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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.2019 11.2018.123

October 31, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,216 words·~11 min·5

Summary

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: decorrenza del termine di quattro mesi entro cui dev'essere eseguita l'iscrizione nel registro fondiario

Full text

Incarto n. 11.2018.123

Lugano 31 ottobre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2017.1130 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 ottobre 2017 dall'

AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 5 novembre 2018 presentato dallAP 1

 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 ottobre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'aprile del 2016 AO 1 ha commissionato allAP 1, per fr. 240 094.29, lavori da capomastro, da gessatore, da piastrellista, la posa di porte, finestre e tapparelle, più “eventuali supplementi”, il tutto destina­to alla soprelevazione (secondo e terzo pia­no) di uno stabile posto sulla sua particella n. 60 RFD di __________. In corso d'opera, il 19 maggio 2017, l'impresa di costruzione ha comunicato al committente che il 22 maggio seguente avrebbe so-speso i lavori fin quando non le fosse stato versato un ulteriore acconto di fr. 50 000.–.

                                  B.   AO 1 ha reagito con una lette­ra del 29 maggio 2017 in cui ha comunicato all'impresa di rescindere con effetto immediato il contratto d'appalto. Il titolare dell'impresa ha risposto il 2 giugno 2017 di prenderne atto, allegando un conteggio finale da cui risulta un saldo in suo favore di fr. 28 445.06 (fr. 448 445.06 complessivi, meno acconti per fr. 420 000.–). Tra il 5 e il 19 giugno 2017 l'impresa ha poi smontato i ponteggi, tolto il quadro elettri­co, ritirato la gru e portato via il proprio materiale dal cantiere.

                                  C.   Il 16 ottobre 2017 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 60, già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 28 443.23 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2017. Con decreto cautelare del gior­no successivo, emanato inaudita parte, il Pretore aggiun­to ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.

                                  D.   All'udienza del 30 novembre 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno replicato e duplicato oralmente, mantenendo le rispettive posizioni. Entrambe hanno notificato prove, l'istante postulando in particolare l'escussione di due testimoni. Con ordinanza del medesimo giorno il Pretore aggiunto ha ammesso l'assunzione delle due testimonian­ze e ha dato avvio all'istruttoria, che si è chiusa il 25 gennaio 2018. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 6 e 13 febbraio 2018 nelle quali hanno riaffermato le rispettive domande.

                                  E.   Statuendo il 23 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha respinto

                                         l'i­­stanza siccome tardiva e ha ordinato la cancellazione “dopo il passaggio in giudicato dell'odierno giudizio” dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio. Le spese processuali di complessivi fr. 1450.– (incluse quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte il 17 ottobre 2017) sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifonde­re al convenuto fr. 1800.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la decisione appena citata lAP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 novembre 2018 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 28 443.23 con interessi al 5% dal 16 ottobre 2017 decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede (fr. 28 443.23). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 25 ottobre 2018 (tracciamento dell'invio n. __________, doc. C accluso all'appello). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di impugnazione sarebbe scaduto così la domenica 4 novembre 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 5 novembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il committente ha rescisso anticipatamente il contratto d'appalto il 29 maggio 2017 (art. 377 CO), ciò che non lo esone­ra tuttavia dal tacitare l'impresa di costruzione sulla base del contratto per le opere eseguite fino a quel momento. Inoltre egli ha accertato che il convenuto nemmeno contestava l'esecuzio­ne dei lavori, ma si limitava a definire “manifestamente eccessivo” l'ammontare della liquidazione richiesta rispetto a quanto prevede il contratto. Ciò deporrebbe – ha rilevato il primo giudice – per l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.

                                         Se non che, ha continuato il Pretore, l'iscrizione di un'ipo­teca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro quattro mesi dal com­pimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). E in caso di rescissione anticipata del contratto il termine comincia a decorrere dalla data del recesso, a meno che dopo di allora il committente abbia espressamente ordinato ancora altri lavori. Quest'ultima ipotesi essendo estranea al caso in esa­me, in concreto il termine di quattro mesi è cominciato a decorrere così il 29 maggio 2017. Che in seguito siano state rimosse le impalcature e tolta la gru di cantiere poco importa. Al momento in cui ha redatto la liquidazione finale, il 2 giugno 2017, l'appaltatore aveva la possibilità di quantificare il proprio credito. Ne segue che, ottenuta il 17 ottobre 2017, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio si rivela tardiva e va cancellata.

                                   3.   L'appellante sostiene che nel caso specifico il termine per l'ottenimento dell'iscrizione provvisoria non è cominciato a decorrere dalla rescissione anticipata del contratto, il 29 maggio 2017, ma soltanto il 19 giugno 2017, quando essa ha finito di smontare i ponteggi, di togliere il quadro elettrico, di ritirare la gru e di portare via il proprio materiale. L'opera dell'appaltatore – essa continua – comprende anche lo sgombero del cantiere, a maggior ragione ove il committente receda anticipatamente dal contratto di appalto. Nella fattispecie l'ipoteca legale iscritta cautelarmente senza contraddittorio il 17 ottobre 2017 va quindi confermata.

                                   4.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono oggettivamente ultimate e sono pronte per la consegna (RtiD I-2019 pag. 550 consid. 5a con citazioni

                                         di giurisprudenza). Questa Camera ha già avuto occasione di riepilogare una casistica con molteplici esempi in proposito (RtiD II-2006 pag. 709 consid. 7a con rimandi). Se l'artigiano o impren­ditore indugia per causa sua nell'ultimare l'appalto, il committen­te può metterlo in mora e comminargli la rescissione del contratto, evitando così che il termine di quattro mesi si procrastini (RtiD II-2006 pag. 707 consid. 6a; più recentemente I CCA, sentenza inc. 11.2013.58 del 6 novembre 2015 consid. 6 con rinvii). Il “compimento del lavoro” da impresario costruttore include, tra l'altro, lo sgombero e la pulizia del cantiere (DTF 120 II 392 consid. 1c, ribadito dal Tribunale federale con sentenza 4C.243/2003 del 18 maggio 2004, consid. 4.1 e 4.2 menzionati da Schumacher, Das Bauhand­werker­pfand­­recht, 3ª edizione, pag. 391 n. 1106 con rinvio alla nota 1103; cfr. anche pag. 395 n. 1113 in fine), compreso lo smontaggio delle impalcature (RtiD II-2011 pag. 707 in fondo).

                                   5.   Il criterio fondato sul “compimento del lavoro” non si applica per contro in caso di rescissione anticipata del contratto d'appalto da parte del committente (art. 377 CO), così come non si applica in caso di rescissione anticipata del contratto d'appalto da parte dell'artigiano o dell'imprenditore (per esempio in virtù degli art. 83, 95 e 107 segg. CO). Se il committente recede dal contratto in corso d'opera, il termine per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca le-gale non decorre nemmeno dall'ultimo lavoro eseguito. Decorre dal reces­so contrattuale (DTF 120 II 391 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.2.2), in particolare dal momento in cui la dichiarazione del committente – ricettizia – giun­ge all'artigiano o all'imprenditore (Schumacher, op. cit., pag. 398 n. 1123), a meno che dopo di allora il committente abbia ordinato espressamente altri lavori, nel qual caso il termine decorre dal compimento di quei lavori (DTF 120 II 392 consid. 1c; altre citazioni in: Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 318 n. 2890c; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 839/840). Se il contratto è rescisso in corso d'opera da parte dell'artigiano o imprenditore, invece, il termine per ottenere l'iscrizio­ne di un'ipoteca legale decorre già dal momento in cui l'artigiano o imprenditore dichiara di recedere dal contratto, senza riguardo al momento in cui la sua dichiarazione giunge al committente (Schumacher, op. cit., pag. 400 n. 1125).

                                   6.   Nella fattispecie il committente ha comunicato con lette­ra del 29 maggio 2017 all'impresa edile di rescindere immediatamente il contratto d'appalto. Non è dato di sapere quando tale raccomandata sia pervenuta all'impresa. È pacifico tuttavia che il titolare dell'impresa ha risposto il 2 giugno 2017 di averne preso atto. E quand'anche ci si fondasse su quest'ultima data, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale ottenuta senza contraddittorio il 17 ottobre 2017, a oltre quattro mesi di distanza, risulta tardiva. Con pertinenza quindi il Pretore aggiunto ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare l'iscrizione provvisoria decretata cautelarmente inaudita parte.

                                   7.   L'appellante obietta di non comprendere “per quale recondito motivo i lavori di pulizia sul cantiere, lo smontaggio e il ricupero dei ponteggi, lo smontaggio e il ricupero del quadro elettrico eccetera, interventi regolarmente riconosciuti nell'ambito del normale computo dei quattro mesi a disposizione dell'artigiano nei casi classici, non debbano essere riconosciuti nel caso in cui l'artigiano fosse confrontato con una rescissione del contratto, dunque in una posizione ancora più delicata del normale” (memoriale, pag. 4 a metà). La risposta all'interrogativo discende da quanto si è spiegato poc'anzi (consid. 5). Qualora il committente receda dal contratto in corso d'opera, in effetti, il termi­ne per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale non decorre dal­l'ultimo lavoro eseguito (in concreto lo sgombero del cantiere), bensì dal momento in cui la dichiarazione di recesso contrattuale giunge al­l'artigiano o imprenditore. In tal caso poco giova perciò quando l'impresa di costruzione abbia smontato i ponteggi, tolto il quadro elettrico, ritirato la gru e portato via il proprio materiale. Che poi dopo la disdetta anticipata del contratto AO 1 abbia ordinato all'impresa di costruzione altri lavori non risulta, né l'interessato pretende. Certo, nell'appello il convenuto definisce la giurisprudenza del Tribunale federale “datata”. E lo stesso Tribunale federale si è domandato in DTF 120 II 392 consid. 1c se quell'orientamento, risalente al 1913 (DTF 39 II 205), non andasse riesaminato. Sta di fatto che finora ciò non è avvenuto. Per di più, la dottrina non muove critiche alla citata prassi. Non soccorrono dunque i presupposti per scostarsene. In definitiva, e in ultima analisi, anche su questo punto l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 28 443.23 non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Ad ogni buon conto le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 567), di modo che – indipendentemente dal valore litigioso – davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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