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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2018 11.2018.20

July 16, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·756 words·~4 min·5

Summary

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Full text

Incarto n. 11.2018.20

Lugano 16 luglio 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.5880 (eredità: beneficio d'inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 settembre 2017 da

 AP 1 (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

per ottenere la revoca dell'accettazione con beneficio d'inventario nella successione fu __________ B__________ (1943-2016), già in ,  

                                         in cui è erede anche

 AO 1   (patrocinata dall'avv. dott.  PA 3 )  

                                         ed esecutore testamentario è l'

avv. __________ G__________, ,

giudicando sull'appello del 13 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 31 gennaio 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ B__________ (1943), divorziato, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 27 novembre 2016. Con testamento olografo pubblicato il 20 dicembre 2016 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, egli ha – in sintesi – ridotto il figlio AP 1 (1970) alla porzione legittima (tre quarti della successione), assegnando il resto a AO 1 (1974) istituita altresì erede, e ha designato l'avv. __________ G__________ di __________ suo esecutore testamentario.

                                  B.   Su richiesta di AP 1, il Pretore ha accordato il 18 gennaio 2017, il beneficio d'inventario, delegando alla compilazione dell'atto il notaio __________ P__________. Il 15 luglio e il 23 agosto 2017 AO 1 e AP 1 hanno accettato la successione con beneficio d'inventario. Il 9 settembre 2017 quest'ultimo si è però rivolto al Pretore comunicandogli di avere accettato l'eredità sulla base di errate informazioni, postulando la revoca dell'accettazione e il ripristino del termine per rifiutare la successione. Con decisione del 31 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spe­se processuali di fr. 450.– a carico di AP 1.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2018 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Il 16 marzo 2018 AO 1 ha dichiarato di non ritenersi parte alla procedura e ha rinunciato a esprimersi nel merito. Il 22 giugno 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, AO 1, ritenendosi estranea al procedimento, nemmeno ha rivendicato l'attribuzione di un'indennità.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione a:

                                         – avv.  G ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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