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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2020 11.2018.131

February 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,510 words·~28 min·4

Summary

Divorzio: decreto cautelare emesso nelle more istruttorie, contributo alimentare per la figlia

Full text

Incarto n. 11.2018.131

Lugano 18 febbraio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2018.5 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 24 aprile 2018 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 22 novembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 9 novembre 2018 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1961) e AP 1 (1968) si sono sposati ad __________ il 5 settembre 1996. Dal matrimonio sono nati G__________

                                         (il 31 dicembre 1996), F__________ (il 4 ottobre 1998) ed E__________ (il 27 agosto 2005). Il marito è segretario comunale ad __________. Durante la vita comune la moglie non ha esercitato attività lucrativa per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2011, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 387 RFD, intestata alla moglie) per trasferirsi in un appartamento di sua proprietà nel medesimo Comune. Dopo di allora il marito ha versato, d'intesa con la moglie, un contributo alimentare di complessivi fr. 4700.– mensili per lei e i figli, contributo ch'egli ha poi ridotto unilateralmente a fr. 1800.– mensili (fr. 1200.– per E__________ e fr. 600.– per la moglie) dopo la maggiore età di G__________ (il quale si era trasferito da lui) e di F__________ (rimasto con la madre).

                                  B.   Nell'ambito di una procedura di separazione giudiziale promossa l'11 maggio 2015 davanti al Pretore del Distretto di Leventina, procedura tramutata il 18 gennaio 2018 in azione di divorzio (inc. DM.2015.4), AP 1 ha chiesto il 24 aprile 2018 di condannare il marito – già in via cautelare – a versare un contributo di mantenimento per E__________ di fr. 3624.80 mensili dal maggio del 2018 fino ai 16 anni e di fr. 1325.40 mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine di un'adeguata formazione (oltre all'assegno familiare), come pure un contributo alimentare per sé di fr. 2299.60 mensili dai 16 anni di E__________ in poi. Subordinatamen­te essa ha limitato a fr. 1325.40 mensili (più l'assegno familiare) la richiesta di contributo alimentare per E__________, anticipando dal maggio del 2018 il contributo per sé. Contestualmente essa ha sollecitato inoltre il pagamento di fr. 22 695.20 (più gli assegni familiari) per contributi alimentari arretrati dal maggio del 2017 fino all'apri­le del 2018.

                                  C.   Decadute infruttuose le trattative per una soluzione amichevole della lite, all'udienza del 10 ottobre 2018, indetta per la discussione cautelare, l'istante ha instato perché le fosse riconosciuta in aggiunta ai contributi “anche la metà dell'eccedenza sul reddito del marito”, così come ulteriori fr. 21 748.80 (oltre assegni familiari) per contributi arretrati. AO 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare.

                                  D.   In una replica del 15 ottobre 2018 AP 1 ha portato la richiesta di contributo alimentare per E__________ a fr. 4650.– mensili (di cui fr. 3200.– per contributo di accudimento) dal 5 maggio 2017 fino al 16° compleanno e a fr. 1450.– mensili fino al termine di un'adeguata formazione (senza cenno ad assegni familiari), sollecitando un contributo alimentare per sé di fr. 2075.– mensili fino ai 16 anni di E__________ e di fr. 5275.– mensili dopo di allora. Subordinatamente essa ha limitato a fr. 1450.– mensili la pretesa per E__________ fino al termine della formazione, ma ha aumentato già dal 5 maggio 2017 a fr. 5275.– mensili quella per sé. In ogni caso essa ha autorizzato il convenuto a porre in compensazione i contributi alimentari versati dall'aprile del 2017 (fr. 1800.– mensili). Con duplica del 31 ottobre 2018 il marito ha ribadito il suo punto di vista, offrendo in subordine fr. 1215.– mensili per E__________ (assegno familiare non compreso) e fr. 600.– mensili per la moglie.

                                  E.   Mediante decreto cautelare del 9 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato AO 1 a versare dall'aprile del 2018 un contributo alimentare per E__________ di fr. 1447.– mensili (assegno familiare compreso). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste per fr. 350.– a carico del-l'istante e per il resto a carico del convenuto, cui AP 1 è stata tenuta a rifondere fr. 800.– per ripetibili ridotte.

                                  F.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 novembre 2018 per ottenere, dal­l'aprile del 2018, l'aumento a fr. 4659.– mensili (fr. 1447.– più fr. 3212.– di contributo di accudimento) del contributo alimentare per E__________ e l'assegnazione di un contributo per sé di fr. 1320.– mensili. In via subordinata essa chiede che in aggiunta al contributo per E__________ di fr. 1447.– mensili le sia riconosciuto un contributo alimentare di fr. 4532.– mensili per sé. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari per moglie e figlia in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto alla patrocinatrice di AP 1 il 12 novembre 2018. Introdotto il 22 novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata – come nella fattispecie – non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente. Il coniuge che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire autoritativamente sull'assetto litigioso. Il giudice decide allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non di tratti di mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari. In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza (RtiD II-2015 pag. 792 consid. 5 con riferimenti). Nella fattispecie nulla è dato di sapere sui redditi e i fabbisogni in base ai quali le parti avevano fissato il contributo alimentare in fr. 4700.– mensili per moglie e i tre figli al momento della separazione (poi ridotti dal marito a fr. 1800.– mensili). Mancando qualsiasi elemento, non rimane che far capo ai metodi abitualmente adottati da questa Camera per determinare i contributi alimentari in costanza di matrimonio (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6, come pure DTF 140 III 488 consid. 3.3 con riferimenti). Ciò che in definitiva ha fatto anche il Pretore e che le parti non contestano.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figlia. Nel decreto impugnato il Pretore ha vagliato anzitutto la situazione finanziaria del marito, accertando un reddito netto di lui in fr. 9051.– (recte: fr. 9205.65) mensili (fr. 8620.– da attività lucrativa, fr. 169.– da titoli e capitali, fr. 416.65 dalla sostanza immobiliare) e un fabbisogno minimo di fr. 3029.– (recte: fr. 3043.55) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 133.75, spese di manutenzione dell'immobile fr. 166.65, pellets fr. 50.–, tasse d'uso delle canalizzazioni, del­l'acqua potabile e sui rifiuti fr. 33.90, assicurazione stabili e abitazioni fr. 74.95, assicurazione dell'economia domestica fr. 26.20, premio della cassa malati fr. 396.80, assicurazione complementare LCA fr. 150.80, imposta di circolazione fr. 50.–, assicurazio­ne e manutenzione dell'automobile fr. 252.–, quota TCS fr. 8.60, imposte fr. 500.–), onde un margine disponibile di fr. 6022.– (recte: fr. 6162.15) mensili (decreto impugnato, consid. 3).

                                         Il primo giudice ha poi determinato il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1447.– mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Cantone Zurigo, sostituendo i valori tabellari dell'alloggio (secondo la relativa fascia d'età per un figlio unico, i fratelli non vivendo nella medesima economia domesti­ca) con quelli effettivi (decreto impugnato, consid. 4). Posto ciò, egli ha esaminato se fossero dati i presupposti per un contributo di accudimento, come pretendeva l'istante. Accertato un reddito della moglie di fr. 700.– mensili dalla locazione di un appartamento al pianterreno dello stabile in via __________ ad __________, il Pretore ha imputato alla medesima inoltre un guadagno ipotetico di fr. 2152.– mensili per un'attività al 60% come impiegata d'ufficio. Quanto al fabbisogno minimo di lei, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2681.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 445.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di E__________], premio della cassa malati fr. 621.70, tassa sui rifiuti fr. 9.90, assicurazione dell'economia domestica, RC e viaggi fr. 29.60, assicurazione dell'automobile fr. 136.90, imposta di circolazione fr. 47.70, onere fiscale fr. 40.–). Tale fabbisogno risultando coperto, il Pretore non ha riscontrato così i presupposti per un contributo di accudimento (decreto impugnato, consid. 5).

                                         Sulla scorta di quanto precede, il primo giudice ha respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie, non ravvisando per altro, in applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ulteriori spese mensili riconducibili al tenore di vita precedente la separazione (decreto impugnata, consid. 6).

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto l'ammontare del reddito del mari­to. Rileva come già il calcolo del primo giudice risulti errato, poiché la somma delle varie voci considerate conduce a un totale di fr. 9205.– mensili. Dovendosi inoltre aggiungere – a suo parere –gli assegni familiari, lo stipendio netto di AO 1 ascende a fr. 8890.80 mensili, che addizionati al reddito da titoli e capitali di fr. 169.– mensili e al reddito immobiliare di fr. 416.– mensili dan­no entrate nette complessive di fr. 9476.– mensili. Ora, si conviene che, tenendo conto di uno stipendio netto di fr. 8620.– (compresa la tredicesima), il calcolo del primo giudice andrebbe corretto in fr. 9205.– mensili. Ma non si può seguire l'opinione dell'istante quando essa aggiunge alle entrate del marito gli assegni familiari, i quali non vanno cumulati al reddito del genitore che li riscuote, bensì dedotti dal fabbisogno in denaro dei figli (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3). Ad ogni buon conto, poco giova sapere se il reddito netto di AO 1 sia in definitiva di fr. 9051.–, di fr. 9205.– o di fr. 9476.– mensili. Come si vedrà oltre, invero (consid. 7), il metodo di calcolo applicato dal Pretore, ancorato al dispendio effettivo dei coniugi (in luogo del metodo invocato dall'appellante fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare), è pertinente. E siccome AP 1 vede coperte le proprie spese, indugiare sull'accertamento relativo al reddito del marito si rivelerebbe un esercizio superfluo.

                                   5.   L'appellante chiede inoltre di ridurre il fabbisogno minimo del marito a fr. 2177.– mensili, come essa aveva postulato in sede di replica. A mente sua, il minimo esistenziale del diritto esecutivo va ricondotto a fr. 850.– mensili poiché egli vive in comunione domestica con il figlio maggiore G__________, il quale ha terminato l'apprendistato di falegname e deve partecipare alle spese domestiche. Inoltre gli interessi ipotecari vanno riconosciuti solo nella misura di fr. 16.– mensili, limitatamente al debito gravante l'abitazione del marito, mentre non vanno ammesse le spese per la manutenzione dell'immobile e dell'automobile, poiché non trovano riscontro agli atti, né una serie di esborsi (come la quota del TCS) che non rientrano “nel fabbisogno di base”. Il margine disponibile del convenuto passa così a fr. 7299.– mensili. Se non che, per quanto si è anticipato al considerando che precede circa l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (tema che sarà trattato al consid. 7), la questione del fabbisogno minimo e del margine disponibile del convenuto risulta ugualmente sprovvista di incidenza ai fini del presente giudizio. Non soccor­re dunque dilungarsi al proposito.

                                   6.   Trattandosi del contributo per E__________, l'appellante aderisce sostanzialmente al calcolo del fabbisogno in denaro esposto dal Pretore. Essa rivendica tuttavia un contributo di accudimento di fr. 3212.– mensili, pari a quanto le manca per coprire le sue spese mensili quantificate in fr. 3912.– mensili una volta dedotto il reddito effettivo (non contestato) di fr. 700.– mensili dalla locazione del noto appartamento al pianterreno di via __________ ad __________.

                                         a)   Dal 1° gennaio 2017 va aggiunto al fabbisogno in denaro del figlio un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate – come in concreto – dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 9h).

                                         b)   Nella fattispecie il Pretore ha escluso un contributo di accudimento per E__________, ritenendo la madre in grado di conseguire un guadagno ipotetico di fr. 2152.– mensili che, sommato al reddito immobiliare di fr. 700.– mensili, permette ad AP 1 di sovvenire al proprio mantenimento (decreto impugnato, consid. 5.8). Per quel che è del reddito potenziale, egli ha rilevato che, sebbene la vita in comune dei coniugi sia durata circa 15 anni e durante quel periodo non abbia mai lavorato, al momento della separazione la moglie aveva 42 anni e 46 anni al 10° compleanno di E__________, sicché sotto questo profilo nulla ostava alla ripresa di un'attività lucrativa a tempo parziale dall'agosto del 2015 (come il marito chiedeva nella causa di merito: risposta, ad 3). Quanto alla situazione personale, il primo giudice ha accertato, sulla scorta del curriculum vitae dell'interessata, che quest'ultima ha dimestichezza con l'uso del computer (buone conoscenze dei programmi word ed excel, ottime conoscenze del sistema ISO 9001), ha adeguate competenze (scritte e orali) nelle tre principali lingue nazionali e nell'inglese e che, dopo la separazione, essa ha svolto nel 2015 e nel 2016 talune attività “in forma parzia­le” come impiegata d'ufficio. Alla luce di ciò, secondo il Pretore la ripresa di un'attività lucrativa al 60% in quella professione appare esigibile, come confermano le ricerche di lavoro svolte tra il 2016 e il 2017 (decreto impugnato, consid. 5.3 e 5.4).

                                               Quanto alla possibilità effettiva di esercitare un'attività siffat­ta, stando al Pretore non è sufficiente che AP 1 abbia compiuto infruttuose ricerche di lavoro tra il 6 agosto 2015 e il 10 aprile 2017 per attestare l'irreperibilità di un impiego. Non solo perché dall'ultima candidatura è passato “un certo tempo”, ma anche perché l'interessata si è limitata a una trentina di domande sull'arco di 20 mesi, con una media di tre richieste ogni due mesi. A parte ciò, il fatto di avere lavorato – almeno parzialmente – nel 2015 e nel 2016 rende verosimile, per il Pretore, la possibilità concreta di reperire un'occupazione (decreto impugnato, consid. 5.5). Relativamente al salario conseguibile, il primo giudice si è fondato sul contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nel­l'economia ticinese, stimando per un'attività al 60% uno stipendio lordo di fr. 2600.– mensili (valore intermedio fra il minimo previsto per un impiegato operativo e per un impiegato responsabile), rivalutato in fr. 2152.– mensili netti, in linea con i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica sul “Salario mensile lordo per rami economici e grandi regioni – Settore privato e settore pubblico insieme” relativo ad “attività amministrative e di servizi di supporto” nel Cantone Ticino (decreto impugnato, consid. 5.6).

                                         c)   Riguardo all'obbligo per un coniuge di riprendere o di estendere un'attività lucrativa già durante una causa di divorzio, questa Camera ha rammentato più volte che fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza continua a sussiste­re fra i coniugi il dovere di mutua assistenza derivante dal­l'art. 163 CC (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4 con rinvio). La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, e soprattutto durante una causa di divorzio, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiami). L'art. 125 CC si applica allora in via analogica, per sapere se si possa esigere dal coniuge che chie­de contributi alimentari la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa (DTF 138 III 99 consid. 2.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019, consid. 3b e 4c).

                                         d)   Nella fattispecie non fa dubbio che la disunione definitiva dei coniugi, separati dal 2011, appaia assai verosimile (DTF 137 III 387 in fondo). Per sapere se AP 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre far capo di conseguenza – per analogia – all'art. 125 CC. In simili circostanze il giudice dei provvedimenti cautelari esami­na pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli convenuto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte di quel coniuge.

                                         e)   L'appellante rimprovera al primo giudice di non avere considerato che in concreto il marito ha continuato a erogarle un contributo alimentare – seppure modesto – ancora anni dopo la separazione, riconoscendo così il suo ruolo di casalinga e di madre. Deplora inoltre che il Pretore le abbia imputato capacità che non ha, trascurando che essa non lavora dal 1996, “non ha alcuna idea di come si usa un computer sul posto di lavoro” né ha più praticato le lingue straniere. A parte ciò, l'avvento dell'informatica e della digitalizzazione ha stravolto la professione d'impiegato d'ufficio che di fatto non esiste più come lei l'ha esercitata vent'anni or sono, tanto che le sue candidature d'impiego sono risultate infruttuose. Il fatto inoltre, per una don­na di mezza età inattiva da anni con ancora una figlia a carico, di vivere in una regione periferica con scarse possibilità di lavoro non permette al marito, che non ha addotto alcuna prova di impiego concreto, di sovvertire i ruoli che i coniugi hanno concordemente assunto in modo tradizionale durante la comunione domestica.

                                               Per quel che è del contributo di fr. 600.– mensili per lei sola versato dal marito spontaneamente dopo la separazione, non è dato di vedere come l'interessata potesse ragionevolmente ritenere di essere esonerata dall'intraprendere un'attività lucrati­va, l'importo percepito non essendo manifestamente sufficiente per coprire le sue necessità. Quanto al fatto che il Pretore avrebbe attribuito all'appellante capacità ch'essa non ha, l'appellante si limita a opporre una propria esposizione dei fatti, per di più smentita dagli atti processuali, le competenze linguistiche e informatiche accertate fondandosi sulle dichiarazioni (il curriculum vitae) dell'interessata medesima e sulle esperienze lavorative di lei nel 2015 e nel 2016 (doc. EE nell'inc. DM.2015.4). Per il resto, il primo giudice non ha disconosciuto che le importanti innovazioni in campo informatico possano avere avuto ripercussioni anche sul mestiere di impiegato d'ufficio. Al proposito l'appello man­ca così di consistenza.

                                               Relativamente alle ricerche di lavoro infruttuose messe in atto tra il 2016 e il 2017, poi, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo cui il numero delle candidature (una trentina sull'arco di venti mesi, ovvero tre ogni due mesi) non era sufficiente per rendere verosimile l'irreperibilità di un impiego. E nemmeno essa discute quanto il primo giudice ha desunto dalle esperienze lavorative da lei maturate nel 2015 (per la __________ SA) e nel 2016 (per l'Albergo __________: doc. EE nel­l'inc. DM.2015.4) circa la possibilità concreta di trovare un impiego. Ciò rende superfluo valutare se la regione in cui l'appellante abita offra scarse possibilità di lavoro o se il convenuto non abbia indicato concrete offerte d'impiego. Certo, l'appellante invoca l'impossibilità di riprendere un'attività lucrativa al 60% anche per doversi tuttora occupare della figlia, ma non si confronta minimamente con i principi sviluppati al riguardo dalla giurisprudenza (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6, 137 III 109 consid. 4.2.2.2, 115 II 10 consid. 3c). Quand'anche la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, per vero, incombe alle parti confrontarsi con la motivazione addotta nella decisione impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (DTF 142 I 94 consid. 8.2; 138 III 375 consid. 4.3.1).

                                               Nelle circostanze descritte il riparto dei ruoli convenuto durante la vita in comune o al momento della separazione non ostava – a un sommario esame – a una ripresa dell'attività lucrativa da parte della moglie nella misura accertata dal Pretore. Né l'appellante spende parola sull'accertamento del salario in base al contratto collettivo in materia e in linea con i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica. A un esame di verosimiglianza l'imputazione di un reddito di fr. 2152.– mensili già in via cautelare resiste così alla critica.

                                         f)    Per quanto attiene al fabbisogno minimo di AP 1, il Pretore lo ha conteggiato in fr. 2681.– mensili (sopra, consid. 3), escludendo dal calcolo le spese di elettricità, già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, come pure gli accantonamenti per la previdenza professionale e i contributi AVS/AI. Con riferimento a questi ultimi egli ha precisato che il sistema dello splitting e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, come pure la divisione degli averi previdenziali prevista dagli art. 122 segg. CC prevengono – di regola – lacune di previdenza, “al di là del fatto” che la moglie sembra disporre di una sostanza “non indiffe-rente” e che gli importi pretesi (fr. 500.– mensili) “mal si combinano con la presente decisione cautelare” (decreto impugnato, consid. 5.7).

                                               Da parte sua, l'appellante ripropone l'elenco delle spese addotte in prima sede, quantificate in fr. 3912.– mensili, censurando l'accertamento del primo giudice che le avrebbe imputato una sostanza inesistente. Ora, nella misura in cui si limita a ripresentare – senza ulteriori commenti e spiegazioni – l'elenco degli esborsi invocati davanti al primo giudice, la doglianza riesce d'acchito irricevibile. In appello non basta rinviare a memoriali precedenti per soddisfare i requisiti di motivazione, non spettando a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante enuncia (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). A parte ciò la giurisprudenza più recente esclude l'attribuzione di un contributo di mantenimento per la previdenza durante la procedura di divorzio (DTF 145 III 169). Quanto al contributo AVS, a prescindere dal fatto che durante il matrimonio non è tenuta al pagamento di contributi, nella misura in cui è tenuta ad assumere un'attività lucrativa almeno al 50% essa è esonerata da tale versamento. 

                                         g)   In ultima analisi, dato un reddito complessivo di fr. 2852.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2681.– mensili, l'istante non può pretendere un contributo di accudimento per E__________, impregiudicato ogni sviluppo ulteriore nella causa di divorzio. Una volta ancora la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

                                   7.   Qualora non fosse riconosciuto un contributo di accudimento, l'appellante insta perché le siano finanziati almeno l'ammanco sul proprio fabbisogno minimo (fr. 3212.– mensili) e le sia accordata la metà del margine disponibile del marito (fr. 1320.– mensili). Essa sollecita così un contributo alimentare per sé di complessivi fr. 4532.– mensili.

                                         a)   Il Pretore ha ricordato che ove i coniugi versino in una situazione finanziaria favorevole in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche siano coperti – circostanza che nel caso specifico neppure l'istante medesima revoca in dubbio – il coniuge creditore può pretendere per principio che il contributo di mantenimento gli garantisca il tenore di vita precedente la separazione. In tal caso, applicandosi il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo invece di quello ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, spetta al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Ciò posto – ha rilevato il primo giudice – con il suo reddito complessivo (seppure in parte ipotetico) la moglie è in grado di sovvenire nella fattispecie al proprio fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia (comprendente, fra l'altro, le spese per l'assicurazione complementare LCA, le spese d'automobile e le imposte). Non avendo essa fatto valere ulteriori spese mensili riconducibili al livello di vita anteriore alla separazione, non entra in linea di conto un contributo di mantenimento in suo favore (decre­to impugnato, consid. 6.1 e 6.2).

                                         b)   L'appellante contesta il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, ribadendo di non essere in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo né di conseguire un reddito ipotetico. Essa ritiene inoltre tale metodo di calcolo manifestamente iniquo perché lascia il marito in una situazione di reddito “di tutto rispetto”, ponendo lei invece in gravi difficoltà per effetto di una scelta che i coniugi avevano condiviso a suo tempo organizzandosi in modo tradizionale. Per rimediare a tale iniquità essa postula un trattamento paritario in pendenza di divorzio, sollecitando il finanziamento del fabbisogno minimo e del tenore di vita sostenuto nel passato, come pure il riparto a metà del margine disponibile del marito.

                                         c)   I criteri che disciplinano la definizione dei contributi alimentari che un coniuge deve all'altro nelle procedure cautelari in cau­se di divorzio (o in quelle a tutela dell'unione coniugale) sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente descritti da questa Camera (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a a 6c, I-2015 pag. 880 consid. 6). Al proposito basti ricordare, in sintesi, che il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zwei­stufige Methode), si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate. In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_629/2017 del 22 novembre 2018 consid, 6.3; v. anche RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6a).

                                               Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti senza problemi, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Per il calcolo del contributo alimentare fa stato allora il meto­do fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du calcul concret; einstufig konkrete Methode). Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione. Determinanti a tal fine non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica. Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi, né tanto meno combinato, con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni

                                               minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2019 pag. 218; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6c).

                                         d)   Nella fattispecie l'appellante non sostiene che il reddito coniugale sia interamente assorbito – o pressoché interamente assorbito – dal costo delle due economie domestiche separate, tant'è ch'essa invoca un saldo attivo di fr. 2640.– mensili senza nemmeno considerare il reddito potenziale che le ha imputato il Pretore. Né i coniugi concordano – per ipotesi – sull'applicazione del metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza, il che potrebbe indurre a rispettare la loro intesa. E siccome in concreto le parti non risultavano vivere in una situazione finanziaria media né tanto meno modesta, ma godevano di condizioni economiche favorevoli (ciò valendo già per redditi coniugali compresi tra i fr. 8000.– e i fr. 9000.– mensili: RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b), la decisione del Pretore di applicare il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo non appare criticabile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.58 del 24 settembre 2019, consid. 9).

                                         e)   L'appellante contesta invero l'applicazione del metodo di calcolo appena citato perché il primo giudice le avrebbe imputato a torto un reddito ipotetico e perché essa non sarebbe in grado di finanziare il proprio sostentamento. Ma per tacere del fatto che la censura contro il computo del guadagno potenziale è già stata respinta, il criterio addotto dall'istante non appare pertinente per applicare l'uno o l'altro metodo di cal-colo. Che l'appellante risenta poi la situazione come iniqua si può comprendere. Sta di fatto che – come ha rilevato il primo giudice – essa non ha mai preteso né tanto meno reso verosimili ulteriori spese riconducibili al livello di vita sostenuto prima della separazione, tranne le spese dianzi riconosciute (sopra, consid. 3). E se essa non ha reso verosimile compiutamente il proprio dispendio effettivo, ciò si deve a sue carenze allegatorie, senza dimenticare che sin dall'inizio della procedura il marito chiedeva l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (osservazioni del 10 ottobre 2018, pag. 4). L'appellante non può dirsi sorpresa quindi del criterio adottato dal Pretore, né può pretendere – per avventura – di combinare i due metodi di calcolo (analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017, consid. 7). Se ne conclude che, privo di fondamento, anche su quest'ultimo punto l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello tramite una legale, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la differenza tra le pretese alimentari riconosciute dal Pretore e quelle avanzate in appello. Contro decreti cautelari, in ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. 

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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