Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2020 11.2018.70

February 10, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,034 words·~35 min·3

Summary

Misure a protezione dell'unione coniugale

Full text

Incarto n. 11.2018.70

Lugano 10 febbraio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 2016 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello del 25 giugno 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore del 13 giugno 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1968) ed AO 1 (1972), cittadina russa, divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ l'8 agosto 2009. A quel tempo la sposa aveva già tre figli nati da un precedente matrimonio con G__________ (L__________, nato il 20 febbraio 2000, I__________, nata il 5 settembre 2001, e A__________, nata il 1° giugno 2006). Dalle seconde nozze è nata Gi__________, il 30 novembre 2010. Il marito, economista, ha svol­to vari lavori in ambito societario e dal 1° gennaio 2016 riscuote indennità di disoccupazione. La moglie, di formazione dermatovenerologa, non esercita attività lucrativa. La famiglia viveva a __________ in una villa (‟__________) situata sulla particella n. 708 RFD, composta di tre proprietà per piani collegate strutturalmente in modo

                                         da formare un solo alloggio. Due proprietà per piani sono intestate al marito (la n. 24 960 e la n. 24 962) e una alla moglie (la n. 24 959).

                                  B.   Il 2 marzo 2016 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento di Gi__________ (riservato il diritto di visita pater­no), un contributo alimentare per sé di fr. 1855.– mensili e uno per la figlia di fr. 901.– mensili (assegni familiari compresi), la condan­na del marito a riversarle gli assegni familiari percepiti per i figli non comuni e la pronuncia della separazione dei beni. Con decreto ‟supercautelareˮ del 7 marzo 2016 il Pretore ha ordinato al marito di lasciare l'abitazione coniugale, ciò che egli ha fatto il 14 marzo 2016 trasferendosi in un appartamento della di lui madre in un immobile prospicente l'abitazione coniugale (villa “__________ˮ).

                                 C.   Al dibattimento del 16 marzo 2016 i coniugi si sono accordati provvisoriamente sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento di Gi__________ a quest'ultima e sul diritto di visita paterno. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante. Con ordinanza del 7 aprile 2016 il Pretore ha invitato l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione (UAP), settore delle famiglie e dei minorenni, a condurre un'indagine socio-ambientale per verificare la necessità di eventuali misure di protezione in favore della figlia e a elaborare una regolamentazione delle relazioni personali.

                                  D.   All'udienza del 27 aprile 2016, destinata al seguito del dibattimento, l'istante ha confermato le proprie richieste, mentre il convenuto ha aderito alla richiesta di vita separata e all'attribuzione dell'alloggio coniugale, ma ha sollecitato l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita materno) e ha chiesto un contributo alimentare per la medesima di fr. 1083.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre a uno per sé di fr. 2100.– mensili dal-l'aprile del 2016.

                                  E.   In pendenza di causa il Pretore ha trattato svariate procedure cautelari. Il 30 agosto 2016, in particolare, i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'assetto provvisorio della vita separata nel quale, oltre alla conferma della regolamentazione precedente, hanno rinunciato reciprocamente a contributi per sé e hanno pattuito un contributo alimentare per la figlia di fr. 812.– mensili

                                         (assegni familiari non compresi) a carico del marito. Su richiesta dalla moglie il Pretore ha decretato inaudita parte, il 28 settembre 2016, una trattenuta dalle indennità di disoccupazione percepite da AP 1 di fr. 812.– mensili più gli assegni familiari (inc. CA.2016.362).

                                  F.   Riguardo alla figlia e alla disciplina delle relazioni personali pater­ne, con decreto cautelare del 16 dicembre 2016, completato il 22 dicembre successivo, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore di Gi__________, ha accordato a AP 1 una visita settimanale, alternativamente il sabato o la domenica, compresa una visita ogni 15 giorni con pernottamento e una cena infrasettimanale. Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli da questa Camera il 4 luglio 2018 per desistenza (inc. 11.2016.138).

                                  G.   Nel frattempo, a un'udienza del 14 febbraio 2017 indetta per la continuazione del dibattimento, l'istante ha replicato aumentando le richieste di contributo alimentare a fr. 3022.60 mensili per sé e a fr. 955.– mensili (assegni familiari non compresi) per la figlia, con adeguamento della diffida ai debitori. Il convenuto ha duplicato rivendicando il 27 marzo 2017 l'attribuzione di un piano dell'abitazione coniugale, l'affidamento della figlia o a un suo familiare (riservati i diritti di visita materni), come pure un contribu­to alimentare in suo favore di fr. 25 484.05 mensili e uno per la figlia di fr. 454.– mensili. In via subordinata egli ha offerto, in caso di affidamento della figlia alla madre, un contributo alimentare per Gi__________ di fr. 200.– mensili e ha postulato un'estensione del suo diritto di visita, sollecitando ad ogni modo un contributo alimentare per sé di fr. 25 484.05 mensili dal 1° marzo 2016. Egli ha instato altresì per una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o per il conferimento del gratuito patrocinio. Con decreto del 27 luglio 2017 il Pretore ha rifiutato quest'ultimo beneficio. Un reclamo presentato da AP 1 contro tale decreto è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello con decisione del 10 settembre 2018 (inc. 13.2017.83).

                                  H.   Il 20 luglio 2017 il Pretore ha incaricato il Servizio medico psicologico di verificare lo stato di salute della figlia. Dal 23 agosto 2017 inoltre AP 1 riscuote prestazioni dalla pubblica assistenza. L'istruttoria è terminata il 20 ottobre 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 dicembre 2017 AO 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 6522.60 mensili dal febbraio del 2016 e quella di contributo alimentare per la

                                         figlia a fr. 1012.– mensili dal 1° marzo al 30 novembre 2016, a fr. 1155.– mensili per il dicembre del 2016 e a fr. 1111.– mensili da allora in poi (assegni familiari non compresi) con relativo aggiornamento dell'ordine di trattenuta. In un allegato di quello stesso giorno il marito ha ribadito la richiesta di affidamento della figlia (riservato il diritto di visita materno) e ha sollecitato l'assegnazione del primo piano dell'alloggio coniugale, oltre a un contributo alimentare per sé di fr. 10 024.– mensili dal marzo del 2016 all'agosto del 2017 e di fr. 20 120.– mensili dopo di allora, come pure un contributo per la figlia di fr. 654.– mensili dal 24 agosto 2017. Egli ha instato altresì per la revoca della diffida ai debitori, per l'ottenimento di una provvigione ad litem di

                                         fr. 32 750.– e per il conferimento del gratuito patrocinio. In caso di affidamento di Gi__________ alla madre egli ha rivendicato un diritto di visita di un fine settimana su due e determinate settimane di vacanza, offrendo un contributo alimentare per la figlia di fr. 200.– mensili dal 1° marzo 2016 al 23 agosto 2017 con restituzione

                                         degli importi versati in eccedenza. Il 28 maggio 2018 AP 1 ha segnalato al Pretore maltrattamenti subìti dalla figlia da parte della madre e contestualmente ha denunciato quest'ultima al Ministero pubblico.

                                    I.   Statuendo con sentenza del 13 giugno 2018, il Pretore:

                                         –  ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

                                         –  ha assegnato l'abitazione coniu­gale alla moglie,

                                         –  ha affidato la figlia Gi__________ alla medesima,

                                         –  ha regolato il diritto di visita paterno,

                                         –  ha istituito una curatela educativa a beneficio della figlia,

                                         –  ha conferito mandato al Servizio medico-psicolo­gico di “impostare (…) regolari controlli evolutivi”,

                                         –  ha rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi, tranne condannare AP 1 ad assumere gli interessi ipotecari relativi alla sua quota di comproprietà su un fondo a __________ (recte: __________) e abilitare la moglie a disporre liberamente del provento di fr. 2150.– mensili generato da un contratto di locazione stipulato dai coniugi.

                                         AP 1 è stato obbligato inoltre:

                                         –  a versare un contributo alimentare per Gi__________ di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 915.– mensili fino al 12° complean­no e di fr. 1310.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi), così come

                                         –  a riversare alla moglie gli assegni familiari in favore dei tre figli non comuni dal 1° agosto 2016 in poi.

                                         Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  L.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 giugno 2017 (recte: 2018) volto a ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, quanto segue:

                                         –  l'affidamento della figlia,

                                         –  la precisazione della disciplina relativa al suo diritto di visita per quanto attiene “al mancato pernottamento durante le settimane di vacanza e il loro ricupero” e per quanto riguarda i contatti telefonici settimanali durante le vacanze,

                                         –  la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 200.– mensili con diritto di ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso,

                                         – un contributo alimentare di fr. 10 120.– mensili per sé dal 1° settembre 2017,

                                         –  l'annullamento di una diffida ai debitori della moglie (sic),

                                         –  l'uso o, subordinatamente, la locazione dell'appartamento al piano superiore dell'abitazione coniugale, con diritto di ottenere dalla moglie il rimborso delle pigioni incassate dal 1° gennaio 2016 in poi,

                                         –  una provvigione ad litem di fr. 32 750.– e il beneficio del gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017, come pure

                                         –  un sollecito al Procuratore pubblico perché emetta una decisione riguardo a fatti intervenuti il 27 maggio 2018.

                                         Con decreto del 12 luglio 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella misura in cui questa non era priva d'interesse. Nelle sue osservazioni del 27 luglio 2018 AO 1 conclude per la reiezione del­l'appello. Il 9 agosto 2018 il Pretore ha trasmesso a questa Camera il rapporto del giorno precedente redatto dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimo-niali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, davanti al Pretore essendo in discussione, oltre ai contributi alimentari, l'affidamento della figlia e le relazioni personali, controversie impugnabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2018 consid. 2). Circa la tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 14 giugno 2018. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 24 giugno 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude una raccomandata al Pretore del 1° marzo 2017 (doc. 2), un estratto delle esecuzioni a suo carico il 31 gennaio 2018 (doc. 3), un sollecito di pagamento nei suoi confronti da parte della ditta __________ SA del 25 giugno 2018 (doc. 4), una lettera della moglie del 21 giugno 2018 (doc. 5), un messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2018 alla curatrice (doc. 6) e un suo scritto al Pretore del 12 giugno 2018 (doc. 7). Ci si può domandare se i documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti dell'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio a tutela della figlia minorenne (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). In virtù di tale principio va acquisita agli atti anche la relazione dell'8 agosto 2018 del Servizio medico-psicologico, trasmessa dal Pretore alle parti e a questa Camera. Quanto all'incarto della Pretura, esso è già stato trasmesso d'ufficio alla Camera e contiene tutti i fascicoli delle procedure cautelari. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                                   3.   Litigiosa è anzitutto la custodia della figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato che i genitori non “sono stati capaci di arginare il loro litigio e continuano a coinvolgere la figlia”, l'affidamento provvisionale di Gi__________ alla madre essendo stato “sin qui protetto” perché la genitrice è stata ritenuta capace di rispondere ai bisogni affettivi e materiali della piccola, dando prova di collaborare “con la rete”, come risulta dal rapporto dell'Ufficio cantonale del­l'aiuto e della protezione (UAP). Inoltre, egli ha soggiun­to, sussiste la necessità di dare alla minore una soluzione stabile di continuità che permetta alla stessa di vivere nell'ambiente in cui è sempre stata e di crescere insieme con i fratelli. Per il pri­mo giudice non è il caso per ora di rivedere l'affidamento alla madre, fondato “sugli elementi raccolti dai vari operatori che si sono confrontati con i genitori e con Gi__________”. Quanto ai fatti avvenuti il 28 maggio 2018, egli ha rilevato che “nulla di nuovo e di positivo apporta sull'attitudine di entrambi i genitori” e, preso atto che la vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità penale, ha reputato che un diverso affidamento non si giustifichi “sull'onda emotiva di un episodio, rispetto al quale non si dispone di elementi oggettivi di valutazione e che non si distingue purtroppo significativamen­te dai molti accaduti dalla separazione in poi”.

                                         a)   L'appellante critica la decisione di ritenere la moglie idonea a occuparsi della figlia, rimproverando al Pretore di avere ignorato i gravi fatti del 27 maggio 2018, così come il clima di annosa violenza psicologica esercitato dalla madre sulla mino­re. A suo parere, le valutazioni su cui il primo giudice si è fondato sono datate e “rese obsolete” dai fatti più recenti. Per l'appellante, l'ultimo episodio conferma l'attitudine menzogne­ra della moglie, la quale continua a maltrattare la figlia in un crescendo di violenza per poi incolpare lui, “spingendo la bimba a mentire davanti all'evidenza dei fatti”. Ciò dimostra, a suo avviso, una “tipica alienazione genitoriale che ha ormai raggiunto lo stadio della manipolazione con ausilio della violenza fisica”. In simile clima di maltrattamenti e manipolazio­ni, per tutelare il bene della minore il Pretore avrebbe dovuto prendere immediati provvedimenti e non aspettare l'esito del procedimento penale. In definitiva, l'appellante chiede che sia riconosciuta la gravità dei fatti del 27 maggio 2018, che il Ministero pubblico sia sollecitato a emettere una decisione e che ‟fino al momento della nuova decisione che prenderà in conto i fatti e le decisioni riguardanti la violenza sulla minoreˮ gli sia affidata la figlia.

                                         b)   L'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni il giudice adito a protezione tutela dell'unione coniuge prende le misure necessarie “secon­do le disposizio­ni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento dei figli in una procedura a tutela dell'unione coniugale non si scostano sostanzialmente da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio. In una procedura a tutela dell'unione coniugale non si tratta tuttavia di statuire in maniera definitiva sull'affidamento, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 3.4.1). La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimila-bile a un provve­dimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).

                                               Dovendo statuire sull'af­fidamento dei figli, in ultima analisi, il giudice a protezione del­l'unione coniugale si limita ad accertare quale genitore appaia verosimilmente idoneo alla custodia e, dandosi sostanziale parità, quale genitore appaia avere la verosimile possibilità ed essere pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio. Dandosi sostanziale equivalenza anche sotto questo profilo, egli privilegia il criterio della stabilità e lascia – per quanto possibile – il figlio nel suo ambiente, di solito con il genitore che gli ha dedicato più tempo durante la vita in comune, secondo il riparto dei ruoli assunto dai coniugi all'interno della famiglia. L'affidamento definitivo interverrà poi al momento della separazione o del divorzio (RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con richiami; analogamente: RtiD I-2011 pag. 655 consid. 6 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.90 del 1° giugno 2016, consid. 4).

                                         c)   Nel caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra genitori siano gravemente deteriorati e che questi ultimi siano incapaci di estraniare la figlia dal conflitto coniugale, acuito per altro dalla vicinanza delle abitazioni. Sta di fatto che, come risulta dal rapporto 24 novembre 2016 dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, AO 1 dispone delle “competenze materne per occuparsi di Gi__________”, sebbene a quel momento non fosse in grado – come il marito – di svolgere il ruolo genitoriale “rispetto a organizzazione e comunicazioni” (pag. 13 e 14). A un esame di verosimiglianza non si può ritenere dunque che essa sia manifestamente inidonea a occuparsi della figlia, tanto meno ove si pensi che in relazio­ne ai tre figli non comuni il menzionato rapporto non segnala problemi particolari (pag. 13 in alto).

                                         d)   Quanto all'episodio del 28 maggio 2018, si conviene con l'interessato che se un genitore rende verosimile atti di violenza commessi dall'altro genitore su un minore, l'autorità preposta deve intervenire senza indugio. Non incombe all'autorità civi­le sollecitare quella penale a emanare decisioni, ma se le accuse del marito fossero vere, l'episodio non va certamente relegato nella banalità. Sta di fatto che le parti si accusano vicendevolmente dell'accaduto, ciò che – come ha sottolineato il primo giudice – non si scosta da analoghe vicissitudini passate. Del resto, sia l'attuale curatrice __________ E__________ sia la dott. __________ F__________ del Servizio medicopsicologico hanno avuto modo di constatare l'elevata e duratura conflittualità tra coniugi dovuta a divergenze sul piano educativo e organizzativo. Dandosi una situazione che non è liqu­ida, non si può pertanto biasimare il Pretore per non avere ravvisato gli estremi di un intervento urgente, tanto meno nel quadro di una protezione dell'unione coniugale che è già di per sé una procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) equiparabile a un procedimento cautelare (DTF 137 III 475).

                                               Né si può dire, a un giudizio sommario, che Gi__________ sia affetta da sindrome di alienazione parentale. Per tacere del fatto che simile ipotesi sarà anche prospettabile, ma rimane a livello di congettura, dall'ultimo resoconto sulla situazione si evince che, nonostante il clima teso, per entrambi i genitori “la bambina cresce serena e senza esprimere particolari segni di disagio (…), senza mostrare segni di sofferenza”. Secondo la dott. __________ F__________, Gi__________ appare in buone condizioni generali, è in buona salute mentale e denota un buon funzionamento globale. A parere della specialista, pur mostrando segni d'ansia legati al sentimento di essere coinvolta nel conflitto parentale, la figlia è in grado di affrontare in maniera adeguata il “contesto scolastico e diversi contesti extrascolastici e intrattenere delle buone relazioni con i pari e altri adulti (rapporto del Servizio medico-psicologico dell'8 agosto 2018, agli atti). Le apprensioni dell'appellante, il quale non ha l'esclusivo appannaggio di tutelare il bene della figlia (come la madre del resto), non bastano per indiziare una messa in pericolo degli interessi della minorenne. Certo, intralci agli incontri del padre con la figlia, vacanze organizzate durante il diritto di visita paterno, denigrazioni del marito o altri contegni simili potrebbero rimettere in discussione l'affidamento. Ma a prescindere dal fatto che in concreto gli addebiti sono reciproci, l'appellante non pretende di essere impedito dall'intrattenere regolari relazioni personali con Gi__________.

                                         e)   Né la soluzione adottata dal Pretore contrasta con gli altri criteri preposti all'affidamento. Anche ammettendo che entram­bi i genitori possano occuparsi della figlia, lasciando Gi__________ con il genitore che di lei si è maggiormente occupato (in sen­so temporale) durante la vita in comune dei coniugi, il primo giudice si è attenuto a quello che era – per l'essenziale – il riparto dei ruoli assunto dai genitori all'interno della famiglia. Senza dimenticare che la figlia è affidata alla madre dal marzo del 2016, quando i coniugi si sono separati di fatto, e che – come si è visto – pur con tutte le difficoltà dovute al conflitto genitoriale, Gi__________ è in buona salute e non accusa sintomi di sofferenza. Sentita dalla dott. __________ F__________, del Servizio medico-psicologico, la figlia ha dichiarato di incontrare difficoltà solo nelle relazioni con il padre, ma per il resto di ritenersi “soddisfatta della sua situazione attuale” (rapporto dell'8 agosto 2018, pag. 2 a metà). Nella fattispecie non si tratta quindi di consacrare un fatto compiuto, ma di lasciare per adesso le cose come stanno.

                                         f)    In ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire – a un giudizio di verosimiglianza – che il bene della figlia sareb­be tutelato più efficacemente affidando la custodia al padre. Si può comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel complesso la soluzio­ne adottata dal Pretore è quella che appare più consona all'insieme delle circostanze. Giustamente poi il Pretore ha imposto ai genitori di dare continuità al supporto terapeutico della figlia, ha confermato la curatela educativa e il mandato al Servizio medico psicologico di “impostare dei controlli evolutivi”. In proposito l'appellante non pretende che tali provvedimenti siano insufficienti per proteggere il bene della figlia. Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insucces­so.

                                   4.   In materia di relazioni personali l'appellante si duole che non sia stato disciplinato il recupero “per i mancati pernottamenti durante le vacanze”. Sulla falsariga di quel che ha previsto il Pretore per diritti di visita settimanali, egli chiede che un'omissione durante le ferie sia automaticamente recuperata la settimana successiva o “se impossibile per il padre, dell'intera settimana di vacanza non appena compatibile con gli impegni del padre”. L'appellante sollecita altresì una indicazione precisa dei giorni, degli orari e della durata minima delle telefonate durante le vacanze.

                                         a)   Relativamente al recupero di giorni di visita omessi, determinante non è tanto sapere se responsabile del mancato esercizio sia il genitore beneficiario del diritto di visita o quello affidatario, bensì se il recupero sia nell'interesse del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_883/2017 del 21 agosto 2018 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2018 pag. 1049). Premesso ciò, se il recupero di un singolo incontro settimanale alla settimana successiva può senz'altro ritenersi appropriato, trattandosi di intere settimane di vacanza una regolamentazione precisa appare problematica già per il fatto che i relativi periodi dipendono in gran parte dal calendario scolastico e non dalla disponibilità del genitore. Del resto, proprio per fissare gli incontri è stata designata una curatrice, la quale in caso di contestazioni valuterà puntualmente la possibilità di ricupero, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche e in primo

                                               luogo del bene della figlia, fermo restando che il genitore

                                               può sempre rivolgersi all'autorità di protezione (RtiD II-2010 pag. 630 consid. 5c).

                                         b)   In merito alle telefonate, il Pretore ha disposto che durante le vacanze i genitori devono garantire due contatti telefonici tra la figlia e l'altro genitore, senza però fissare giorni e orari, contrariamente a quanto previsto per le chiamate settimanali. È vero che in caso di elevata conflittualità la definizione di modi e tempi precisi è auspicabile, almeno per attenuare il rischio di malintesi o di disguidi. In concreto, tuttavia, si deve tenere conto del fatto che i periodi delle vacanze sono caratterizzati da ritmi difficilmente programmabili e che, come nel caso in esame, i frequenti soggiorni in Russia comporterebbero ulteriori difficoltà dovute ai fusi orari. Tutto sommato, il bene della figlia non richiede pertanto di fissare modalità stringenti. Dandosi contrasti tra genitori su questo punto, la curatrice interverrà senza indugio e regolerà in maniera obbligatoria i particolari delle visite. L'appellante lamenta che per le vacanze di giugno-luglio 2018 la curatrice non abbia dato seguito alla richiesta di precisare gli orari, ma agli atti figura soltanto la relativa richiesta (doc. 6 di appello), senza che sia dato di conoscerne l'esito. In definitiva non soccorrono dunque le premesse per specificare ulteriormente il dispositivo della decisione impugnata.

                                   5.   Per quel che riguarda i contributi alimentari, il Pretore ha imputato a AP 1 un reddito ipotetico di fr. 5900.– netti mensili e ha ripreso il fabbisogno minimo di fr. 5100.– mensili “riconosciuto sin dalle battute iniziali della lite”. Quanto alla moglie, pur manifestando dubbi sulla situazione finanziaria di lei, egli ha rinunciato a determinarne delle entrate e a calcolarne il fabbisogno minimo. Riguardo alla figlia, infine, il primo giudice ne ha stimato il fabbisogno in denaro sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 875.– mensili fino al 6° compleanno, in fr. 1115.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1510.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), rinunciando a definire “la posta di accudimento”, che in concreto “rappresenta idealmente la somma necessaria a godere del tenore di vita dei fratellastri”.

                                         Posto ciò, secondo il Pretore per il calcolo dei contributi alimentari “nulla vieta di adottare un altro metodo di calcolo che tenga conto dell'esigenza di considerare l'incidenza (diretta e indiretta) sulla famiglia delle risorse incassate a titolo di contributo alimentare per i figli e la partecipazione del marito alle spese familiari nella misura delle sue possibilità”. Ha così ritenuto ragionevole riconoscere a entrambi i coniugi “la capacità di continuare a provvedere da sé al proprio fabbisogno, di partecipare in comu­ne al fabbisogno di Gi__________ e di continuare a gestire le pigioni e i costi di Villa __________ come già avvenuto in passato”. Nelle condizioni descritte egli ha fissato a carico di AP 1 un

                                         contributo alimentare per la figlia di fr. 675.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 915.– mensili dal 7° al 12° anno di età e in fr. 1310.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi).

                                   6.   Per quel che è del reddito ipotetico, il Pretore ha accertato che AP 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali, ma che la sua età, la formazione, lo stato di salute e l'esperienza professionale non precludono un reinserimento nel mondo del lavoro. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'interessato nemmeno pretende di non poter lavorare, né ha reso verosimili i tentativi messi in atto per ritrovare un'occupazione. Constatato che nel 2010 costui aveva dichiarato entrate per fr. 120 000.–, che nel 2014 aveva guadagnato fr. 98 820.– e che dal 2016 aveva riscosso indennità di disoccupazione per fr. 5900.– mensili netti, “visto il lungo periodo di inattività” il Pretore ha stimato ragionevole imputargli quest'ultimo importo, il quale “considera le difficoltà del mercato del lavoro nei settori professionali verso i quali egli è orientatoˮ.

                                         a)   L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 5900.– mensili a lui ascritto, facendo valere di riscuotere soltanto prestazioni assistenziali di fr. 1400.– mensili che coprono il mero fabbisogno minimo. Egli sostiene di avere reso verosimili le ricerche di lavoro per ottemperare agli obblighi dell'assicurazione contro la disoccupazione, affermando che se il primo giudice l'avesse richiesto egli avrebbe esibito tale documentazione anche in tribunale. A suo dire, poi, i vari procedimenti giudiziari che lo oppongono alla moglie gli impediscono di cercare un impiego in modo efficace, per tacere del fatto che attualmente il mercato del lavoro non è favorevole. AP 1

 fa valere infine di avere accumulato debiti per oltre fr. 61 000.– e di essere finanche ricorso a un prestito della madre per sopperire alle proprie necessità.

                                         b)   Sta di fatto che con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto. Intanto egli non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire entrate maggiori rispetto a quelle effettive, fa stato il reddito ipotetico. L'interessato nemmeno pretende di essere escluso dal mondo del

                                               lavoro né contesta che la sua età, la formazione, lo stato di salute ostino a una ripresa dell'attività lucrativa. Che egli riceva prestazioni assistenziali dall'ottobre del 2017 è indubbio, ma l'erogazione di tali sussidi non supplisce, da sé sola, all'obbligo che gli incombeva di rendere verosimili gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.96 del 20 maggio 2019 consid. 4). Anche perché la mera riscossione di prestazioni assistenziali non basta per indiziare un impedimento al lavoro (si veda anzi l'art. 23 cpv. 1 della legge sull'assistenza sociale: RL 871.100; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.93 del 15 ottobre 2018 consid. 11c).

                                               Del resto, da un debitore alimentare con figli si può pretendere un impegno che si sospinga oltre le esigenze poste da un ufficio di collocamento ai fini del­l'assicurazione contro la disoccupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016 consid. 7d; v. anche DTF 137 III 121 consid. 3.1). Il conseguimento di un reddito ipotetico può anche richiedere un cambiamento d'attività, poiché l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia prevale sulla libera scelta della professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b). Se necessario, si può esigere quindi che l'interessato estenda le sue ricerche fuori del suo campo di formazione professionale, anche in ambiti meno qualificati (I CCA, sentenza inc. 11.2015.82 dell'8 settembre 2016, consid. 7d).

                                                Nella fattispecie nulla è dato di sapere sui concreti tentativi che AP 1 avrebbe intrapreso per ritrovare un impiego. E l'interessato non può dolersi che il Pretore non lo abbia sollecitato a documentare le ricerche. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione non solleva le parti – a maggior ragione se patrocinate – dalle proprie responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 a metà con richiami; più recentemente: sentenza del

                                               Tribunale federale 5A_400/2028 del 28 agosto 2018, consid. 4.3.1). Spettava quindi al convenuto recare di sua iniziativa gli elementi utili.

                                         c)   Afferma l'appellante – come detto – che il fatto di dover seguire personalmente le numerose procedure giudiziarie pro-mosse dalla moglie gli hanno impedito di dedicarsi alla ricer-ca di un'occupazione. Ora, dagli atti risulta che, salvo qualche mese (specialmente dall'ottobre del 2016 all'aprile del 2017), fino all'8 giugno 2018 AP 1 era patrocinato dall'avv. __________ S__________, subentrato all'avv. __________ P__________, il quale a sua volta aveva sostituito l'avv. __________ J__________. È possibile che egli abbia dovuto illustrare ripetutamente la fattispecie ai suoi legali, ma non è verosimile che ciò non gli abbia lasciato tempo sufficiente per cercare lavoro. Relativamente al debito di fr. 61 000.–, il solo sollecito di pagamento di una società d'incasso (doc. 4 di appello) non rende verosimile l'uso della somma così ottenuta, mentre per quel che è del prestito della madre, come ha accertato il primo giudice, quest'ultima non ne pretende la restituzione.

                                         d)   Considerato quanto precede, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale il conseguimento di un reddito potenziale di fr. 5900.– mensili, ammontare di per sé non contestato, resiste alla critica. Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   In merito al reddito della moglie, preso atto che l'ultima tassazio­ne risaliva al 2013 il Pretore ha esaminato la copiosa documentazione bancaria e postale presentata dalle parti, giungendo alla conclusione che essa è “inconcludente e non permette di capire la gestione delle finanze familiari”, sebbene consenta di rendersi conto che i coniugi e la figlia hanno ampiamente beneficia­to del tenore di vita che G__________, ex marito dell'istante, intendeva garantire ai propri figli. Quanto all'ultima tassazione, il Pretore ha constatato che alla voce “altri redditi” l'autorità fiscale ha inserito fr. 130 000.– e che AO 1, dopo avere in un primo tempo contestato tale ripresa, l'ha per finire

                                         accettata. Posto ciò, il Pretore ha respinto la tesi dell'istante, la quale sosteneva di non fruire più di risorse provenienti dall'estero e ha appurato che essa dispone ad ogni modo di altri cespiti d'entrata, “fermo restando che ogni spesa per i figli L__________, I__________ e A__________ è sostenuta interamente dall'ex marito ed è coperta dai contributi alimentari”. Il primo giudice non ha mancato di considerare che, secondo AP 1, i conti bancari della moglie avevano registrato tra il 2009 e il 2016 una movimentazione di almeno fr. 2 541 775.– senza i contributi alimentari ver-ati dall'ex marito. Ha ritenuto nondimeno che, computato il versamento in quel lasso di tempo di contributi alimentari per i figli non comuni per fr. 1 441 920.– e l'investimento per l'acquisto di “villa __________” per fr. 608 000.–, “ammessa e non concessa la bontà del dato bancario ricostruito dal marito (…), l'origine sconosciuta delle risorse della moglie si ridimensiona a complessivi fr. 491 855.–, con un'incidenza di fr. 61 482.– all'anno”. Visto però che nel 2013 l'autorità fiscale ha imputato alla contribuente redditi ”da altra fonte” per fr. 130 000.–, “sugli altri anni l'incidenza si riduce per il Pretore a fr. 51 693.– annui, pari a fr 4307.– mensili”. “Rimasta irrisolta la provenienza di questo denaro”, stando al Pretore non sussistono in ogni modo sufficienti elementi per concludere “che si tratti di reddito della moglie e nemmeno per escludere che si tratti di versamenti per i figli (alimenti, spese straordinarie, indennità di accudimento)”, tanto più che un'estensione del sostegno finanziario di G__________ per contribuire all'aumento del fabbisogno dei figli “appare verosimile”.

                                   a)  L'appellante ribadisce i suoi calcoli, adducendo che negli anni la consorte ha ricevuto accrediti bancari da conti esteri a lei riconducibili (e non a quelli dell'ex marito) per complessivi fr. 2 541 775.–, e ciò senza dimenticare che G__________ ha direttamente pagato le rette della scuola privata frequentata dai propri figli. A suo parere, quindi, contrariamente all'opinione del Pretore, la provenienza dei capitali della moglie non è “oscura”. L'appellante soggiunge che l'autorità fiscale ha sì accertato nel 2013 “redditi da altra fonte” per fr. 130 000.–, ma fa valere che tale autorità non disponeva dei dati relativi alle reali entrate della contribuente, “scoperte solo durante la causa”. Per di più, ove le entrate della consorte corrispondessero solo a tale importo, non si spiegherebbe come costei potrebbe permettersi di retribuire più professionisti per la tutela dei suoi interessi. In definitiva, il reddito medio della moglie dev'essere stabilito secondo l'appellante in alme­no 276 253.– annui, pari a fr. 23 021.– mensili.

                                         b)   Così argomentando, l'appellante si limita a ribadire il proprio calcolo, ma nella misura in cui rinvia al proprio memoriale conclusivo del 15 dicembre 2017 l'appello si rivela d'acchito irricevibile. In appello non si ripete il processo di primo grado. Un appellante deve confrontarsi perciò con la motivazione del primo giudice e spiegare perché essa sarebbe erronea. In mancanza di ciò, il suo ricorso va dichiarato improponibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Ricordato ciò, perché il calcolo particolareggiato del Pretore, il quale per finire è giunto a un reddito medio dell'istante di fr. 5100.– mensili, sia sbagliato AP 1 non spiega. Egli fa astrazione dai contributi alimentari erogati da G__________ per i propri figli, ma non pone in dubbio che, come ha rilevato il primo giudice, fino al 2013 gli accrediti sui conti della moglie avvenivano “alla luce del sole” e che in seguito nulla confermava il versamento in contanti di tali prestazioni. Il fatto che le rette della scuola privata frequentata dai figli non comuni fossero direttamente pagate dal loro padre all'istituto scolastico sen­za far transitare denaro sui conti dell'ex moglie ancora non consente di escludere altre modalità di pagamento. Per il resto, non si disconosce che la situazione finanziaria della moglie risulta assai nebulosa. Comprensibili appaiono anche i dubbi e le perplessità dell'appellante circa l'origine degli accrediti ai conti della moglie, incontestabilmente riconducibili a relazioni della medesima presso banche russe. A un giudizio sommario, tuttavia, l'ipotesi adombrata dal Pretore, secondo cui a un certo momento G__________ ha aumentato il sostegno finanziario per i propri figli, non appare meno inverosimile di quella di AP 1, per il quale si tratta invece di redditi della consorte.

                                         c)   Che AO 1 debba far fronte agli onorari di vari professionisti è pacifico. Ma per tacere del fatto che ciò non indizia l'esistenza di capitali o di altre risorse, sulla questione l'appello si esaurisce in mere supposizioni senza riscontri. Per il resto, sarà anche vero che l'attuale tenore di vita della moglie poco si concilia con le sue entrate. Al riguar­do il Pretore ha reputato, senza essere smentito dall'appellante, che con ogni verosimiglianza la moglie beneficia del tenore di vita che l'ex marito intende garantire ai propri figli. Si conviene che la distrazione di contributi alimentari dalla loro finalità è indebita, ma ciò concerne se mai G__________ e non si ripercuote sulla posizione dell'appellante, il quale non è chiamato a finanziare quel livello di esistenza. Ne segue che anche su tale aspetto il giudizio del Pretore resiste alla critica.

                                   8.   Nelle richieste di giudizio l'appellante propone che gli sia conces­so “l'uso e per lo meno l'affitto a terzi” dell'appartamento al piano superiore di villa “__________”, che gli “affitti scoperti intercorsi tra il 1° gennaio 2016 e la data di entrata di lui nell'appartamento restino dovuti e che sia “confermato il rigetto definitivo all'opposizione interposta dalla moglie”. Simili domande sono tuttavia prive di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), ciò che le rende inammissibili. Per di più, l'interessato non si confronta neppure di scorcio con i puntuali argomenti del Pretore, secondo cui la soluzione prospettata dal marito non è opportuna, “viste le forti tensioni tra i coniugi”, mentre la creazione di un appartamento indipendente da appigionare non è attuabile alla luce delle “incognite sulla fattibilità materiale della suddivisione che potrebbe nuocere al pregio del­l'immobile in prospettiva di una futura vendita”.

                                         Circa gli “affitti scoperti”, la richiesta dell'appellante sembra riferirsi alla pretesa di fr. 2150.– mensili che egli esige dalla moglie per l'uso di parte dell'abitazione coniugale ad opera dei figli del primo matrimonio di lei, uso per il quale i coniugi avevano stipulato un contratto di locazione riguardante le due proprietà per piani di AP 1. Formulata per la prima volta in questa sede senza che soccorrano le premesse dell'art. 317 cpv. 2 CPC, la richiesta è tuttavia inammissibile. Quanto alla procedura esecutiva, essa sembra ricondursi a una analoga procedura esecutiva avviata dal marito per l'incasso di fr. 25 800.– inerenti a pigioni rimaste impagate dal gennaio al dicembre del 2016. Questa Camera non ha tuttavia competenze nel settore esecutivo. E con sentenza del 28 gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha confermato su questo punto la decisione con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva respinto un rigetto dell'opposizione chiesto dal marito sostanzialmente perché l'escussa aveva reso plausibile una simulazione del contratto di locazione (inc. 14.2018.95). Al riguardo non giova pertanto dilungarsi.

                                   9.   Sempre nelle richieste di giudizio l'appellante insta perché sia annullata “la diffida ai debitori della moglie”. Se non che, a prescindere dal fatto che con la fine del diritto di percepire indennità di disoccupazione la diffida è diventata senza oggetto, l'interessato non si avvede che il Pretore ha finanche respinto la richiesta della moglie volta a ottenere una trattenuta con effetto retroattivo. Anche su tale questione non è il caso perciò di attardarsi.

                                10.   L'appellante reitera in questa sede la richiesta di una provvigione ad litem di fr. 32 750.– o, quanto meno, il conferimento del gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017. Per quel che è della provvigione ad litem, l'appello è privo di motivazione (nel senso dell'

                                         art. 311 cpv. 1 CPC), onde la sua irricevibilità. Oltre a ciò, l'interessato nemmeno revoca in dubbio l'accertamento del Pretore secondo cui “non sussistono margini per obbligare la moglie a partecipare alle spese di patrocinio del marito”. In merito al gratuito patrocinio dal 22 agosto 2017, manca una volta di più ogni confronto critico con la decisione impugnata. L'appellante si limita per finire a un'enunciazione di principio, senza pretendere che la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato compiutamente perché il richiedente non può ritenersi indigente, sarebbe censurabile. Su entrambi i temi l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

                                11.   Da ultimo AP 1 postula l'addebito alla moglie di tutte le spese di prima sede. V'è da domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa richiesta si rivelerebbe finanche senza oggetto, l'ipotesi non verificandosi in concreto. A parte ciò, perché in primo grado egli sarebbe risultato interamente vittorio­so e la moglie del tutto soccombente l'interessato non spiega. Inconferente, anche al proposito l'appello vede la sua sorte segna­ta.

                                12.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                13.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigioso essendo anche l'affidamento della figlia (consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto è la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.70 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2020 11.2018.70 — Swissrulings