Incarto n. 11.2018.80
Lugano 2 agosto 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire nella causa SO.2018.1538 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 marzo 2018 da
AO 1
contro
AP 1 ,
giudicando sull'atto del 18 luglio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 10 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 marzo 2018 AO 1 (1965), nata __________, cittadina italiana, ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata dal marito AP 1 (1954). Acquisita varia documentazione sulla situazione finanziaria dei coniugi, il Pretore ha convocato l'11 maggio 2018 le parti a un'udienza del 10 luglio 2018 per il dibattimento, con l'avvertenza che in caso di mancata comparsa di una parte avrebbe proceduto sulla base degli atti. Il 19 maggio 2018 l'istante ha instato per ottenere un imprecisato contributo di mantenimento dal marito, facendo valere di non essere in grado di lavorare per problemi di salute. AP 1 ha preso posizione sulla richiesta della moglie il 28 maggio 2018, senza formulare però conclusioni particolari.
B. All'udienza del 10 luglio 2018 il Pretore ha constatato l'assenza ingiustificata del marito “malgrado regolare citazione” e in applicazione dell'avvertenza pronunciata con la citazione dell'11 maggio 2018 ha dato avvio al dibattimento, durante il quale l'istante ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, chiedendo altresì di ordinare all'istituto di previdenza del marito (A__________ SA) di trattenere dalla rendita del “secondo pilastro” di lui tale somma e di riversarla direttamente su un conto postale intestato a lei.
C. Statuendo seduta stante in via cautelare, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ in uso al marito, lo ha obbligato a versare – con effetto immediato – alla moglie un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili e ha ordinato alla A__________ SA di trattenere mensilmente da ogni indennità di pertinenza di lui tale somma riversandola sul conto postale indicato dalla moglie. Contestualmente egli ha impartito un termine al convenuto per presentare determinati giustificativi.
D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un atto del 18 luglio 2018, in cui, spiegato il motivo della sua assenza all'udienza dell'11 maggio (recte: 10 luglio) e illustrata la propria situazione di reddito e di fabbisogno, sostiene di potere offrire al massimo fr. 1000.– mensili alla moglie. Non sono state chieste osservazioni al memoriale.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1). Se sono emanati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), tali decreti sono appellabili entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC) quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie il decreto del Pretore è stato emanato dopo che il convenuto ha avuto modo di esprimersi (per scritto) il 7 e il 28 maggio 2018 sulla (imprecisata) richiesta di mantenimento della moglie e dopo che egli non è comparso – ingiustificatamente a mente del primo giudice – all'udienza indetta per il dibattimento. Il decreto in esame può quindi ritenersi emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è dato ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 2000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente infine alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato al convenuto l'11 luglio 2018. Introdotto il 19 luglio 2018 (stampiglia postale sulla busta d'invio), l'atto in esame – trattato come appello – è pertanto tempestivo.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha ritenuto verosimile che l'istante versi in una situazione di ristrettezza, circostanza che gli è stata confermata anche dall'assistente sociale A__________ A__________. Egli ha accertato inoltre che il marito può contare su entrate di fr. 4250.– mensili (di cui fr. 1890.– dall'assicurazione per l'invalidità e fr. 2400.– dal “secondo pilastro”) mentre non sopporta al momento oneri per l'alloggio. In condizioni del genere egli ha ravvisato un margine sufficiente per obbligare il convenuto a versare alla moglie la somma richiesta (loc. cit., pag. 2).
3. L'appellante esordisce nel proprio memoriale giustificando l'assenza all'udienza dell'11 maggio (recte: 10 luglio) 2018 con il fatto che – dopo avergliela ritirata per lui – un suo vicino di casa gli avrebbe consegnato la raccomandata solo quel 18 luglio 2018, ovvero al suo ritorno dal Ticino e al rientro dalle ferie del vicino medesimo. Per quel che è del merito della decisione, egli rileva che da quando non lavora più per la B__________ Sarl di __________ l'ex datore di lavoro (M__________ K__________) gli chiede un canone di locazione di fr. 1000.– mensili oltre agli arretrati per complessivi fr. 26 000.– (di cui fr. 5000.– già rimborsati). Egli fa notare altresì di dovere pagare per altri 18 mesi le rate del leasing di fr. 589.– mensili per una vettura B__________ intestata alla __________ Sagl di __________, di avere arretrati d'imposta per circa fr. 3500.– come pure di dovere fare fronte alle diverse spese correnti (di vitto, telefonia, elettricità, benzina, assicurazione dell'automobile, imposta di circolazione) senza quantificarne però – se non per alcune poste – il costo complessivo. Onde la proposta di concedere all'istante (cui avrebbe già dato fr. 14 000.–) fr. 1000.– mensili a titolo di contributo alimentare.
4. Ora, nella misura in cui formula per la prima volta richieste non sottoposte all'esame del primo giudice e adduce fatti e mezzi di prova nuovi senza spiegare – né pretendere invero – che gli fosse impossibile recarli dinanzi alla giurisdizione inferiore, l'appello si rivela irricevibile già sotto il profilo dell'art. 317 CPC (applicabile anche alle procedure rette, come in concreto, dal principio inquisitorio limitato: DTF 141 III 577 consid. 2.3.3). Oltre a ciò, il memoriale risulta carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'appellante trascurando fra l'altro di indicare a quanto ammonterebbe il proprio fabbisogno minimo e giustificherebbe così di ridurre il contributo alimentare a suo carico. Manifestamente irricevibile (nel senso dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG), l'atto sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.
5. Nella misura in cui sostiene, invece, di aver preso atto della convocazione all'udienza del 10 luglio 2018 solo a posteriori (otto giorni più tardi), al suo ritorno dal Ticino e al rientro dalle ferie del vicino che avrebbe firmato e preso in consegna per lui la citazione, l'appellante adduce un argomento che potrebbe fondare una restituzione del termine di comparizione a quell'udienza nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Spetta nondimeno all'istanza che dovrebbe statuire sulla ripetizione dell'atto processuale omesso stabilire se ricorrano i presupposti per una conversione del memoriale in un'istanza di restituzione del termine e per trattarlo a tale stregua (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 2 ad art. 149). Dovesse dipoi il primo giudice accogliere l'istanza di restituzione, il processo riprenderà nello stato in cui si trovava prima dell'atto processuale omesso, con conseguente annullamento della decisione contumaciale emessa e rifacimento dell'udienza (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 16 ad art. 148). Dovesse invece il Pretore respingere la domanda di restituzione, all'interessato rimarrà la facoltà d'impugnare tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3).
6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le particolari circostanze del caso e il fatto che l'appellante abbia agito senza l'ausilio di un legale inducono a rinunciare nondimeno – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.
7. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.
2. L'atto è trasmesso al Pretore perché esamini se può essere trattato come istanza di restituzione del termine.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Notificazione a:
, ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).