon­do del lavoro. Certo è ch'essa non ha alcuna formazio­ne professionale. Ha terminato le scuole medie e poi ha lavorato a tempo parziale per l'azienda del padre fino alla nascita della prima figlia (ottobre del 1996), svolgendo mansioni di segreteria, ma senza qualifiche, nemmeno di impiega­ta d'ufficio o di commercio (“duplica cautelare” acclusa al verbale del 22 giugno 2018, pag. 2 a metà), ciò che il marito non contesta. E dopo di allora essa non ha più esercitato attività lucrativa. Agli atti figura inoltre un certificato del 20 luglio 2018 in cui il dott. __________ G__________ di __________ attesta che almeno del 2000 la convenuta è affetta da “lupus eritematoso sistemico” all'origine di dolori articolari di difficile trattamento, con “violente crisi emicraniche”, e che “l'impatto di tale malattia cronica sulla capacità lavorativa è sempre stato eviden­te” (doc. 25). Allo stato attuale dell'istruttoria e in mancanza di altri elementi non si può presumere perciò che un soggetto del genere possa ritrovare un'occupazione a tempo pieno, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. Del resto l'appellante si limita a imputare alla moglie una capacità lucrativa di fr. 4000.– mensili netti, ma la sua affermazione si limita a un enunciato teorico (“somma percepita in occasione della sua ultima occupazione lavorativa”) ed egli non indica un solo datore di lavoro disposto ad assumere una donna di 46 anni in circostanze analoghe (I CCA, sentenza inc. 11.2009.194 del 23 agosto 2012, consid. 12e, confermata dal Tribunale federale con sentenza 5A_731/2012 del 23 luglio 2013 consid. 3).

                                         f)    Come si è spiegato (consid. c), un reddito ipotetico non può fondarsi su mere considerazioni astratte. Dev'essere alla concreta portata del coniuge in questione, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). In concreto gli atti processuali non consentono, per adesso, di reputare verosimile una capacità lucrativa della convenuta. Nemmeno è possibile intravedere, allo stato attuale della procedura, quali realistiche possibilità avesse AO 1 di impiegarsi nel giugno del 2018 in mansioni meno qualificate. Almeno nel risultato, pertanto, sul­l'inesistente capacità lucrativa della convenuta il decreto impugnato resiste alla critica.

                                         g)   L'appellante accenna a cospicue somme di denaro ricevute o prelevate dalla moglie in concomitanza con la separazione e ancora in seguito, ma – come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare – per determinare contributi di mantenimento cautelari in una cau­sa di divorzio entra in linea di conto, di regola, unicamente il reddito complessivo dei coniugi, incluso il reddi­to della sostanza. La sostanza in sé si considera soltanto ove il reddito complessivo non sia sufficiente per finanzia­re il tenore di vita della famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_608/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2.1). Ammesso e non concesso che AO 1 possieda ancora i capitali cui allude l'appellante (ciò ch'essa contesta), occorrerebbe accertare di conseguenza a quan­to ammonti il reddito di AP 1 e a quanto ascenda il fabbisogno della famiglia. Tali questioni saranno trattate nei considerandi che seguono.

                                   6.   Riguardo alle proprie entrate, l'appellante sostiene di non guadagnare più di fr. 13 409.80 mensili, ciò che gli rende impossibile ormai erogare il contributo di mantenimento per la moglie pattui­to a tutela dell'unione coniugale. Egli fa valere che, rispetto agli ultimi dati fiscali, la sua situazione si è sensibilmente deteriorata, tanto ch'egli ha dovuto ricorrere a linee di credito.

                                         a)   Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato che “i dati fiscali accertati fino al 2012 denotano una situazione reddituale e patrimoniale agiata”, sicché spettava all'interessato “attivarsi per attualizzare” tali dati. Inoltre – egli ha soggiunto – “quan­d'anche ci si volesse attenere ai dati indicati dallo stesso marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi da lavoro e redditi da sostanza, è pacificamente in grado di garantire l'alimento provvisorio fissato per la moglie” (pag. 2 in fondo). Invero gli ultimi dati fiscali, del 2012, attestano redditi da attività lucrativa indipendente per fr. 645 000.– e un reddito imponibile complessivo di oltre un milione di franchi (doc. U). Dai bilanci e dai conti economici prodotti dall'attore risulta tuttavia che gli utili dello studio d'ingegneria sono calati a fr. 298 366.39 nel 2015, a fr. 226 887.89 nel 2016 e a fr. 160 917.81 nel 2017 (doc. R). La moglie contesta l'attendibilità di simile documentazione, facendo valere ch'essa non è passata al vaglio del­l'autorità fiscale né di un ufficio di revisione. A un esame di apparenza, nondimeno, nulla indizia il sospetto che tale contabilità sia fittizia o inveritiera, fer­mo restando che approfondimenti saranno possibili nel corso dell'istruttoria. Non che AP 1 sia dispensato dall'aggiornare la propria situazione nei confronti dell'autorità tributaria. Ai fini del giudizio è preferibile fondarsi tuttavia su dati recenti, seppure non certificati, piuttosto che su dati fiscali vetusti. Al riguardo l'apprezzamento del primo giudice non può dunque essere condiviso.

                                         b)   Il Pretore opina invero che – come detto – “quan­d'anche ci si volesse attenere ai dati indicati dallo stesso marito (doc. AA), quest'ultimo, con i redditi da lavoro e i redditi da sostan­za, è pacificamente in grado di garantire l'alimento provvisorio fissato per la moglie”. A quanto ammonterebbero i redditi del­l'attore però egli non ha accertato. Dal doc. AA (una tabella riassuntiva prodotta dall'interessato) che egli menziona si evince che nel 2017 AP 1 ha guadagnato fr. 160 917.81 da attività indipendente, fr. 180 500.– da immobili in locazione e fr. 11 871.95 dalla carica di sindaco di __________, onde complessivi fr. 353 289.76, pari a fr. 29 440.75 mensili. La media degli ultimi tre anni è lievemente più elevata (fr. 30 937.12 mensili). E nel caso di un lavoratore indipendente andrebbe preso in considerazione il reddito medio degli ultimi tre anni. Dandosi tuttavia entrate reiteratamente al ribasso, si giustifica di attenersi al dato più recente (DTF 143 III 620 consid., 51.; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi). Nella fattispecie appare verosimile che gli utili dello studio d'ingegneria sono in declino, tant'è che l'appellante ha dovuto procedere a licenziamenti (doc. NN). Giova pertanto attenersi ai dati del­l'ultimo anno.

                                   7.   Per quel che concerne il fabbisogno corrente della moglie, l'appellante adduce che il contributo alimentare di fr. 10 000.– è stato convenuto quando i figli vivevano con lei e il suo guadagno era nettamente migliore. Egli sostiene che il fabbisogno odierno della convenuta non eccede fr. 1800.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati stimato fr. 300.– ,  imposte stimate fr. 300.–), i quali possono essere portati tutt'al più a fr. 3623.– mensili volendo aggiungere i supplementi previsti dal fabbisogno “allargato” secon­do il diritto civile, ma non oltre.

                                         a)   Davanti al Pretore la convenuta ha fatto valere che al momento della separazione il suo fabbisogno effettivo assommava a fr. 7727.35 mensili (doc. 2 con allegato) e che per finanziarlo essa ha addebitato nel 2014 fr. 34 633.25 sulla sua carta __________ (doc. 3), fr. 100 508.70 sulla sua carta di credito (doc. 4) e fr. 102 548.05 sul suo conto personale (doc. 5). Dopo la separazione essa ha stimato il proprio onere fiscale in fr. 6500.– mensili (doc. 9), più fr. 1500.–, dovuti all'aliquota per persona sola (risposta, pag. 7 segg., allegato al verbale del 21 giugno 2018). Per il 2018 poi AO 1 ha esposto un fabbisogno di fr. 9910.15 mensili (doc. 6), incluse le imposte, ma senza considerare le vacanze, le spese legali e quanto in precedenza essa finanziava con la carta di credito o con prelievi di contanti. Nella lettera del 20 gennaio 2020 a questa Camera, infine, essa presenta un conteggio del dispendio effettivo per complessivi fr. 20 000.– mensili, non senza sottolineare di aver dovuto ridurre il tenore di vita dopo la separazione a causa del ridotto contributo alimentare versato dal marito.

                                         b)   Alle dichiarazioni della moglie AP 1 ha puntualmente replicato il 21 giugno 2018, contestando numerose spese inserite dalla moglie nel dispendio effettivo (memoriale allegato al verbale di udienza). Di simili contestazioni il Pretore non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente ad asseverare nel decreto impugnato che “alla luce dei documenti prodotti” il fabbisogno corrente di AO 1 può essere valutato nei fr. 10 000.– mensili “già posti alla base del precedente assetto”, e ciò con riferimento a un “doc. 6” che è un plico di documenti prodotti della stes­sa convenuta. Ora, non si vede come questa Camera possa vagliare le contestazioni che l'istante ripropone nell'appello e nelle osservazioni del 31 gennaio 2020 sulle voci del fabbisogno corrente della convenuta senza avere la benché minima cognizione del perché il Pretore le abbia ignora­te. Del resto, statuisse questa Camera per la prima volta sul fabbisogno minimo di AO 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è suo compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione munito di pie­no potere cognitivo, poiché contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltan­to la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 mar­zo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Nelle condizioni descritte non rima­ne che annullare il dispositivo n. 3 del decreto impugnato e rinviare gli atti al Pretore perché esamini, nel quadro di un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il fabbisogno della convenuta, riscontrando le contestazioni di AP 1 almeno a livello di verosimiglianza.

                                   8.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante affer­ma di dover coprire costi mensili per fr. 31 289.–, sicché nulla gli resta, comunque sia, per finanziare il contributo di mantenimento in favore della moglie. All'esame della questione si interpongono nondimeno gli stessi impedimenti incontrati trattando le censure che l'appellante rivolge al fabbisogno corrente della convenuta. Invano si cercherebbe nel decreto impugnato, per vero, una qualsiasi cifra sul fabbisogno proprio dell'appellante e su quello in denaro dei figli. A ben vedere il primo giudice nemmeno sfiora l'argomento, di modo che mal si comprende come egli possa assumere che l'attore sia in grado di versare per lo meno il contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili in favore della moglie con le entrate da lui dichiarate nel doc. AA. Eppure l'appellante faceva valere sin dall'inizio un fabbisogno minimo di fr. 28 589.06 mensili sen­za nemmeno i contributi di mantenimento per i figli maggiorenni (petizione, pag. 24). Ancora una volta questa Camera si troverebbe così nella situazione di statuire per la prima volta alla stregua di un giudice naturale, sostituendosi alle competenze del Pretore e sottraendo alle parti un grado di giurisdizione. Ciò non è ammissibile. Il primo giudice va chiamato a dare ragione del suo giudizio dopo avere accertato il fabbisogno del­l'appellante, quel­lo della convenuta e il fabbisogno in denaro dei figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio). Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto a confermare il contributo alimentare per AO 1 di fr. 10 000.– mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.89 del 16 agosto 2019, consid. 3b).

                                   9.   In ultima analisi l'appellante soccombe sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, mentre ottiene l'annullamento del dispositivo sul contributo di mantenimento per la moglie, ma non la riduzio­ne del contributo a fr. 3600.– mensili né, tanto meno, la sua limitazione a sei mesi. Le spese del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale van­no pertanto a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, la convenuta postula un'indennità di

                                         fr. 16 200.– calcolata su un valore litigioso di 2.4 milioni di franchi. Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sul­l'emanazione di misure a protezione del­l'unione coniugale o – come in concreto – di provvedimenti cautelari in cause di divorzio le ripetibili sono definite non in funzione al valore litigioso, bensì in base al dispendio di tem­po (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019 consid. 10b). Nel caso specifico si può presumere che per difendere l'assegnazione cautelare dell'alloggio coniugale alla cliente un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di mezza giornata di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 1500.– arrotondati. In merito al contributo alimentare per la moglie, le singolarità del caso inducono invece a non prelevare spese, mentre le ripetibili vanno compensate, non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale – come si è rammentato – soltanto la violazione di diritti costituzionali (sopra, consid. 7b).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 750.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

– .    –  .  .

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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