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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.10.2019 11.2018.111

October 11, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,523 words·~18 min·3

Summary

Protezione dell'unione coniugale: mantenimento dei figli

Full text

Incarti n. 11.2018.111 11.2018.112

Lugano 11 ottobre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.425 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 15 maggio 2017 da

 AP 1   (già patrocinato dall'avv.   , e ora dall'avv.  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 28 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 settembre 2018 (inc. 11.2018.111) e sulla richie­sta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2018.112);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1977), cittadino italiano, e AO 1 (1972) si sono sposati a __________ (Italia) il 4 giugno 2005. Dal matrimonio sono nati L__________ (il 22 maggio 2006), I__________ e R__________ (entrambi il 13 giugno 2007). Il 1° luglio 2013 la famiglia si è stabilita a __________. Il marito, compositore, riscuote prestazioni dalla pubblica assistenza. La moglie, impiegata di commercio, è titolare di un'autorizzazione per la vendita di canapa, come pure del permesso per coltivarla, e ricopre la funzione di organo per varie società attive in quel settore. Il 29 aprile 2016 AO 1 si è trasferita in un appartamento a __________. L'Autorità regionale di protezione 1 ha approvato il 13 ottobre 2016 una convenzione tra genitori che prevede l'affidamento dei figli al padre e l'istituzione di una curatela educativa in loro favore.

                                  B.   Il 15 maggio 2017 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, la conferma delle misure adottate dall'Autorità regionale di protezione, in particolare l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita materno), un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dall'aprile 2017 per sé, ‟riservata la riqualifica in corso di causaˮ, e uno di complessivi fr. 3333.– mensili per i figli, oltre a un contributo d'accudimento di fr. 1000.– mensili, e il versamento di fr. 4373.– come partecipazione alle spese straordinarie per interventi ortodontici a beneficio dei figli.

                                  C.   All'udienza del 10 luglio 2017, indetta per il dibattimento, la convenuta ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, così come alla conferma delle misure adottate dall'Autorità regionale di protezione 1, ma ha avversato le richieste di contributi alimentari, postulando inoltre la separazione dei beni. In replica e duplica orali le parti hanno confermato il loro punto di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 23 luglio 2018 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 21 agosto 2018 l'istante ha riconfermato le domande iniziali. Nel proprio, del 31 agosto 2018, la convenuta ha mantenuto le sue posizioni, sollecitando anch'essa il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 18 settembre 2018, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato L__________, I__________ e R__________, ha regolato il diritto di visita materno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli e ha ordinato la separazione dei beni, respingendo ogni altra richiesta. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 settembre 2018 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in secondo grado, di riformare il giudizio impugnato nel senso di obbligare AO 1 a versare i contributi alimentari per lui e i figli chiesti davanti al Pretore, come pure la partecipazione alle spese straordinarie per i figli di fr. 4373.–. L'appello non è stato notificato a AO 1. Il 12 ottobre 2018 il marito ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.56).

Considerando

in diritto:                 1.   I provvedimenti a tutela dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se essi vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari contesi davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del-l'istante il 21 settembre 2018. Introdotto il 28 settembre successivo, l'appello in esame di conseguenza è ricevibile.

                                   2.   In pendenza d'appello, il 3 giugno 2019, AP 1 ha prodotto la fotografia di un immobile a __________ (Como) con le relative visure storiche (doc. C), il tasso di cambio euro-franchi di quel giorno (doc. D), gli estratti del registro di commercio delle società W__________ SA (doc. E), P__________ Sagl (doc. F) e C__________ SA (doc. G), un elenco delle società in cui AO 1 sedeva (doc. H), una conferma della candidatura della moglie nel 2019 al Gran Consiglio ticinese (doc. I) e una lettera dell'Ufficio migrazione del 15 giugno 2018 (doc. L). A parte le risultanze del registro di commercio, che sono notorie (DTF 138 II 564 consid. 6.2), ci si può interrogare se i documenti antecedenti la decisione impugnata adempiano i requisiti di ricevibilità posti dall'art. 317 cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), essi vanno considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352, consid. 4.2.1).

                                   3.   Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) allorché l'uno o l'altro coniuge promuova – come in concreto (sopra, lett. E) – azione di divorzio, la competenza per materia del giudice a protezione del­l'unione coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analoga­mente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 4). Le misure a protezione del­l'unio­ne coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere in tal senso (art. 276 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico, pertanto, la competenza di questa Camera riguarda solo l'adozione di provvedimenti relativi al periodo precedente la litispendenza della causa di divorzio, intervenuta il 12 ottobre 2018. Modifiche successive non entrano in linea di conto e vanno chieste – se mai – al giudice del divorzio.

                                   4.   Litigiosi rimangono anzitutto, in questa sede, i contributi alimentari per i figli dall'aprile 2017. Al riguardo il Pretore ha escluso che il marito, a carico della pubblica assistenza e incapace di far fronte al proprio mantenimento, potesse essere tenuto a versare contributi alimentari per i figli oltre alle cure da lui prestate in natura. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2800.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2875.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 96.25, spese d'automobile fr. 279.–). Posto ciò, il primo giudice ha definito il fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta della tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo dell'alloggio e togliendo l'assegno familiare. In sintesi è risultato un fabbisogno in denaro per quanto riguarda L__________ di fr. 888.30 mensili dall'aprile 2017 fino al maggio 2018 e di fr. 1283.30 mensili dal giugno 2018, per quanto riguarda R__________ di fr. 805.– mensili dall'aprile 2017 e per quanto riguarda I__________ di fr. 755.– mensili dall'aprile 2017. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che la convenuta non possa essere chiamata a erogare contributi alimentari per il marito o per i figli senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, che le deve invece essere garantito.

                                   5.   Relativamente al reddito di AO 1, il Pretore ha accertato che nel marzo del 2017 questa aveva ricevuto fr. 1500.– dalla P__________ Sagl, che nel maggio 2017 essa aveva percepito un emolumento di fr. 5849.25 dalla società H__________ SA per avere assunto la carica di amministratrice unica, che sempre nel 2017 sul conto bancario di lei erano confluiti complessivi fr. 1900.– di ignota origine e che dal giugno all'agosto di quell'anno essa aveva guadagnato fr. 3000.– presso la società S__________ SA, oltre a fr. 750.– come quota della tredicesima. Il primo giudice ha calcolato così le entrate della convenuta nel 2017 in fr. 12 999.25, pari a fr. 1083.30 mensili. Egli ha constatato poi che dall'aprile 2018 costei lavora per la società A__________ Sagl con un grado d'occupazione dell'80%, corrispondente alla sua capacità lucrativa, ricevendo uno stipendio di fr. 2800.– mensili netti. Il Pretore ha ritenuto “inverosimili” per contro maggiori entrate di fr. 8000.– mensili, come pretendeva il marito, rilevando che “né gli atti istruttori chiesti dall'istante permettono di avere indizi di redditi più elevati, sebbene possano far pensare che la moglie nasconda la possibilità di redditi maggiori”. In condizioni del genere il primo giudice non ha imputato alla convenuta alcun reddito ipotetico.

                                         a)   L'appellante ribadisce che il reddito della moglie è “sicuramente superiore a fr. 5000.– mensili”, facendo valere sulla base di indizi che lo stile di vita di lei e le numerose attività commerciali mal si conciliano con il reddito accertato dal primo giudice. E ciò a maggior ragione, egli soggiunge, se si pensa che in vista di concludere un leasing per l'acquisto di un'automobile la convenuta aveva dichiarato nel gennaio del 2017 di guadagnare almeno fr. 4300.– mensili. Per di più, egli prosegue, costei dispone di un appartamento a __________ senza pagare alcuna pigione, ha acquistato in leasing una autovettura del valore di fr. 20 000.–, è amministratrice unica della società H__________ SA della quale è azionista, ha fondato nel marzo del 2017 una ditta individuale (la __________ T__________ di AO 1) avente per scopo il commercio con paesi africani, ha partecipato nel maggio del 2017 alla costituzione della S__________ SA diventandone membro del consiglio d'amministrazione, ha acquistato nell'ottobre del 2017 le quote della A__________ Sagl diventandone gerente e ha creato nel gennaio del 2018 una seconda ditta individuale con sede a __________ (la W__________ di AO 1) avente lo scopo di commerciare canapa nel Cantone dei Grigioni. Senza dimenticare, epiloga l'appellante, che il nuovo compagno di lei, dopo essere stato citato a comparire quale testimone, si è misteriosamente reso irreperibile. In definitiva, a parere dell'appellante, non è verosimile che la moglie, attiva a tempo pieno nella coltivazione e nel commercio di prodotti legali a base di canapa, abbia una capacità lucrativa di soli fr. 3000.– mensili.

                                         b)   Può darsi che nella determinazione delle proprie entrate AO 1 non si sia dimostrata molto collaborativa. Ed è vero che essa è – o è stata – attiva in varie società. Per tacere del fatto tuttavia che la situazione finanziaria della H__________ SA non risulta particolarmente florida, tanto che gli azionisti avevano prospettato la chiusura della ditta già nel maggio del 2017 (richiamo VI: verbale dell'assemblea straordinaria del 24 maggio 2017), che l'interessata non fa più parte della S__________ SA dal giugno del 2017 (deposizione di R__________ F__________, del 23 luglio 2018) e che la ditta individuale __________ T__________ di AO 1 è stata cancellata dal registro di commercio nell'estate del 2018, per rendere verosimili redditi più alti di quelli che risultano dal fascicolo processuale non basta evocare l'esistenza di simili rapporti d'affari. L'interessato solleva dubbi e contesta cifre, ma non adduce elementi concreti che smentiscano già a un sommario esame l'unico documento agli atti, ovvero il contratto di lavoro della moglie con la società A__________ Sagl di __________ con uno stipendio lordo di fr. 3000.– mensili per un'attività all'80% (doc. 16). Certo, il dipendente di una società a garanzia limitata di cui egli sia unico socio e gerente, come la moglie nel caso in esame, può essere equiparato a un lavoratore indipendente (principio della trasparenza: I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 3d). Nel quadro di un giudizio d'apparenza, tuttavia, non risulta che dalla ditta la convenuta tragga vantaggi economici maggiori o abbia attinto a utili aziendali, tanto meno se si pensa che l'attività sembra non essere decollata (deposizione di R__________ P__________, del 24 maggio 2018: verbali, pag. 3).

                                         c)   Non si disconosce che sul formulario per la richiesta di un leasing destinato all'acquisto di un'automobile l'interessata ha dichiarato di percepire dalla P__________ SA di __________ uno stipendio fr. 4300.– mensili (richiamo III). A prescindere dal fatto però che l'indicazione risale al 13 gennaio 2017 e che la società finanziaria non risulta avere compiuto particolari accertamenti “oltre alle indicazioni esposte sul formulario” (deposizione di L__________ F__________, del 6 novembre 2017: verbali, pag. 2), dagli atti si evince che per finire dalla P__________ SA AO 1 percepiva unicamente fr. 1500.– mensili (doc. 5).

                                         d)   Quanto alla circostanza che la convenuta sia divenuta nel frattempo amministratrice unica della W__________ SA e della C__________ SA, così come gerente della P__________ Sagl, tutte a __________, tali novità sono successive alla litispendenza dell'azione di divorzio e – come detto – non possono essere considerate ai fini del giudizio (sopra, consid. 3). Ciò vale anche per l'asserito trasferimento della moglie in un immobile a __________, così come per i modi con cui essa ha finanziato la propria campagna elettorale in vista delle elezioni cantonali della primavera del 2019. Relativamente infine al­l'attività per una società londinese, il documento prodotto in questa sede attesta tutt'al più che AO 1 è stata direttrice della Q__________ Ltd., ora sciolta, fino all'agosto del 2016. È inconcludente dunque per la determinazione di contributi alimentari chiesti dall'aprile del 2017.

                                         e)   A un esame di verosimiglianza non risulta neppure che la convenuta sostenga un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati. Tanto meno per quanto concerne l'acquisito in leasing nella primavera del 2017 di una __________, il cui costo, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, non eccede fr. 9000.– (richiamo I, 2° foglio), onere che grava sul fabbisogno minimo di lei per non più di fr. 279.– mensili, come ha accertato il Pretore senza essere contraddetto dal­l'istante. Quanto all'esonero da qualsiasi locazione per appartamento di Iragna, la questione sarà esaminata nel contesto delle censure relative al fabbisogno minimo della moglie. Non è infine dato di capire, né l'appellante spiega, quale incidenza sul reddito conseguibile dalla convenuta abbia l'irreperibilità del nuovo compagno di lei. A un sommario esame non si ravvisano in definitiva ragioni sufficienti per scostarsi dal reddito di fr. 2800.– mensili accertato dal Pretore, fermo restando che nell'azione di divorzio andrà esaminato con pieno potere cognitivo il problema di sapere se lo svolgimento di attività deficitarie sia compatibile con gli obblighi che incombono a un creditore alimentare.

                                   6.   L'appellante critica altresì il fabbisogno minimo della moglie, determinato dal Pretore in fr. 2875.25 mensili. Afferma che il costo dell'alloggio (fr. 1100.– mensili) e quello delle spese acces­sorie (fr. 200.– mensili) non può essere riconosciuto, trattandosi di un esborso meramente ipotetico. Dandosi in realtà un alloggio gratuito, il fabbisogno minimo della convenuta dev'essere ridotto a fr. 1875.25 mensili.

                                         a)   ll Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta, per il costo dell'alloggio a __________, una spesa di fr. 1100.– mensili, più un acconto sulle spese accessorie di fr. 200.– mensili, rilevando che tale dispendio appare congruo “anche se si volesse stimare l'onere locativo necessario all'occupazione di un appartamento idoneo alle esigenze della moglie e all'accoglimento dei figli durante i diritti di visita”. Né, egli ha soggiunto, sussiste disparità di trattamento, tale esborso essendo identico alla pigione pagata dal marito.

                                         b)   Che il costo dell'alloggio di fr. 1100.– mensili più fr. 200.– di acconto per le spese accessorie ammesso dal Pretore nel fabbisogno minimo della convenuta sia eccessivo, l'appellante non sostiene. Quanto egli fa valere è che in realtà per l'alloggio la moglie non paga nulla. In effetti la questione non è del tutto chiara. R__________ F__________, gerente della Ag__________ Sagl, ha dichiarato per scritto nell'ottobre del 2017 di avere incassato la pigione fino al 31 agosto 2017 e che AO 1 era in ritardo di due mesi nel paga­mento del canone (doc. 10). Sentito come testimone, egli ha ammesso invece di non avere “praticamente mai percepito il corrispettivo previstoˮ (deposizione del 23 luglio 2018, pag. 2). Ciò non basta per desumere in ogni modo che la convenuta fruisca di un alloggio gratuito e che il rapporto di locazione (doc. 3.1 del 1° giugno 2017) sia puramente fittizio. A un esame di apparenza, l'interessata sembra unicamente in mora nel versa­mento della pigione. Né la gratuità dell'alloggio può essere dedotta dalla circostanza che il servizio sociale del Comune di __________, al quale la convenuta si è rivolta per ottenere anch'essa prestazioni assistenziali, non abbia ancora “formalmente riconosciuto il contratto attuale” (deposizione di M__________ C__________, del 26 marzo 2018: verbali, pag. 3). In definitiva non si scorgono ragioni sufficienti per scostarsi, nel quadro di un giudizio sommario, dal fabbisogno minimo di fr. 2875.25 mensili calcolato dal Pretore.

                                   7.   L'istante si duole infine che il Pretore abbia respinto la sua richie­sta di condannare la moglie a versargli fr. 4373.– come partecipazione alle spese straordinarie dovute per gli interventi ortodontici a beneficio dei figli. Egli fa valere che la convenuta non ha mai contestato il “carattere pacifico” di tali spese né la loro utilità. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto la pretesa con l'argomento che AO 1 non è in grado di contribuire alla copertura di simili spese senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, che le va garantito. La motivazione è pertinente. Anche la partecipazione a eventuali spese straordinarie dei figli è subordinata in effetti alle concrete possibilità economiche del genitore (I CCA, senten­za inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 17 con rinvii; v. anche Fountoulakis/Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15a ad art. 286). E siccome sul proprio fabbisogno minimo AO 1 non consta disporre di alcun margine disponibile, non sussistono i presupposti perché essa possa essere tenuta a sussidiare le spese straordinarie dei figli. Se ne conclude che, privo di fondamento, anche su quest'ultimo punto l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Per quanto riguarda il gratuito patrocinio chiesto dall'appellante in questa sede, l'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il richiedente si tiene conto, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   ; – avv.    (consid. 8 e dispositivo n. 3).

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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