Incarto n. 11.2017.92
Lugano 14 dicembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2017.4611 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 settembre 2017 da
AO 1 (Varese) (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello del 17 ottobre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 10 ottobre 2017;
premesso che con sentenza del 10 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di mettere a disposizione di AO 1 entro 7 giorni l'immobile posto sulla particella n. 519 RFD di __________, con le relative chiavi, radiocomandi apriporta e documentazione tecnica, di asportare tutti i mobili ed effetti personali, di astenersi dall'accedere al fondo, di ubicarvi o farvi transitare persone o cose, di astenersi dall'impedirne l'accesso all'istante e ai suoi familiari e a turbarne in altro modo il possesso, ha ingiunto altresì alla Polizia cantonale e comunale di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, ha autorizzato l'istante di depositare presso terzi a spese del convenuto eventuali oggetti lasciati da quest'ultimo dopo dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, e ha posto le spese processuali di fr. 450.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili;
preso atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2017 per ottenere la proroga del termine per lasciare l'immobile al 30 novembre 2017;
rilevato che il 24 ottobre 2017 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 9 novembre successivo la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 15 novembre 2017 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 4 dicembre 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;
posto che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
– avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).