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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.2019 11.2018.138

November 28, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,114 words·~16 min·5

Summary

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva

Full text

PA 1

Incarto n. 11.2018.138

Lugano 28 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa OR.2017.18 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 gennaio 2017 dalla

AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 13 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 novembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nel giugno del 2015 AP 1 ha commissionato all'impre­sa generale __________ SA la costruzione di un edificio polifunziona­le (“Centro __________”) sulle sue particelle n. 152 e 394 RFD di __________. La __________ SA ha poi subappaltato varie opere da impresario costruttore e di carpenteria alla società in nome collettivo AO 1. Sulle prestazioni fatturate nel corso dei lavori dalla subappaltatrice per complessivi fr. 143 393.50 l'impresa generale ha versato unicamente fr. 17 431.20, onde un saldo scoperto di fr. 125 962.30. Il 23 aprile 2018 la __________ SA è stata dichiarata in fallimento.

                                  B.   Nel frattempo, adito dalla AO 1, con sentenza del-l'8 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 3, ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 90 499.80 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2016, corrispondenti alle prestazioni svolte dalla ditta sulla sola particella n. 394. All'istante egli ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Le spese processuali di complessivi fr. 1800.– sono state poste a carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione in sede di merito”. Non sono state assegnate ripetibili (inc. SO.2016.3770).

                                  C.   Il 23 gennaio 2017 la AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore, postulando l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'am­montare di fr. 90 499.80 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2016 sulla citata particella n. 394. Nella sua risposta del 28 aprile 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 3 luglio 2017, l'attrice ha mantenuto la propria posizione e ha notificato altre pro­ve. Il convenuto ha comunicato il 5 settembre 2017 di rinunciare a una duplica “per motivi di economia procedurale”, ma che ribadiva “le argomentazioni e le offerte di prova presentate con la risposta”. Alle prime arringhe del 10 ottobre 2017 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 21 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 5 novembre 2018 nelle quali hanno reiterato le loro domande.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 12 novembre 2018, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 90 499.80 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2016. Le spese processuali di fr. 6800.– (comprese quelle di fr. 1800.– dell'iscrizione provvisoria) sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 dicembre 2018 nel quale chie­de che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ridurre l'ammontare dell'ipoteca legale definitiva a fr. 52 473.91 con interessi al 5% dal 2 ottobre 2016. Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2019 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto                   1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca legale rimasto controverso in prima sede (fr. 90 499.80). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 13 novembre 2018. Introdotto il 13 dicembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che le prestazioni della ditta AO 1 sono state svolte “come un unico lavoro” e che l'azione era stata tempestivamente promos­sa. Ciò posto, egli ha accolto la petizione poiché fondata su un “chiaro quadro istruttorio e documentale”. In particolare, a mente sua, di fronte al “riconoscimento dei lavori eseguiti specificati nei doc. da FaKe O”, alle fatture (doc. da R a T), al credito dell'attrice riconosciuto dall'impresa generale, come pure alle deposizioni dei “responsabili della fallita” e delle persone che hanno operato sul cantiere (__________ P__________, __________ F__________, F__________ F__________ ed __________ M__________), il convenuto si è limitato a contestare “in maniera invero generica” l'effettiva esecuzione dei lavori e la correttezza della fattura, senza precisare quali lavori non sarebbero stati realizzati e senza motivare la difformità o l'inesigibilità degli importi esposti.

                                   3.   La legittimazione e i presupposti per un subappaltatore di conseguire l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2004 pag. 614 n. 130c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.51 del 6 maggio 2018 consid. 3). Al riguardo basti rammentare che nella procedura di iscrizione definitiva di un'ipoteca legale il giudice esamina le condizioni per il relativo ottenimento con pieno potere cognitivo e non più a livello di mera verosimiglianza, come nel contesto di un'iscrizione provvisoria. Inoltre, quantunque la procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non abbia lo scopo di accertare il credito dell'artigiano o del­l'im­prenditore, per determinare la som­ma garantita dall'ipoteca il giudice deve vagliare – a titolo pregiudiziale – l'esistenza e l'ammontare della pretesa (RtiD II-2018 pag. 738 n. 14c con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_77/2018 del 16 marzo 2018 consid. 1.2.2).

                                   4.   L'appellante censura anzitutto una carente motivazione della sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di avere ignorato le sue contestazioni sulla fattura riassuntiva del 1° ottobre 2016 (doc. T) e sulla decorrenza degli interessi moratori. A suo avviso, nel riferirsi a tale fattura il primo giudice ha omesso di considerare il significato e la portata della medesima, “non confrontandosi in particolare con le argomentazioni e le deduzioni puntualmente esposte nelle conclusioni di parte convenuta”.

                                         a)   Le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con numerose citazioni; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre 2019 consid. 3).

                                         b)   In concreto il Pretore ha accolto la petizione, come detto, ritenendo che di fronte al “riconoscimento dei lavori eseguiti dettagliati nei doc. da FaKe O”, alle fatture (doc. da R a T), al credito dell'attrice riconosciuto dall'impresa generale, co­me pure alle deposizioni dei “responsabili della fallita” e delle persone che hanno operato sul cantiere, il convenuto si sia limitato a contestare “in maniera invero generica” l'effettiva esecuzione dei lavori e la correttezza della fattura, senza specificare quali lavori non sarebbero stati realizzati e senza motivare la difformità o l'inesigibilità degli importi esposti. Si tratta invero di una motivazione succinta, ma che permette di capire senza equivoci per quali ragioni il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per fr. 90 499.80. È vero che il primo giudice non si è espres­so sulla contestazione della convenuta inerente alla fattura riassuntiva del 1° ottobre 2016 né sulla contestazione degli interessi moratori. Come si vedrà oltre, tuttavia, simili questioni non richiedevano particolare disamina.

                                   5.   L'appellante fa valere che dall'unica fattura agli atti, quella del 1° ottobre 2016 allestita dall'attrice dopo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale (doc. T), si evince come l'impresa generale abbia versato all'attrice stessa acconti per fr. 55 457.09, di modo che la somma massima iscrivibile a titolo di pegno definitivo ammonta a fr. 52 473.91. Egli rileva che quella fattura è “fedefacen­te e decisiva” sia riguardo al valore delle prestazioni eseguite sia per quel che concerne le deduzioni. Gli altri documenti, a suo parere, non hanno la medesima valenza o “lo stesso grado di precisione (centesimale) e di pertinenza, né le testimonianze assunte permettono di determinare l'entità della somma garantita dal pegno”. L'appellante respinge poi il biasimo di non avere sufficientemente contestato il credito avversario. Assevera che nella risposta egli aveva censurato la mancanza di una fattura che consentisse di “stabilire esattamente l'importo dovuto (frutto della som­ma per i lavori eseguiti, dedotti acconti e/o compensazioni) e la sua esigibilità”, mentre “una volta prodotte le fatture non è proceduralmente necessario riproporre la medesima contestazione sull'ammontare del credito”. 

                                         a)   Nella fattispecie l'attrice ha affermato, nella petizione, di vantare verso la __________ SA un credito di fr. 143 393.50 complessivi, dal quale essa ha dedotto fr. 35 462.50 per

                                               lavori eseguiti sull'altro fondo, appartenente a AP 1, e un acconto di fr. 17 431.20 correlato a una pretesa di

       fr. 90 499.80 (pag. 6 n. 6.2). A sostegno delle sue allegazioni essa ha prodotto una descrizione dei lavori svolti dal 13 luglio 2015 al 3 maggio 2016 con il relativo costo (doc. F a K) per un importo totale di fr. 143 393.50, compresa l'IVA di fr. 10 621.74, così come un riepilogo dei lavori stessi e la prova del pagamento, da parte dell'impresa generale, di un acconto di fr. 17 431.20 (doc. L).

                                               Nel memoriale di risposta il convenuto ha invero lamentato la mancanza di una fattura “conforme alle disposizioni legali (menzionante ad es. il n. IVA)” (pag. 4), rilevando per finire che “agli atti vi sono solo conteggi da essa [l'attrice] unilateralmente allestiti, ma nessuna fattura né alcun riconoscimento da parte di __________ SA e tanto meno dal convenuto” (pag. 7). Ha preso atto, comunque sia, che sulle prestazioni dell'attrice l'impresa generale si era “limitata a versare nel settembre 2015 fr. 17 431.20” (pag. 4 ad n. 5).

                                               In replica l'attrice ha riconfermato l'esattezza delle proprie cifre, producendo le fatture del 31 agosto 2015 (doc. R “inerente lo stato di avanzamento lavori di cui al doc. F”) e del 13 ottobre 2015 (doc. R “inerente lo stato di avanzamento lavori di cui al doc. G”), così come la fattura “finale e riassuntiva” del 1° ottobre 2016 (doc. T “inerente lo stato di avanzamento lavori di cui ai doc. H–K”). Essa ha ripetuto che, “dedotto dal­l'importo totale dovuto l'unico versamento effettuato da __________ SA in relazione a questo cantiere (fr. 17 431.20), risulta uno scoperto di fr. 125 962.30 (doc. L)”.

                                               Il convenuto ha comunicato il 5 settembre 2017 di rinunciare a una duplica “per motivi di economia procedurale”, ma ha ribadito “le argomentazioni e le offerte di prova presentate con la risposta”. Nel memoriale conclusivo del 5 novembre 2018 infine, reiterando la sua opposizione all'azione, egli ha fatto valere che l'ipoteca legale andava iscritta tutt'al più per fr. 52 473.91, l'attrice avendo ricevuto dall'impresa generale acconti per fr. 55 457.09 e non per soli fr. 17 431.20.

                                         b)   A ragione l'appellante sottolinea come in realtà la fattura del 1° ottobre 2016, prodotta dall'attrice con la replica, oltre a riportare i conteggi parziali riferiti all'avanzamento dei lavori (doc. F a K) per un totale di fr. 143 393.50, compresa l'IVA di fr. 10 621.74, indica “acconti ricevuti” per fr. 55 457.09, con un saldo in suo favore di fr. 87 936.41 (doc. T). Tali cifre divergono manifestamente dalle allegazioni dell'attrice stessa ed era­no dunque una circostanza nuova. Se non che, dopo avere preso conoscenza di ciò, il convenuto non ha mosso obiezioni né in un'eventuale duplica né alle prime arringhe. Eppure ancora nella replica l'attrice pretendeva di avere ricevuto per quel cantiere unicamente un acconto di fr. 17 421.20. La questione legata all'imputazione degli acconti ricevuti dal­l'attrice non era pertanto controversa e non necessitava di essere provata (art. 150 CPC; DTF 144 III 68 consid. 2.1).

                                               Si comprende così che con disposizione ordinatoria del 21 giugno 2018 il Pretore abbia ritenuto superfluo assumere le prove rimanenti, tra cui il richiamo dalla controparte della documentazione contabile “attinente ai rapporti dare-avere avuti con la __________ SA per il periodo 2015-2016 (…) e segnatamente di tutti gli importi ricevuti in acconto da parte della __________ SA” chiesto dal convenuto alle prime arringhe del 10 ottobre 2017. Riguardo alla contestazione sollevata dal convenuto nel memoriale conclusivo del 5 novembre 2018, essa era ormai fuori tempo. Né può essere condivisa la giustificazione addotta dall'appellante in questa sede, secondo cui “una volta prodotte le fatture non è proceduralmente necessario riproporre la medesima contestazione sull'ammontare del credito”. Quanto era emerso con la replica in merito agli acconti era, infatti, una circostanza nuova. Ne segue che su questo punto l'appello risulta sprovvisto di buon diritto.

                                         c)   Per il resto l'appellante non contesta più che, relativamente alla particella n. 394, la somma garantita dal pegno assommi a fr. 107 991.–, tant'è che, salvo per quanto attiene all'entità degli acconti, egli si diparte dalla medesima cifra per ammetterla in fr. 52 473.91 (appello, pag. 6 n. 1.7). Si aggiunga che, ad ogni modo, il credito dell'attrice è stato riconosciuto da __________ S__________, a quel tempo presidente del consiglio di amministrazione della __________ SA (doc. X in relazione con il doc. V). Dal canto loro __________ F__________, tecnico e direttore dei lavori per la __________ SA, e F__________ F__________, responsabile dei tecnici della medesima società, hanno dichiarato di avere controllato i conteggi parziali riferiti all'avanzamento dei lavori presentati dall'attrice (doc. da F a K) e di ritenerli corretti (deposizioni del 25 gennaio 2018: verbali, pag. 2 e 6). E dopo l'approvazione da parte della __________ SA i dati contenuti nei descrittivi delle opere eseguite “venivano ripresi nelle fatture emesse dall'attrice” (deposizione di __________ M__________, del 22 marzo 2016: verbali, pag. 2). L'ammontare del pegno garantito dall'ipoteca legale può così ritenersi dimostrato.

                                   6.   L'appellante oppone altresì che gli interessi moratori del 5% dovrebbero decorrere se mai dal 2 ottobre 2016, giorno successi­vo alla fattura “finale” (doc. T), e non dal 18 agosto 2016 come ha stabilito il Pretore. Ora, a ben vedere il semplice invio di una fattura nemmeno costituisce una messa in mora nel senso

                                         del­l'art. 102 cpv. 1 CO (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 9 ad art. 102 CO). Resta il fatto che la notifica al debitore dell'istanza concernente l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori costituisce una valida interpellazione (Weber: Berner Kommentar, edizione 2000, n. 46 ad art. 102 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 20 ad art. 102). Ne segue che, facendo decorrere gli interessi dalla data di iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario, la decisione del Pretore resiste alla critica. Anche in proposito l'appello si rivela perciò destinato all'insuccesso. 

                                   7.   Da ultimo AP 1 postula una diversa suddivisione delle spese processuali dovute alle due procedure e una conseguente riduzione delle ripetibili. Quanto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale la domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del­l'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. Più delicata è la suddivisione degli oneri processuali in relazione alla procedura d'iscrizione provvisoria, che nella sentenza dell'8 novembre 2016 il Pretore aveva lasciato a carico della AO 1, “riservata una diversa ripartizione in sede di merito”. Non a torto l'interessato fa valere che la richiesta di iscrizione provvisoria formulata dall'istante per fr. 125 962.30 è stata accolta limitatamente a fr. 90 499.80, onde una reciproca soccombenza. Ne segue che, tutto ponderato, si giustifica di suddividere le spese processuali di prima sede ponendo un quarto degli oneri a carico dell'istante e i rimanenti tre quarti a carico del convenuto. Per quel che è delle ripetibili, l'attrice le rivendica bensì in questa sede, ma senza quantificarle. Indeterminata, tale richiesta risulta pertanto irricevibile (DTF 143 III 112 consid. 1.2).

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una lieve riduzione della quota di spese processuali di primo grado, ma soccombe sul resto. Si giustifica perciò di ridurre lievemente gli oneri processuali a suo carico, rinunciando a prelevare l'esigua quota che andrebbe addebitata all'attrice. Quest'ultima, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite un patrocinatore, ha diritto a ripetibili ridotte.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 38 025.89 (fr. 90 499.80 ./. fr. 52 473.91) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, di complessivi fr. 1800.–, sono poste per un quarto a carico del-l'istante e per il resto a carico del convenuto.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese di appello, ridotte a fr. 3400.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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