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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.01.2020 11.2018.62

January 29, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·9,591 words·~48 min·3

Summary

Divorzio: scioglimento di comproprietà tra coniugi, liquidazione del regime dei beni e contributi alimentari per moglie e figli

Full text

Incarto n. 11.2018.62

Lugano 29 gennaio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2013.29 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione dell'8 marzo 2013 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 23 maggio 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 18 aprile 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1967) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 19 giugno 1992. Dal matrimonio sono nati S__________, il 20 gennaio 1998, E__________, il 29 marzo 2002, e V__________ l'8 luglio 2005. Montatore di impianti sanitari, il marito è stato amministratore e azionista unico della ditta __________ SA fino al fallimen­to, avvenuto l'11 giugno 2015. Dopo di allora, non potendo più svolgere la professione abituale a causa di disturbi reumatologici, egli ha intrapreso l'attività di curatore. La moglie, di formazione aiuto infermiera, ha lavorato come segretaria per la ditta del marito fino alla nascita del primo figlio, dedicandosi poi al

                                         governo della casa e della famiglia. I coniugi si sono separati il 20 marzo 2010, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 820 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà a __________ (particella n. 723 RFD di __________).

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito il 18 giugno 2010, il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 17 novembre 2010 un accordo che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniugale in uso alla moglie, affidava i figli a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2300.– mensili per la moglie, di fr. 850.– mensili per S__________, di fr. 750.– mensili per E__________ e di fr. 600.– mensili per V__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2010.66). L'onere di mantenimento è stato in seguito ridotto, d'intesa fra le parti, a complessivi fr. 4200.– mensili.

                                  C.   L'8 marzo 2013 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, offrendo un contributo alimentare per S__________ di fr. 1342.– mensili fino alla maggiore età e uno di fr. 1065.– mensili ciascuno per E__________ e V__________ fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1322.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età. Egli ha sollecitato inoltre lo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante assegnazione esclusiva alla moglie dell'abitazione coniugale e conguaglio della di lui quota o, in subordine, vendita ai pubblici incanti e riparto del ricavo. Oltre a ciò, egli ha postulato la suddivisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza del 24 aprile 2013, indetta per il tentativo di conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del divorzio e il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per presentare il memoriale di risposta.

                                  D.   Nella sua risposta del 26 agosto 2013 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione delle spettanze previdenziali accumulate dai coniugi durante il matrimonio, all'attribuzione a sé della comproprietà immobiliare dietro conguaglio della metà del valore venale del fondo (dedotti gli oneri ipotecari) e all'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno). Essa ha postulato nondimeno contributi alimentari di fr. 1380.– mensili indicizzati per S__________ fino alla maggiore età, di fr. 1195.– mensili ciascuno per E__________ e V__________ fino ai 13 anni e di fr. 1380.– mensili in seguito fino alla loro maggiore età (senza cenno ad assegni familiari), oltre a una partecipazione del padre alla metà delle spese straordinarie per i figli. Contestualmente essa ha rivendicato un contributo di mantenimento vitalizio per sé compreso tra fr. 2650.– e fr. 4300.– mensili, oltre al pagamento di fr. 11 100.– più interessi per contributi alimentari arretrati. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto la metà del valore di riscatto di tre polizze assicurative intestate al marito e si è riservata il diritto di vedere reintegrati nella massa degli acquisti del marito non meglio specificati valori in dipendenza delle risultanze istruttorie. Nella sua replica del 20 settembre 2013 il marito ha ribadito le proprie domande. Altrettanto ha fatto la moglie con una duplica del 4 novembre 2013.

                                  E.   Alle prime arringhe del 10 dicembre 2013 le parti hanno notificato prove e il Pretore ha dato avvio all'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta – fra l'altro – una perizia sul valore delle proprietà immobiliari del marito. L'istruttoria si è chiusa il 22 febbraio 2017 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 maggio 2017 l'attore ha ribadito le proprie richieste, non senza adeguare i contributi alimentari per S__________ a fr. 1149.– mensili, per E__________ a fr. 1146.– mensili e per V__________ a fr. 722.– mensili fino ai 13 anni e a fr. 1146.– mensili dopo di allora, e subordinando la cessione alla moglie dell'abitazione di __________ all'assunzione da parte di lei dell'intero onero ipotecario e delle relative spese di manutenzione. Infine egli ha rivendicato a sua volta fr. 63 200.– in liquidazione del regime dei beni.

                                         Nelle sue conclusioni del 7 giugno 2017 la convenuta ha precisato in fr. 2250.– mensili il contributo alimentare in suo favore fino al pensionamento di lei, in fr. 1500.– mensili quello per S__________ fino al termine della formazione scolastica, in fr. 1326.– mensili quello per E__________ e in fr. 931.– mensili fino ai 13 anni e in fr. 1326.– mensili dopo di allora quello per V__________. Essa ha quantificato inoltre in fr. 440 000.– la pretesa nei confronti del marito in liquidazione del regime dei beni. Il 23 febbraio 2018 AP 1 ha aderito al calcolo del marito, che indicava in fr. 302 500.– il valore dell'abitazione coniugale (al netto del debito ipotecario di fr. 237 500.–) e alla proposta di liquidare l'immobile riconoscendo al marito un compenso di fr. 151 250.– per la ripresa della di lui quota.

                                  F.   Statuendo il 18 aprile 2018, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha affidato E__________ e V__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio dell'autorità parentale congiunta e ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha sciolto la comproprietà sull'immobile di __________ attribuendo il fondo in proprietà esclusiva alla moglie, previo svincolo del marito dal debito ipotecario e indennizzo al medesimo della metà del valore venale (dedotti gli oneri ipotecari). A AP 1 egli ha riconosciuto dipoi fr. 95 427.– in liquidazione del regime dei beni, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari (non indicizzati e senza assegni familiari):

                                         –   per S__________:

                                             fr. 1184.25 mensili fino al termine della formazione scolastica;

                                         –   per E__________:

                                             fr. 1163.30 mensili fino al termine della formazione di S__________;

                                             fr. 1180.95 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata.

                                         –   per V__________:

                                             fr. 728.90 mensili fino al 7 luglio 2018;

                                             fr. 1123.90 mensili dall'8 luglio 2018 al termine della formazione di S__________;

                                             fr. 1134.50 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età di E__________ o al termine di una formazione appropriata;

                                             fr. 1152.15 mensili dopo di allora, fino alla maggiore età o al termine di una formazione appropriata.

                                         Il Pretore aggiunto non ha stabilito invece contributi alimentari tra coniugi. La spese processuali di complessivi di fr. 25 000.– (compresa una tassa di giustizia di fr. 4000.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 maggio 2018 in cui chiede, previa attestazione dell'effetto sospensivo al ricorso, di riformare il giudizio impugnato nel senso di integrare nel dispositivo i dati relativi allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 820 RFD di __________ e di aumentare a fr. 440 000.– la sua spettan­za in liquidazione del regime dei beni, portando inoltre a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per S__________, a fr. 1326.– mensili fino al 29 marzo 2020 quello per E__________, a fr. 931.– mensili fino all'8 luglio 2018 e a fr. 1326.– mensili dopo di allora quello per V__________. Essa postula altresì un contributo alimentare in suo favore di fr. 2250.– mensili, oltre a un diverso riparto delle spese processuali di prima sede (fr. 17 402.20 a carico del marito, fr. 7597.80 a carico di lei) con obbligo per l'attore di rifonderle ripetibili per entrambi i gradi di giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, rivendicando fr. 11 855.70 per ripetibili.

Considerando

in diritto:                   1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento). Quanto alla tempestività dell'appel-lo, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 23 aprile 2018 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 maggio 2018 (ultimo giorno utile), l'appello in esa­me è pertanto tempestivo.

                                   2.   In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale, rispettivamente il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620), è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio (DTF 136 III 365). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età, sempre che il figlio divenuto maggiorenne in corso di procedura approvi le richieste di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). È quanto ha fatto nella fattispecie S__________, divenuto maggiorenne il 20 gennaio 2016, sottoscriven­do la procura rilasciata al legale della madre, come ha rilevato l'appellante (memoriale, pag. 3, punto n. 2). Non occorre di conseguenza interpellarlo.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, lo scioglimento della comproprie­tà sull'abitazione coniugale (limitatamente alla formulazione del dispositivo), la liquidazione del regime dei beni, come pure i contributi alimentari per moglie e figli. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD

                                         I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, con­sid. 3). In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio.). Non v'è ragione in concreto per scostar­si da tale principio.

                                    I.   Sullo scioglimento della comproprietà relativa all'abitazione

                                         coniugale

                                   4.   Riassunti i criteri che disciplinano l'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno di loro in proprietà esclusiva, il Pretore aggiunto ha accertato in concreto l'accordo delle parti ad attribuire la particella n. 820 RFD di __________, alla moglie indennizzando il marito. Ciò posto, egli ha appurato che i coniugi concordavano anche sul valore venale del­l'immobile (fr. 540 000.–) e sull'ammontare del carico ipotecario (fr. 237 500.–), sicché l'assunzione della proprietà assoluta da parte di AP 1 andava condizionata al versamento di fr. 151 250.– al marito (la metà del valore venale di fr. 302 500.– netti) e allo svincolo del medesimo dal debito ipotecario. Il Pretore aggiunto ha ascritto poi, in virtù dell'art. 200 cpv. 3 CC, il

                                         valore del fondo (con l'ipoteca) agli acquisti della moglie e ha gravato tale massa di un debito verso gli acquisti del marito di fr. 151 250.– (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 3.2 e 3.3). Ciò lo ha indotto a formulare il dispositivo n. 2 come segue:

                                         L'abitazione famigliare di cui al mappale n. 820 RFD di __________ è assegnata in proprietà alla moglie, che assume l'intero onere ipotecario, dietro computo a favore del marito, nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, della metà del valore venale, dedotti gli oneri ipotecari.

                                         Il trapasso di proprietà è condizionato alla liberazione di AO 1 dal debito ipotecario da parte della banca creditrice.

                                   5.   L'appellante si duole che il Pretore aggiunto non abbia integrato nel dispositivo i dati per l'assegnazione della proprietà in suo

                                         favore e abbia reso così inapplicabile il dispositivo medesimo. Ora, nella fattispecie i dati per la cessione della quota di comproprietà del marito alla moglie non figurano nel dispositivo in questione. Come si è esposto dianzi, nondimeno, il compenso dovuto al marito per lo scioglimento della comproprietà si evince in maniera chiara e univoca dalla motivazione della sentenza (pag. 4, 5 e 12). E a tale motivazione rinvia il dispositivo n. 2 nella misura in cui accenna al “computo a favore del marito” accertato “nell'ambito della liquidazione del regime dei beni”. Non può dirsi dunque che il dispositivo in questione sia inapplicabile.

                                   6.   La convenuta lamenta inoltre una “violazione del diritto e della sua sicurezza” perché, pur avendo le parti “domandato un calco­lo dei rimanenti beni immobili”, ciò non sarebbe stato fatto. La censura è invero di difficile comprensione. Comunque sia, essa si esaurisce in una mera recriminazione. L'interessata, che per altro riprende anche in questa sede i dati testé menzionati della sentenza impugnata, non trae alcuna conclusione dalla sua doglian­za. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

                                   II.   Sulla liquidazione del regime dei beni

                                   7.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha operato anzitutto un compenso di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito (art. 209 cpv. 3 CC) per gli investimenti e gli ammortamenti profusi da quest'ultimo con propri acquisti in favore della particella n. 723 RFD di __________, bene proprio da lui ricevuto il 30 dicembre 1992 a titolo di anticipo ereditario (art. 198 n. 2 CC; sentenza impugnata, consid. 5.1). Tra gli acquisti di AO 1 il primo giudice ha incluso dipoi, in virtù del­l'art. 200 cpv. 3 CC, la proprietà per piani n. 2369 RFD di __________ (pari a 40/100 della particella n. 782 RFD), dal valore di fr. 325 700.–. L'attore avendo estinto però il 25 agosto 2010 un'ipoteca gravante tale fondo mediante accensione di un debito ipotecario di fr. 25 000.– a carico della sua particella n. 723 (bene proprio), il Pretore aggiunto ha disposto un compenso di pari entità a carico degli acquisti e in favore dei beni propri di lui (sentenza impugnata, consid. 5.2). Il primo giudice ha ascritto in seguito agli acquisti dell'attore due polizze assicurative della __________ (n. __________) e

                                         della __________ (n. __________), già riscattate, per fr. 130 571.– e per

                                         fr. 34 146.–, cui ha addizionato il valore di riscatto di una polizza di previdenza vincolata __________ (n. __________) di fr. 38 949.30 (sentenza impugnata, consid. 5.3). Infine egli ha inserito fra gli acquisti del marito titoli e capitali per complessivi fr. 128 785.– (consid. 5.4).

                                         Quanto ai beni della moglie, il Pretore aggiunto ha computato

                                         fra gli acquisti di AP 1 risparmi per fr. 154 206.50 (consid. 5.6). Relativamente ai passivi delle parti, egli ha accertato sulla scorta dell'art. 209 cpv. 2 CC un debito ipotecario a carico degli acquisti del marito di fr. 182 000.– gravante la particella n. 723 (rinvio al doc. BBBB; sentenza impugnata, consid. 5.8.1), un credito degli acquisti della moglie nei confronti degli acquisti del marito di fr. 6207.65 (quota delle spese di manutenzione dell'abitazione coniugale che AP 1 aveva assunto per conto del marito: sentenza impugnata, consid. 5.8.3) e un ulteriore credito degli acquisti della convenuta nei confronti degli acquisti dell'attore di fr. 1975.– (spese straordinarie per i figli: sentenza impugnata, consid. 5.8.4). Ciò posto, il primo giudice ha accertato acquisti del marito per fr. 631 195.75 e acquisti della moglie per fr. 154 206.50, riconoscendo alla convenuta un saldo di fr. 238 494.50 (art. 215 cpv. 2 CC) che, sommato ai due crediti di fr. 6207.65 e di fr. 1975.– e ridotto dell'indennizzo dovuto al marito per la cessione della di lui quota sull'abitazione coniugale (fr. 151 250.–), conduceva a una pretesa in liquidazione del regime dei beni di fr. 95 427.– in favore di lei (sentenza impugnata, consid. 6).

                                   8.   L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto si è limitato “ad assumere unicamente fr. 391 641.– dell'intera pretesa avanzata dalla convenuta, cifrata in almeno fr. 440 000.–”. La censura, tutt'altro che chia­ra, sembra ricondursi al fatto che il Pretore aggiunto avrebbe esaminato solo le posizioni da lei elencate nel memoriale conclusivo (fr. 391 641.–) senza tenere conto delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale (art. 122 CC) ch'essa aveva stimato tra fr. 50 000.– e 60 000.–, le quali sommate alle prime giustificavano a suo parere una pretesa di fr. 440 000.– complessivi. Se non che, come rileva l'attore, il Pretore aggiunto ha correttamente trattato a parte la suddivisione degli averi previdenziali, riconoscendo il principio del riparto a metà e demandando al Tribunale cantonale delle assicurazioni la decisione sull'entità di tali prestazioni. Tale deferimento, che figura nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata, non è stato impugnato dall'appellante e ha assunto – come detto (consid. 3) – carattere definitivo. La censura cade dunque nel vuoto.

                                   9.   Relativamente alla particella n. 723 di __________, l'appellante fa valere di avere contribuito con l'ammontare di fr. 54 300.– e senza corrispettivo al plusvalore di un fondo del marito, passato da un valore venale di fr. 735 000.–

                                         al momento dell'acquisto, il 30 dicembre 1992, a fr. 932 000.–

                                         l'8 marzo 2013, come ha accertato il perito giudiziario. Ciò nonostante, il Pretore aggiunto avrebbe omesso di precisare l'entità del credito a lei spettante in virtù dell'art. 206 cpv. 1 CC, “disattendendo pure le modalità di computo che non figurano né nei considerandi né nei dispositivi della qui censurata pronuncia”.

                                         Sulla questione l'appello si esaurisce in una personale esposizio­ne dei fatti priva di ogni confronto critico con la sentenza impugnata. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha compiutamente illustrato, sulla base della perizia giudiziaria, che la particella n. 723 aveva un valore iniziale di fr. 735 000.–, che in essa l'attore ha profuso investimenti con acquisti propri per l'ammontare di fr. 108 600.–, che il valore del fondo dopo quegli investimenti è passato a fr. 843 500.–, che AO 1 ha operato in seguito, sempre con acquisti propri, ammortamenti del debito ipotecario per fr. 10 000.– e che il valore finale della particella allo scioglimento del regime matrimoniale risultava per fini­re di fr. 932 500.–. Ciò premesso, il primo giudice ha stabilito un compenso a norma dell'art. 209 cpv. 3 CC di fr. 130 044.45 in favore degli acquisti del marito ([fr. 108 600.– meno fr. 843 600 x fr. 932 500.–] + fr. 10 000.–). Perché tale calcolo sarebbe erroneo l'appellante non spiega né indica in che misura esso andreb­be modificato. Essa si limita a invocare un suo non meglio precisato contributo di fr. 54 300.– (per altro inferiore al compenso di fr. 130 044.45 accertato dal primo giudice, cui essa partecipa per la metà: art. 215 cpv. 1 CC), trascurando che lei medesima attribuiva al marito gli investimenti e gli ammortamenti del debito ipotecario (sentenza impugnata, consid. 5.1). Inconferente, anche su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina.

                                10.   Per quel che è della proprietà per piani n. 2369 della particella n. 782 RFD di __________, l'appellante sembra scorgere una contraddizione nella sentenza impugnata per avere il primo giudice – da un lato – attribuito l'immobile, applicando la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC, agli acquisti del marito per fr. 325 700.–, escludendo un compenso nel senso dell'art. 209 cpv. 3 CC, e – dall'altro – avere ravvisato nell'ammortamento del debito ipotecario (mediante accensione di un mutuo ipotecario di fr. 25 000.– sulla particella n. 723, suo bene proprio), un “contributo all'acquisto ex art. 209 cpv. 3 CC”. Contrariamente all'opinione della convenuta, l'operato pretorile non è censurabile. Egli ha giustamente negato un compenso tra beni propri e acquisti del marito in relazione ai “diversi interventi di miglioria fatti dall'attore nel corso del matrimonio per un totale di fr. 183 341.75” perché gli investimenti in questione (attribuiti agli acquisti dell'attore) erano destinati a un bene appartenente alla medesima massa. Ciò escludeva l'applicazione dell'art. 209 cpv. 3 CC, che regola i compensi tra acquisti e beni propri di uno stesso coniu­ge. Diver­sa era la situazione per l'ammortamento del debito ipotecario mediante assunzione di un'ipoteca a carico della particella n. 723, bene proprio del marito. In proposito non soccorre dunque diffondersi oltre.

                                         L'appellante fa valere che l'attore non ha comprovato la provenienza dei mezzi per l'acquisto della particella citata, sicché la stessa “va considerata in tutto e per tutto un acquisto”. La questione non è tuttavia più controversa, essendo già stata risolta dal Pretore aggiunto nel senso invocato dalla convenuta. AP 1 insta perché le sia riconosciuto un “credito di acquisto” di fr. 162 850.– nei confronti del marito (a metà del valore immobiliare di fr. 325 700.–). Essa perde di vista tuttavia che la richiesta è già stata accolta, avendo il Pretore aggiunto attribuito il valore del fondo agli acquisti dell'attore e avendo fatto partecipare la convenuta all'aumento conseguito da AO 1 (art. 215 cpv. 1 CC; sentenza impugnata, consid. 6). Rimarrebbe invero il compenso di fr. 25 000.– “gravante la massa degli acquisti e spettante ai beni propri del marito” (sentenza impugnata, pag. 8). Ma per tacere del fatto che l'appellante non spende parola al riguardo, la decisione del primo giudice appare finanche favorevole all'interessata. Nel quantificare in complessivi fr. 631 195.75 gli acquisti del marito, il Pretore aggiunto ha addizionato in fatti la somma di fr. 25 000.–, invece di sottrarla (come avrebbe dovuto), facendo lievitare la partecipazione della moglie all'aumento del marito (art. 215 cpv. 1 CC). L'appellante non ha così motivo di dolersi, mentre questa Camera, in difetto di un'impugnazione del­l'attore (art. 58 cpv. 1 CPC), non può intervenire sulla questione, retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).

                                11.   La convenuta rimprovera altresì al Pretore aggiunto di non essersi attenuto alla perizia 26 agosto 2014 di __________ M__________ sulla contabilità della ditta __________ SA, in particolare per quanto concerne l'esistenza di due “fatturazioni occulte” di fr. 50 000.– ciascuna (con la causale “C__________” e “B__________”), riserve che sarebbe-ro state sciolte “nel bilancio successivo”. Essa chiede perciò a questa Camera di “ancorare con cifre concrete in sentenza le sue giustificate pretese in merito”. Che cosa intenda trarre concretamente tuttavia da simile censura riferita a operazioni contabili di una società nel frattem­po fallita l'appellante non spiega, né se ne intravedono le ragioni. Comunque sia, per essere ricevibili contestazioni pecuniarie vanno quantificate (DTF 143 III 112 consid. 1.2). Privo di qualsiasi conclusione cifrata, al riguardo l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.

                                12.   Circa i costi di manutenzione dell'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto, esaminati i giustificativi (doc. 34 a 41) con cui la convenuta sollecitava una partecipazione dell'attore per fr. 7679.–, ha accolto la richiesta limitatamente a fr. 6207.65. Ammesso il principio (art. 649 CC), egli ha escluso le spese inerenti al mobilio (doc. 36 e doc. 40), sulle quali le parti si erano già accordate, e ha riconosciuto una spe­sa di fr. 12 415.35 da suddividere fra i coniugi (sentenza impugnata, consid. 5.8.3). La convenuta lamenta un accertamento carente di motivazione che “sfugge a qualsiasi valutazione oggettiva”. Ora, su tal punto la motivazione del giudizio sarà anche succinta, ma permette di capire senza equivoci per quali ragioni egli ha limitato la pretesa. Ciò posto, spettava alla convenuta, cui incombeva l'onere di dimostrare l'entità del suo credito (art. 8 CC), illustrare perché il calcolo del primo giudice fosse erroneo. Privo di ogni argomentazione al proposito, l'appello è destinato ulteriormente all'insuccesso.

                                13.   Per quanto attiene alla partecipazione dell'attore alle spese straordinarie dei figli (art. 286 cpv. 3 CC) che la convenuta quantificava in prima sede in fr. 13 356.– (due terzi dei costi complessivi da lei assunti), il Pretore aggiunto ha constatato che si trattava per l'essenziale di esborsi ordinari già coperti dal contributo di mantenimento. Ciò valeva per le normali spese dentarie, per il costo di occhiali, di abbonamenti ai trasporti pubblici e di lezioni di musica, come pure per le altre spese correnti dei figli. Fra le spese straordinarie il primo giudice ha riconosciuto invece le cure ortodontiche per E__________ e V__________ (doc. 34 e 36), così come le cure dentarie “impreviste e importanti di S__________” (doc. 38 e 39) e i costi di psicoterapia per V__________ (doc. 34, 39 e 41) di complessivi fr. 3950.–, da suddividere a metà fra i genitori, onde una pretesa della convenuta di fr. 1975.– (sentenza impugnata, consid. 5.8.4).

                                         Per l'appellante la valutazione del Pretore aggiunto lede la giurisprudenza, che qualifica come straordinaria la spesa per le atti-vità extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive per corse d'orientamento. Tali costi – essa soggiunge – non sono compresi nelle “altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui si ispira da oltre un ventennio la giurisprudenza ticinese per determinare il fabbisogno in denaro dei figli). Posto ciò, i costi delle lezioni di musica, di iscrizione alla colonia diurna dell'agosto del 2014 e alla palestra andavano considerati. E siccome va ripartita a metà la spesa di fr. 200.– per l'accordatura del pianoforte, quella di fr. 525.– per le lezioni di pianoforte di E__________ dal febbraio al maggio del 2014, quella di fr. 400.– per la colonia diurna della medesima dal 18 al 22 agosto 2014, quella di fr. 276.– per la palestra di S__________ e quella di fr. 1980.– per le lezioni di chitarra di V__________ dall'agosto del 2014, l'appellante fa valere un credito di fr. 13 356.–.

                                         a)   I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC, applicabili in linea di principio anche a figli maggiorenni (Aeschlimann in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 286 CC con rinvii), sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 12 con rinvii). Basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non siano state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza era già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa andava considerata in quell'ambito (sentenza del Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017, consid. 6.2).

                                         b)   Come rileva l'appellante, questa Camera ha già avuto modo di ritenere straordinaria una spesa per attività extrascolastiche come la partecipazione a lezioni di chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive, tali poste non rientrando fra le “altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015, consid. 6c). Si giustifica così di riconoscere in concreto i costi per il pianoforte di E__________ (fr. 700.–: doc. 35 n. 2 e n. 6), per la colonia diurna di lei nell'agosto del 2014 (fr. 400.–: doc. 35 n. 12), per la palestra di S__________ (fr. 276.– doc. 35 n. 15) e per le lezioni di chitarra di V__________ dall'agosto del 2014 (fr. 1980.– doc. 35, n. 11, 16 e 17 e doc. 36 n. 25-27), per complessivi fr. 3381.–. L'attore obietta che tali esborsi riguardano spese ricorrenti e prevedibili, da finanziare con i contributi correnti. Non pretende però che quelle spese fossero già comprese nel contributo di mantenimento fissato nel 2010 a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B) e tuttora in vigore (fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5). Né si vede come ciò           sarebbe stato possibile, dato che quel contributo (fr. 850.– mensili per S__________, fr. 750.– mensili per E__________ e fr. 600.– mensili per V__________, assegni familiari compresi) era di gran lunga inferiore ai parametri indicati dalle note raccomandazioni. L'obiezione manca dunque di consistenza.

                                         c)   Relativamente alla colonia diurna di E__________ nell'agosto del 2014, AO 1 lamenta invero il suo mancato coinvolgimento, precisando che se fosse stato regolarmente informato, trovandosi egli in difficoltà finanziarie in quel perio­do, avrebbe proposto un'alternativa più economica rispetto al corso di equitazione presso l'agriturismo “__________” di __________. Inoltre, a suo dire, l'iscrizione a un corso così costoso (fr. 400.– per cinque giorni) imponeva maggiore prudenza, tanto più che la moglie non lavorava e aveva la possibilità di accudire la figlia. Ora, si può comprendere che l'attore si dolga di non essere stato previamen­te interpellato sui costi. Egli non indica tuttavia quale fosse la “ragionevole alternativa” al corso frequentato dalla figlia né quanto egli avrebbe potuto risparmiare. Priva di qualunque cifra di riferimento (sopra, consid. 11 in fine), l'obiezione non può di conseguenza essere vagliata oltre.

                                         d)   Per converso, l'appellante non spiega in forza di quale motivazione si giustifichi di riconoscerle, oltre alle spese accerta­te dal Pretore aggiunto (fr. 3950.–) e a quelle testé ammes­se (fr. 3381.–), una spettanza di fr. 13 356.–. A tal fine non basta il rinvio ai “plichi doc. 34 a 41” per contestare la sentenza impugnata, tanto più che in prima sede la pretesa era stata calcolata dalla convenuta tenendo conto di una partecipazione maritale di due terzi, mentre in appello essa sembra aderire alla suddivisione paritaria adottata dal Pretore aggiunto (memoriale, pag. 32 in basso). In definitiva la quota di spese straordinarie a carico dell'attore risulta così di fr. 3665.50 (la metà di fr. 3950.– più fr. 3381.–), mentre la pretesa complessiva della convenuta in liquidazione del regime dei beni si ri-conduce a fr. 97 120.– arrotondati (fr. 238 494.50 + fr. 9873.15, meno fr. 151 250.–). L'appello va accolto entro tali limiti.

                                  III.   Sui contributi alimentari per moglie e figli

                                14.   Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore aggiunto ha riscontrato anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi 26 anni, di cui quasi 18 di vita in comune), dal quale sono nati tre figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto duran­te la comunione domestica. Ciò posto, egli ha ricordato che un coniuge può aspirare a un contributo da parte del­l'altro solo nel caso in cui non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito sostentamento (sentenza impugnata, consid. 9.1 e 9.2). Nel caso specifico il primo giudice ha accertato che con un reddito (parzialmente) ipotetico di fr. 3083.– mensili, di cui fr. 1483.80 dalla locazione a terzi della particella n. 2468 RFD di __________ e fr. 1600.– dalla messa a frutto della propria capacità lucrativa residua del 50%, AP 1 può sovvenire da sé al proprio fabbisogno minimo di fr. 2304.– mensili (minimo vitale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 91.85 [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], riscaldamento fr. 110.–, premio della cassa malati fr. 202.85, spese di manutenzione fr. 125.–, tassa fognatura fr. 19.–, assicurazione dello stabile fr. 66.40, assicurazione del­l'economia domestica fr. 39.60, imposta di circolazione e RC auto fr. 149.30, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 50.–, onere fiscale fr. 100.–), conservando finanche un

                                         margine di quasi fr. 800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 9.2.2, 9.2.4 e 11).

                                         Escluso un contributo alimentare per la moglie, il Pretore aggiun­to ha posto il mantenimento dei figli a carico di AO 1, di cui ha accertato un reddito netto di fr. 8245.90 mensili fino al maggio del 2018 (fr. 3389.90 dall'attività lucrativa di curatore, fr. 3856.– dalla locazione di tre appartamenti, fr. 1000.– dal rimborso di un mutuo di fr. 62 000.– concesso alla compagna __________ H__________) e di fr. 7245.90 mensili dopo di allora (restituzione del mutuo). Il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3506.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 376.10, riscaldamento fr. 98.25, premio della cassa malati fr. 525.10, assicurazione degli immobili fr. 191.65, manutenzione dei medesimi fr. 250.–, tassa di fognatura fr. 26.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 26, imposta di circo-lazione e RC automobile fr. 236.30, leasing dell'automobile fr. 298.75, quota TCS fr. 8.25, quota REGA fr. 3.35, carburante fr. 100.–, onere fiscale fr. 166.65: sentenza impugnata, consid. 9.2.2 e 9.2.3).

                                         Ciò posto, il Pretore aggiunto ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli, incluso quello per S__________ che non era mutato apprezzabilmente dopo la maggiore età, sulla scorta delle note raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo, sostituendo i valori tabellari relativi al costo del­l'alloggio e del premio della cassa malati con quel­li effettivi. Così, fino al termine della formazione di S__________ egli ha fissato un contributo alimentare per V__________ di fr. 728.90 mensili (compreso un quinto del costo del costo effettivo dell'alloggio della madre) fino ai 13 anni (8 luglio 2018) e di fr. 1123.– mensili fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione, un contributo per E__________ di fr. 1163.30 mensili (compre­so un quarto del costo effettivo dell'alloggio della madre) fino alla maggiore età o al termine della formazione e un contributo per S__________ di fr. 1184.25 mensili (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio della madre). Dal termine della formazione di S__________ il primo giudice ha calcolato poi un contributo alimentare per V__________ di fr. 1134.50 mensili fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione (compreso un quarto del costo effettivo dell'alloggio della madre) e un contributo per E__________ di fr. 1180.95 mensili fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio della madre). Dal termine della formazione di E__________ egli ha stabilito infine in fr. 1152.15 mensili il contributo alimentare a carico del padre per V__________ (compreso un terzo del costo effettivo dell'alloggio della madre) fino alla maggiore età o al termine della formazione (sentenza impugnata, consid. 10).

                                15.   Relativamente ai contributi alimentari per i figli, l'appellante postula l'aumento di quello per S__________ a fr. 1500.– mensili fino al termine della formazione, di quello per E__________ a fr. 1326.– mensili fino alla maggiore età e di quello per V__________ a fr. 931.– mensili fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1326.– mensili fino alla maggiore età (8 luglio 2023), assegni familiari non compresi. A sostegno della pretesa essa rileva che i contributi alimentari fissati per i figli non rispecchiano la situazione economica effettiva e che i redditi e i fabbisogni dei coniugi giustificano il mantenimento di tali contributi nella misura chiesta in prima sede.

                                         a)   Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), anche ove la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, nel senso che incombe all'appellante spiegare perché la sentenza impugnata sia erronea nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (DTF 142 I 94 consid., 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (I CCA, sentenza inc. 11.2018.19 del 30 agosto 2019 consid. 2 con rinvio). Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 4).

                                         b)   Nel caso in esame manca ogni confronto critico dell'appellante con la sentenza impugnata. Essa non spiega perché gli accertamenti del primo giudice non rispecchierebbero la situazione economica effettiva, né tanto meno perché i redditi e i fabbisogni dei coniugi giustificherebbero il mantenimento dei figli nella misura chiesta in prima sede. Non basta rinvia­re a memoriali precedenti per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Né spetta a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c: v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.125 del 7 novembre 2019 consid. 8). A parte ciò, non è dato di capire perché il Pretore aggiunto non potesse fondarsi – correttamente – per determinare il fabbisogno in denaro dei figli sulle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo cui questa Camera si ispira da oltre un venticinquennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Per tacere del fatto che la convenuta non chiarisce come pervenga agli importi sollecitati in riforma di quelli fissati dal primo giudice. Privo di sufficiente motivazione, in proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile.

                                16.   Trattandosi del contributo alimentare per sé, l'appellante riaffer­ma la pretesa di fr. 2250.– mensili a copertura dell'ammanco ch'essa lamenta sul proprio fabbisogno minimo di fr. 3450.– mensili una volta dedotto il suo reddito effettivo di fr. 1200.– mensili. La questione merita una disamina articolata.

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto – come nella fattispecie – sulla sua situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019, consid. 13).

                                         b)   Per quel che è della prima tappa del ragionamento testé illustrato, l'appellante medesima chiede unicamente di vedersi assicurare la copertura del fabbisogno minimo del diritto civile (fr. 3450.– mensili), sicché non occorre accertare il teno­re di vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica. Quanto all'ammontare del debito mantenimento, la convenuta si limita nell'appello (pag. 38 seg.) a riprendere testualmente l'elenco delle spese allegate nel memoriale conclusivo del 7 giugno 2017 (pag. 23 seg.). Manca tuttavia, una volta di più, qualsiasi confronto con gli argomenti del primo giudice, il quale ha spiegato perché non potesse riconoscer­si, per difetto del “carattere ricorrente”, la totalità dei costi di manutenzione dell'abitazione, di franchigia della cassa malati e di partecipazione alle spese mediche e perché, essendo già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, non potessero ammettersi le spese per la tassa dei rifiuti e dell'acqua potabile (sentenza impugnata, consid. 9.2.4, pag. 19 seg.). Privo una volta ancora della necessaria motivazio­ne, anche su tali questioni l'appello sfugge a ogni disamina.

                                         c)   Dovendosi stabilire in che misura AP 1 possa sopperire da sé al proprio debito mantenimento (secondo stadio del ricordato ragionamento), l'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili che le ha imputato il Pretore

                                               aggiunto, chiedendo – come in prima sede (memoriale conclusi­vo, pag. 21) – di considerare unicamente le entrate di fr. 1200.– mensili dalla locazione della sua particella n. 2468 RFD di __________ (appello, pag. 39 e 47 a 51). Se non che, nella misura in cui tende alla riduzione da fr. 1483.80 a fr. 1200.– mensili del reddito (effettivo) conseguito dalla locazione della proprietà di __________, l'appello riesce d'acchito improponibile. A fronte del calcolo del primo giudice, il quale ha spiegato come dal reddito lordo di fr. 2020.– mensili (doc. 32, riparto dell'imposta cantonale 2015) andassero tolti gli interessi ipotecari di fr. 476.20 mensili (doc. 32) e una somma forfettaria per la manutenzione di fr. 60.– mensili (sentenza impugnata, consid. 9.2.2), la convenuta oppone una propria valutazione personale priva di ogni motivazione. La Camera non può quindi valutare la pertinenza di simile valutazione.

                                         d)   Più delicato è sapere se all'appellante possa imputarsi un reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili, come ha stabilito il Pretore aggiunto. Questi ha accertato che al momento della separazione la convenuta aveva quasi 43 anni (50 anni al momento del divorzio) e gode tuttora di buona salute, seppure non lavori più dal 1998 (nascita del primogenito). Appurato ciò, il primo giudice ha ricordato che l'interessata ha una formazione di aiuto infermiera, settore alla “costante ricerca di personale”, senza dimenticare ch'essa ha lavorato fino al 1998 come segretaria nella ditta del marito. Nelle circostanze descritte sussiste per il Pretore aggiunto la possibilità per l'interessata di “reinventarsi in un'attività, cosa peraltro fatta dal marito (…) in seguito al fallimento della __________ SA e malgra­do una malattia che ne limita le possibilità”. Di conseguenza, considerata l'età della figlia cadetta, la formazione e l'età della convenuta, come pure la situazione sul mercato del lavoro in generale, egli ha imputato a AP 1 un reddito potenziale di fr. 1600.– mensili per un'attività lucrativa al 50% (sentenza impugnata, consid. 9.2.1).

                                               Obietta l'appellante che un suo reinserimento, anche solo parziale, nel mercato del lavoro non è più possibile né esigi-bile. Il contrario accertamento del primo giudice sarebbe incompatibile con gli atti e con il fatto che essa non esercita più alcuna attività lucrativa da oltre vent'anni e quella di aiuto infermiera da 26 anni. A parte ciò, una ripresa dell'attività di aiuto infermiera non sarebbe possibile senza un previo aggiornamento “in ragione della rapida evoluzione nel settore”. Secondo l'appellante inoltre il giudizio impugnato non tiene conto delle cure necessarie per i figli, i quali si trovano in un'età “sensibile” “(post)adolescenziale”, né dei loro particolari problemi (come le malformazioni intestinali congenite di S__________ e V__________, che è anche celiaca, e la necessità di preparare pasti speciali per E__________, che è vegana).

                                         e)   Un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre del­l'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

                                               Nella fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (marzo del 2010), 42 anni e non esercitava più un'attività lucrativa dal 1998. A quel tempo vigeva ancora il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto a cominciare (o a ricuperare) un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). Al momento in cui V__________ ha compiuto 10 anni (8 luglio 2015) AP 1 aveva 48 anni. Quand'anche ci si fosse dipartiti dalla presunzione per cui non si potesse pretendere a quel momento la ripresa di un'attività lucrativa da parte di un coniuge che aveva già 45 anni di età, per quanto tale limite tenda viepiù verso i 50 anni (sentenza del Tribunale federale 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 4.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 553), il primo giudice ha accertato che la convenuta aveva modo di riprendere un lavoro al 50% in considerazione del fatto che – fra l'altro – la professione di aiuto infermiere offre buone possibilità di occupazione e che l'interessata gode di buona salute. L'appellante non discute tale argomento. Si limita a eccepire che un suo reinserimento sul mercato del lavoro non è possibile né esigibile, ma una volta ancora ciò non basta per rimet­tere in discussione l'accertamento del primo giudice. Spettava all'interessata rendere almeno verosimile, per esempio mediante la messa in atto di infruttuose ricerche d'impiego, che la previsione del Pretore aggiunto non è realistica.

                                               Quanto all'invocato aggiornamento professionale, l'appellante non può giustificare un periodo di transizione per attivarsi. Sin dall'azione di divorzio (l'8 marzo 2013) e ancor più dalla replica del 20 settembre 2013 essa sapeva infatti che, fosse stata accertata una sua capacità lucrativa, le sarebbe spettato di mettere a profitto la sua potenzialità di guadagno al più tardi dal compimento dei 10 anni di V__________ – come ripeteva il marito – non potendo essa più confidare nel modello di accudimento parentale precedente la separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 apri­le 2019, consid. 4 con riferimenti). Perché infine le esigenze particolari dei figli impedirebbero all'interessata di esercitare un'attività lucrativa a metà tempo non è dato a divedere. Dal­l'interrogatorio di lei si evince che i ragazzi seguo­no una normale scolarizzazione e rincasano dopo le ore 16 (verbale del 23 aprile 2015, pag. 14). Si fosse di conseguen­za debitamente attivata nel 2015 (a 48 anni) per trovare un impiego a metà tempo come aiuto infermiera, la convenuta potrebbe presumibilmente guadagnare oggi, facendo capo ai salari minimi previsti dall'allegato 6 del contratto collettivo per i servizi di assistenza e cura a domicilio di interes­se pubblico (‹https://www.ocst.ch/images/stories/pdf/SACD.pdf›), anche più dei 1600.– mensili che il Pretore aggiunto le ha imputato. In proposito la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                17.   Ne discende, in esito a quanto precede, che AP 1 può sovvenire da sé al proprio debito mantenimento. L'esame della capacità contributiva dell'attore (terza tappa del noto ragiona-mento), che la convenuta rimette apoditticamente in discussione senza confrontarsi – una volta ancora – con i puntuali argomenti del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3; memoriale, punto n. 18, pag. 35, e punto n. 21, pag. 43 a 47), risulta così superfluo, l'attore non revocando in dubbio di poter finanziare il debito mantenimento suo e dei figli.

                                 IV.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                18.   L'appellante insta perché l'attore sia tenuto a sopportare tre quarti (invece della metà) dei costi della perizia giudiziaria eseguita dallo studio di ingegneria __________ SA (fr. 11 151.20 complessivi, più IVA) per determinare il valore degli immobili e degli investimenti sulla particella n. 723 e sulla proprietà per piani n. 2369 RFD di __________. A suo parere i costi di tale perizia (redat­ta il 31 maggio e completata il 5 ottobre 2016) poteva­no essere evitati, ove appena l'attore avesse indicato “in modo leale l'ammontare degli investimenti” e non avesse fornito un dato irrisorio (fr. 25 000.–). Essa non contesta invece il riparto a metà delle spese relative alla perizia contabile allestita dalla __________ SA riguardo alla ditta del marito (di fr. 7620.–, IVA inclu­sa: memoriale, punto n. 24, pag. 52). Dal canto suo l'attore si oppone a una modifica della suddivisione delle spese del­la perizia immobiliare, rilevando come egli abbia proposto a più riprese di raggiungere un'intesa e come, ad ogni buon conto, la valutazione da lui commissionata a __________ G__________ nell'ottobre del 2014 (doc. ZZZ1) rendeva superflua la perizia giudiziaria, giacché prospettava una sti­ma del valore della particella n. 723 (fr. 915 000.–) equivalente di fatto a quella determinata dal perito giudiziario (fr. 932 500.–).

                                         Già sollevata in prima sede, ma non trattata dal Pretore aggiun­to, la questione è di sapere se nella fattispecie il comportamento del marito abbia cagionato inutili costi processuali, costi che gli andrebbero addebitati a mente dell'art. 108 CPC. Ora, non si disconosce in concreto una certa reticenza dell'attore, il quale ancora nella replica contestava di avere profuso investimenti nella particella n. 723 (pag. 10). Sta di fatto che al più tardi all'interrogatorio del 26 febbraio 2015 quegli ha elencato i lavori eseguiti nei propri immobili. E non consta che in quell'occasione la convenu­ta lo abbia invitato a precisare l'entità di tali investimenti (verbale, pag. 6 seg.). Considerata inoltre l'oggettiva difficoltà di risalire all'insie­me dei lavori svolti in più fondi sull'arco di oltre vent'anni (ciò che aveva indotto lo stesso attore a rinunciare alla perizia: lettera del 30 giugno 2014 nella cartella gialla “Perizia estimativa degli investimenti”), non può dirsi che i costi generati dal referto sollecitato dalla convenuta fossero sul quel punto del tutto inutili per risolvere la controversia (Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen, in: FamPra.ch 2019 pag. 1140).

                                         A prescindere da ciò, nel caso in esame la perizia doveva non soltanto chiarire l'entità degli investimenti effettuati, ma anche determinare il valore dei fondi al momento del matrimonio e allo scioglimento del regime dei beni. Condurre simili accertamenti richiedeva per forza cognizioni specialistiche. Ciò posto, l'appellante, che in ultima analisi si è vista riconoscere meno di un quarto di quanto pretendeva in liquidazione del regime dei beni (fr. 440 000.–: sopra, lett. E), non può dolersi del riparto a metà delle spese peritali stabilito dal primo giudice. Anche al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

                                19.   L'appellante chiede infine, “per analogo discorso di soccomben­za”, di porre la tassa di giustizia applicata dal Pretore aggiunto (fr. 4000.–) per un quarto a carico di lei e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifonderle “congrue ripetibili”. Perché essa risultasse in primo grado soccombente solo per un quarto e l'attore per tre quarti, l'interessata non spiega. A parte ciò, v'è da domandarsi se la domanda abbia portata autonoma e non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel qual caso la richiesta si rivela finanche senza oggetto poiché l'ipotesi non si verifica in concreto.

                                20.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). E in concreto la moglie esce sconfitta pressoché per intero. Essa ottiene unicamente, infatti, un aumento di fr. 1693.– (da fr. 95 427.– a fr. 97 120.–: consid. 13e) della pretesa in liquidazione del regime dei beni (per rapporto a una richiesta di fr. 440 000.–), mentre vede respingere ogni altra sua domanda. Nelle circostanze descritte tanto vale rinunciare a prelevare la trascurabile quota di spese che andrebbe a carico dell'appellato e ridurre leggermente gli oneri processuali a carico dell'appellante. L'esito del giudizio odierno non incide invece sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.

                                21.   Quanto alle ripetibili di appello, AO 1 ha esibito una nota professionale della sua patrocinatrice di fr. 11 855.70 complessivi (onorario fr. 10 842.50, spese fr. 165.60, IVA fr. 847.60)

                                         calcolati sulla base di un dispendio di 36 ore per l'esame dell'appello e la stesura delle osservazioni. Occorre di conseguenza vagliarne l'adeguatezza.

                                         a)   Le indennità per ripetibili nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) sono definite, per costante giurispruden­za di questa Camera, in base al dispendio di tempo (fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione del­le ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA sentenza inc. 11.2014.23/24 del 30 giugno 2016, consid. 19b). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa del­l'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24, pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). L'indennità per ripetibili dipende così dall'im­portanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavo­ro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).

                                        b)   Nella fattispecie la legale di AO 1 ha redatto 23 pagine di osservazioni all'appello in una causa che le era già nota, avendo essa rappresentato l'attore sin dall'inizio del proces­so. Quanto al contenzioso, esso poteva dirsi di media complessità, sebbene l'appello non mancasse di apparire a più riprese irricevibile, ciò che tuttavia la legale non poteva dare per certo. Nel complesso si può quindi ragionevolmente presumere che un legale solerte e diligente avrebbe dedicato alla stesura di un memoriale analogo una trentina d'ore di lavoro, cui si aggiun­ge il tempo ragionevolmente necessario per la corrisponden­za, le telefonate e i colloqui con il cliente. Ne segue che il dispendio orario complessivo esposto dalla patrocinatrice (36 ore) risulta sostenibile, benché vada arrotondato per difetto in modo da tenere conto della lieve riduzione in materia di ripetibili dovuta all'esiguo accoglimento dell'appello (per fr. 7500.–). Un'indennità di fr. 11 500.– risulta dunque congrua.

                                         c)   Si aggiunga che, si volesse anche riconoscere alla legale un dispendio orario inferiore, nel risultato l'esito finale non muterebbe. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare in effetti che, come prevedeva l'art. 14 cpv. 2 della vecchia tariffa del­l'Ordine degli avvocati, qualora le prestazioni del legale in una causa di stato si estendano alla liquidazione litigiosa di un regime dei beni, il legale avrebbe diritto di per sé a un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando i parametri della tariffa ad valorem all'ammontare dell'intera sostan­za coniugale (sentenza inc. 11.2014.27/29 del 5 agosto 2016, consid. 16b con rinvii). Applicandosi nel caso specifico le aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione del­le ripetibili al valore della pretesa dell'appellante (senza nemmeno far capo al valore dell'intera sostanza coniugale), di circa fr. 345 000.–, la patrocinatrice poteva espor­re così un onorario di circa fr. 5800.– (più le spese e l'IVA). I rimanenti fr. 6000.– circa per la causa di stato (compresi i contributi alimentari) corrispondono a una ventina d'ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– l'una: sopra, lett. a), sicuramente legittime per rapporto all'entità del mandato svolto.

                                  V.   Sulla comunicazione della presente sentenza

                                22.   Copia dell'attuale sentenza è notificata anche al figlio S__________, maggiorenne, e comunicata conformemente all'art. 301 lett. b CPC alle figlie E__________ (prossima alla maggiore età) e V__________, la quale ha compiuto i 14 anni l'8 luglio 2019.

                                 VI.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                23.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore del contenzioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         In liquidazione del regime dei beni, AO 1 è condannato a versare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, la somma di fr. 97 120.– con interessi al 5% dalla medesima scadenza. Per il resto ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso.

                                         Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 9500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 11 500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.  ; –    (in estratto, consid. 15).

                                         Comunicazione a:

                                         –    (in estratto, consid. 15);

                                         –    (in estratto, consid. 15);

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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