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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.11.2017 11.2017.97

November 20, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,451 words·~7 min·6

Summary

Protezione dell'unione coniugale: decreto superprovvisionale sulle relazioni tra padre e figlio

Full text

Incarti n. 11.2017.97 11.2017.98

Lugano, 20 novembre 2017/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.104 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza del 20 luglio 2017 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 ottobre 2017 (inc. 11.2017.97) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2017.98);

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1989) e AP 1 (1993), cittadini kosovari, si sono sposati a __________ nel Comune di __________ (Kosovo) il 15 marzo 2010. Sono domiciliati a __________. Dal matrimonio è nato J__________, il 4 settembre 2013. I coniugi vivono separati di fatto, a quanto sembra, dal maggio del 2017.

                                  B.   Il 20 luglio 2017 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Blenio con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché gli fosse riconosciuto un diritto di visita al figlio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni. In via cautelare egli ha chiesto che gli fosse garantito “il più ampio diritto di visita”, da esercitare liberamente.

                                  C.   All'udienza del 5 settembre 2017, indetta per il contraddittorio cautelare, il Pretore ha proposto ai coniugi una regolamentazione della vita separata che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del figlio alla madre e il diritto del padre a relazioni personali con J__________ “in un luogo protetto” ogni 15 giorni. Alle parti il Pretore ha fissato un termine di dieci giorni per valutare la proposta. AP 1 ha comunicato il 13 settembre 2017 di accettarla. L'istante non ha reagito.

                                  D.   Con decreto cautelare del 26 settembre 2017 il Pretore ha ordinato alla convenuta di accompagnare il figlio al punto d'incontro della Casa __________ a __________ il 4 ottobre e l'11 ottobre successivo perché potesse vedere il padre “in un luogo sorvegliato” sull'arco di un'ora. Contestualmente egli ha convocato le parti a un'udienza del 6 ottobre 2017, apparentemente per la ripresa del contraddittorio cautelare. Il 3 ottobre 2017 inoltre egli ha conferito a AP 1 il beneficio del gratuito patrocinio.

                                  E.   L'udienza del 6 ottobre 2017 è stata rinviata quello stesso giorno al 17 novembre 2017. L'11 ottobre 2017 la convenuta ha chiesto al Pretore che al prossimo incontro fra padre e figlio assistesse un interprete incaricato di ascoltare le conversazioni in albanese. Statuendo con decreto cautelare del 13 ottobre 2017, il Pretore ha ordinato alla convenuta di accompagnare il figlio al punto d'incontro della Casa __________ il 18 ottobre, il 25 ottobre, il 1° novembre, l'8 no­vembre e il 15 novembre 2017 perché

                                         l'istante potesse visitare J__________ sull'arco di un'ora “in luogo sorvegliato”. La richiesta di far intervenire un interprete è stata respinta e il contraddittorio sulle misure prese è stato indetto al­l'udienza, già prevista, del 17 novembre 2017. Non sono stati prelevati costi.

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un reclamo del 26 ottobre 2017 a questa Camera per ottenere che – accordatole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto impugnato sia riformato ordinando la presenza di un interprete agli incontri fra padre e figlio. Subordinatamente essa propone che il decreto in questione sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio previo ulteriore accertamento dei fatti. Il memoriale non è stato comunicato all'istante per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata configura un decreto cautelare emanato nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale. Adottate con il rito sommario (art. 271 lett. a CPC), le “decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Esse soggiacciono a reclamo solo nel caso di controversie meramente patrimoniali il cui valore litigioso non raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). La disciplina del diritto di visita a un figlio non dipende da questioni di valore litigioso (cfr. DTF 112 II 291 consid. 1). Un decreto cautelare sulle relazioni personali tra padre e figlio, di conseguenza, è sempre impugnabile con appello. Il reclamo della convenuta può essere trattato solo come tale.

                                   2.   Ciò premesso, per essere appellato un decreto cautelare dev'essere stato preso dopo il contraddittorio. Se è stato emesso inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), esso non è suscettibile di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richiami, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio. Eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame.

                                   3.   Nella fattispecie la decisione del Pretore in merito all'assistenza di un interprete agli incontri fra padre e figlio non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata indetta per il 17 novembre 2017. La decisione impugnata raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione. Certo, nell'enunciazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato il Pretore ha indicato il reclamo come via di ricorso. Si tratta però di un'indicazione manifestamente erronea, che con ogni evidenza non può creare una possibilità di reclamo inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinata da un legale, con qualche attenzione la convenuta avrebbe potuto avvedersene.

                                   4.   Si aggiunga, a titolo puramente sussidiario, che in concreto il reclamo risulterebbe privo di fondamento già a un primo esame quand'anche fosse ricevibile. AP 1 postula l'intervento di un interprete agli incontri fra padre e figlio, difatti, perché l'istante “sembrerebbe” parlare di lei “non in buoni termini”. Essa riconosce tuttavia di sollecitare il provvedimento “nel dubbio”, senza essere in grado di rendere verosimile la propria asserzione. Introdotto non senza leggerezza, in condizioni del genere il ricorso sarebbe apparso privo di buon diritto.

                                   5.   Se ne conclude che, inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Quanto alle spese processuali, le presumibili difficoltà economiche in cui versa la convenuta inducono a rinunciare a ogni prelievo. Ci si potrebbe domandare se nella fattispecie non si tratti di spese inutili (art. 108 CPC), le quali andrebbero a carico di chi le ha causate, ovvero del patrocinatore della convenuta. Il reclamo potendo essere stato indotto da un'erronea indicazione dei rimedi giuridici, si può prescindere tuttavia dall'approfondire la questione. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato all'istante per osservazioni.

                                   6.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo non può trovare accoglimento. Indipendentemente dalle ristrettezze in cui può trovarsi la richiedente, un ricorso irricevibile non aveva alcuna possibilità di esito favorevole. Difetta quindi un requisito cumulativo (art. 117 lett. b CPC), nel caso specifico, per il conferimento del beneficio.

                                   7.   Circa i rimedi giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un ricorso in materia civile è proponibile senza riguardo a questioni di valore sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo è respinta.

                                   4.   Notificazione:

– avv.; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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